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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 02444/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni del difensore, reiterate con atto del 15/11/2021, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza della Corte d'appello di Roma, che ha confermato la sua condanna per furto pluriaggravato nonostante la prescrizione del reato, intervenuta - sostiene - prima della pronuncia della sentenza d'appello.

Infatti, argomenta, il reato è stato commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sentenza di primo grado - ultimo atto interruttivo - è intervenuta il 19/5/2009.

Pertanto, da tale data sono decorsi i dieci previsti per la prescrizione del furto pluriaggravato. [OSCURATO:PERSONA] cLLA Il ricorso è manifestamente infondato.

Per risolvere la problematica sollevata dal ricorrente occorre tener conto dei seguenti principi. a) L'art. 625, comma 1, contempla circostanze indipendenti, perché comportano la determinazione della pena prescindendo da quella prevista per il reato non aggravato.

Si tratta, peraltro, di circostanze ad effetto speciale, perché determinano un aumento di pena superiore al terzo.

Allorché ricorrano più circostanze aggravanti previste dalla norma suddetta, oppure una circostanza prevista dall'art. 625 concorre con altra circostanza aggravante comune (spesso è così), la pluralità di circostanze va considerata unitariamente, perché solo il concorso di più circostanze - tra quelle previste dagli artt. 625 e 61 cod. pen. - determina l'elevazione della pena ai livelli stabiliti dall'art. 625, comma 2, cod. pen. b) La recidiva specifica e reiterata costituisce anch'essa una circostanza (soggettiva) ad effetto speciale, perché comporta la possibilità di aumentare la pena fino a due terzi.

Ove tale aggravante concorra con altre aggravanti ad effetto speciale, anche se unitariamente considerate (come nel caso dell'art. 625, comma 2, cod. pen.), l'aumento di pena conseguente all'applicazione della recidiva non può comunque superare il terzo della pena prevista in sua assenza, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen..

Infatti, in tema di circostanze aggravanti, il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. secondo cui, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e circostanze ad effetto speciale, diversamente determinandosi un trattamento sanzionatorio non conforme al principio di legalità ed irragionevolmente più grave di quello previsto per il concorso tra circostanze ad effetto speciale (C:ass., n. 31293 del 8/5/2019, rv 276291-01) c) L'applicazione della recidiva reiterata e aggravata incide comunque sul tempo della prescrizione, pur se determina - in virtù del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4 - l'aumento di pena entro il terzo, poiché tale aggravante non muta di natura per il fatto di operare, in concreto, nei limiti dell'art. 63, comma 4 (ex multis, cass., n. 23831 del 14/5/2019, rv 275986-01).

2. Ebbene, l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 624, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen..

E' stata contestata e applicata la recidiva specifica e reiterata.

Ne consegue che - per la determinazione del tempo di prescrizione - la pena di anni dieci di reclusione, prevista dall'art. 625, comma 2, cod. pen., deve essere ulteriormente aumentata per la ritenuta recidiva nella misura, al massimo, di un terzo, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen.

Pertanto, la pena da tenere in considerazione per determinare il tempo di prescrizione del reato è, nella specie, quella di anni tredici e mesi quattro (10+1/3), su cui vanno calcolate le interruzioni nel frattempo intervenute.

Facendo applicazione di tali principi al caso concreto il reato commesso da Lazzaro si prescriverà il 19/9/2022.

Invero, come ricorda il difensore, l'ultimo atto interruttivo è intervenuto il 19/5/2009 (data di pronuncia — in primo grado - della sentenza di condanna), sicché da tale data è cominciato a decorrere nuovamente il termine di prescrizione di anni tredici anni e mesi quattro, corrispondente al "massimo della pena stabilita dalla legge" - ai sensi dell'art.157, commi 1 e 2 cod. pen. - per il furto aggravato nella maniera contestata a Lazzaro.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/11/2021 Il CoRsig iere Estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore, reiterate con atto del 15/11/2021, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza della Corte d'appello di Roma, che ha confermato la sua condanna per furto pluriaggravato nonostante la prescrizione del reato, intervenuta - sostiene - prima della pronuncia della sentenza d'appello. Infatti, argomenta, il reato è stato commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sentenza di primo grado - ultimo atto interruttivo - è intervenuta il 19/5/2009. Pertanto, da tale data sono decorsi i dieci previsti per la prescrizione del furto pluriaggravato. [OSCURATO:PERSONA] cLLA Il ricorso è manifestamente infondato. Per risolvere la problematica sollevata dal ricorrente occorre tener conto dei seguenti principi. a) L'art. 625, comma 1, contempla circostanze indipendenti, perché comportano la determinazione della pena prescindendo da quella prevista per il reato non aggravato. Si tratta, peraltro, di circostanze ad effetto speciale, perché determinano un aumento di pena superiore al terzo. Allorché ricorrano più circostanze aggravanti previste dalla norma suddetta, oppure una circostanza prevista dall'art. 625 concorre con altra circostanza aggravante comune (spesso è così), la pluralità di circostanze va considerata unitariamente, perché solo il concorso di più circostanze - tra quelle previste dagli artt. 625 e 61 cod. pen. - determina l'elevazione della pena ai livelli stabiliti dall'art. 625, comma 2, cod. pen. b) La recidiva specifica e reiterata costituisce anch'essa una circostanza (soggettiva) ad effetto speciale, perché comporta la possibilità di aumentare la pena fino a due terzi. Ove tale aggravante concorra con altre aggravanti ad effetto speciale, anche se unitariamente considerate (come nel caso dell'art. 625, comma 2, cod. pen.), l'aumento di pena conseguente all'applicazione della recidiva non può comunque superare il terzo della pena prevista in sua assenza, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen.. Infatti, in tema di circostanze aggravanti, il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. secondo cui, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e circostanze ad effetto speciale, diversamente determinandosi un trattamento sanzionatorio non conforme al principio di legalità ed irragionevolmente più grave di quello previsto per il concorso tra circostanze ad effetto speciale (C:ass., n. 31293 del 8/5/2019, rv 276291-01) c) L'applicazione della recidiva reiterata e aggravata incide comunque sul tempo della prescrizione, pur se determina - in virtù del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4 - l'aumento di pena entro il terzo, poiché tale aggravante non muta di natura per il fatto di operare, in concreto, nei limiti dell'art. 63, comma 4 (ex multis, cass., n. 23831 del 14/5/2019, rv 275986-01). 2. Ebbene, l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 624, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.. E' stata contestata e applicata la recidiva specifica e reiterata. Ne consegue che - per la determinazione del tempo di prescrizione - la pena di anni dieci di reclusione, prevista dall'art. 625, comma 2, cod. pen., deve essere ulteriormente aumentata per la ritenuta recidiva nella misura, al massimo, di un terzo, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. Pertanto, la pena da tenere in considerazione per determinare il tempo di prescrizione del reato è, nella specie, quella di anni tredici e mesi quattro (10+1/3), su cui vanno calcolate le interruzioni nel frattempo intervenute. Facendo applicazione di tali principi al caso concreto il reato commesso da Lazzaro si prescriverà il 19/9/2022. Invero, come ricorda il difensore, l'ultimo atto interruttivo è intervenuto il 19/5/2009 (data di pronuncia — in primo grado - della sentenza di condanna), sicché da tale data è cominciato a decorrere nuovamente il termine di prescrizione di anni tredici anni e mesi quattro, corrispondente al "massimo della pena stabilita dalla legge" - ai sensi dell'art.157, commi 1 e 2 cod. pen. - per il furto aggravato nella maniera contestata a Lazzaro. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/11/2021 Il CoRsig iere Estens
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