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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 40683/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QTE4K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con il provvedimento indicato in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena comminata a [OSCURATO:PERSONA] per fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione dell'intervenuto concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Si deducono, con il primo motivo, violazione di legge e omessa motivazione per aver il giudice d'appello, nell'accogliere il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., omesso di motivare in merito al motivo d'appello inerente all'applicata misura di sicurezza dell'espulsione (a pena espiata) dell'imputato «straniero» ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, già disposta dal giudice di primo grado con statuizione confermata in appello, nonostante, a dire del ricorrente, censura inerente al trattamento sanzionatorio e quindi fatta oggetto di motivo d'appello non rinunciato.

2.2. Con il secondo motivo si premette che il capo a) di rubrica, per il quale vi sarebbe stata condanna in primo grado, non contemplerebbe l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 309 del 1990, mentre la sentenza di primo grado, ritenuta contestata e provata la detta circostanza, avrebbe operato il relativo aumento di pena.

Ne conseguirebbe l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per non aver motivato in merito alla doglianza d'appello inerente al difetto di correlazione tra contestazione e sentenza.

Difetto che, a dire del ricorrente, il giudice d'appello avrebbe comunque rilevare d'ufficio nonostante la rinuncia al relativo motivo d'appello in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. (pur contemplante l'aumento per l'aggravante assunta invece come non contestata).

3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, diretto a censurare una sentenza emessa in accoglimento di un concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile.2.

In merito occorre preliminarmente rilevare che secondo il costante orientamento di legittimità, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia.

L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori; Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, cit., Rv. 277196 - 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381 - 01; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori, cit.; Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato, cit.; Sez. 4, n. 29866 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ademi, Rv. 283451 - 01).

In definitiva, per l'attuale orientamento di legittimità in esame, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Per converso, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., all'omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; si vedano altresì Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, cit., quanto alle censure inerenti alla qualificazione giuridica del fatto, e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, per cui, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi a oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia - in fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo Merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01).

I detti approdi sono stati recentemente ribaditi da Sez. 4, n. 46847 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Roselli, che li ha ritenuti non contrastanti con l'iter logico- giuridico seguito da Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481 - 01, nell'affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane, Rv. 284990 - 01, la quale, in considerazione della citata sentenza «Fazio», ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.).

È stato in particolare evidenziato dalla citata sentenza Sez. 4, n. 46874 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sul punto seguita, tra le altre, da Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato, cit., e da Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori, cit.) che le indicate Sezioni Unite hanno sancito il detto principio con riferimento a una causa di estinzione del reato, l'intervenuta prescrizione, e non in merito a un dedotto difetto di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen.

Esse hanno peraltro preso le mosse da un principio, affermato in merito al diverso istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (da Sez.

U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, già espresso, in tema di rinuncia alla prescrizione da Sez.

U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248379in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti), per cui la proposizione dell'accordo non implica di per sé rinuncia alla prescrizione ex art. 157, comma settimo, cod. pen., che invece richiede la forma espressa che non ammette equipollenti, causa estintiva alla quale consegue l'obbligo di immediata declaratoria previsto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. 3.

Orbene, alla luce degli evidenziati principi governanti la materia che ben si attagliano alla fattispecie in esame, entrambi i motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili.

3.1. In caso di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena, comprende anche il motivo concernente l'applicata misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio, presupponente infatti l'accertamento della pericolosità sociale e quindi un giudizio sfavorevole di prognosi criminale (circa la rilevanza della rinuncia ai motivi d'appello diversi da quelli riguardanti la misura della pena, tale da ricomprendere anche i motivi concernenti le circostanze aggravanti, si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 46150 del 15/10/21, Cella, Rv. 282413 — 01; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750 — 01).

Nella fattispecie in esame, peraltro, non si versa in ipotesi di applicazione illegale di una misura di sicurezza, in quanto disposta in ragione della previsione di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguente indeducibilità e non rilevabilità. della questione in sede di legittimità (quanto alla rilevanza dell'illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti, ancorché in ipotesi di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., si veda, ex plurimis, Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 — 05, per cui, in caso di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti determina l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo).

3.2. Parimenti dicasi quanto al dedotto errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per non aver motivato in merito alla doglianza d'appello inerente al difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, circa l'accertata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 309 del 1990, e, comunque, nel non averlo rilevato d'ufficio, trattandosi di questione devoluta al giudice d'appello con motivo rinunciato e quindi, per i principi innanzi richiamati (al paragrafo 2), non deducibile e non rilevabile in sede di legittimità.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QTE4K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con il provvedimento indicato in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena comminata a [OSCURATO:PERSONA] per fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione dell'intervenuto concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Si deducono, con il primo motivo, violazione di legge e omessa motivazione per aver il giudice d'appello, nell'accogliere il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., omesso di motivare in merito al motivo d'appello inerente all'applicata misura di sicurezza dell'espulsione (a pena espiata) dell'imputato «straniero» ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, già disposta dal giudice di primo grado con statuizione confermata in appello, nonostante, a dire del ricorrente, censura inerente al trattamento sanzionatorio e quindi fatta oggetto di motivo d'appello non rinunciato. 2.2. Con il secondo motivo si premette che il capo a) di rubrica, per il quale vi sarebbe stata condanna in primo grado, non contemplerebbe l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 309 del 1990, mentre la sentenza di primo grado, ritenuta contestata e provata la detta circostanza, avrebbe operato il relativo aumento di pena. Ne conseguirebbe l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per non aver motivato in merito alla doglianza d'appello inerente al difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. Difetto che, a dire del ricorrente, il giudice d'appello avrebbe comunque rilevare d'ufficio nonostante la rinuncia al relativo motivo d'appello in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. (pur contemplante l'aumento per l'aggravante assunta invece come non contestata). 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, diretto a censurare una sentenza emessa in accoglimento di un concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile.2. In merito occorre preliminarmente rilevare che secondo il costante orientamento di legittimità, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori; Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, cit., Rv. 277196 - 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381 - 01; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori, cit.; Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato, cit.; Sez. 4, n. 29866 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ademi, Rv. 283451 - 01). In definitiva, per l'attuale orientamento di legittimità in esame, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Per converso, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., all'omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; si vedano altresì Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, cit., quanto alle censure inerenti alla qualificazione giuridica del fatto, e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, per cui, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi a oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia - in fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo Merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01). I detti approdi sono stati recentemente ribaditi da Sez. 4, n. 46847 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Roselli, che li ha ritenuti non contrastanti con l'iter logico- giuridico seguito da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481 - 01, nell'affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane, Rv. 284990 - 01, la quale, in considerazione della citata sentenza «Fazio», ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.). È stato in particolare evidenziato dalla citata sentenza Sez. 4, n. 46874 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sul punto seguita, tra le altre, da Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato, cit., e da Sez. 4, n. 37111 del 04/07/2024, Salvatori, cit.) che le indicate Sezioni Unite hanno sancito il detto principio con riferimento a una causa di estinzione del reato, l'intervenuta prescrizione, e non in merito a un dedotto difetto di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. Esse hanno peraltro preso le mosse da un principio, affermato in merito al diverso istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (da Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, già espresso, in tema di rinuncia alla prescrizione da Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248379in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti), per cui la proposizione dell'accordo non implica di per sé rinuncia alla prescrizione ex art. 157, comma settimo, cod. pen., che invece richiede la forma espressa che non ammette equipollenti, causa estintiva alla quale consegue l'obbligo di immediata declaratoria previsto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. 3. Orbene, alla luce degli evidenziati principi governanti la materia che ben si attagliano alla fattispecie in esame, entrambi i motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili. 3.1. In caso di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia a tutti i motivi d'appello diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena, comprende anche il motivo concernente l'applicata misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio, presupponente infatti l'accertamento della pericolosità sociale e quindi un giudizio sfavorevole di prognosi criminale (circa la rilevanza della rinuncia ai motivi d'appello diversi da quelli riguardanti la misura della pena, tale da ricomprendere anche i motivi concernenti le circostanze aggravanti, si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 46150 del 15/10/21, Cella, Rv. 282413 — 01; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750 — 01). Nella fattispecie in esame, peraltro, non si versa in ipotesi di applicazione illegale di una misura di sicurezza, in quanto disposta in ragione della previsione di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguente indeducibilità e non rilevabilità. della questione in sede di legittimità (quanto alla rilevanza dell'illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti, ancorché in ipotesi di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., si veda, ex plurimis, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 — 05, per cui, in caso di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti determina l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo). 3.2. Parimenti dicasi quanto al dedotto errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per non aver motivato in merito alla doglianza d'appello inerente al difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, circa l'accertata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 309 del 1990, e, comunque, nel non averlo rilevato d'ufficio, trattandosi di questione devoluta al giudice d'appello con motivo rinunciato e quindi, per i principi innanzi richiamati (al paragrafo 2), non deducibile e non rilevabile in sede di legittimità. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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