CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 novembre 1989
Cassazione n. 04838/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1989 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 09/07/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 12/11/2014 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riqualificava condotta contestata ex art. 648 bis cod. pen. quale ipotesi di ricettazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro detta sentenza tramite il proprio difensore di fiducia sulla base di due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta delittuosa quale ipotesi di riciclaggio e non di incauto acquisto ex art. 712 c.p. Deduce che i giudici di appello, omettendo di rispondere alle specifiche doglianze formulate con l'atto di appello, non avevano in alcun modo motivato in relazione alla configurabilità della condotta ex art. 712 c.p.; b. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di ricettazione. Rileva che la corte di merito, nel pervenire alle proprie conclusioni, aveva valorizzato la circostanza che l'imputato non aveva fornito chiarimenti in ordine alla disponibilità del bene non tenendo conto del diritto al silenzio dell'imputato desumibile dalla normativa nazionale e da quella sovranazionale. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Va premesso che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Occorre, quindi, rosservare che le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate alle complessive emergenze processuali, si palesano, peraltro, immuni da vizi logici o giuridici. Rileva il Collegio che le argomentazioni della corte territoriale - la quale ha considerato tutte le risultanze fattuali acquisite dal processo, valutando il medesimo tenore delle dichiarazioni rese dall' imputato- appaiono congrue in fatto e corrette in diritto anche in ordine alla assenza di prova di ogni giustificazione idonea a comprovare la buona fede dell'imputato. La motivazione resiste alle censure di parte ricorrente anche nella parte in cui ha escluso l'ipotesi di cui all' art. 712 cod. pen., dovendosi ribadire che ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515). Né appare condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui la corte territoriale nell' evidenziare che l'imputato non aveva fornito una spiegazione persuasiva in ordine agli elementi a suo carico aveva del tutto illegittimamente operato una inversione dell'onere della prova. Questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 2^, n. 22651 del 21/04/2010 Rv. 247426).Peraltro in molte decisioni la stessa Corte europea pare essersi anche preoccupata di definire i limiti del diritto al silenzio. Più precisamente, lo ius tacenclí, pur essendo al centro della nozione di processo equo, non è espressione di un diritto assoluto. Una condanna, come si è visto, non può fondarsi esclusivamente o essenzialmente sul silenzio dell'imputato, ma non è esclusa la configurabilità di situazioni in cui la mancata risposta può indirettamente nuocere all'imputato. Difatti, secondo la Corte di Strasburgo, qualora lo svolgimento del processo abbia evidenziato un quadro probatorio sfavorevole all'imputato, che già dimostri sufficientemente la colpevolezza, tale comunque da esigergli concretamente di dare spiegazioni in chiave difensiva, l'esercizio della facoltà di non rispondere ben potrà costituire un elemento apprezzabile come "riscontro" a suo carico (vedi Corte e.d.u., 8 febbraio 1996, Murray c. [OSCURATO:PERSONA]; Corte e.d.u., 6 giugno 2000, Averill c. [OSCURATO:PERSONA]). Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto l'imputato responsabile del reato di ricettazione essendo lo stesso stato trovato nella disponibilità di un mezzo rubato ed oggetto di riciclaggio, senza che lo stesso abbia fornito alcun chiarimento al riguardo. Da ciò discende la manifesta infondatezza di tutte le censure mosse. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in