Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 20921/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18677/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n. 2313/2014 depositata il07/05/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-Gerardo di Geronimo, quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale, ha convenuto davanti al Tribunale di Salerno gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] asserendo di avere un credito nei confronti di questi ultimi per lavori effettuati nel fabbricato della de cuius. 2.- I convenuti si sono costituiti ed hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva.

Hanno poi obiettato che i lavori non erano stati diligentemente eseguiti, e, per tale motivo, hanno proposto domanda riconvenzionale allo scopo ottenere la ripetizione delle somme corrisposte. 3.-Nelle more del procedimento di primo grado è deceduto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Giorgio, che rappresentava, per l'appunto, le parti convenute, ma, nonostante ciò, il procedimento è proseguito in assenza di queste ultime con il compimento degli atti successivi alla morte del loro difensore e siè concluso con sentenza di accoglimento della domanda attorea. 4.-Ricorre qui uno degli eredi convenuti in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di ricorso, mentre non si è costituita la parte intimata nonostante la regolarità della notifica.

Memoria del ricorrente.

Si è costituita la parte intimata.

Considerato che 5.- Con i primi due motivi il ricorrente lamenta violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, ed assume che il procedimento è proseguito in assenza di contraddittorio e che dunque èstato leso il diritto di difesa, poiché gli atti sono stati compiuti, pur essendo deceduto il difensore, e dunque senza la possibilità per le parti da costui assistite di poter, tramite quello, partecipare al procedimento. 5.1.-Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 301 del codice di procedura civile e si sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto dell’ intervenuto decesso del difensore di parte convenuta in quel giudizio, contro la regola per cui la morte del difensore determina interruzione del processo a prescindere dalla circostanza che le parti lo sapessero oppure no. 6.-Il ricorso è inammissibile.

Infatti, è principio di diritto che la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela.(Cass. 23486/ 2021; Cass. 1574/ 2020).

E, tuttavia, la nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere con l’appello (Cass.28846/ 2018).

La circostanza che della sentenza si sia avuta conoscenza dopo lo spirare del termine per appello non legittima il diretto ricorso per Cassazione, ma semmai avrebbe dovuto comportare richiesta di rimessione in termini.

Del resto, contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell'accordo tra le parti per omettere l'appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, in quanto l'art.111, comma 7, Cost. ha la finalità di ammettere tale mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l'appello (Cass. 19162/ 2020).

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di 1800,00 euro, oltre 200,00 di spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18677/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n. 2313/2014 depositata il07/05/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-Gerardo di Geronimo, quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale, ha convenuto davanti al Tribunale di Salerno gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] asserendo di avere un credito nei confronti di questi ultimi per lavori effettuati nel fabbricato della de cuius. 2.- I convenuti si sono costituiti ed hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva. Hanno poi obiettato che i lavori non erano stati diligentemente eseguiti, e, per tale motivo, hanno proposto domanda riconvenzionale allo scopo ottenere la ripetizione delle somme corrisposte. 3.-Nelle more del procedimento di primo grado è deceduto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Giorgio, che rappresentava, per l'appunto, le parti convenute, ma, nonostante ciò, il procedimento è proseguito in assenza di queste ultime con il compimento degli atti successivi alla morte del loro difensore e siè concluso con sentenza di accoglimento della domanda attorea. 4.-Ricorre qui uno degli eredi convenuti in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di ricorso, mentre non si è costituita la parte intimata nonostante la regolarità della notifica. Memoria del ricorrente. Si è costituita la parte intimata. Considerato che 5.- Con i primi due motivi il ricorrente lamenta violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, ed assume che il procedimento è proseguito in assenza di contraddittorio e che dunque èstato leso il diritto di difesa, poiché gli atti sono stati compiuti, pur essendo deceduto il difensore, e dunque senza la possibilità per le parti da costui assistite di poter, tramite quello, partecipare al procedimento. 5.1.-Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 301 del codice di procedura civile e si sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto dell’ intervenuto decesso del difensore di parte convenuta in quel giudizio, contro la regola per cui la morte del difensore determina interruzione del processo a prescindere dalla circostanza che le parti lo sapessero oppure no. 6.-Il ricorso è inammissibile. Infatti, è principio di diritto che la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela.(Cass. 23486/ 2021; Cass. 1574/ 2020). E, tuttavia, la nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere con l’appello (Cass.28846/ 2018). La circostanza che della sentenza si sia avuta conoscenza dopo lo spirare del termine per appello non legittima il diretto ricorso per Cassazione, ma semmai avrebbe dovuto comportare richiesta di rimessione in termini. Del resto, contro una sentenza di primo grado ed in assenza dell'accordo tra le parti per omettere l'appello, non è ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, in quanto l'art.111, comma 7, Cost. ha la finalità di ammettere tale mezzo di impugnazione solo contro provvedimenti per i quali la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione, con esclusione di quelli per i quali è possibile l'appello (Cass. 19162/ 2020). P.Q.M. La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di 1800,00 euro, oltre 200,00 di spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 20921/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris