CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 06009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5840/2020 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 955/2019 pubblicata il 31/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dall’INPS nella controversia con [OSCURATO:PERSONA]. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia ex art.1 commi da 3 a 5 della legge n.243/2004 e del supplemento di pensione ex art.7 legge n.155/1981. 3. Il Tribunale di Milano accolsele domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarò il suo diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01/11/2007 (data di maturazione dei requisiti) e alla liquidazione del supplemento di pensione relativamente ai contributi versati dal 01/11/2012. 4. La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’istituto previdenziale, al quale resiste Mantovani con controricorso. 6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2 comma 26 della legge n.335/1995, 3 del D.M. n.282/1996 e 6 della legge n.155/1981, perché la corte territoriale ha ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata ai sensi dell’art.3 del D.M. cit. ─ mediante cumulo dei contributi versati nella detta Gestione e nelle altre gestioni della AGO ─ possa avere decorrenza anteriore a quella nella quale l’assicurato ha presentato apposita istanza di liquidazione con il detto cumulo. 2. Sul punto la corte territoriale, richiamando i suoi precedenti conformi, ha disatteso l’eccezione sollevata dall’INPS, ritenendo che l’esercizio della facoltà di cui all’art.3 del D.M. n.282/1996 non incidesse sulla decorrenza del trattamento pensionistico, «non avendo alcuna attinenza con essa, che resta quindi disciplinata dall’art.6 legge 23 aprile 1981, n.155». 3. Questa Corte, nell’esaminare controversie del tutto sovrapponibili (cfr. Cass. nn. 21361 del 2021, 30256 e 30257 del 2022, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023; Cass. nn. 15322, 24887 e 30650 del 2024, Cass. n. 11583/2025), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi – come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art 3 del D.M. n. 262/1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile (da ultimo, Cass. nn. 6797/2025 e 11580/2025). 4. La domanda di pensione a carico della gestione separata, convogliando i contributi di altre gestioni, non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi; invero, il montante contributivo composto dai contributi versati in origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati nella gestione separata si è potuto formare solo all’esito della apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell’AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione. 5. La corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, ai quali il Collegio intende dare continuità, perché ha ritenuto che il trattamento pensionistico di vecchiaia decorresse dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti ex art.6 legge n.155/1981 (01/11/2007), e non dal giorno della presentazione della domanda ex art.3 del D.M. n.262/1996 (07/09/2016). 6. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata in riferimento al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «In tema di pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, quando l’assicurato si avvale della facoltà di computo dei contributi versati nell’AGO ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 282/1996, la decorrenza del trattamento pensionistico non coincide con il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti ex art. 6 della legge n. 155/1981, bensì con la data della domanda amministrativa volta a richiedere il computo e la liquidazione della pensione unica. Ciò in quanto il montante contributivo, risultante dall’unificazione dei contributi delle diverse gestioni, si forma solo a seguito dell’esercizio di tale facoltà e la pensione non può decorrere anteriormente alla relativa istanza». 7. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di pro