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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23525/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez.

Distaccata di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto - riguardante questioni di natura processuale attinenti alla notificazione dell'avviso di conclusione indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione diretta a giudizio - deve essere dichiarato generico, in quanto pedissequamente riproduttivo di quello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e che ha, infatti, costituito oggetto esclusivo della pronuncia impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere sore [OSCURATO:PERSONA] idente A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:: opgi 1661

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto - riguardante questioni di natura processuale attinenti alla notificazione dell'avviso di conclusione indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione diretta a giudizio - deve essere dichiarato generico, in quanto pedissequamente riproduttivo di quello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e che ha, infatti, costituito oggetto esclusivo della pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere sore [OSCURATO:PERSONA] idente A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:: opgi 1661
Decreto Cassazione n. 23525/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris