CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 28834/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 13 febbraio 2026, la Corte di appello di Messinaconfermava la sentenza resa dal Tribunale di Messina il 18 novembre 2024 cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi due di reclusione,in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 7,comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per aver, conpiù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di ottenereindebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, autocertificato di essereconvivente con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed era statoaccertato che quest’ultimo era stato condannato in via definitiva per il reato dicui all’art. 416-bis cod. pen., mentre la dichiarante si trovava in esecuzione penadal 15/11/2014 al 05/01/2020.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione,denunciando, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dilegge e difetto di motivazione in relazione all’art. 649 cod. proc. pen., all’art. 4del Protocollo n. 7 alla CEDU e all’art. 50 della Carta fondamentale dell’Unioneeuropea.Premette la difesa che la Corte territoriale aveva escluso l’eccepita violazionedel principio del ne bis in idem, sostenendo che le condotte contestate sarebberodiverse da quelle oggetto del precedente giudizio, definito con sentenza n. 53 del2024, poiché la diversità delle domande proposte nel corso del tempo - tantodella data, quanto del protocollo - sarebbe sufficiente ad escludere lamedesimezza del fatto. Diversamente, osserva la difesa, la pluralità delledomande telematiche non configura una pluralità di fatti storici distinti, marappresenta la mera reiterazione materiale della medesima condotta omissiva,posta in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; ed è propriol’unicità del disegno criminoso, finalizzato a percepire illecitamente un’unicaprestazione assistenziale continuativa, che corrobora l’unicità sostanziale delfatto storico, che non può essere artificiosamente frazionato in tanti procedimentiquante sono le istanze o le dichiarazioni integrative presentate.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dellaricorrente, con la quale si insiste nelle ragioni esplicitate nel ricorso, ribadendoche la pluralità delle domande telematiche non configura una pluralità di “fattistorici” distinti, ma la mera reiterazione materiale della medesima condottaomissiva, posta in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,finalizzato a percepire illecitamente un’unica prestazione assistenzialecontinuativa e che corrobora l’unicità sostanziale del fatto storico, nonartificiosamente frazionabile in tanti procedimenti quante sono le istanze o ledichiarazioni integrative presentate.4. Il ricorso è inammissibile.4.1. Il principio del "ne bis in idem", finalizzato ad evitare che per lo stessofatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche nonirrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nelvigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflittipositivi di competenza (art. 28 e segg. cod. proc. pen.), nel divieto di un secondogiudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nell'ipotesi di una pluralità di sentenze per ilmedesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.) (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013,Carvelli, Rv. 255701).Con riferimento al divieto di bis in idem, di cui all'art. 649 cod. proc. pen.,esso preclude la celebrazione di un secondo giudizio, a carico di un soggetto, perun fatto in ordine al quale quest'ultimo sia già stato giudicato, anche se essovenga diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze,salve le ipotesi di cui agli artt. 69, comma 2, e 345 cod. proc. pen.La funzione del divieto di bis in idem è pertanto quella di porre un limiteall'intervento dello Stato nella sfera individuale (Sez. 4, n. 12175 del03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387) ed esso assume, nel vigentediritto processuale penale, la portata e la valenza di principio generale (Sez. U,n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004,dep. 2005, Fontana, Rv. 230760), impedendo la celebrazione di un nuovoprocesso per il medesimo fatto.L'istituto ruota intorno alla nozione di "medesimo fatto". Secondo il dirittovivente, «Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem",l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalisticanella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi(condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, diluogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, cit.; Sez. 1, n.41867 del 26/06/2024, D'Alise, Rv. 287251).4.2. Il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, è reato di pericolo concreto aconsumazione anticipata posto a presidio delle risorse pubbliche economichedestinate a finanziare il reddito di cittadinanza impedendone la dispersione afavore di chi non ne ha (o non ne ha più) diritto o ne ha diritto in misura minore:il legislatore ha inteso, pertanto, anticipare la punizione delle condotte di falsovolte ad ottenere il beneficio economico, che si configura indipendentemente dalconseguimento del beneficio. La fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico,avendo il legislatore ritenuto necessario il fine di ottenere il beneficioindebitamente, per cui «le omesse o false indicazioni di informazioni contenutenell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integranoil delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettantein misura superiore a quella di legge» (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023,Giudice, Rv. 285435).4.3. Tanto premesso, la contestazione, nel caso di specie, attiene allapresentazione di due domande di accesso al reddito di cittadinanza, l’unapresentata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’altra presentata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],caratterizzate da omissioni informative dovute e tali da incidere sulconseguimento del beneficio, ovverosia lo stato detentivo del coniuge conviventedell’istante per espiazione pena, a seguito di sentenza irrevocabile di condannadel 14/11/2014 per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché lo statodetentivo per espiazione pena della medesima istante dal 15/11/2014 al05/01/2020.La ricorrente ha dunque compiuto due condotte penalmente rilevanti,violando in due distinte occasioni, attraverso la presentazione di due diversedomande volte ad ottenere la erogazione del beneficio, la norma di cui all’art. 7,comma 1, d.l. n. 4 del 2019: trattandosi di reato di pericolo concreto aconsumazione anticipata, la fattispecie si è consumata, e la condottadell’imputata si è così esaurita, al momento della presentazione di ciascuna delledue richieste finalizzate al riconoscimento e alla erogazione del beneficio (v. Sez.3, n. 16276 del 18/03/2026, Gemelli, non mass.).Del resto, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la dimensionenaturalistica dell’istituto della continuazione ex art. 81, cpv., cod. pen.,contestato nella ipotesi di specie, è caratterizzata dalla violazione di piùdisposizioni della legge penale, realizzate attraverso una pluralità di azioni odomissioni, che, connotandosi per essere il “prodotto” di un’unica decisioneantigiuridica, giustifica la determinazione di un unico trattamento sanzionatorioda irrogare nei confronti del soggetto che abbia agito in continuazione (Sez. U, n.18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064).La Corte di appello ha pertanto correttamente affermato come, nel presenteprocedimento, siano state contestate all’imputata due distinte condotte violativedella fattispecie di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, relative alle due domande diaccesso al beneficio presentate nelle diverse date del 28/03/2019 e del17/04/2020 ed altrettanto correttamente ha affermato come tali condottecostituenti reato restino distinte dall’ulteriore condotta contestata all’imputata inaltro procedimento penale - istanza di accesso al reddito di cittadinanzapresentata dalla ricorrente in data 23/12/2020 - in relazione alla quale è stataemessa pronuncia liberatoria.Tra le domande di accesso al beneficio presentate in date diverseevidentemente non sussiste l’identità del fatto storico, né può porsi unaquestione di bis in idem sostanziale, che concerne il rapporto tra normeincriminatrici astratte, venendo invece in rilievo reiterate violazioni di una stessafattispecie penale, eventualmente unificabili ai sensi dell’art. 81 cod. pen.5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, non può checoncludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo per laricorrente l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata intremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod.proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragionidell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]