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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1985

Cassazione n. 42099/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/06/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1957 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricitìví della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili il primo del reato di furto ed il secondo del reato di ricettazione.

Rilevato che_ a motivi di ricorso, i difensori lamentano ("guanto iieciue. [OSCURATO:PERSONA]

1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità con riferimento al reato di furto.

2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 133 e 52-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove,

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Ritenuto che !a sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dai difensori.

Considerato che le deduzioni sviluppate nei prime motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Serienga, dietro l'apparente prospettazione dei vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili dei giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione in ordine alla penale responsabiiità degli imputati, esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza.

Considerato, guanto alle doglianze in materia di trattamento sanzionatorio, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nei ricorsi, avendo la Corte di merito evidenziato come le pene siano state determinate in entrambi i casi ne! minimo edittale, circostanza che esime i giudice dai rendere una specifica rhotefazione (Sez. 2, o. 28852 del 08/05(2013 Rv. 256464), Considerato quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] che il diniego è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in rilievo la negativa personalità dell'imputato, il quale annovera due precedenti specifici e la gravità del fatto per modalità di attuazione; considerato che, ai fini della concessione del beneficio n\,,,iocatz:), non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen e dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può hrnitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dail'art. 133 cod. pen., que!;o che- ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Considerato, quanto alla posizione di Tibichi, che la concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta implicitamente rigettata, desurnendosi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza come il diniego si giustifichi in ragione dell'allarmante contesto nei quale si inserisce a condotta serbata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/06/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1957 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricitìví della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili il primo del reato di furto ed il secondo del reato di ricettazione. Rilevato che_ a motivi di ricorso, i difensori lamentano ("guanto iieciue. [OSCURATO:PERSONA] 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità con riferimento al reato di furto. 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 133 e 52-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Ritenuto che !a sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dai difensori. Considerato che le deduzioni sviluppate nei prime motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Serienga, dietro l'apparente prospettazione dei vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili dei giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione in ordine alla penale responsabiiità degli imputati, esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza. Considerato, guanto alle doglianze in materia di trattamento sanzionatorio, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nei ricorsi, avendo la Corte di merito evidenziato come le pene siano state determinate in entrambi i casi ne! minimo edittale, circostanza che esime i giudice dai rendere una specifica rhotefazione (Sez. 2, o. 28852 del 08/05(2013 Rv. 256464), Considerato quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] che il diniego è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in rilievo la negativa personalità dell'imputato, il quale annovera due precedenti specifici e la gravità del fatto per modalità di attuazione; considerato che, ai fini della concessione del beneficio n\,,,iocatz:), non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen e dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può hrnitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dail'art. 133 cod. pen., que!;o che- ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Considerato, quanto alla posizione di Tibichi, che la concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta implicitamente rigettata, desurnendosi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza come il diniego si giustifichi in ragione dell'allarmante contesto nei quale si inserisce a condotta serbata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 I
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