CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 settembre 1964
Cassazione n. 38411/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1964 [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/03/1974 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che, concesse le generiche equivalenti alle aggravanti, li ha condannati alla pena sospesa di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod.pen. (perché, in concorso tra di loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano, mediante allaccio abusivo diretto alla rete Enel, di energia elettrica, sottraendola alla società proprietaria, con l'aggravante del mezzo fraudolento e della violenza sulle cose, in data 7 agosto 2014). 2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, gli imputati, che hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la stessa esposizione delle censure di appello (aventi ad oggetto l'assenza di prova certa e diretta delle fruizione, da parte degli imputati, dell'energia elettrica alla data dell'accertamento; l'inesistenza della prova del concorso nel reato da parte di [OSCURATO:PERSONA]; l'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose; la prevalenza delle attenuanti riguardo all'imputata [OSCURATO:PERSONA]) e la loro valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, ne dimostra la specificità ed ammissibilità, non potendosi confondere l'inammissibilità con l'infondatezza. La difesa ha depositato ulteriore memoria con cui ha argomentato i motivi proposti. 3. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Occorre richiamare la decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, v. in motivazione), in cui, pur ritenendosi che l'appello ed il ricorso per cassazione siano assimilabili con riferimento alla necessità della specifica enunciazione ed argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, si è, tuttavia, precisato che l'appello costituisce un'impugnazione «a critica libera», non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, e che tale caratteristica deve essere letta alla luce del principio devolutivo fissato dall'art.597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d'appello non è limitata ai motivi proposti, ma si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono. Conseguentemente, con particolare riguardo alla «specificità estrinseca» dei motivi, concernente la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, le Sezioni Unite hanno richiamato il rispetto del principio di proporzionalità di matrice europea, funzionale ad evitare che le limitazioni all'accesso ad un tribunale siano tali da vanificare il diritto a una pronuncia di merito attraverso l'imposizione di eccessivi formalismi, per ritenere che tale requisito sia soddisfatto qualora i motivi di appello facciano specifico riferimento «ai punti della decisione», che delimitano la cognizione del giudice d'appello. 2.1. A seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, si è ribadito che il giudice di appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859). 2.2. L'art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione determinata dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena di inammissibilità, che, nell'atto di gravame l'appellante, previa indicazione del provvedimento impugnato, della sua data e del giudice che lo ha emesso, enunci, in modo specifico, a pena di inammissibilità: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) le richieste, anche istruttorie; d) i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Dalla chiara formulazione della disposizione in esame deriva che il giudice dell'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando le censure formulate difettino di specificità e, quindi, quando non siano affatto argomentate o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata e non quando siano semplicemente inidonee (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale, atteso che continua a essere estranea all'inammissibilità dell'appello la valutazione della manifesta infondatezza, espressamente richiamata dall'art. 603, ultimo comma, cod.proc.pen. relativamente all'inammissibilità del ricorso per cassazione. 2.3. Ad ogni modo, l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811). Pertanto, il ricorrente non può limitarsi a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma rispetto ad esso deve indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez.3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841). 3. Letti alla luce di tali principi, i ricorsi sono fondatamente proposti. E', difatti, sufficiente soffermarsi sul quarto motivo, con cui si è invocata la prevalenza (in luogo dell'equivalenza) delle circostanze generiche sull'aggravante contestata, riguardo alla imputata [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'incensuratezza della stessa, del suo disagio economico e della successiva stipula del contratto di fornitura. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto tale censura assertivamente proposta "in quanto si è richiamata l'incensuratezza della stessa, un non meglio specificato disagio economico ed il comportamento successivo, avendo l'imputata stipulato un contratto di fornitura". Invero, nella sentenza impugnata si legge che "tali elementi sono già stati considerati dal primo giudice nel contenere la pena nel minimo edittale, prevista per il furto semplice, avendo richiamato il decidente la non particolare gravità del fatto e la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost.". Tale passaggio motivazionale svela chiaramente, come confermato dalla lettura della decisione del Tribunale, che quantomeno l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] (che non può essere considerata semplicisticamente assorbita nella valutazione della gravità del fatto e/o nella finalità della pena) non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte del primo giudice, sicchè l'appello non può sul punto ritenersi aspecifico, essendo stato puntualmente allegato un elemento di fatto, rilevante, ai sensi dell'art. 133 cod.pen., nel giudizio di bilanciamento delle circostanze, rispetto a cui è carente ogni motivazione nella sentenza appellata. In proposito può richiamarsi Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, cit., che ha annullato l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per genericità dei motivi, nonostante l'appellante avesse opposto uno specifico elemento di segno positivo al diniego da parte del primo giudice della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti. 3.1. Già tale rilievo, sebbene riferito al solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata, stante l'unitarietà del giudizio di appello avente ad oggetto la medesima sentenza. 3.2. Può, però, aggiungersi che, anche con riferimento alle altre censure, la motivazione della sentenza di appello fa riferimento, nel superare le doglianze formulate, a specifici elementi probatori di cui chiarisce la portata e soprattutto la prevalenza rispetto a quelli di segno contrario invocati dai ricorrenti, in tal modo integrando la motivazione della sentenza di primo grado (ad esempio, relativamente alla censura avente ad oggetto l'identificazione di Bongiovanni la sentenza di appello si sofferma sulla maggiore rilevanza della deposizione del teste Casale rispetto a quella del teste Cosentino in ragione dell'esito dei loro diversi sopralluoghi, mentre relativamente alla censura avente ad oggetto il concorso nel reato da parte di Mangione si evidenzia il valore probatorio della documentazione anagrafica e, quantomeno a livello di argomenti di prova, della condotta processuale della coimputata). 4. In definitiva, come si desume da tali passaggi motivazionali, i giudici del gravame del merito hanno seguito un percorso argomentativo che non avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione dell'inammissibilità dell'impugnazione, ma al massimo a quella della sua infondatezza, in ipotesi, manifesta, e quindi all'eventuale rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata. Difatti, come già evidenziato, il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen. compete al giudice dell'appello, che può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma citata e in relazione alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste, solo quando gli stessi difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (e pecchino pertanto di genericità interna all'atto o esterna al medesimo), non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale. 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, altra sezione, per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, altra sezione,