Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:324
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 7 giugno 2007
1
(
1
)
Causa C‑7/06 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
Causa C‑8/06 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
Causa C‑9/06 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
Causa C‑10/06 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto – Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato o un’organizzazione internazionale” – Servizi effettuati per una collettività territoriale – Servizi effettuati per una società incaricata di tutelare gli interessi di una collettività territoriale dinanzi ai giudici
comunitari – Funzioni di assistente di un deputato del Parlamento europeo»
1. Oggetto delle presenti cause sono i ricorsi che le sig.re [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché il sig. [OSCURATO:PERSONA],
dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, e il sig. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consiglio dell’Unione europea,
hanno proposto contro le sentenze, pronunciate il 25 ottobre 2005 (
2
), con cui il Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee ha respinto i ricorsi dai medesimi formulati e diretti all’annullamento
delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] (
3
) e del Consiglio (
4
) con cui veniva loro rifiutato il beneficio dell’indennità di dislocazione, nonché delle indennità di prima sistemazione e
giornaliera che, a dire dei ricorrenti, sono collegate alla prima.
2. L’indennità di dislocazione è accordata ai dipendenti comunitari che, all’atto di entrare in servizio per le [OSCURATO:PERSONA] europee,
siano stati costretti a trasferire la residenza dal paese in cui hanno il domicilio al paese della sede di servizio. Secondo
il disposto dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (
5
), tale indennità è concessa a condizione che il funzionario non avesse già la residenza o svolgesse già la propria attività
professionale principale sul territorio dello Stato della sede di servizio prima della sua entrata alle dipendenze dell’istituzione.
3. La medesima disposizione prevede peraltro che, per l’applicazione di tale condizione, le «situazioni risultanti da servizi
effettuati per un altro Stato o un’organizzazione internazionale» non vengono prese in considerazione.
4. È la portata di questa deroga a costituire oggetto di controversia nelle cause in esame. I ricorrenti contestano al Tribunale
di aver dichiarato che la nozione di servizi effettuati per uno altro Stato si applica solo ai servizi prestati per le autorità
centrali di un altro Stato e non, di conseguenza, a quelli svolti per conto di una collettività territoriale, come alcune
comunità autonome spagnole, né, tanto meno, a quelli effettuati per conto di una società di diritto privato incaricata di
tutelare gli interessi di una comunità autonoma dinanzi ai giudici comunitari, benché tale società sia incaricata di una missione
di interesse pubblico. In una delle suddette cause si pone altresì il problema di accertare se le funzioni di assistente di
un deputato del Parlamento europeo si possano considerare come servizi svolti per un’organizzazione internazionale, ai sensi
della suddetta disposizione.
5. Dal momento che le quattro cause vertono principalmente sul medesimo problema giuridico, procederò ad esaminarle congiuntamente
nelle presenti conclusioni.
6. Spiegherò che il concetto di servizi effettuati per un altro Stato non si limita, a mio avviso, alle sole funzioni svolte
per le autorità centrali di uno Stato, ma si estende anche a quelle effettuate per una collettività territoriale nonché a
quelle prestate per un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, in forza di un atto dell’autorità
pubblica, di svolgere, sotto il controllo di questa, una missione di interesse generale, come la gestione o la tutela degli
interessi di una collettività territoriale dinanzi ai giudici comunitari.
7. Sosterrò inoltre che le funzioni di assistente di un deputato del Parlamento europeo, nel caso in cui l’assistente venga assunto
direttamente dal deputato, ossia in presenza di un legame giuridico diretto con quest’ultimo, debbono essere considerate come
servizi effettuati per un’organizzazione internazionale, ai sensi dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto.
8. Dirò che il Tribunale, nelle sentenze impugnate, ha commesso un errore di diritto nell’interpretare la nozione di servizi
effettuati per un altro Stato e indicherò quali conseguenze occorre trarre da tale errore di diritto in ognuna delle cause
esaminate.
I –
Contesto normativo
9. Ai sensi dell’art. 62 dello Statuto, la retribuzione dei dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] europee comprende lo stipendio base, gli
assegni familiari e le indennità.
10. Tra queste ultime vi è l’indennità di dislocazione, il cui importo è pari, ai sensi dell’art. 69 dello Statuto, al 16% dell’ammontare
complessivo dello stipendio di base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico ai quali il funzionario ha
diritto. Tale indennità è versata per tutta la durata dell’attività del funzionario.
11. Tale indennità è stata istituita con il regolamento 18 dicembre 1961 n. 31 (CEE), 11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari
e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA],
entrato in vigore il 1° gennaio 1962 (
6
).
12. L’indennità di dislocazione sostituisce quella di separazione. Tale ultima indennità, che era pari al 20% dello stipendio
di base, veniva versata agli agenti che, prima di entrare in servizio, risiedevano in modo permanente da più di sei mesi in
una località distante dalla sede dell’istituzione più di 25 chilometri, per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] europea del carbone
e dell’acciaio, e più di 70 chilometri per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] economica europea e della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’energia
atomica.
13. Le condizioni per la concessione dell’indennità di dislocazione sono enumerate nell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello
Statuto. Dette condizioni sono rimaste immutate sin da quando tale indennità è stata istituita nel 1961. Il tenore della suddetta
disposizione è il seguente:
«Un’indennità di dislocazione (…) è concessa:
a) al funzionario:
– che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio
e
– che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato
durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l’applicazione della presente
disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione
internazionale;
b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha
abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo
di detto Stato per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.
(…)».
14. Ai sensi dell’art. 4, n. 2, dell’allegato VII dello Statuto, il funzionario che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità
dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni necessarie per usufruire dell’indennità
di dislocazione ha diritto a un’indennità di espatrio pari a un quarto dell’indennità di dislocazione.
15. L’indennità di prima sistemazione e l’indennità giornaliera sono previste rispettivamente dagli artt. 5 e 10 dell’allegato
VII dello Statuto.
16. L’art. 5 di detto allegato, nella versione in vigore all’epoca dei fatti, dispone che il funzionario di ruolo che soddisfa
le condizioni per usufruire dell’indennità di dislocazione ha diritto a un’indennità di prima sistemazione pari ad un mese
di stipendio di base.
17. Ai sensi dell’art. 10 dell’allegato, il funzionario che dimostri di essere stato costretto a cambiare residenza per adempiere
agli obblighi di cui all’art. 20 dello Statuto ha diritto ad un’indennità giornaliera il cui importo è fissato conformemente
all’art. 10.
II –
Fatti all’origine delle presenti controversie
18. I fatti delle quattro cause qui in esame si possono sintetizzare nel modo qui di seguito esposto.
A –
La causa C‑7/06 P
19. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina spagnola, è entrata in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], a Bruxelles, in qualità di dipendente
di ruolo il 16 aprile 2001.
20. Precedentemente ella aveva studiato a Bruxelles dal settembre 1991 al luglio 1992, effettuando poi un tirocinio presso la
[OSCURATO:PERSONA] dall’ottobre 1992 al febbraio 1993.
21. Dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1994 la ricorrente ha lavorato nella stessa città per il governo della [OSCURATO:PERSONA] autonoma
di Navarra, quindi, dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995, è stata assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Navarra, Sodena
SA (
7
), società incaricata dello sviluppo economico di tale comunità autonoma.
22. Tra il 1° settembre 1995 e il 30 giugno 1996, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha svolto funzioni di assistente di un deputato del
Parlamento europeo.
23. Durante i mesi di luglio e agosto 1996, ha lavorato come volontaria per un’organizzazione non governativa in Perù.
24. Dal 2 settembre 1996 al 28 febbraio 1997, la ricorrente ha lavorato a Bruxelles presso la società ECO, cui la [OSCURATO:PERSONA]
aveva affidato incarichi di assistenza tecnica.
25. Dal 1° marzo 1997 al 31 marzo 1999 ella è stata assunta nella medesima città dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Navarra,
Sodexna SA (
8
), società incaricata dello sviluppo economico esterno della [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Navarra e in seguito, dal 1° aprile 1999
al 15 aprile 2001, ha esercitato la funzione di delegato del governo di detta comunità autonoma.
26. Con decisione 28 giugno 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso che la ricorrente non poteva usufruire dell’indennità di dislocazione
né delle indennità ad essa collegate.
27. Con decisione 27 marzo 2002, che ha respinto il reclamo sporto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che le attività
svolte da quest’ultima a Bruxelles in qualità di assistente di un deputato del Parlamento europeo, al servizio delle società
Sodena e Sodexna nonché per il governo della [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Navarra, non si potevano considerare come «servizi effettuati
per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale» ai sensi dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto.
28. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le suddette attività si dovessero quindi tenere in considerazione e che il periodo di cinque
anni di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, denominato «periodo di riferimento»,
si dovesse intendere come compreso fra il 16 ottobre 1995 e il 16 ottobre 2000. Essa ne ha tratto la conseguenza che, durante
il suddetto periodo, la ricorrente aveva abitato e svolto le sue attività professionali principali in Belgio.
B –
La causa C‑8/06 P
29. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina spagnola, è entrata al servizio della [OSCURATO:PERSONA], a Bruxelles, in qualità di dipendente
di ruolo, il 16 novembre 2001.
30. Precedentemente, ella aveva lavorato a Bruxelles dal gennaio 1993 e fino al novembre 2001 in seno alla delegazione del [OSCURATO:PERSONA] (
9
), organismo incaricato di gestire gli interessi del governo della [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Catalogna presso le istituzioni comunitarie.
31. Con decisione 19 novembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che la ricorrente non poteva usufruire dell’indennità di dislocazione
né delle indennità a questa collegate.
32. Con decisione 10 giugno 2002, essa ha respinto il reclamo sporto dalla ricorrente sostenendo che l’attività professionale
dell’interessata a servizio del [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere assimilata ai «servizi effettuati per un altro Stato». Da ciò la
[OSCURATO:PERSONA] deduceva che il periodo di riferimento dovesse essere fissato tra il 15 maggio 1996 e il 15 maggio 2001 e che,
durante il suddetto periodo, la ricorrente aveva abitato e svolto le sue attività professionali principali in Belgio.
C –
La causa C‑9/06 P
33. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino spagnolo, è entrato al servizio della [OSCURATO:PERSONA], a Bruxelles, come dipendente di ruolo,
il 1° giugno 2002.
34. In precedenza, egli aveva lavorato dal 3 ottobre 1994 al 31 agosto 1998 come dipendente della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA (
10
), società incaricata di gestire gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] autonoma delle isole Canarie, nonché della rappresentanza del
governo di tale comunità autonoma a Bruxelles e in seguito, dal 1° settembre 1998 al 31 maggio 2002, come agente temporaneo
per il governo della suddetta comunità autonoma.
35. Nella scheda con cui si stabiliscono i diritti del sig. [OSCURATO:PERSONA], elaborata il 25 luglio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso
che l’interessato non poteva usufruire dell’indennità di dislocazione né delle indennità a questa collegate.
36. Il reclamo sporto dall’interessato è stato respinto implicitamente in data 24 febbraio 2003, poi esplicitamente con decisione
24 marzo 2003. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le attività svolte dal ricorrente presso la [OSCURATO:PERSONA] e per il governo della [OSCURATO:PERSONA]
autonoma delle isole Canarie non costituissero «servizi effettuati per un altro Stato». Essa ne ha dedotto che il periodo
di riferimento dovesse essere fissato tra il 1° dicembre 1996 e il 30 novembre 2001 e che, durante tale periodo, il ricorrente
avesse abitato e svolto le sue attività professionali principali in Belgio.
D –
La causa C‑10/06 P
37. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino spagnolo, è entrato al servizio del Consiglio, a Bruxelles, come dipendente di ruolo,
il 1° gennaio 2003.
38. Precedentemente, egli aveva svolto la sua attività professionale a Bruxelles tra il 2 dicembre 1991 e il 31 luglio 1996, al
servizio dell’Instituto de [OSCURATO:PERSONA] de la Región de Murcia (
11
), un ente di diritto pubblico della [OSCURATO:PERSONA] autonoma della regione di Murcia, incaricato tra l’altro di seguire la normativa
e i programmi comunitari che presentassero interesse per tale comunità autonoma.
39. Tra l’agosto 1996 e il dicembre 2002, il ricorrente aveva altresì lavorato a Bruxelles in qualità di direttore dell’Oficina
de la [OSCURATO:PERSONA] de la Región de Murcia ante las Comunidades europeas (
12
), organismo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] autonoma della regione di Murcia, con il compito di gestire gli interessi di tale
comunità autonoma presso le istituzioni comunitarie.
40. Con decisione 24 gennaio 2003, il Consiglio ha deciso che il ricorrente non poteva usufruire dell’indennità di dislocazione
né delle indennità a questa collegate.
41. Nella sua decisione 28 luglio 2003, con cui è stato respinto il reclamo sporto dal ricorrente, il Consiglio ha ritenuto che
le attività professionali da quest’ultimo svolte presso l’INFO e l’ORM non potessero essere considerate come «servizi effettuati
per un altro Stato». Esso ne ha dedotto che il periodo di riferimento dovesse essere fissato tra il 1° luglio 1997 e il 30
giugno 2002 e che, durante tale periodo, il ricorrente avesse abitato e lavorato abitualmente in Belgio.
III –
[OSCURATO:PERSONA] impugnate
42. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 4 luglio e il 1° ottobre 2002, nonché
il 3 marzo e il 4 novembre 2003, le sig.re [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio che avevano loro rifiutato
l’indennità di dislocazione nonché le indennità a questa collegate.
43. I ricorrenti hanno chiesto altresì la condanna delle istituzioni convenute al pagamento delle spese.
44. A sostegno della domanda relativa all’indennità di dislocazione, i ricorrenti hanno invocato tre motivi attinenti, rispettivamente,
alla violazione dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto, ad un errore di valutazione dei fatti e alla violazione
del principio della parità di trattamento.
45. Le sig.re [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché il sig. [OSCURATO:PERSONA] accusano inoltre la [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l’obbligo
di motivazione.
46. A sostegno della domanda relativa all’indennità giornaliera e all’indennità di prima sistemazione, i ricorrenti hanno sostenuto
che, conformemente alla sentenza 28 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
13
), tali indennità sarebbero state loro automaticamente versate se fosse stato ammesso il loro diritto all’indennità di dislocazione.
47. Il Tribunale ha respinto i ricorsi e ha deciso che ognuna delle parti avrebbe sopportato le proprie spese.
48. Esso ha dichiarato irricevibili o infondati i motivi dedotti a sostegno delle domande relative all’indennità di dislocazione.
49. Per quanto riguarda il primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto, il Tribunale
lo ha dichiarato infondato per i motivi qui di seguito indicati.
50. Esso ha spiegato che, secondo una giurisprudenza costante, la ratio dell’indennità di dislocazione è quella di compensare
gli oneri e gli svantaggi particolari che derivano dall’esercizio permanente delle funzioni in un paese col quale il dipendente
non ha creato legami duraturi prima della sua entrata in servizio e che, affinché possano stabilirsi tali legami duraturi,
con la conseguenza che il dipendente perde il diritto all’indennità di dislocazione, il legislatore esige che il dipendente
abbia avuto la propria residenza abituale o esercitato la propria attività lavorativa principale per un periodo di cinque
anni nel paese della sua sede di servizio.
51. Successivamente, il Tribunale ha dichiarato che la deroga di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato
VII dello Statuto, a favore di chi abbia effettuato servizi per un altro Stato o un’organizzazione internazionale durante
il periodo di riferimento, trova la sua ratio nel fatto che, in tali casi, non si può ritenere che tali persone abbiano stabilito
legami duraturi con il paese in cui si trova la sede di servizio a causa del carattere temporaneo del loro comando in questo
paese.
52. Esso ha ritenuto che, tenuto conto della data in cui i ricorrenti erano entrati in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio,
il periodo di riferimento dovesse essere fissato, per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 2000, per
la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dal 16 maggio 1996 al 15 maggio 2001, per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre
2001 e per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2002.
53. Il Tribunale ha osservato che, per la maggior parte dei suddetti periodi di riferimento, i ricorrenti avevano svolto la loro
attività professionale principale a Bruxelles, nel modo seguente:
– la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, presso la Sodexna e al servizio del governo della [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Navarra a Bruxelles
e, dall’altro, in qualità di assistente di un deputato del Parlamento europeo;
– la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in seno alla delegazione del [OSCURATO:PERSONA];
– il sig. [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] e successivamente al servizio del governo della [OSCURATO:PERSONA] autonoma delle isole Canarie;
– il sig. [OSCURATO:PERSONA], presso l’ORM.
54. Il Tribunale ha spiegato che il problema che si pone nell’ambito delle azioni proposte dai ricorrenti è quello di stabilire
se il lavoro svolto da ognuno di essi a Bruxelles durante il periodo di riferimento debba essere considerato come «servizi
effettuati per un altro Stato», ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto e, per quanto riguarda
la funzione di assistente di un deputato del Parlamento europeo svolta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], se tale funzione debba
essere qualificata come «servizi svolti per un’organizzazione internazionale», ai sensi della medesima disposizione.
55. Esso ha sostenuto che il diritto comunitario e, in particolare, lo Statuto, forniscono indicazioni sufficienti che consentono
di precisare la portata dell’art. 4 dell’allegato VII allo Statuto stesso e, pertanto, di stabilire un’interpretazione autonoma
della nozione di Stato rispetto ai vari diritti nazionali.
56. Il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, che la Corte ha affermato come dal sistema generale del Trattato CE emerga con
chiarezza che la nozione di «Stato membro», ai sensi delle norme istituzionali, comprende le sole autorità di governo degli
Stati membri e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle
competenze loro attribuite. Ammettere il contrario equivarrebbe a mettere in pericolo l’equilibrio istituzionale voluto dai
Trattati, i quali determinano in particolare le condizioni alle quali gli Stati membri, vale a dire gli Stati firmatari dei
Trattati «istitutivi» e di quelli di adesione, partecipano al funzionamento delle istituzioni comunitarie (
14
).
57. In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che, secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni dello Statuto, che
mirano soltanto a disciplinare i rapporti giuridici fra le istituzioni e i funzionari stabilendo diritti ed obblighi reciproci,
comportano una terminologia precisa, la cui estensione analogica a casi non considerati espressamente è esclusa (
15
).
58. Esso ha rilevato che nell’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto il legislatore ha scelto il termine «Stato» mentre vi erano
già, all’epoca in cui lo Statuto è stato adottato, Stati membri a struttura federale o regionale, come la Repubblica federale
di Germania, e non unicamente Stati dotati di struttura interna di natura centralizzata. Da ciò esso ha dedotto che, se il
legislatore comunitario avesse voluto introdurre le suddivisioni politiche o gli enti locali in tale articolo, lo avrebbe
fatto espressamente.
59. In base alle suddette considerazioni, il Tribunale ha concluso che la nozione di «Stato» di cui all’art. 4 dell’allegato VII
dello Statuto riguarda soltanto lo Stato in quanto persona giuridica e soggetto unitario del diritto internazionale, e i suoi
organi di governo. Esso ha sostenuto che un’interpretazione come quella proposta dai ricorrenti potrebbe indurre a considerare
come Stati tutti gli enti pubblici dotati di una personalità giuridica propria ai quali il governo centrale abbia trasferito
competenze interne, compresi i comuni o qualsiasi ente a cui un’amministrazione abbia delegato funzioni.
60. Da quanto sopra, il Tribunale ha dedotto che l’espressione «servizi effettuati per un altro Stato», di cui all’art. 4 dell’allegato
VII dello Statuto, dovesse interpretarsi come non riguardante i servizi forniti ai governi dalle suddivisioni politiche degli
Stati.
61. Nelle già citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha aggiunto che l’attività
dei ricorrenti al servizio di società a capitale pubblico rientranti in una delle categorie di società commerciali non può,
a maggior ragione, essere considerata come un servizio effettuato per uno Stato. Difatti, secondo il Tribunale, società pubbliche
commerciali di questo tipo, per azioni o a responsabilità limitata, non fanno parte, per loro stessa natura, degli organi
dell’amministrazione statale, pur avendo la capacità di gestire e di rappresentare certi interessi pubblici o pur vedendosi
attribuire missioni di interesse pubblico.
62. Da tali considerazioni esso ha dedotto che i servizi effettuati dai ricorrenti durante i periodi di riferimento non si potevano
considerare come servizi effettuati per un altro Stato ai sensi dell’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto.
63. Il Tribunale ha precisato che detta valutazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento dei ricorrenti relativo
all’esistenza di una nozione autonoma di Stato in diritto comunitario, che ricomprenderebbe gli enti decentrati. A suo avviso,
anche se, in tema di inadempimento, spetta a tutte le autorità dello Stato, centrali, territoriali o decentrate che siano,
garantire il rispetto delle norme del diritto comunitario nell’ambito delle rispettive competenze, il ricorso con cui la Corte
può dichiarare che uno Stato membro è venuto meno ai propri obblighi riguarda unicamente il governo di detto Stato, anche
qualora l’inadempimento derivi dall’azione o dall’inerzia di una regione o di una comunità autonoma. La giurisprudenza invocata
dai ricorrenti non può dunque essere validamente fatta valere a sostegno della tesi dell’interpretazione estensiva della nozione
di Stato da essi proposta.
64. Il Tribunale ha spiegato perché gli argomenti dei ricorrenti attinenti alle competenze proprie delle comunità autonome nell’ordinamento
giuridico spagnolo dovessero essere respinti.
65. Esso ha inoltre respinto l’argomento dei ricorrenti basato sul fatto che essi erano soggetti allo stesso regime di assicurazione
malattia e allo stesso regime fiscale del personale in servizio presso la rappresentanza permanente del Regno di Spagna presso
l’Unione europea a Bruxelles.
66. Infine, riguardo all’argomento dei ricorrenti relativo alla partecipazione dei rappresentanti delle comunità autonome ai comitati
consultivi della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dichiarato che il beneficio della deroga di cui all’art. 4, n. 1, lett. a),
secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto esige che l’interessato abbia avuto legami giuridici diretti con lo Stato
o con l’organizzazione internazionale in questione. Esso ha rilevato che i ricorrenti hanno esplicitamente riconosciuto in
udienza di non aver mai integrato né fatto parte della delegazione spagnola che prendeva parte alle riunioni degli organi
del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] svoltesi nel corso dei periodi di riferimento. Né i ricorrenti hanno dichiarato di aver
mantenuto un legame giuridico diretto con il governo centrale del Regno di Spagna, che poteva far ritenere che essi avessero
effettuato servizi per detto Stato nel corso dei suddetti periodi.
67. Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha inoltre esaminato se l’attività della ricorrente in qualità
di assistente di un deputato del Parlamento europeo dovesse essere considerata come servizio effettuato per un’organizzazione
internazionale, ai sensi dell’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto.
68. Esso ha dichiarato che non era necessario risolvere questo problema per le seguenti ragioni. Secondo il Tribunale, anche se
tale attività dovesse essere considerata come servizio effettuato per un’organizzazione internazionale e se il periodo corrispondente
dovesse essere escluso dal periodo di riferimento, quest’ultimo avrebbe inizio il 16 dicembre 1994 e, a quella data, la ricorrente
era già iscritta nel comune di Saint-Gilles, a partire dal 17 dicembre 1993, e dal 1° ottobre 1993 lavorava per il governo
della [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Navarra a Bruxelles. Tali elementi sarebbero dunque idonei a dimostrare che la residenza abituale
della ricorrente era a Bruxelles almeno sin dal 16 dicembre 1994.
69. Infine, nelle sentenze impugnate, dal fatto che i ricorrenti non avevano diritto di percepire l’indennità di dislocazione
il Tribunale ha dedotto che la loro domanda relativa all’indennità di prima sistemazione e all’indennità giornaliera, basata
sul carattere automatico del diritto a tali indennità nel caso in cui fosse stata concessa l’indennità di dislocazione, doveva
essere respinta.
IV –
Ricorsi contro le pronunce del Tribunale
70. I ricorrenti chiedono che la Corte voglia dichiarare ricevibili i loro ricorsi ed annullare le sentenze impugnate.
71. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedono altresì che, eventualmente, le loro cause vengano rinviate dinanzi
al Tribunale.
72. I quattro ricorrenti chiedono infine la condanna dell’istituzione convenuta a sopportare la totalità delle spese del procedimento
dinanzi alla Corte e di quello dinanzi al Tribunale.
73. [OSCURATO:PERSONA] chiede che vengano respinte le domande nelle cause da C‑7/06 P a C-9/06 P.
74. Il Consiglio, nella causa C-10/06 P, chiede che la Corte voglia dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, infondato,
nonché condannare il ricorrente alle spese.
A –
Argomenti delle parti
1. I ricorrenti
75. I ricorrenti fondano le loro azioni sullo stesso motivo: violazione da parte del Tribunale delle disposizioni dell’art. 4,
n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto.
76. Nell’ambito di tale motivo, i ricorrenti sollevano quattro censure.
77. Nelle quattro cause in esame, i ricorrenti contestano al Tribunale, in primo luogo, di aver interpretato in modo restrittivo
la deroga controversa e, in secondo luogo, di averne frainteso la ratio legis e il contesto.
78. Nelle cause C-7/06 P e C-9/06 P, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] addebitano altresì al Tribunale di aver
escluso dalla nozione di servizi effettuati per un altro Stato quelli svolti in qualità di dipendenti di una società commerciale,
per azioni o a responsabilità limitata, incaricata di una missione di interesse pubblico, senza aver accertato se tale società
fosse controllata dallo Stato.
79. Infine, nella causa C-7/06 P, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale ha omesso di interpretare la nozione di servizi
effettuati per un’organizzazione internazionale e, quindi, non ha dichiarato che l’attività di assistente di un deputato del
Parlamento europeo rientrava in detta nozione.
a) L’interpretazione restrittiva della deroga controversa
80. I ricorrenti contestano al Tribunale di aver dato un’interpretazione restrittiva della disposizione controversa mentre, trattandosi
di un’eccezione ad un’eccezione, avrebbe dovuto interpretarla in modo estensivo.
81. A loro avviso, giudicando in tal modo nelle sentenze impugnate, il Tribunale si è discostato dalla propria precedente giurisprudenza,
in particolare dalla sentenza 30 marzo 1993, Vardakas/[OSCURATO:PERSONA] (
16
).
b) La mancata presa in considerazione della ratio legis e del contesto dell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato
VII dello Statuto
82. I ricorrenti ricordano che la deroga di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto
a favore delle persone che abbiano effettuato servizi per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale trova la sua
ragion d’essere nel fatto che dette persone non si possono considerare come soggetti che abbiano stabilito legami durevoli
con il paese di destinazione a causa del carattere temporaneo del loro distacco in detto paese.
83. Essi inoltre aggiungono che, in tale prospettiva, nella già citata sentenza Vardakas/[OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato che la
dislocazione di una persona è indipendente dallo status particolare riconosciuto alla medesima, in forza del diritto internazionale,
quale membro del personale di un’organizzazione internazionale pubblica.
84. Da ciò essi deducono che le sentenze impugnate, escludendo dalla suddetta deroga i servizi effettuati per lo Stato avvalendosi
delle comunità autonome, non tengono conto della ratio di tale disposizione, discriminando inoltre tra i dipendenti che abbiano
fornito servizi allo Stato per il tramite dell’amministrazione centrale nell’ambito di una rappresentanza permanente e quelli
che abbiano fornito detti servizi tramite comunità autonome. Infatti, secondo i ricorrenti, in queste due situazioni il dipendente
non ha creato legami durevoli con il paese di destinazione prima di entrare in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], a causa del carattere
temporaneo del suo distacco in tale paese. Quel che rileva, in definitiva, sarebbe il carattere durevole o meno dei legami
instauratisi tra il dipendente e il paese della sua sede di servizio.
85. Secondo i ricorrenti, tra le situazioni di queste due categorie di persone non esistono differenze che possano giustificare
tale trattamento discriminatorio. Inoltre, si tratterebbe di categorie di persone che svolgono funzioni analoghe, consistenti
in contatti con la [OSCURATO:PERSONA], nell’invio di informazioni, ecc., tutte al servizio dello Stato, in un contesto in cui la
partecipazione delle comunità autonome nel settore comunitario è sempre più ampia.
86. I ricorrenti sostengono che, prevedendo la suddetta deroga, il legislatore ha voluto che la presunzione di assenza di legami
durevoli con il paese di destinazione si applichi quando le funzioni in tale paese corrispondono a missioni di interesse pubblico.
87. Infine, contrariamente all’analisi compiuta dal Tribunale, questa interpretazione estensiva non porterebbe a considerare come
Stati tutti gli enti pubblici dotati di propria personalità giuridica. La portata della deroga resterebbe limitata agli enti
dotati di competenze nel settore comunitario, come avviene per le comunità autonome.
c) L’esclusione dei servizi svolti per una società incaricata di una missione di interesse pubblico
88. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, escludendo dalla nozione di servizi effettuati per un altro
Stato quelli svolti come dipendenti di una società incaricata di una missione di interesse pubblico, senza verificare se tale
società, tenuto conto della sua composizione, dei suoi compiti stabiliti dalla legge e della sua dipendenza dalla pubblica
amministrazione, rientri nella nozione di Stato, il Tribunale non ha tenuto conto della giurisprudenza, in particolare delle
sentenze della Corte 20 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA] (
17
), e 17 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (
18
).
d) Omessa considerazione, da parte del Tribunale, dell’attività di assistente di un deputato del Parlamento europeo come servizi
effettuati per un’organizzazione internazionale
89. Infine, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nella causa C‑7/06 P, sostiene che, nel caso in cui la Corte ritenesse che il Tribunale
ha commesso un errore di diritto nell’analizzare le attività da ella svolte a Bruxelles al servizio del governo della [OSCURATO:PERSONA]
autonoma di Navarra e presso la Sodexna, si dovrebbe prendere in esame il problema della qualificazione delle sue funzioni
in qualità di assistente di un deputato del Parlamento europeo.
2. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] nelle cause da C‑7/06 P a C‑9/06 P
90. [OSCURATO:PERSONA] deduce gli argomenti qui di seguito esposti.
a) La censura relativa all’interpretazione restrittiva della deroga controversa
91. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha interpretato restrittivamente la deroga controversa. A suo avviso, esso ha ritenuto
giustamente che la nozione di servizi effettuati per uno Stato esiga la sussistenza di legami giuridici diretti tra l’interessato
e lo Stato stesso. E i ricorrenti non avevano legami giuridici diretti con il Regno di Spagna.
b) La mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, della ratio legis e del contesto dell’art. 4, n. 1, lett. a),
secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto
92. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che l’argomentazione dei ricorrenti si basa su una premessa infondata.
93. A suo giudizio, i ricorrenti confondono due concetti diversi, ossia la ratio legis della deroga contenuta nell’art. 4 dell’allegato
VII dello Statuto e quella dell’uso del termine «Stato» che compare nella deroga stessa. Quello di cui si è discusso dinanzi
al Tribunale, e ora dinanzi alla Corte, sarebbe l’interpretazione del termine «Stato». La ratio legis della deroga, relativa
all’inesistenza di legami durevoli con il paese della sede di servizio, non avrebbe rilievo ai fini dell’interpretazione della
nozione di «Stato» contenuta in tale disposizione.
94. Da ciò la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto basandosi sulla circostanza che, nell’art.
4 dell’allegato VII dello Statuto, il legislatore comunitario ha scelto il termine «Stato», mentre, all’epoca in cui lo Statuto
è stato adottato, esistevano già Stati membri a struttura federale o regionale, come la Repubblica federale di Germania: di
conseguenza, se il legislatore avesse voluto includere le suddivisioni politiche o le collettività locali nel suddetto articolo,
lo avrebbe fatto espressamente.
95. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’affermazione dei ricorrenti, secondo cui il Tribunale discriminerebbe tra i
dipendenti che hanno effettuato servizi per lo Stato attraverso l’amministrazione centrale nell’ambito di una rappresentanza
permanente e quelli che hanno svolto attività per lo Stato per il tramite di comunità autonome, è infondata.
96. Infatti, le due situazioni non sarebbero paragonabili per quel che riguarda le funzioni esercitate, poiché, come indicato
dal Tribunale, le delegazioni delle comunità autonome spagnole a Bruxelles avrebbero il compito di garantire la gestione degli
interessi delle amministrazioni da esse rappresentate, e questi interessi non coinciderebbero necessariamente con quelli delle
altre comunità autonome né con quelli del Regno di Spagna in quanto Stato.
97. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’affermazione dei ricorrenti, secondo cui, in caso di servizi effettuati per
una comunità autonoma, il dipendente interessato non avrebbe stabilito legami duraturi nel paese della sede di servizio a
causa del carattere temporaneo della sua nomina in tale paese, è priva di rilievo. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], occorre attenersi
alla decisione del legislatore comunitario che non ha voluto includere nella deroga controversa le suddivisioni politiche
di uno Stato, come i governi delle regioni, delle comunità autonome o di altri enti locali.
98. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento dedotto dai ricorrenti secondo cui la deroga di cui all’art. 4 dell’allegato
VII dello Statuto dovrebbe applicarsi a tutte le attività svolte a servizio dell’interesse pubblico, in opposizione a quelle
svolte per conto di interessi privati.
99. Essa sostiene che questa interpretazione della suddetta deroga non solo sarebbe contraria alla volontà del legislatore, ma
significherebbe altresì considerare come Stati tutti gli enti pubblici dotati di una propria personalità giuridica ai quali
il governo centrale abbia trasferito competenze interne, comprese le municipalità e qualsiasi organismo al quale un’amministrazione
abbia delegato talune funzioni.
100. [OSCURATO:PERSONA] inoltre spiega che, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti basato sull’idea secondo cui «[q]uel che
importa, in definitiva, è il carattere durevole o meno dei legami instaurati tra il dipendente e il paese della sede di servizio
[e che si può affermare] che tra la situazione professionale e personale di un individuo che abbia svolto servizi per lo Stato
tramite una comunità autonoma e quella di un altro individuo che lo abbia fatto tramite l’amministrazione centrale (rappresentanza
permanente) non esiste alcuna differenza tale da giustificare questo trattamento discriminatorio», si tratta di una questione
nuova, o per lo meno che non è stata espressa in questa maniera dinanzi al Tribunale e la cui ricevibilità è pertanto dubbia.
Su questo punto, la [OSCURATO:PERSONA] si rimette alla saggezza della Corte.
c) La censura attinente all’erroneità dell’esclusione dei servizi svolti in qualità di dipendenti di una società pubblica, invocata
nelle cause C‑7/06 P e C‑9/06 P
101. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale censura è infondata perché le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, invocate dai
ricorrenti, riguardano la direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti di lavori pubblici (
19
), la cui ratio legis sarebbe diversa da quella della deroga controversa.
102. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che una persona che abbia lavorato per una società pubblica non ha instaurato legami giuridici diretti
con lo Stato, mentre l’esistenza di detti legami costituisce una condizione imperativa, sancita dalla giurisprudenza, per
l’applicazione della deroga controversa.
d) La mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell’attività di assistente di un deputato del Parlamento europeo come
servizi effettuati per un’organizzazione internazionale
103. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha omesso di pronunciarsi sul problema se l’attività di assistente di un deputato
del Parlamento europeo, svolta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], debba essere analizzata come servizi svolti per un’organizzazione
internazionale: esso ha infatti dichiarato che la risposta a tale domanda era priva di rilievo ai fini della concessione dell’indennità
di dislocazione, dal momento che la ricorrente aveva risieduto abitualmente a Bruxelles prima e dopo l’esercizio di tale attività.
104. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale attività non rientra nell’ambito di applicazione della deroga controversa, perché la
ricorrente, nell’ambito dell’attività stessa, non ha instaurato legami giuridici diretti con il Parlamento.
3. La difesa del Consiglio nella causa C‑10/06 P
105. In via principale, il Consiglio sostiene che il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile, limitandosi egli a riprodurre
gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale e a chiedere alla Corte di procedere ad un semplice riesame degli stessi.
106. In subordine, il Consiglio sostiene che il ricorso dovrebbe essere dichiarato infondato.
107. Per quanto riguarda la prima censura, attinente all’interpretazione restrittiva della deroga controversa e alla mancata considerazione
della posizione adottata dal Tribunale nella sentenza Vardakas/[OSCURATO:PERSONA], già citata, il Consiglio sostiene che il ricorrente
fa valere questa sentenza al di fuori del suo contesto, per confutare una giurisprudenza costante, secondo la quale le disposizioni
del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni economiche vanno interpretate restrittivamente (
20
).
108. Il Consiglio sostiene inoltre che l’interpretazione della nozione di servizi effettuati per un altro Stato, difesa dal ricorrente,
è in contrasto con una giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale la nozione di «Stato membro», ai sensi delle
disposizioni istituzionali, riguarda unicamente le autorità di governo degli Stati membri e non può essere estesa agli esecutivi
regionali o delle comunità autonome, a prescindere dalla portata delle competenze ad essi riconosciute. Il Consiglio ne deduce
che ammettere il contrario porterebbe a pregiudicare l’equilibrio istituzionale previsto dai Trattati.
109. Per quel che riguarda, inoltre, l’asserita mancata presa in considerazione della ratio legis e del contesto della disposizione
controversa, il Consiglio sostiene che la posizione del Tribunale è del tutto conforme all’equilibrio istituzionale previsto
dai Trattati. Secondo tale istituzione, accogliere l’argomento del ricorrente comporterebbe un’estensione della nozione di
Stato non solo alle comunità autonome o ad altri poteri regionali analoghi, ma anche ai poteri comunali, locali e alle imprese
pubbliche, fino a limiti difficilmente prevedibili.
B –
Valutazione
1. La ricevibilità del ricorso nella causa C‑10/06 P
110. La riproposizione, nell’ambito di un’impugnazione, dei motivi e degli argomenti fatti valere dinanzi al giudice del merito
non costituisce, in quanto tale, un motivo di irricevibilità del ricorso. Affinché quest’ultimo non abbia ad oggetto una seconda
valutazione della controversia nel merito, l’autore dell’impugnazione non deve limitarsi ad una pura e semplice riproposizione
dei motivi e degli argomenti dedotti in primo grado, sollecitando così un mero riesame della sua pretesa da parte della Corte.
111. Tuttavia, dal momento che il ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal
Tribunale, i punti di diritto sollevati ed esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione (
21
). Infatti, come la Corte ha più volte dichiarato, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti
già utilizzati dinanzi al Tribunale, tale ricorso sarebbe privato di una parte del suo significato (
22
).
112. Nel caso di specie, dall’esame del ricorso presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] emerge che questi non chiede alla Corte
di riesaminare la sua pretesa, ma contesta le valutazioni compiute dal Tribunale riguardo alle due censure attinenti all’interpretazione
restrittiva della deroga controversa nonché alla mancata considerazione della sua ratio legis e del suo contesto. Egli inoltre
indica con precisione i punti della motivazione della sentenza del Tribunale su cui verte la sua contestazione.
113. Ritengo pertanto che il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] vada dichiarato ricevibile. Faccio inoltre notare che i ricorsi
proposti dagli altri tre ricorrenti sono redatti allo stesso modo di quello del sig. [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA]
non ne contesta la ricevibilità.
2. La ricevibilità dell’argomento dei ricorrenti basato sull’idea che «[q]uel che rileva, in definitiva, è la natura durevole
o meno dei legami instaurati tra il funzionario e il paese della sua sede di servizio»
114. A mio avviso, si tratta di un argomento ricevibile. Infatti, anche supponendo che il suddetto argomento non sia stato proposto
in questi termini al Tribunale, non si tratta di un argomento nuovo, ai sensi dell’art. 42, n. 2, del regolamento di procedura
della Corte, che modificherebbe l’oggetto della controversia sottoposta al Tribunale e il cui esame imporrebbe alla Corte
di esulare dalla funzione che le compete nell’ambito di un’impugnazione, ossia limitarsi a controllare la decisione pronunciata
in primo grado.
115. Si tratta infatti semplicemente di considerazioni con cui i ricorrenti tentano di dimostrare che il Tribunale non ha tenuto
in considerazione la ratio legis dell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto. Si tratta
quindi di argomenti dedotti a sostegno del motivo riguardante la violazione, da parte del Tribunale, di tale disposizione
e non esiste alcun obbligo che ogni argomento fatto valere in sede di impugnazione sia stato preliminarmente oggetto di una
discussione in primo grado (
23
).
3. Nel merito
116. I ricorsi proposti dai ricorrenti mi portano ad esaminare, in primo luogo, due questioni giuridiche. La prima, che è comune
alle quattro cause, verte sul concetto di «servizi effettuati per un altro Stato», contenuta nell’art. 4, n. 1, lett. a),
secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto.
117. Spiegherò perché, a mio avviso, tale concetto non comprenda solo i servizi effettuati per le autorità di governo degli Stati
membri, ma debba essere inteso come riguardante anche i servizi svolti per una collettività territoriale nonché quelli compiuti
per un ente che, a prescindere dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, in forza di un atto dell’autorità pubblica
e sotto il controllo della stessa, di una missione di interesse generale, come la gestione o la difesa degli interessi di
una collettività territoriale dinanzi ai giudici comunitari.
118. La seconda questione è specifica della causa C-7/06 P. Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha
dichiarato che, tenuto conto dell’analisi da esso compiuta delle attività svolte dalla ricorrente a servizio della società
Sodexna e della [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Navarra durante il periodo di riferimento, non riteneva necessario pronunciarsi sul problema
se le funzioni dalla stessa svolte in qualità di assistente di un parlamentare europeo dovessero considerarsi come servizi
effettuati per un’organizzazione internazionale, ai sensi dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto.
119. Nel caso in cui la Corte condivida la mia posizione riguardo al concetto di servizi effettuati per un altro Stato, la qualificazione
delle funzioni di assistente di un deputato del Parlamento europeo riguardo alla disposizione dello Statuto in esame potrebbe
essere rilevante per risolvere la controversia nella causa C-7/06 P. Indicherò le condizioni in base alle quali ritengo che
tali funzioni debbano essere considerate come servizi effettuati per un’organizzazione internazionale ai sensi della suddetta
disposizione.
a) La nozione di «servizi effettuati per un altro Stato»
120. Poiché lo Statuto non rinvia al diritto degli Stati membri per stabilire il senso e la portata della nozione di «servizi effettuati
per un altro Stato», di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, tale nozione, come
ha dichiarato il Tribunale nelle sentenze impugnate, deve costituire oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme nella
[OSCURATO:PERSONA].
121. Nelle suddette sentenze, l’analisi del Tribunale, secondo cui la nozione di cui si tratta doveva essere intesa come riferita
unicamente ai servizi svolti per conto delle autorità di governo o centrali di uno Stato, è stata basata su due motivi. In
primo luogo, secondo il Tribunale, la nozione di «Stato membro», ai sensi delle disposizioni istituzionali, riguarda unicamente
le autorità di governo dello Stato. In secondo luogo, le disposizioni dello Statuto che individuano i diritti e gli obblighi
reciproci tra le istituzioni e i dipendenti comunitari conterrebbero una terminologia precisa, di cui sarebbe esclusa l’estensione
in via analogica a casi non espressamente contemplati. Se il legislatore avesse voluto includere le suddivisioni politiche
nella disposizione controversa, lo avrebbe fatto espressamente perché, all’epoca in cui tale disposizione è stata adottata,
erano membri della [OSCURATO:PERSONA] alcuni Stati a struttura federale o regionale, come la Repubblica federale di Germania.
122. Questi motivi non mi sembrano convincenti per le ragioni che vado ad esporre.
123. Per quanto riguarda il primo motivo, faccio notare che lo Statuto non definisce la nozione di «servizi effettuati per un altro
Stato» contenuta nell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII. Inoltre, neppure la nozione di Stato viene
definita in diritto comunitario. Essa è stata definita dalla Corte nella sua opera di interpretazione dei Trattati: tale interpretazione
non è però univoca. La nozione di Stato riveste un contenuto ampio o ristretto a seconda del contesto in cui va applicata
e di quel che appare necessario all’applicazione effettiva del diritto comunitario.
124. Difatti, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «Stato membro», ai sensi dell’art. 230, secondo comma, CE, che
indica le parti abilitate a presentare un ricorso diretto all’annullamento di qualunque atto comunitario di diritto derivato,
comprende solo le autorità di governo degli Stati (
24
). Le autorità delle collettività territoriali degli Stati membri, nonché gli organismi soggetti al loro controllo possono
utilizzare questo mezzo di ricorso unicamente contro gli atti che li riguardano direttamente e individualmente.
125. Nello stesso senso, l’eccezione al divieto di ostacoli alle libertà di circolazione degli individui, prevista dall’art. 39,
n. 4, CE e dall’art. 45 CE, secondo cui tali divieti non sono applicabili «agli impieghi nella pubblica amministrazione» o
alle attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri, costituisce oggetto di interpretazione restrittiva. Difatti,
come stabilito dalla giurisprudenza, tale eccezione è applicabile non a tutti i posti della pubblica amministrazione, ma unicamente
a quelli che implicano la partecipazione all’esercizio delle funzioni sovrane degli Stati, ossia ai compiti che rientrano
nell’esercizio dei pubblici poteri e nella responsabilità della tutela degli interessi generali dello Stato (
25
).
126. Al contrario, quando si tratta di valutare la portata della responsabilità degli Stati membri nell’attuazione del diritto
comunitario, la Corte interpreta estensivamente la nozione di Stato. Per evitare che l’esecuzione del diritto comunitario
dipenda dall’organizzazione politica, istituzionale ed amministrativa degli Stati membri e per evitare ingerenze in tale organizzazione,
la Corte applica il principio di diritto internazionale secondo cui il soggetto di diritto che si impegna e che è tenuto a
rispettare i propri impegni è lo Stato in quanto tale, considerato nella sua unità organica e funzionale (
26
).
127. Secondo tale impostazione, la nozione di Stato membro non si limita alle sole autorità di governo degli Stati. Al fine di
garantire l’applicazione effettiva ed uniforme del diritto comunitario, la Corte ha esteso tale nozione a tutti gli organi
e alle autorità pubbliche degli Stati, come le collettività territoriali. Essa, inoltre, ha dichiarato che tale nozione comprende
anche gli organi di diritto privato sottoposti al loro controllo.
128. Difatti, la Corte ha affermato che la procedura ex art. 226 CE poteva essere avviata indipendentemente dall’organo dello Stato
membro la cui azione o omissione ha dato luogo alla trasgressione. Essa ha imputato agli Stati membri non solo i comportamenti
dei loro organi centrali, compresi quelli di autorità costituzionalmente indipendenti (
27
), ma anche quelli delle loro collettività territoriali, come una regione di uno Stato federale o un comune (
28
). Essa inoltre ha imputato loro le condotte di organismi di diritto privato, dotati di personalità giuridica, le cui attività
sono soggette direttamente o indirettamente al loro controllo (
29
).
129. Parimenti, la Corte ha riconosciuto che le disposizioni chiare e precise di una direttiva possono essere applicate direttamente,
in una controversia, nei confronti delle collettività territoriali degli Stati membri (
30
). Essa ha dichiarato che tali disposizioni possono essere applicate anche nei confronti di organismi o di enti, indipendentemente
dalla loro forma giuridica, soggetti all’autorità o al controllo dello Stato o di un’autorità pubblica come una collettività
territoriale (
31
), o che siano stati incaricati, con un atto della pubblica autorità, di prestare un servizio di interesse pubblico sotto il
controllo di questa autorità (
32
).
130. Nel medesimo ordine di idee, la nozione di «aiuto di Stato», di cui all’art. 87, n. 1, CE, come interpretata dalla giurisprudenza,
non si limita agli aiuti accordati direttamente dalle autorità di governo degli Stati membri. Essa comprende altresì gli aiuti
concessi dai loro enti territoriali, a qualsiasi livello (
33
), nonché da organismi privati che agiscano sotto il loro controllo (
34
).
131. Si può inoltre citare la definizione della nozione di «amministrazione aggiudicatrice» nelle direttive emanate nel settore
degli appalti pubblici, cui le ricorrenti si riferiscono, e che sono dirette a disciplinare il comportamento degli Stati nell’assegnazione
di questo tipo di appalti al fine di salvaguardare la concorrenza (
35
).
132. Di conseguenza, quando si tratta di garantire l’applicazione effettiva del diritto comunitario, gli atti effettuati al servizio
di enti territoriali o di società private soggetti al controllo delle autorità di governo di uno Stato membro o dei suddetti
enti sono imputabili allo Stato, ai sensi degli artt. 226 CE, 249, terzo comma, CE o 87, n. 1, CE. Questo è il motivo per
cui, tenuto conto dell’assenza di limitazioni, nello Statuto, per quel che riguarda la portata del concetto di servizi effettuati
per un altro Stato, non ritengo che tale nozione debba essere per forza intesa, alla luce della sua lettera, come riguardante
unicamente i servizi effettuati per gli organi centrali degli Stati membri.
133. Per quel che riguarda il secondo motivo, secondo cui il legislatore comunitario avrebbe espressamente indicato le collettività
territoriali se le avesse volute includere nella deroga controversa, neanch’esso mi sembra determinante. Abbiamo visto che
la giurisprudenza ha dato un’ampia interpretazione della nozione di «Stato» contenuta nell’art. 226 CE nell’ambito dei ricorsi
per inadempimento, di quella contenuta nell’art. 249, terzo comma, CE, a proposito dell’effetto diretto delle direttive o
ancora di quella contenuta nell’art. 87, n. 1, CE, per quel che riguarda la nozione di aiuti di Stato, e neppure i suddetti
articoli menzionano espressamente le collettività territoriali né gli altri organismi che possono essere collegati allo Stato.
134. Pertanto, dalla giurisprudenza secondo la quale le disposizioni dello Statuto sono enunciate con una terminologia precisa
e non vanno estese a casi che non sono contemplati esplicitamente, non mi pare possibile dedurre che la deroga controversa
riguarderebbe unicamente i servizi effettuati per le autorità di governo di un altro Stato.
135. Per contro, gli argomenti presentati dai ricorrenti a sostegno della loro tesi mi sembrano più persuasivi.
136. Come da essi sostenuto, la portata della nozione di servizi effettuati per un altro Stato dev’essere determinata in funzione
della ratio legis di tale disposizione. Contrariamente alla posizione difesa dalla [OSCURATO:PERSONA], la nozione di Stato contenuta
in tale espressione non deve, a mio parere, essere separata da essa e costituire oggetto di interpretazione a parte. La nozione
di servizi effettuati per un altro Stato dev’essere presa nel suo complesso e interpretata, conformemente al metodo consacrato
dalla giurisprudenza, in funzione dell’economia e degli obiettivi della normativa di cui fa parte (
36
).
137. Come emerge da una giurisprudenza costante, l’indennità di dislocazione ha lo scopo «di compensare gli oneri e gli svantaggi
particolari cui sono soggetti i dipendenti che, in conseguenza dell’entrata in servizio presso le [OSCURATO:PERSONA], sono obbligati
a trasferirsi dal paese di residenza al paese della sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente» (
37
).
138. Le condizioni per la concessione di tale indennità dipendono dal grado del dipendente nello Stato della sede di servizio.
I criteri di tale integrazione, accolti dal legislatore comunitario, sono la residenza o il lavoro nello Stato della sede
di servizio per un periodo significativo prima dell’entrata in servizio presso le [OSCURATO:PERSONA]. Il dipendente che già abitava
o lavorava nello Stato della sede di servizio è considerato come già integrato in tale Stato ed ha diritto, nel caso non abbia
e non abbia mai avuto la cittadinanza del suddetto Stato, unicamente ad un’indennità di espatrio, pari ad un quarto dell’indennità
di dislocazione.
139. L’indennità di dislocazione pertanto è concessa, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto, al
dipendente che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e che
non vi ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale durante il periodo di cinque anni che scade
sei mesi prima della sua entrata in servizio.
140. In base all’eccezione controversa, in deroga alle condizioni precedentemente enunciate, la residenza o il lavoro sul territorio
dello Stato della sede di servizio non vengono prese in considerazione quando risultino da servizi effettuati per un altro
Stato o per un’organizzazione internazionale.
141. Nell’esaminare il contenuto della suddetta deroga alla luce del suo contesto, si rileva che il legislatore comunitario ha
voluto escludere dal periodo rilevante tutte le «situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione
internazionale», senza restrizioni quanto al tipo di servizio effettuato, al rapporto di lavoro con lo Stato o l’organizzazione
internazionale e alla durata di tale attività.
142. Il legislatore comunitario pertanto non ha inteso limitare la portata di tale deroga a funzioni particolari o a soggetti che
siano stati alle dipendenze di uno Stato o di un’organizzazione internazionale secondo un regime o uno status specifico. Tale
analisi è stata confermata dalla giurisprudenza, secondo la quale servizi svolti in qualità di tirocinante (
38
) o di consulente indipendente di un’istituzione comunitaria (
39
) rientrano nell’ambito di applicazione della deroga controversa.
143. Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché la nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», di cui all’art. 4,
n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto, comprende l’insieme dei servizi effettuati per uno Stato o un’organizzazione
internazionale, sembra logico dedurne che anche la nozione di «Stato» contenuta nella medesima disposizione deve costituire
oggetto di un’interpretazione ampia e, pertanto, essere applicata ai servizi svolti per i diversi organismi o enti che possono
essere collegati ad uno Stato (
40
).
144. A mio avviso, detta analisi è confermata dall’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario attraverso tale disposizione.
145. Conformemente alla giurisprudenza, l’eccezione prevista nella suddetta disposizione si pone lo scopo di non privare dell’indennità
di dislocazione i soggetti che si sono stabiliti nel paese della loro futura sede di servizio al fine di svolgervi attività
di questo tipo, perché tali attività non sarebbero idonee a consentire loro di instaurare legami durevoli con detto paese (
41
). Pertanto, quanto ai dipendenti che, durante il periodo di riferimento, abbiano risieduto o lavorato nel paese della loro
futura sede di servizio mentre erano alle dipendenze di un altro Stato o di un’organizzazione internazionale, non si può ritenere
che abbiano stabilito un nesso durevole con tale paese (
42
).
146. L’idea sottesa a tale eccezione è stata indicata dall’avvocato generale Reischl nelle conclusioni presentate relativamente
alla citata sentenza Vutera/[OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’avvocato generale, «i dipendenti che lavorano per un altro Stato o per
un’organizzazione internazionale, anche se hanno dimorato per un certo tempo nel paese della sede di servizio prima di essere
assunti, non vi dimoravano abitualmente nel senso di un legame stretto e durevole col paese stesso. Di solito essi vengono
mandati in un determinato paese solo per un certo tempo durante il quale conservano stretti legami col paese d’origine» (
43
).
147. Il legislatore comunitario ha pertanto voluto evitare che i servizi effettuati nel paese della sede di servizio per un altro
Stato o un’organizzazione internazionale privassero la persona interessata dell’indennità di dislocazione, perché si presume
che tali servizi, per loro stessa natura, non gli abbiano consentito di integrarsi in tale paese. Questa analisi è confermata
dall’art. 4, n. 1, lett. b), dell’allegato VII dello Statuto. In forza di tale disposizione, l’indennità di dislocazione è
versata anche al funzionario che abbia o abbia avuto la cittadinanza dello Stato della sede di servizio, purché abbia abitato
abitualmente in un altro paese durante i dieci anni precedenti alla sua entrata in servizio, «
per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale
» (
44
).
148. Pertanto, come sostenuto dai ricorrenti, è il servizio dello Stato o di un’organizzazione internazionale che si presume essere
di ostacolo alla creazione di legami durevoli tra il soggetto interessato e il paese della sede di servizio.
149. Del resto, non vedo perché tale presunzione dovrebbe valere unicamente per i servizi effettuati per il governo centrale degli
Stati membri. Non trovo, né nella motivazione del Tribunale né negli argomenti delle istituzioni convenute, elementi idonei
a dimostrare che, in via generale, qualora i soggetti che lavorano per conto di un ente territoriale vengano inviati in un
paese diverso, ciò avverrebbe per un periodo illimitato e senza che essi conservino, con il proprio Stato, gli stessi legami
dei dipendenti del governo centrale. Come spiegato dai ricorrenti, in linea generale anche il distacco nel paese della sede
di servizio per conto di una collettività territoriale è di natura temporanea. La nozione di «Stato» contenuta nell’espressione
controversa non è dunque limitata alle autorità centrali ma si riferisce anche, a mio avviso, a tutte le collettività territoriali
degli Stati nonché agli enti che, sotto un profilo organico, fanno parte dell’amministrazione centrale o territoriale degli
Stati.
150. L’analisi appena effettuata è applicabile anche, a mio parere, ai soggetti che lavorano per conto di organismi che, pur non
appartenendo in modo formale o organico all’amministrazione del governo centrale dello Stato, si possono considerare come
ad esso collegati, conformemente alla giurisprudenza, perché in forza di un atto dell’autorità pubblica e sotto il controllo
di essa svolgono un servizio di interesse pubblico (
45
).
151. Infatti, poiché la presunzione della mancata integrazione nel paese della sede di servizio è giustificata dal servizio dello
Stato e non da funzioni particolari o da uno status specifico, tale presunzione deve potersi applicare a prescindere dalla
forma dell’organismo al quale lo Stato, nel suo potere sovrano di organizzazione, istituzionale, politico ed amministrativo,
ha affidato l’esercizio delle proprie competenze. Poiché la nozione di servizi effettuati per un altro Stato dev’essere interpretata
in modo autonomo e uniforme nella [OSCURATO:PERSONA], il termine «Stato» in essa contenuto non deve limitarsi ad un criterio organico,
che dipenderebbe dall’organizzazione amministrativa di ciascuno Stato, ma deve altresì prendere in considerazione un criterio
funzionale.
152. Sottolineo, inoltre, che nel caso di specie i quattro ricorrenti hanno sostenuto che, nel corso del loro periodo di attività
a Bruxelles al servizio di una comunità autonoma spagnola, essi si trovavano in una situazione analoga a quella dei dipendenti
della rappresentanza permanente del Regno di Spagna presso l’Unione europea, essendo soggetti al medesimo regime di assicurazione
malattia e al medesimo regime fiscale (
46
). Inoltre, al pari del personale di questa rappresentanza permanente, i ricorrenti hanno svolto un servizio di interesse pubblico,
difendendo, dinanzi ai giudici comunitari, gli interessi delle rispettive comunità autonome, che sono parte integrante del
Regno di Spagna.
153. Ritengo pertanto che, tenuto conto della deroga controversa, non vi sia differenza di rilievo tra un soggetto che ha svolto
servizi per lo Stato tramite un ente territoriale o un organismo che agisce sotto il controllo di questo, e la situazione
di chi abbia fatto altrettanto avvalendosi dell’amministrazione centrale, come la rappresentanza permanente di detto Stato.
I ricorrenti sono altresì legittimati a sostenere che, limitando l’ambito di applicazione della deroga controversa ai servizi
effettuati per il governo centrale dello Stato, il Tribunale ha discriminato i soggetti che effettuano servizi per collettività
territoriali degli Stati membri o per altri enti dipendenti dallo Stato.
154. Contro tale analisi le istituzioni convenute fanno valere diversi argomenti.
155. Innanzitutto, esse sostengono che le situazioni rispettive dei soggetti che effettuano servizi per il governo centrale e quelle
che lavorano, direttamente o indirettamente, per una collettività territoriale sarebbero diverse, dato che queste due categorie
di persone non svolgono le stesse funzioni e gli interessi che essi difendono non sempre coincidono.
156. Questo argomento non mi sembra metta in discussione la fondatezza della posizione dei ricorrenti per i motivi che vado ad
indicare. Quel che rileva, a mio avviso, è sapere se le condizioni in cui i soggetti interessati vengono destinati in un altro
paese consentano loro, in generale, di instaurarvi dei legami durevoli. Come abbiamo visto, il legislatore comunitario ha
presunto che i servizi svolti per lo Stato non permettessero la creazione di tali legami. Inoltre, l’applicazione della deroga
controversa non dipende dalla natura delle funzioni esercitate, poiché riguarda l’insieme dei servizi effettuati per uno Stato
o un’organizzazione internazionale.
157. Le istituzioni convenute sostengono poi che, nell’ambito dei servizi effettuati per un ente territoriale, i soggetti interessati
non avrebbero un legame diretto con lo Stato.
158. Non condivido detta analisi. Vero è che l’eccezione controversa può trovare applicazione solo se il soggetto interessato è
stato assunto direttamente dallo Stato. Tale condizione deriva logicamente dalla ratio della deroga, secondo cui i dipendenti
dello Stato, quando sono nominati in un altro paese, lo sono per una durata limitata e conservano con il proprio Stato legami
stretti che non consentono loro di integrarsi nel paese della sede di servizio. Questa condizione dell’esistenza di un legame
diretto mira pertanto a mio parere a limitare il beneficio della deroga ai soggetti che siano impiegati direttamente dallo
Stato e di escluderne coloro che, essendo dipendenti di una società terza abbiano effettuato, per conto di quest’ultima, prestazioni
per uno Stato (
47
).
159. Alla luce delle suddette considerazioni, i soggetti che lavorano direttamente per un ente territoriale o per un organismo
incaricato, sotto il controllo di tale ente, di effettuare un servizio di interesse pubblico possiedono un legame diretto
con il suddetto ente o con il suddetto organismo e, pertanto, con lo Stato.
160. Le istituzioni convenute sostengono, infine, che l’estensione della nozione di «Stato», contenuta nella disposizione controversa,
agli enti territoriali e, a maggior ragione, ad altri enti comporterebbe l’estensione del beneficio dell’indennità fino a
limiti difficilmente prevedibili, mentre le disposizioni del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni economiche
debbono essere interpretate restrittivamente.
161. Queste obiezioni a mio parere vanno respinte per i motivi seguenti. Da un lato, la nozione di Stato, come definita dalla giurisprudenza,
non è illimitata. Come ho indicato in precedenza, la giurisprudenza, in particolare quella relativa all’effetto diretto delle
direttive, ha definito i criteri in base ai quali un organismo può essere collegato allo Stato.
162. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono, a questo riguardo, alla giurisprudenza della Corte sancita
nelle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e 17 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda. Vero è, come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], che queste
pronunce sono state rese nel settore specifico degli appalti pubblici. I criteri in base ai quali un organismo va qualificato
come «amministrazione aggiudicatrice» non si possono quindi trasporre in quanto tali per applicare la disposizione controversa
dello Statuto.
163. Tuttavia, i suddetti criteri perseguono il medesimo obiettivo di quelli individuati dalla Corte nell’ambito degli artt. 226 CE,
249 CE e 87 CE, ossia garantire l’attuazione effettiva ed uniforme del diritto comunitario indipendentemente dall’organizzazione
amministrativa degli Stati membri. A mio avviso, dunque, essi possono essere presi in considerazione, a titolo indicativo,
nel valutare l’effettività del controllo dell’autorità pubblica su una società incaricata di difendere gli interessi di un
ente territoriale dinanzi ai giudici comunitari.
164. Dall’altro lato, le disposizioni dello Statuto come quelle relative all’indennità di dislocazione hanno lo scopo di dotare
le [OSCURATO:PERSONA] di una funzione pubblica europea indipendente, di elevato livello, composta di personale del più alto livello
in termini di competenza, di produttività e di integrità, scelto su una base geografica più vasta possibile tra i cittadini
degli Stati membri (
48
).
165. L’eccezione controversa, come abbiamo visto, ha lo scopo di non privare dell’indennità di dislocazione i soggetti che abbiano
lavorato nel paese della loro futura sede di servizio per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale. Tale indennità
di dislocazione, che è pari al 16% dello stipendio di base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico, e
che viene versata per tutta la durata dell’attività al servizio delle [OSCURATO:PERSONA], contribuisce in modo significativo a rendere
interessante il lavoro offerto dalle [OSCURATO:PERSONA] stesse. Ritengo che queste ultime abbiano interesse a non limitare la portata
di questo vantaggio alle sole persone che abbiano lavorato per il governo centrale degli Stati per poter beneficiare anche,
eventualmente, dell’esperienza acquisita da soggetti che abbiano lavorato, nello Stato della sede di servizio, per enti territoriali
nonché nei diversi organismi che dipendono dagli Stati.
166. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che la nozione di servizi effettuati per un altro Stato
non riguardi unicamente i servizi effettuati per le autorità di governo degli Stati membri, ma debba essere intesa come riguardante
anche i servizi svolti per un ente territoriale nonché quelli compiuti per un ente che, indipendentemente dalla sua forma
giuridica, sia stato incaricato, in forza di un atto dell’autorità pubblica e sotto il controllo di questa, di svolgere un
servizio di interesse generale, come la gestione o la difesa degli interessi di un ente territoriale dinanzi ai giudici comunitari.
b) Se le funzioni di assistente di un deputato del Parlamento europeo costituiscano «servizi effettuati per un’organizzazione
internazionale», ai sensi dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto
167. Non si contesta né sembra contestabile che il Parlamento vada considerato come un’organizzazione internazionale, ai sensi
dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto. A questo proposito, va ricordato che attività svolte presso la [OSCURATO:PERSONA]
sono state considerate dalla Corte e dal Tribunale come servizi effettuati per un’organizzazione internazionale, ai sensi
della suddetta disposizione (
49
).
168. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’attività di assistente di un deputato del Parlamento europeo non possa rientrare nell’ambito
di applicazione della deroga controversa perché questo tipo di assistente non avrebbe legami giuridici diretti con tale istituzione (
50
).
169. Non sono dello stesso parere. Come ho già spiegato in precedenza, la condizione per la sussistenza di un legame diretto tra
il soggetto in questione e lo Stato o l’organizzazione internazionale interessati, fondamentale se si tiene conto dello scopo
perseguito dalla deroga controversa, implica che tale soggetto sia stato assunto direttamente dallo Stato o dall’organizzazione
internazionale. Tale condizione deve portare ad escludere dal beneficio della deroga i soggetti che, essendo dipendenti di
una società terza, hanno svolto, per conto di questa, prestazioni per uno Stato o per un’organizzazione internazionale (
51
).
170. Il requisito dell’esistenza di un legame diretto tra il soggetto interessato e un’istituzione comunitaria è pertanto soddisfatto
allorché detto soggetto sia stato assunto direttamente da tale istituzione con un contratto o per altra via, conformemente
al regime applicabile agli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA] europee o ad un altro testo comunitario (
52
).
171. La normativa in tema di spese e di indennità dei deputati del Parlamento europeo, adottata dall’Ufficio di detta istituzione
nel 1984 (
53
), prevede all’art. 14 la possibilità per ogni deputato di usufruire di un’indennità diretta a coprire le spese risultanti
dall’impiego o dal ricorso a prestazioni di servizi di uno o più assistenti. Ai sensi di tale disposizione, è altresì possibile
che più deputati ingaggino congiuntamente lo stesso assistente.
172. Risulta quindi dalle disposizioni adottate dal Parlamento per il proprio funzionamento che i deputati europei possono reclutare
direttamente assistenti parlamentari per essere coadiuvati nell’esercizio delle funzioni nel corso del loro mandato. Inoltre,
i deputati sono proprio coloro che, in quanto membri del Parlamento, esercitano, alle condizioni previste dal Trattato e dalle
norme adottate da tale istituzione, le competenze a quest’ultima attribuite.
173. Un assistente di un deputato del Parlamento europeo che sia stato reclutato direttamente da tale deputato e non messo a disposizione
di quest’ultimo da un prestatario di servizi ha, pertanto, a mio parere, un vero e proprio legame diretto con il Parlamento
in quanto organizzazione internazionale, ai sensi dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto. Il fatto che il contratto
tra l’assistente e il parlamentare sia un contratto di diritto privato soggetto a una normativa nazionale, come accade per
il contratto tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il deputato al cui servizio è stata assunta, non osta alla suddetta analisi.
Quel che rileva, a mio parere, è che detto contratto sia concluso tra l’assistente e il deputato e che la possibilità, per
un membro del Parlamento, di assumere in tal modo un collaboratore che lo assista nell’esercizio delle sue funzioni all’interno
di tale istituzione sia prevista da un atto dell’istituzione stessa.
174. Di conseguenza, le funzioni di assistente di un deputato del Parlamento europeo vanno considerate, a mio avviso, come servizi
effettuati per un’organizzazione internazionale, ai sensi della suddetta disposizione, se l’assistente interessato è assunto
direttamente dal deputato e non messo a sua disposizione in quanto dipendente di una società prestatrice di servizi.
175. Mi accingo ora ad esporre le conseguenze che, a mio parere, occorre trarre dalle analisi testé effettuate nelle quattro cause
in esame.
4. Le conseguenze delle analisi nelle quattro cause in esame
a) Nella causa C‑7/06 P
176. Ricordo che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è entrata in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles il 16 aprile 2001. Il Tribunale
ha fissato il periodo di riferimento ad essa relativo tra il 16 ottobre 1995 e il 15 ottobre 2000.
177. Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato che la ricorrente ha svolto la sua attività professionale
principale a Bruxelles, per la maggior parte del suddetto periodo, inizialmente al servizio della Sodexna, società incaricata
dello sviluppo economico esterno della [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Navarra, e successivamente in qualità di delegata del governo
di tale comunità autonoma.
178. Il Tribunale ha dichiarato che tali attività non potevano essere considerate come servizi effettuati per un altro Stato, ai
sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, in quanto tale disposizione non riguarderebbe
i servizi forniti alle suddivisioni politiche di uno Stato né tanto meno quelli effettuati per una società come la Sodexna,
dato che quest’ultima non fa parte, per sua stessa natura, degli organi di Stato, pur essendo incaricata di un servizio di
interesse pubblico.
179. Nel caso in cui la Corte segua l’analisi da me proposta riguardo alla nozione di «servizi effettuati per un altro Stato»,
di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, il Tribunale avrà commesso un errore
di diritto nell’applicare tale disposizione, poiché ha escluso le suddette attività dall’ambito di applicazione di tale nozione,
dato che la [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Navarra costituisce un’autorità pubblica del Regno di Spagna, e poiché non ha verificato
se la Sodexna svolgesse le proprie attività sotto il controllo di tale comunità autonoma.
180. Il motivo attinente alla violazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto è pertanto pienamente fondato.
181. Al fine di valutare le conseguenze che vanno tratte da tale errore di diritto, occorre esaminare se le attività svolte dalla
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in Belgio durante i cinque anni precedenti la sua entrata in servizio presso la Sodexna il 1° marzo
1997 sarebbero sufficienti a giustificare il rigetto del suo ricorso diretto all’annullamento della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA]
le ha rifiutato il beneficio dell’indennità di dislocazione.
182. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nel caso di un soggetto che abbia effettuato servizi per un altro Stato o un’organizzazione
internazionale nel corso del periodo di riferimento, calcolato a partire dalla sua entrata in servizio presso le [OSCURATO:PERSONA],
l’autorità con potere di nomina (APN) è tenuta a ricostruire un periodo di cinque anni prescindendo dai periodi dedicati ai
suddetti servizi (
54
). La persona interessata non può invocare il beneficio dell’indennità di dislocazione se, nel corso del periodo di riferimento
in tal modo ricostruito, essa abbia abitualmente abitato o esercitato la propria attività professionale principale sul territorio
europeo dello Stato della sede di servizio (
55
).
183. Esaminando la situazione della ricorrente negli anni che precedono la sua entrata in servizio presso la Sodexna, il 1° marzo
1997, si rileva che la ricorrente ha effettuato studi in Belgio dal settembre 1991 al luglio 1992 e che, in seguito, ha effettuato
un tirocinio presso la [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles, dall’ottobre 1992 al febbraio 1993.
184. Dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1994 la ricorrente ha lavorato in tale città per il governo della [OSCURATO:PERSONA] autonoma di
Navarra e, in seguito, dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995, per la Sodena, società incaricata dello sviluppo economico
di tale comunità autonoma.
185. Tra il 1° settembre 1995 e il 30 giugno 1996, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha svolto le funzioni di assistente di un deputato
del Parlamento europeo.
186. Durante i mesi di luglio e agosto 1996 ella ha lavorato come volontaria presso un’organizzazione non governativa in Perù,
quindi, dal 2 settembre 1996 al 28 febbraio 1997, ha svolto la sua attività professionale nell’ambito di un contratto di lavoro
firmato il 17 luglio 1996 con la società privata ECO, cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato compiti di assistenza tecnica.
187. Esaminando questo periodo nel suo complesso, si rileva come la maggior parte di esso sia stata dedicata ad attività svolte
in qualità di dipendente del governo della [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Navarra (15 mesi) e della Sodena (6 mesi), di assistente di
un deputato del Parlamento europeo (10 mesi), nonché di tirocinante presso la [OSCURATO:PERSONA] (5 mesi). In base all’analisi da
me effettuata della nozione di servizi effettuati per un altro Stato o un’organizzazione internazionale, queste attività rientrano
o possono rientrare nell’ambito di applicazione del suddetto concetto.
188. Quanto ai periodi trascorsi dalla ricorrente a Bruxelles per effettuarvi i propri studi, dal settembre 1991 al luglio 1992,
e in qualità di dipendente della società ECO, durante un periodo di sei mesi, non sono sufficienti in quanto tali a dimostrare
che l’interessata ha avuto la sua residenza abituale o ha svolto la sua attività lavorativa principale in Belgio per cinque
anni.
189. Alla luce dei suddetti elementi, ritengo che l’impugnazione proposta dalla ricorrente sia fondata e che la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] debba essere annullata.
190. Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione
del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
Ritengo che ciò avvenga nel caso in esame.
191. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 marzo 2002, che respinge il suo reclamo
contro la decisione 28 giugno 2001, con cui la [OSCURATO:PERSONA] le ha negato la concessione dell’indennità di dislocazione nonché
delle indennità ad essa collegate.
192. A termini della decisione 27 marzo 2002, tale diniego è fondato, principalmente, sui medesimi motivi accolti dal Tribunale
e che, a mio avviso, sono viziati da un errore di diritto.
193. [OSCURATO:PERSONA] infatti ha fondato la sua decisione sui seguenti motivi:
– l’attività di assistente di un deputato del Parlamento europeo non può essere considerata come «servizi effettuati per un’organizzazione
internazionale», ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto, dal momento che la ricorrente non
ha avuto legami giuridici diretti con il Parlamento, essendo il suo unico vincolo contrattuale costituito da un contratto
di diritto privato concluso con un deputato del Parlamento europeo;
– le attività lavorative svolte dalla ricorrente per le società Sodena e Sodexna non rientrano nell’ambito di applicazione della
citata disposizione perché, anche a voler ammettere che le suddette società abbiano avuto natura pubblica, in quanto incaricate
di rappresentare gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Navarra a Bruxelles, i servizi forniti dalla ricorrente presso di
esse erano regolati da contratti di diritto privato, e
– neppure le attività esercitate direttamente dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per il governo di Navarra si potevano considerare
come «servizi effettuati per un altro Stato», ai sensi della suddetta disposizione, perché il fatto che le comunità autonome
spagnole dispongano di proprie competenze ad esse conferite dalla Costituzione non le rende Stati.
194. Questi motivi, per le ragioni che ho testé indicato, sono errati, e di conseguenza la censura basata sulla violazione dell’art. 4,
n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto è fondata. Le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 2001 e 27 marzo 2002,
che negano alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione previsto dal suddetto articolo nonché delle indennità
ad essa collegate, debbono pertanto essere annullate.
195. Qualora la Corte condivida il mio parere, spetterà alla [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’art. 233 CE, pronunciarsi nuovamente con
decisione sulla domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] relativa al versamento delle suddette indennità, conformemente alla sentenza
pronunciata dalla Corte e alle sue motivazioni.
196. Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene
definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento,
applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese,
se ne è stata fatta domanda.
197. Conformemente alle dette disposizioni e alle conclusioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], suggerisco inoltre alla Corte di dichiarare
che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese del presente grado di giudizio e di quello dinanzi al Tribunale.
b) Nelle cause da C‑8/06 P a C‑10/06 P
198. A mio avviso, le conseguenze che suggerisco di trarre nella causa C-7/06 P sono le stesse cui bisogna giungere nelle altre
tre cause in esame, seguendo la stessa linea di ragionamento.
199. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑8/06 P) è entrata alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles il 16 novembre 2001. Il Tribunale
ha fissato il periodo di riferimento che la riguarda tra il 16 maggio 1996 e il 15 maggio 2001. Durante tutto questo periodo,
la ricorrente ha lavorato a Bruxelles presso il [OSCURATO:PERSONA], ente di diritto pubblico incaricato di gestire gli interessi del
governo della [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Catalogna.
200. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑9/06 P) è entrato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles il 1° giugno 2002. Il Tribunale
ha fissato il periodo di riferimento che lo riguarda tra il 1° dicembre 1996 e il 30 novembre 2001. Esso ha rilevato che,
nel corso del suddetto periodo, il ricorrente aveva svolto la sua attività lavorativa principale a Bruxelles, dapprima al
servizio della [OSCURATO:PERSONA], società incaricata di gestire gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] autonoma delle isole Canarie nonché della
rappresentanza di tale comunità autonoma, poi direttamente a servizio del governo di quest’ultima.
201. Quanto al sig. [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑10/06 P), egli è entrato in servizio presso il Consiglio a Bruxelles in qualità
di dipendente di ruolo il 1° gennaio 2003. Il Tribunale ha fissato il periodo di riferimento che lo riguarda tra il 1° luglio
1997 e il 30 giugno 2002. Esso ha rilevato che, nel corso di tale periodo, il ricorrente aveva svolto la sua attività lavorativa
principale a Bruxelles, a servizio dell’ORM, organismo incaricato di gestire gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] autonoma della regione
di Murcia presso le [OSCURATO:PERSONA].
202. Nelle tre citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, il Tribunale
ha dichiarato che le attività svolte dai ricorrenti durante i suddetti periodi di riferimento non si potevano considerare
come servizi effettuati per un altro Stato, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto, per le
stesse ragioni indicate nella sentenza citata [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Tali motivi, come ho già detto, sono a mio avviso
viziati da un errore di diritto.
203. Esaminando la situazione dei ricorrenti nel corso del periodo precedente al periodo di riferimento fissato dal Tribunale,
si rileva che le attività da essi effettuate in Belgio non sono tali da giustificare il diniego dell’indennità di dislocazione.
204. Infatti, per quel che riguarda la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], le uniche attività che ella ha svolto in Belgio sono quelle effettuate
alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA], a partire dal gennaio 1993.
205. Quanto al sig. [OSCURATO:PERSONA], egli ha lavorato per la [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles dal 3 ottobre 1994 al 31 agosto 1998, prima come
tirocinante e in seguito in forza di un contratto di lavoro. Nessun elemento indica che, prima di entrare alle dipendenze
della [OSCURATO:PERSONA] il 3 ottobre 1994, il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto abitualmente, durante un periodo di cinque anni, la propria
residenza o abbia svolto la sua attività lavorativa principale in Belgio.
206. Parimenti, per quel che riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], dagli elementi del fascicolo emerge che egli ha svolto la sua
attività lavorativa a Bruxelles dal 2 dicembre 1991 al 31 luglio 1996, alle dipendenze dell’INFO, ente di diritto pubblico
della [OSCURATO:PERSONA] autonoma della Regione di Murcia, con il compito, in particolare, di seguire la normativa e i programmi comunitari
che presentassero un interesse per tale comunità autonoma, inizialmente come tirocinante e poi in forza di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato. A partire dall’agosto 1996, egli ha lavorato a Bruxelles in qualità di direttore dell’ORM.
207. Tutte le suddette attività possono essere qualificate come «servizi effettuati per un altro Stato», ai sensi dell’art. 4,
n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto. Alla luce dei suddetti elementi, ritengo che le impugnazioni
proposte dai ricorrenti nelle tre cause in esame siano fondate e che le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio debbano essere annullate.
208. Poiché a mio avviso lo stato delle cause lo consente, suggerisco alla Corte di statuire sulle controversie.
209. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento delle decisioni emanate
rispettivamente dalla [OSCURATO:PERSONA], il 19 novembre 2001 e il 25 luglio 2001, nonché dal Consiglio il 24 gennaio 2003, con le
quali tali istituzioni hanno stabilito che essi non potevano beneficiare dell’indennità di dislocazione e delle indennità
ad essa collegate.
210. Faccio osservare che i motivi per i quali le dette istituzioni hanno opposto tale diniego, come emergenti dalle decisioni
pronunciate rispettivamente il 10 giugno 2002, il 24 marzo 2003 e il 28 luglio 2003, con cui vengono respinti i reclami proposti
dai ricorrenti, sono sostanzialmente identici a quelli avanzati dal Tribunale nelle sentenze impugnate e che, a mio avviso,
sono viziati da un errore di diritto. Pertanto, la censura attinente alla violazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato
VII dello Statuto è fondata.
211. Suggerisco pertanto alla Corte di annullare le suddette decisioni e, conformemente alle conclusioni dei ricorrenti, di dichiarare
che le istituzioni convenute sopporteranno tutte le spese del presente grado di giudizio nonché dei giudizi dinanzi al Tribunale.
V –
Conclusione
212. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia pronunciarsi nel modo seguente:
1) Nella causa C‑7/06 P:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee 25 ottobre 2005, causa T-205/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA];
– annullare le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 2001 e 27 marzo 2002, che negano alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il beneficio
dell’indennità di dislocazione prevista all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee, nonché
le indennità ad essa collegate, e
– dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee sopporterà le spese relative ai giudizi dinanzi al Tribunale di primo
grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee e alla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
2) Nella causa C‑8/06 P:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee 25 ottobre 2005, causa T-298/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA];
– annullare le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 19 novembre 2001 e 10 giugno 2002, che negano alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il beneficio
dell’indennità di dislocazione di cui all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee, nonché
le indennità ad essa collegate, e
– dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee sopporterà le spese relative ai giudizi dinanzi al Tribunale di primo
grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee e alla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
3) Nella causa C‑9/06 P:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee 25 ottobre 2005, causa T-83/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA];
– annullare le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 2002, 24 febbraio e 24 marzo 2003, che negano al sig. [OSCURATO:PERSONA] il
beneficio dell’indennità di dislocazione di cui all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
nonché le indennità ad essa collegate, e
– dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee sopporterà le spese relative ai giudizi dinanzi al Tribunale di primo
grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee e alla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
4) Nella causa C‑10/06 P:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee 25 ottobre 2005, causa T-368/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio;
– annullare le decisioni del Consiglio 24 gennaio 2003 e 28 luglio 2003, che negano al sig. [OSCURATO:PERSONA] il beneficio
dell’indennità di dislocazione di cui all’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee, nonché
le indennità ad essa collegate, e
– dichiarare che il Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] europee sopporterà le spese relative ai giudizi dinanzi al Tribunale di primo grado
delle [OSCURATO:PERSONA] europee e alla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Per la causa C‑7/06 P, sentenza nella causa T‑205/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pag. I-A-285 e II-1311); per
la causa C‑8/06 P, sentenza nella causa T‑298/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-4599); per la causa C‑9/06 P, sentenza
nella causa T‑83/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pag. I-A-311 e II-1407), e per la causa C‑10/06 P, sentenza nella
causa T‑368/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. PI pag. I-A-321 e II‑1439; in prosieguo: le «sentenze impugnate»).
3
– Per la causa C‑7/06 P, decisione 28 giugno 2001; per la causa C‑8/06 P, decisione 19 novembre 2001, e per la causa C‑9/06 P,
decisione 25 luglio 2002.
4
– Per la causa C‑10/06 P, decisione 24 gennaio 2003.
5
– In prosieguo: lo «Statuto».
6
– GU 1962, n. 45, pag. 1385.
7
– Società per lo sviluppo della Navarra (in prosieguo : la «Sodena»).
8
– Società per lo sviluppo esterno della Navarra (in prosieguo: la «Sodexna»).
9
– In prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]».
10
– Società delle Canarie per lo sviluppo economico (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
11
– Istituto per lo sviluppo della Regione di Murcia (in prosieguo: l’«INFO»).
12
– Ufficio della [OSCURATO:PERSONA] autonoma della Regione di Murcia presso le [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: l’«ORM»).
13
– Causa C‑62/97 P (Racc. pag. I‑3273).
14
– Il Tribunale si è riferito alle ordinanze della Corte 21 marzo 1997, causa C‑95/97, Région wallonne/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.
pag. I‑1787, punto 6), e 1° ottobre 1997, causa C‑180/97, Regione Toscana/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5245, punto 6).
15
– Il Tribunale ha citato le sentenze della Corte 16 marzo 1971, causa 48/70, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. 175, punti 11
e 12), e 20 giugno 1985, causa 123/84, Klein/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1907, punto 23), nonché la propria sentenza 19 luglio
1999, causa T‑74/98, Mammarella/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pag. I‑A‑151 e II‑797, punto 38).
16
– Causa T‑4/92 (Racc. pag. II‑357).
17
– Causa 31/87 (Racc. pag. 4635, punto 12).
18
– Causa C‑353/96 (Racc. pag. I‑8565, punto 26).
19
– GU L 185, pag. 5.
20
– Il Consiglio si riferisce alla sentenza del Tribunale 30 novembre 1994, causa T‑498/93, Dornonville de la Cour/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pag. I‑A‑257 e II‑813, punto 38).
21
– V. sentenza 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5843, punto 43).
22
– Sentenza 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2125, punto 17). Per un’applicazione recente,
v. anche sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I-445, punto 32).
23
– Sentenza PKK e KNK/Consiglio, già citata (punto 66).
24
– Ordinanza Région wallonne/[OSCURATO:PERSONA], già citata (punto 6).
25
– Sentenza 30 settembre 2003, causa C‑405/01, Colegio de Oficiales de la [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10391, punto
39).
26
– V., in tal senso, sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame (Racc. pag. I‑1029,
punto 34).
27
– In merito ad un inadempimento imputabile al legislatore, v. sentenza 5 maggio 1970, causa 77/69, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc.
pag. 237, punto 15), e, per quel che riguarda un inadempimento imputabile ad un’istanza giurisdizionale, sentenza 9 dicembre
2003, causa C‑129/00, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑14637, punti 29 e 32).
28
– Riguardo ai Länder tedeschi, v. sentenza 14 maggio 2002, causa C‑383/00, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑4219, punto 18);
per quel che riguarda una regione belga, sentenza 17 gennaio 2002, causa C‑423/00, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I‑593, punto
16), e, riguardo ad un comune francese, sentenza 18 giugno 1985, causa 197/84, Steinhauser (Racc. pag. 1819).
29
– Nella sentenza 24 novembre 1982, causa 249/81, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Racc. pag. 4005), la Corte ha dichiarato fondato il
ricorso per inadempimento promosso contro l’Irlanda a causa della campagna «[OSCURATO:PERSONA]» condotta dall’[OSCURATO:PERSONA],
società a responsabilità limitata di diritto irlandese. Essa ha ritenuto che lo statuto di diritto privato di tale società
non consentiva al governo irlandese di esimersi dalla propria responsabilità in questa azione contraria al diritto comunitario,
dal momento che tale governo nominava i membri del comitato direttivo della società stessa, gli versava pubbliche sovvenzioni
per coprire le spese e infine stabiliva il contenuto della campagna pubblicitaria da essa effettuata (punto 15).
30
– Sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1839).
31
– Sentenza 12 luglio 1990, causa C‑188/89, Foster e a. (Racc. pag. I‑3313, punto 18), nonché ordinanza 26 maggio 2005, causa
C‑297/03, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4305, punti 27 e 30).
32
– [OSCURATO:PERSONA] 4 dicembre 1997, cause riunite da C‑253/96 a C‑258/96, Kampelmann e a. (Racc. pag. I‑6907, punto 46), e 5 febbraio
2004, causa C‑157/02, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1477, punto 24).
33
– Sentenza 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4013, punto 17), a proposito di aiuti accordati
da un Land tedesco.
34
– Sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig (Racc. pag. 595, punto 21).
35
– Per «amministrazione aggiudicatrice» si intende lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni
costituite da uno o più di detti enti od organismi di diritto pubblico. Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi
organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,
e avente personalità giuridica, e la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi
di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione,
di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da
altri organismi di diritto pubblico [v. art. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), della direttiva del Consiglio 14 giugno
1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e della
direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori
(GU L 199, pag. 54)].
36
– [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 2002, causa C‑63/00, Schilling e Nehring (Racc. pag. I‑4483, punto 24), nonché 10 dicembre 2002, causa
C‑491/01, [OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11453, punti 203-206, nonché giurisprudenza
ivi citata). Per un’applicazione recente, v. sentenza 14 dicembre 2006, causa C‑283/05, ASML (Racc. pag. I‑12041, punti 16
e 22).
37
– V., in particolare, sentenza 15 settembre 1994, causa C‑452/93 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4295, punto
20 e la giurisprudenza ivi citata).
38
– [OSCURATO:PERSONA] della Corte 10 ottobre 1989, causa 201/88, [OSCURATO:PERSONA]‑Palmerini/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3109, punto 6), e del Tribunale
3 maggio 2001, causa T‑60/00, Liaskou/Consiglio (Racc. PI pag. I‑A‑107 e II‑489, punti 49 e 50).
39
– Sentenza del Tribunale 14 dicembre 1995, causa T‑72/94, Diamantaras/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pag. I‑A‑285 e II‑865, punto
52).
40
– Detta analisi si uniforma a quella seguita dal Tribunale nella citata sentenza Vardakas/[OSCURATO:PERSONA]. In questa sentenza,
il Tribunale ha dedotto sempre dalla lettera della deroga controversa e dal suo contesto che l'intenzione del legislatore
era quella di concedere ampiamente il beneficio dell'indennità di dislocazione (punto 37). Inoltre, considerata la ratio della
suddetta indennità, esso ha ritenuto che nemmeno la nozione di «organizzazione internazionale», di cui alla deroga controversa,
potesse essere interpretata in senso restrittivo (punto 41).
41
– Sentenza 31 maggio 1988, causa 211/87, Nuñez/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2791, punto 11).
42
– V. anche sentenza 15 gennaio 1981, causa 1322/79, Vutera/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 127, punto 8).
43
– V. pag. 143.
44
– Il corsivo è mio.
45
– V. sentenza Foster e a., già citata (punto 20).
46
– La stessa osservazione può essere fatta nella causa C-211/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], attualmente pendente dinanzi alla Corte.
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina tedesca, è entrata in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] il 1° luglio 2003. L’indennità di dislocazione
le è stata negata perché lavorava a Bruxelles presso l’Ufficio di collegamento del Saarland dal 1° ottobre 1997 e la [OSCURATO:PERSONA]
aveva ritenuto che tali funzioni non costituissero servizi effettuati per un altro Stato. Nell’ambito del suo ricorso contro
tale decisione della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha sostenuto di versare nella medesima situazione dei dipendenti federali
che svolgono le proprie funzioni all’estero. Infatti, al pari di tali dipendenti, essa ha dovuto giurare di rispettare la
Costituzione tedesca e il suo contratto di lavoro era soggetto al contratto collettivo applicabile ai dipendenti federali.
47
– La portata della condizione attinente all’esistenza di un legame giuridico diretto è discussa anche nella causa C-424/05,
[OSCURATO:PERSONA]/Hosman‑Chevalier, attualmente pendente dinanzi alla Corte, in cui l’avvocato generale Mengozzi ha presentato le
proprie conclusioni il 15 marzo 2007.
48
– V. il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 31 (CEE) e 11 (CEEA); secondo e terzo ‘considerando’ del regolamento CE,
Euratom del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle [OSCURATO:PERSONA] europee e il regime applicabile
agli altri agenti di dette [OSCURATO:PERSONA] (GU L 124, pag. 1), nonché la risposta del sig. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA],
incaricato della riforma amministrativa, ad un quesito parlamentare del 22 marzo 2001 (GU C 40 E, pag. 9).
49
– [OSCURATO:PERSONA]‑Palmerini/[OSCURATO:PERSONA] (punto 6) e Liaskou/Consiglio (punti 49 e 50), entrambe già citate.
50
– È la stessa posizione difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑473/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], attualmente pendente
dinanzi al Tribunale.
51
– A proposito di un soggetto messo a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] da una società di lavoro interinale, v. sentenza del
Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑127/00, Nevin/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pag. I‑A‑149 e II‑781, punti 53 e 58).
52
– Sentenza del Tribunale 22 marzo 1995, causa T‑43/93, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. PI pag. I‑A‑57 e II‑189, punto 34).
53
– Si tratta di un documento non pubblicato e intitolato «Rules governing the payment of expenses and allowances to Members»
(PE 133.116).
54
– Così, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Palmerini/[OSCURATO:PERSONA], la Corte si è trovata ad affrontare la situazione seguente. La
sig.ra [OSCURATO:PERSONA]‑Palmerini, cittadina peruviana alla nascita e italiana per matrimonio, aveva effettuato studi in Belgio dal settembre
1970 al giugno 1973 e, dopo un breve soggiorno in Perù, aveva effettuato un tirocinio presso la [OSCURATO:PERSONA] dal 1° settembre
1973 al 31 gennaio 1974. Il 7 dicembre 1974 aveva contratto matrimonio con un dipendente di cittadinanza italiana della [OSCURATO:PERSONA],
che prestava servizio a Bruxelles. Per gli anni accademici 1974/1975 e 1975/1976 si era iscritta all'università di [OSCURATO:PERSONA]Nanterre allo scopo di preparare un dottorato. A partire dal 6 marzo 1978 e fino al 30 marzo 1987 aveva lavorato presso
l'ambasciata del Perù in Belgio. Il 16 aprile 1987 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Palmerini era entrata alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA]
a Bruxelles. La Corte ha dichiarato che il periodo di riferimento di cinque anni andava dal 6 ottobre 1972 al 31 agosto 1973
e dal 1° febbraio 1974 al 5 marzo 1978, poiché il periodo di tirocinio presso la [OSCURATO:PERSONA] e il periodo lavorativo trascorso
alle dipendenze dell'ambasciata del Perù non dovevano essere presi in considerazione.
55
– Sentenza citata [OSCURATO:PERSONA]‑Palmerini/[OSCURATO:PERSONA] (punti 10 e 11). V., nel medesimo senso, sentenza citata Nuñez/[OSCURATO:PERSONA]
(punto 12).