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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 46017/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 037807T nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con alcune sentenze divenute irrevocabili, emesse, rispettivamente: dal Tribunale di Milano il 7 febbraio 2007, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Milano il 3 febbraio 2007; dal Tribunale di Bologna il 23 febbraio 2008, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Bologna il 23 febbraio 2008; dal Tribunale di Milano il 18 marzo 2008, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Milano il 6 marzo 2008; dal Tribunale di Ravenna in data 8 luglio 2009, per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. commessi in Marina di Ravenna il 13 agosto 2007; dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino il 2 novembre 2007, per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 495 cod. pen. commessi in Torino il 9 maggio 2007; dal Tribunale di Torino in data 8 luglio 2019, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Torino in data 1 marzo 2019.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, con ordinanza del 15 dicembre 2020.

3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione con riferimento alle distinte sequele dei reati commessi negli anni 2007-2008 e negli anni 2017-2019.

Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel non valutare gli elementi favorevoli all'accoglimento dell'istanza.

CONSIDERATO :IEN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso è manifestamente infondato.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta, infatti, che il giudice 2 dell'esecuzione ha rispettato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, e ha reso adeguate valutazioni finalizzate a verificare se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stata invocata l'applicazione della disciplina della continuazione.

In proposito, il giudice dell'esecuzione ha affermato che manca qualsiasi elemento concreto dal quale possa dedursi la sussistenza della condizioni previste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. e ha ricordato compiutamente che il Sarr ha riportato molteplici condanne, non solo per violazioni in materia di stupefacenti ma anche per resistenza e false dichiarazioni, reati, tutti, commessi nell'arco di un lungo periodo - ancorché la maggior parte negli anni 2007-2008 e gli altri negli anni 2017-2019 - in svariate località d'Italia, fornendo nominativi diversi e patendo, fra gli uni e gli altri, anche periodi di carcerazione piuttosto lunghi.

Sulla base delle richiamate osservazioni, il giudice dell'esecuzione ha concluso plausibilmente che il Sarr, lungi dall'aver programmato ab origine, benché nelle linee essenziali, i reati di cui sopra, ha invece semplicemente dimostrato di aver assecondato la propria indole criminosa, cioè la generale tendenza a commettere determinati reati o, comunque, una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, e ciò emerge anche dalla considerazione dell'esperienza carceraria non breve patita.

A fronte di tali notazioni, il ricorrente si è limitato a doglianze aspecifiche, che si risolvono in una generica confutazione degli aspetti illustrati nell'ordinanza suddetta.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma indicata nel seguente dispositivo, determinata in ragione delle questioni dedotte, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 037807T nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con alcune sentenze divenute irrevocabili, emesse, rispettivamente: dal Tribunale di Milano il 7 febbraio 2007, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Milano il 3 febbraio 2007; dal Tribunale di Bologna il 23 febbraio 2008, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Bologna il 23 febbraio 2008; dal Tribunale di Milano il 18 marzo 2008, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Milano il 6 marzo 2008; dal Tribunale di Ravenna in data 8 luglio 2009, per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. commessi in Marina di Ravenna il 13 agosto 2007; dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino il 2 novembre 2007, per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 495 cod. pen. commessi in Torino il 9 maggio 2007; dal Tribunale di Torino in data 8 luglio 2019, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Torino in data 1 marzo 2019. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, con ordinanza del 15 dicembre 2020. 3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione con riferimento alle distinte sequele dei reati commessi negli anni 2007-2008 e negli anni 2017-2019. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel non valutare gli elementi favorevoli all'accoglimento dell'istanza. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso è manifestamente infondato. Dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta, infatti, che il giudice 2 dell'esecuzione ha rispettato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, e ha reso adeguate valutazioni finalizzate a verificare se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stata invocata l'applicazione della disciplina della continuazione. In proposito, il giudice dell'esecuzione ha affermato che manca qualsiasi elemento concreto dal quale possa dedursi la sussistenza della condizioni previste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. e ha ricordato compiutamente che il Sarr ha riportato molteplici condanne, non solo per violazioni in materia di stupefacenti ma anche per resistenza e false dichiarazioni, reati, tutti, commessi nell'arco di un lungo periodo - ancorché la maggior parte negli anni 2007-2008 e gli altri negli anni 2017-2019 - in svariate località d'Italia, fornendo nominativi diversi e patendo, fra gli uni e gli altri, anche periodi di carcerazione piuttosto lunghi. Sulla base delle richiamate osservazioni, il giudice dell'esecuzione ha concluso plausibilmente che il Sarr, lungi dall'aver programmato ab origine, benché nelle linee essenziali, i reati di cui sopra, ha invece semplicemente dimostrato di aver assecondato la propria indole criminosa, cioè la generale tendenza a commettere determinati reati o, comunque, una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, e ciò emerge anche dalla considerazione dell'esperienza carceraria non breve patita. A fronte di tali notazioni, il ricorrente si è limitato a doglianze aspecifiche, che si risolvono in una generica confutazione degli aspetti illustrati nell'ordinanza suddetta. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma indicata nel seguente dispositivo, determinata in ragione delle questioni dedotte, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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