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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 02853/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/08/2024 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 20 agosto 2024 da questa Corte di cassazione, Sezione Feriale, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lecce con la quale era stata rigettata la istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare emessa nei confronti della predetta per avvenuto decorso del termine di durata.

2. Assume la ricorrente che la sentenza in questione non ha tenuto conto della scadenza del doppio del termine di fase di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. in relazione all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. 3.

E' pervenuta rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

4. Il ricorso è originariamente inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento che ha definito un incidente cautelare, esulante dalla tipologia ammessa dall'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo l'autorevole principio secondo il quale, in tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281).

Cosicché non rileva la sopravvenuta allegata carenza di interesse.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/08/2024 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 20 agosto 2024 da questa Corte di cassazione, Sezione Feriale, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lecce con la quale era stata rigettata la istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare emessa nei confronti della predetta per avvenuto decorso del termine di durata. 2. Assume la ricorrente che la sentenza in questione non ha tenuto conto della scadenza del doppio del termine di fase di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. in relazione all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. 3. E' pervenuta rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse 4. Il ricorso è originariamente inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento che ha definito un incidente cautelare, esulante dalla tipologia ammessa dall'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo l'autorevole principio secondo il quale, in tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281). Cosicché non rileva la sopravvenuta allegata carenza di interesse. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così
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