CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(dato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la ordinan- za n. 24450/2022 della VII Sezione penale della Corte di Cassazione, che ha di- chiarato inammissibile il ricorso interposto avverso l'ordinanza della Corte di ap- pello di Catanzaro, nelle vesti di giudice dell'esecuzione, che a sua volta aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della conti- nuazione in executivis ex art. 671 cod. proc. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui ci si duole della declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale formulata dalla parte nel procedimento de quo, non è deducibile col tramite del ricorso straordinario di cui all' art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto non rientra nelle ipotesi tassativamente individuate dalla legge; il motivo di ricorso, peraltro affet- to da genericità intrinseca, lungi dal mettere in evidenza errori di fatto o mate- riali dell'ordinanza impugnata, si limita a criticare, in chiave comparatistica e dal- l'angolo prospettico del diritto sovranazionale, la fisionomia dell'istituto dell'erga- stolo, denunciandone profili di illegittimità costituzionale a più riprese sconfessati dalla stessa giurisprudenza del Giudice delle leggi (tra le altre, Corte Cost. n. 168 del 27 aprile 1994) con argomentazioni sedimentatesi anche nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, RV 253430); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C liere