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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01156/2026

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22875/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

FAILLACE, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalle avv. ss e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege ; -controricorrente e ricorrente incidentale - ROCCOVALENTI; -intimato - Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 425 / 2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 3/4/2023, la Corte d’appello di Catanzaro, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questasede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo gradoha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., E manuele Giacoia ePaolo Orofino al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della pubblicazione, sul giornale [OSCURATO:PERSONA] della Calabria (edito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accertato come direttoda [OSCURATO:PERSONA]), di un articolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nel quale si dava conto (erroneamente) della persona del Mascaro come pregiudicato per reati concernenti la detenzione e lo spaccio di sostanzestupefacenti; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva ritenuto sussistente l’illecito ascritto ai convenuti; inparticolare, secondo il giudice d’appello, la notizia diffusa nella pubblicazione contestata doveva ritenersi effettivamente priva del requisito della c.d. verità putativa, essendosi l’Orofino limitato a riprodurre pedissequamente il contenuto di un att o amministrativo endoprocedimentale (una relazione della Commissione d’accesso presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, nella quale era comparsa la notizia del Mascaro come pregiudicato per reati concernentila detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti) senza procedereai doverosi approfondimenti indispensabili al fine di impedire lalesione dell’integrità morale e della reputazione del Mascaro; Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con la stessa sentenza, la C orte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il Mascaro al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], avendo il Mascaro originariamente con venuto quest’ultimo in giudizio sulla base dell’erroneaindicazione dello stesso quale direttore della pubblicazione denunciata; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta,ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; RoccoValenti non ha svolto difese in questa sede; ilcontroricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. e dell'art. 10 CEDU (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamente escluso che la fedele trascrizione della relazione della Commissione d’accesso presso l’[OSCURATO:PERSONA], in quanto atto idoneo, per l’autorevolezza della fonte,a fornire adeguata attendibilità delle notizie in essa contenute, non fosse sufficiente a integrare gli estremi per il riconoscimento del requisitodella c.d. verità putativa in relazione all’impegno di controllo edi verifica incombente sull’autore dell’articolo contestato in relazione alla no tizia diffusa sulla persona del Mascaro, con la conseguente considerazione della pubblicazione ex adverso contestata come legittimoesercizio del diritto di cronaca; ilmotivo è infondato ; Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri secondo quanto tradizionalmente sostenuto dal consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, i n tema di esercizio del diritto di cronaca , il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autoritàinvestigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato,restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal r eato didiffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede.

A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessa ria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale,da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vinceredubbi e i ncertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (Sez. 1, ordinanzan. 29265 del 7/10/2022, Rv. 665893 – 01; Sez. 3, s entenza n.20139 del 18/10/2005, Rv. 585237 – 01; Sez. 3, s entenza n. 2271 del4/2/2005, Rv. 579526 - 01) ; come specificamente riportato nel principio di diritto così richiamato,dunque, in tanto il giornalista potrà utilmente richiamare laportata scriminante della propria buona fede, in quanto dimostri, non già la mera verosimiglianza dei fatti narrati, quanto piuttosto l'involontarietà dell'errore, ossia la persistenza dello stesso a se guito dell'avvenutocontrollo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravitàdella notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte edella attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine allaverità dei fatti narrat i ; nelcaso di specie, la C orte territoriale ha correttamente applicato ilprincipio sopra richiamato, avendo escluso che la fonte utilizzata dal giornalista potesse mai aver assunto l’attendibilità propria dell’atto Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri provenienteda una fonte giudiziaria o investigativa (in quanto autorità istituzionalmente preposte all’accertamento della verità dei fatti), «perchéqui la fonte delle informazioni – la relazione della commissione d’accessopresso l’ASP – oltre che non avere natura giudiziale, poiché non proviene da un organo giurisdizionale, non ha neanche natura provvedimentale.

«È fondamentale rammentare, difatti, la distinzione tra un provvedimento amministrativo, adottato a conclusione di un procedimento eseguito secondo le regole dettate dalla L. 241/90 e caratterizzato, in particolare, dal requisito dell’autoritatività, ovvero l’essereespressione di un potere pubblico che incide unilateralmente sulle posizioni giuridiche soggettive altrui senza bisogno di consenso, e un mero atto amministrativo, avente soltanto una funzione strumentalee accessoria rispetto ai provvedimenti.

«Come correttamente previsto dal Giudice di prime cure, la relazione in questione consiste in un mero atto amministrativo che esauriscela sua funzione nella descrizione dell’attività istruttoria svolta alfine di fornire elementi utili alla redazione di un a relazione indirizzata alMinistero dell’Interno » ; ciòposto – ferma la correttezza di quanto statuito dal giudice a quo in relazione all’obiettiva attendibilità dell’atto amministrativo considerato ( non potendo attribuirsi alla Commissione per l’accesso all’ASPalcun compito istituzionale di accertamento della verità relativa aiprecedenti giudiziari delle persone menzionate) - la C orte territoriale è giunta ad escludere l’invocabilità, da parte del giornalista, della scriminante della buona fede, avendo sottolineato come lo stesso si fosse,comunque, totalmente sottratto (essendosi piuttosto limitato ad operare un mero ‘copia e incolla’) ai propri doveri di verifica e di controllodella verità della notizia ; Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri affermacorrettamente il giudice a quo : « pur essendo vero che il doveredi accertare la veridicità dei fatti è tanto meno accurato quanto più autorevole sia la fonte dell’informazione, ciò non giustifica comunque il giornalista che si limita a riportare quanto detto da altri, perquanto attendibi le, senza operare alcun controllo .

«Alriguardo, la Cassazione indica che la verità putativa del fatto, distinta dalla verosimiglianza, ricorre quando il giornalista dimostri in giudizio l’involontarietà dell’errore, l’avvenuto controllo professionale della fonte e l’attendibilità della ste ssa, ritenendo non sufficiente il sempliceaffidamento in buona fede sulla fonte della notizia (cfr. Cass. civ.,4 febbraio 2005, n. 2271; Cass. civ., 7 ottobre 2022, n. 29265).

«Pertanto,non essendo l’atto in questione un atto privilegiato, ed altresìin assenza di qualsivoglia operazione di controllo preventivo da partedel giornalista, l’esimente della verità putativa non può essere applicata»(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) ; si tratta di una motivazione correttamente elaborata dal giudice d’appello, in quanto idonea a dar conto della corretta esclusione del carattereprivilegiato della fonte amministrativa citata e della puntuale attestazione dell’impossibilità di evocare l’applicabilità dell’esimente della buona fede in capo al giornalista, essendo si quest’ultimo totalmente sottratto ai propri doveri di controllo e di verifica delle notiziediffuse; da tanto deriva l’accertamento dell’infondatezza della censura in esame; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la C orte territoriale dettato una motivazioneillogica e contraddittoria in relazione al punto concernente ilrequisito della c.d. verità putativa a fondamento della notizia diffusa Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conriguardo alla persona del Mascaro, avendo la C orte territoriale, da unlato, affermato che autore dell’articolo, facendo pieno affidamento sullarelazione della Commissione d’accesso presso l’ASP avesse agito inbuona fede e, dall’altro, per avere escluso che lo stesso giornalista avessediligentemente e adeguatamente svolto il lavoro di verifica delle propriefonti; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio, come g li odierni ricorrenti non sembr i no aver colto con esattezza il senso dell’esposizione contenuta nel provvedimento impugnato , con particolare riguardo al punto concernente la c.d. buona fede quale esimente dalla responsabilità della diffamazione, essendosi gli stessi limitati ad estrapolare strumentalmente solo un passaggio della motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui afferma: « D’altra parte, pur volendo per assurdo assimilare tale relazione ad un atto avente fonte privilegiata comeun atto giudiziario – cosa che non è, in virtù delle ragioni poc’anzi affermate– si giungerebbe comunque alla conclusione che il giornalista haoperato un mero copia e incolla dell’atto senza verificare la verità di ciò che in essa veniva affermato e facendo pieno affidamento, probabilmentein buona fede, su di essa » (cfr. pagg. 6 - 7 della sentenza impugnata); èdel tutto evidente che in tale passaggio la nozione di buona fede inconcreto richiamata non è altro che l’ipotizzata inconsapevolezza o comunque il riconoscimento dell’assenza di alcuna volontà del giornalista di nuocere il Mascaro; infatti , subito dopo tale rilievo, la Corte territoriale prosegue: « Ebbene, pur essendo vero che il dovere di accertare la veridicità dei fatti è tanto meno accurato quanto più autorevolesia la fonte dell’informazione, ciò non giustifica comunque Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilgiornalista che si limita a riportare quanto detto da altri, per quanto attendibile,senza operare alcun controllo.

«Alriguardo, la Cassazione indica che la verità putativa del fatto, distinta dalla verosimiglianza, ricorre quando il giornalista dimostri in giudizio l’involontarietà dell’errore, l’avvenuto controllo professionale della fonte e l’attendibilità della stes sa, ritenendo non sufficiente il sempliceaffidamento in buona fede sulla fonte della notizia (cfr. Cass. civ.,4 febbraio 2005, n. 2271; Cass. civ., 7 ottobre 2022, n. 29265) .

«Pertanto,non essendo l’atto in questione un atto privilegiato, ed altresìin assenza di qualsivoglia operazione di controllo preventivo da partedel giornalista, l’esimente della verità putativa non può essere applicata»(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) ; appare dunque evidente l’inesistenza di alcuna contraddizione nell’esposizionedella C orte territoriale, avendo quest’ultima avuto cura disottolineare come il giornalista, pur avendo ritenuto ‘in buona fede’ dinon ledere le ragioni del Mascaro (ossia confidando colpevolmente nella verosimiglianza della notizia), si sia poi sottratto ad alcuna verificadell’informazione, per ciò stesso manifestando la colpevolezza dellapropria buona fede (non identificabile in nessun modo come mera verosimiglianzadella notizia), proprio per essersi sottratto al doveroso controlloe alle necessarie verifiche in ordine all’autenticità della notizia cosìreperita; nonavendo compreso il significato attribuito dalla C orte territoriale al richiamo alla buona fede del giornalista - come mero (colpevole) affidamentosulla verosimiglianza della notizia appresa, ma non seguita daldoveroso controllo della sua attendibilità concreta - i ricorrenti sono incorsi nell’erronea c onvinzione della contraddittorietà della motivazione dettata dal giudice a quo ; contraddittorietà e illogicità, Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri viceversa, da escludersi in radice, con il conseguente accertamento dell’infondatezzadella doglianza in esame ; conl’unico motivo di impugnazione incidentale proposto, il Mascaro censurala sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamente disposto la condanna dell’istante al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] (originariamente convenuto in giudizio sulla base dell’erronea indicazione dello stesso quale direttore della pubblicazione denunciata), senza tener conto delle obiettive ragioni volte a giustificarnela compensazione, come peraltro già disposto dal giudice diprimo grado; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, ai fini della risoluzione della doglianza in esame, sia appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di speseprocessuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, i l quale non è tenutoa dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso ditale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna allespese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere c ensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez.

U, s entenza n. 14989del 15/7/2005, Rv. 582306 – 01 e succ. conformi ); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principalee l’inammissibilità del ricorso incidentale; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al rapporto tra i ricorrenti principali e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese di lite in relazione al rapporto tra il Mascaro e RoccoValenti, non avendo quest’ultimo svolto alcuna difesa in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, anorma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M Rigetta il ricorso principale e dichiara i nammissibile il ricorso incidentale.

Condannai ricorrenti principali al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA],delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22875/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. FAILLACE, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalle avv. ss e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege ; -controricorrente e ricorrente incidentale - ROCCOVALENTI; -intimato - Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 425 / 2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 3/4/2023, la Corte d’appello di Catanzaro, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questasede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo gradoha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., E manuele Giacoia ePaolo Orofino al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della pubblicazione, sul giornale [OSCURATO:PERSONA] della Calabria (edito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accertato come direttoda [OSCURATO:PERSONA]), di un articolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nel quale si dava conto (erroneamente) della persona del Mascaro come pregiudicato per reati concernenti la detenzione e lo spaccio di sostanzestupefacenti; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva ritenuto sussistente l’illecito ascritto ai convenuti; inparticolare, secondo il giudice d’appello, la notizia diffusa nella pubblicazione contestata doveva ritenersi effettivamente priva del requisito della c.d. verità putativa, essendosi l’Orofino limitato a riprodurre pedissequamente il contenuto di un att o amministrativo endoprocedimentale (una relazione della Commissione d’accesso presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, nella quale era comparsa la notizia del Mascaro come pregiudicato per reati concernentila detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti) senza procedereai doverosi approfondimenti indispensabili al fine di impedire lalesione dell’integrità morale e della reputazione del Mascaro; Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con la stessa sentenza, la C orte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il Mascaro al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], avendo il Mascaro originariamente con venuto quest’ultimo in giudizio sulla base dell’erroneaindicazione dello stesso quale direttore della pubblicazione denunciata; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta,ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; RoccoValenti non ha svolto difese in questa sede; ilcontroricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. e dell'art. 10 CEDU (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamente escluso che la fedele trascrizione della relazione della Commissione d’accesso presso l’[OSCURATO:PERSONA], in quanto atto idoneo, per l’autorevolezza della fonte,a fornire adeguata attendibilità delle notizie in essa contenute, non fosse sufficiente a integrare gli estremi per il riconoscimento del requisitodella c.d. verità putativa in relazione all’impegno di controllo edi verifica incombente sull’autore dell’articolo contestato in relazione alla no tizia diffusa sulla persona del Mascaro, con la conseguente considerazione della pubblicazione ex adverso contestata come legittimoesercizio del diritto di cronaca; ilmotivo è infondato ; Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri secondo quanto tradizionalmente sostenuto dal consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, i n tema di esercizio del diritto di cronaca , il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autoritàinvestigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato,restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal r eato didiffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessa ria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale,da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vinceredubbi e i ncertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (Sez. 1, ordinanzan. 29265 del 7/10/2022, Rv. 665893 – 01; Sez. 3, s entenza n.20139 del 18/10/2005, Rv. 585237 – 01; Sez. 3, s entenza n. 2271 del4/2/2005, Rv. 579526 - 01) ; come specificamente riportato nel principio di diritto così richiamato,dunque, in tanto il giornalista potrà utilmente richiamare laportata scriminante della propria buona fede, in quanto dimostri, non già la mera verosimiglianza dei fatti narrati, quanto piuttosto l'involontarietà dell'errore, ossia la persistenza dello stesso a se guito dell'avvenutocontrollo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravitàdella notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte edella attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine allaverità dei fatti narrat i ; nelcaso di specie, la C orte territoriale ha correttamente applicato ilprincipio sopra richiamato, avendo escluso che la fonte utilizzata dal giornalista potesse mai aver assunto l’attendibilità propria dell’atto Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri provenienteda una fonte giudiziaria o investigativa (in quanto autorità istituzionalmente preposte all’accertamento della verità dei fatti), «perchéqui la fonte delle informazioni – la relazione della commissione d’accessopresso l’ASP – oltre che non avere natura giudiziale, poiché non proviene da un organo giurisdizionale, non ha neanche natura provvedimentale. «È fondamentale rammentare, difatti, la distinzione tra un provvedimento amministrativo, adottato a conclusione di un procedimento eseguito secondo le regole dettate dalla L. 241/90 e caratterizzato, in particolare, dal requisito dell’autoritatività, ovvero l’essereespressione di un potere pubblico che incide unilateralmente sulle posizioni giuridiche soggettive altrui senza bisogno di consenso, e un mero atto amministrativo, avente soltanto una funzione strumentalee accessoria rispetto ai provvedimenti. «Come correttamente previsto dal Giudice di prime cure, la relazione in questione consiste in un mero atto amministrativo che esauriscela sua funzione nella descrizione dell’attività istruttoria svolta alfine di fornire elementi utili alla redazione di un a relazione indirizzata alMinistero dell’Interno » ; ciòposto – ferma la correttezza di quanto statuito dal giudice a quo in relazione all’obiettiva attendibilità dell’atto amministrativo considerato ( non potendo attribuirsi alla Commissione per l’accesso all’ASPalcun compito istituzionale di accertamento della verità relativa aiprecedenti giudiziari delle persone menzionate) - la C orte territoriale è giunta ad escludere l’invocabilità, da parte del giornalista, della scriminante della buona fede, avendo sottolineato come lo stesso si fosse,comunque, totalmente sottratto (essendosi piuttosto limitato ad operare un mero ‘copia e incolla’) ai propri doveri di verifica e di controllodella verità della notizia ; Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri affermacorrettamente il giudice a quo : « pur essendo vero che il doveredi accertare la veridicità dei fatti è tanto meno accurato quanto più autorevole sia la fonte dell’informazione, ciò non giustifica comunque il giornalista che si limita a riportare quanto detto da altri, perquanto attendibi le, senza operare alcun controllo . «Alriguardo, la Cassazione indica che la verità putativa del fatto, distinta dalla verosimiglianza, ricorre quando il giornalista dimostri in giudizio l’involontarietà dell’errore, l’avvenuto controllo professionale della fonte e l’attendibilità della ste ssa, ritenendo non sufficiente il sempliceaffidamento in buona fede sulla fonte della notizia (cfr. Cass. civ.,4 febbraio 2005, n. 2271; Cass. civ., 7 ottobre 2022, n. 29265). «Pertanto,non essendo l’atto in questione un atto privilegiato, ed altresìin assenza di qualsivoglia operazione di controllo preventivo da partedel giornalista, l’esimente della verità putativa non può essere applicata»(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) ; si tratta di una motivazione correttamente elaborata dal giudice d’appello, in quanto idonea a dar conto della corretta esclusione del carattereprivilegiato della fonte amministrativa citata e della puntuale attestazione dell’impossibilità di evocare l’applicabilità dell’esimente della buona fede in capo al giornalista, essendo si quest’ultimo totalmente sottratto ai propri doveri di controllo e di verifica delle notiziediffuse; da tanto deriva l’accertamento dell’infondatezza della censura in esame; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la C orte territoriale dettato una motivazioneillogica e contraddittoria in relazione al punto concernente ilrequisito della c.d. verità putativa a fondamento della notizia diffusa Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conriguardo alla persona del Mascaro, avendo la C orte territoriale, da unlato, affermato che autore dell’articolo, facendo pieno affidamento sullarelazione della Commissione d’accesso presso l’ASP avesse agito inbuona fede e, dall’altro, per avere escluso che lo stesso giornalista avessediligentemente e adeguatamente svolto il lavoro di verifica delle propriefonti; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio, come g li odierni ricorrenti non sembr i no aver colto con esattezza il senso dell’esposizione contenuta nel provvedimento impugnato , con particolare riguardo al punto concernente la c.d. buona fede quale esimente dalla responsabilità della diffamazione, essendosi gli stessi limitati ad estrapolare strumentalmente solo un passaggio della motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui afferma: « D’altra parte, pur volendo per assurdo assimilare tale relazione ad un atto avente fonte privilegiata comeun atto giudiziario – cosa che non è, in virtù delle ragioni poc’anzi affermate– si giungerebbe comunque alla conclusione che il giornalista haoperato un mero copia e incolla dell’atto senza verificare la verità di ciò che in essa veniva affermato e facendo pieno affidamento, probabilmentein buona fede, su di essa » (cfr. pagg. 6 - 7 della sentenza impugnata); èdel tutto evidente che in tale passaggio la nozione di buona fede inconcreto richiamata non è altro che l’ipotizzata inconsapevolezza o comunque il riconoscimento dell’assenza di alcuna volontà del giornalista di nuocere il Mascaro; infatti , subito dopo tale rilievo, la Corte territoriale prosegue: « Ebbene, pur essendo vero che il dovere di accertare la veridicità dei fatti è tanto meno accurato quanto più autorevolesia la fonte dell’informazione, ciò non giustifica comunque Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilgiornalista che si limita a riportare quanto detto da altri, per quanto attendibile,senza operare alcun controllo. «Alriguardo, la Cassazione indica che la verità putativa del fatto, distinta dalla verosimiglianza, ricorre quando il giornalista dimostri in giudizio l’involontarietà dell’errore, l’avvenuto controllo professionale della fonte e l’attendibilità della stes sa, ritenendo non sufficiente il sempliceaffidamento in buona fede sulla fonte della notizia (cfr. Cass. civ.,4 febbraio 2005, n. 2271; Cass. civ., 7 ottobre 2022, n. 29265) . «Pertanto,non essendo l’atto in questione un atto privilegiato, ed altresìin assenza di qualsivoglia operazione di controllo preventivo da partedel giornalista, l’esimente della verità putativa non può essere applicata»(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) ; appare dunque evidente l’inesistenza di alcuna contraddizione nell’esposizionedella C orte territoriale, avendo quest’ultima avuto cura disottolineare come il giornalista, pur avendo ritenuto ‘in buona fede’ dinon ledere le ragioni del Mascaro (ossia confidando colpevolmente nella verosimiglianza della notizia), si sia poi sottratto ad alcuna verificadell’informazione, per ciò stesso manifestando la colpevolezza dellapropria buona fede (non identificabile in nessun modo come mera verosimiglianzadella notizia), proprio per essersi sottratto al doveroso controlloe alle necessarie verifiche in ordine all’autenticità della notizia cosìreperita; nonavendo compreso il significato attribuito dalla C orte territoriale al richiamo alla buona fede del giornalista - come mero (colpevole) affidamentosulla verosimiglianza della notizia appresa, ma non seguita daldoveroso controllo della sua attendibilità concreta - i ricorrenti sono incorsi nell’erronea c onvinzione della contraddittorietà della motivazione dettata dal giudice a quo ; contraddittorietà e illogicità, Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri viceversa, da escludersi in radice, con il conseguente accertamento dell’infondatezzadella doglianza in esame ; conl’unico motivo di impugnazione incidentale proposto, il Mascaro censurala sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamente disposto la condanna dell’istante al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] (originariamente convenuto in giudizio sulla base dell’erronea indicazione dello stesso quale direttore della pubblicazione denunciata), senza tener conto delle obiettive ragioni volte a giustificarnela compensazione, come peraltro già disposto dal giudice diprimo grado; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, ai fini della risoluzione della doglianza in esame, sia appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di speseprocessuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, i l quale non è tenutoa dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso ditale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna allespese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere c ensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, s entenza n. 14989del 15/7/2005, Rv. 582306 – 01 e succ. conformi ); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principalee l’inammissibilità del ricorso incidentale; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al rapporto tra i ricorrenti principali e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; Adunanzadel17 dicembre 2025 – R.G. n. 22875/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese di lite in relazione al rapporto tra il Mascaro e RoccoValenti, non avendo quest’ultimo svolto alcuna difesa in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, anorma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M Rigetta il ricorso principale e dichiara i nammissibile il ricorso incidentale. Condannai ricorrenti principali al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA],delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli e
Sentenza Cassazione n. 01156/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris