CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 026AI3H ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto e in particolare il primo è manifestamente infondato atteso che nel caso risulta contestata e ritenuta l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art 635 cp ( con riguardo al danneggiamento di cose indicate nell'art. 625, n. 7, dello stesso codice) così da rendere indifferente il difetto di querela contestato dal ricorso; il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato perché l'assunto difensivo appare smentito dalla situazione in fatto ricostruita con doppia valutazione conforme dai giudici del merito e non utilmente attinta dal ricorso, diretta a disvelare inequivocabilmente i tratti costitutivi oggettivi della resistenza contestata ( si veda pag. 4 della motivazione, penultimo capoverso); l'ultimo motivo di doglianza, infine, inerente alla recidiva contestata e ritenuta, appare superato da una valutazione di merito all'evidenza coerente alle emergenze rilevate, non trascurate nei loro tratti essenziali rispetto alla decisione, lineare sul piano logico e oltre che giuridicamente non censurabile; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202