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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 21871/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27632/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] GENOVA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 608/2021 depositata il23/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.l’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Liguria, in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di accertamento catastale in rettifica di proposta docfa con causale “diversa distribuzione di spazi interni (indicazione di una porta erroneamente dimenticata nelle precedenti docfa)”, ha dichiarato l’avviso illegittimo. La rettifica era consistita nella conferma della originaria categoria A/1, con classe 2, vani 11,5, rendita € 3238,18, a fronte della variazione proposta con il docfa suddetto, in categoria A/2, classe 6, vani 11 e rendita €3238,18. Il docfa al quale era correlato l’avviso era stato presentato il 27 gennaio 2017 a seguito di altri due presentati rispettivamente il 4 novembre e il 26 ottobre 2016 anch’essi con proposta di variazione della categoria in A/2 e non oggetto di rettifica. La CTR ha dato conto del rilievo dell’Agenzia secondo cui la procedura docfa può essere utilizzata solo in presenza di presupposti - realizzazione di una costruzione nuova; variazione della consistenza di un immobile precedentemente accatastato- non sussistent i in riferimento alla procedura esperita nel 2017, ha dichiarato detto rilievo “incontestabile” posto che nel docfa del 2017 non era indicata alcuna modifica della consistenza dell’immobile ed ha tuttavia ritenuto che detto rilievo fosse nella specie inconferente essendo invece decisivo il fatto che l’accatastamento in A/2 era già stato proposto con le procedure docfa del 2016, basate su dedotte variazioni della consistenza dell’immobile, e del tutto “ignorate” nell’atto di riclassamento, da ritenersi, “sotto questo profilo, nullo/inesistente per carenza di motivazione”. La CTR ha aggiunto che neppure poteva “soccorrere l’ufficio l’indirizzo di cassazione secondo cui il termine previsto dall’art. 1, comma 3, del d.m.701/1994 per l’esercizio del potere dell’ufficio di rettificare il classamento proposto dal proprietario dell’immobile … ha natura meramente ordinatoria (Cass. 20823/2017), in quanto l’Agenzia avrebbe dovuto allegare quali fossero gli elementi tecnici proposti dal contribuente nelle precedenti docfa e provare i motivi di contestazione dell’ufficio”; 2. i contribuenti resistono con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 17 e 20 del r.d.l. del 652 del 1939, 1 del d.m. n.701/1994 e 38, comma 1, del d.P.R. n.917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Deduce l’Agenzia che, come emergeva dalla stessa sentenza impugnata, il docfa del gennaio 2017 era stato presentato per una variazione della distribuzione degli spazi interni dell’immobile in questione e quindi fuori dai casi -nuova costruzione ai sensi dell’art. 56 del d.P.R.1142 del 1949; variazione di consistenza dell’immobile ai sensi dell’art. 20 del r.d.l. del 652 del 1939- in relazione ai quali soltanto il docfa può essere presentato. Sostiene l’Agenzia che da quanto precede la CTR avrebbe dovuto trarre la conseguenza che il ricorso originario era inammissibile. A supporto richiama le ordinanze di questa Corte n. 18617 del 2020 e n.2250/2021; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art.1 del d.m. n.701/1994. Secondo la ricorrente la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il classamento già proposto con due docfa del 26 ottobre e del 4 novembre 2016, precedenti a quello del 2017 acui era correlata la rettifica, “si era consolidato in quanto non espressamente e tempestivamente rettificato dall’ufficio”; 3. i motivi di ricorso sono inammissibili perché scollegati dalla ratio della decisione impugnata. 3.1. La ratio della decisione è espressa dalla affermazione per cui la procedura docfa a cui i contribuenti avevano fatto ricorso illegittimamente nel 2017 era sostanzialmente ininfluente a fronte delle “precedenti procedure del 2016”, con le quali era già stata proposta la modifica di accatastamento da A/1 (accatastamento originario) in A/2, che non erano mai state oggetto di avvisi di rettifica specifici e che non potevano intendersi rettificate con l’atto ora in contestazione, non perché quest’ultimo atto era stato emesso fuori termine ma perché esso non conteneva alcun riferimento a tali precedenti docfa (era “sotto questo profilo nullo/inesistente per carenza di motivazione … l’Agenzia avrebbe dovuto allegare quali fossero gli elementi tecnici proposti dai contribuenti nelle precedenti docfa e provare i motivi di contestazione dell’ufficio”). 3.2. Il primo motivo di ricorso veicola una doglianza che non ha ragion d’essere perché non mirata sulla ragione decisoria. La CTR non ha negato, ma ha riscontrato che i contribuenti avevano scelto, nel 2017, lo strumento del procedimento Docfa, regolato dal d.m. 701 /1994, fuori dai due soli casi in cui lo stesso è utilizzabile (la presentazione di dichiarazione di nuova costruzione di cui all'art 56 del DPR 1142/1949; la variazione dello stato dei beni di cui all'art 20 RDL 652/1939 il quale impone alle persone o enti indicati nell'art. 3 l'obbligo di denunciare, nei modi e termini da stabilirsi con il regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17). Va solo precisato che l’accertamento dell’impiego della procedura Docfa fuori dai suddetti due casi non determina, come vorrebbe l’Agenzia, l’ “inammissibilità” del ricorso contro l’avviso che, in rettifica della variazione proposta attraverso detta procedura illegittimamente esperita, abbia mantenuto il bene nell'originario classamento. Determina invece il rigetto del ricorso per infondatezza (così, infatti, anche i due precedenti di questa Corte citati dall’Agenzia). 3.3. Il secondo motivo di ricorso veicola anch’esso una doglianza che non ha ragion d’essere, perché non mirata sulla ragione decisoria. La CTR non ha affermato che il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ex art.1, comma 3, d.m. 701/1994, ha natura perentoria talché l’Agenzia non avrebbe potuto rettificare le proposte di modifica di rendita risalenti al 2016. Ha affermato che il riferimento alla natura ordinatoria del termine “non può soccorrere l’ufficio” essendo l’avviso non intempestivo ma “nullo/inesistente” in riferimento alle proposte del 2016 perché privo, se riferito ad esse, di qualsiasi motivazione; 4. all’inammissibilità del ricorso segue la condanna della Agenzia alle spese. 5. a carico dell’Agenzia, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; PQM dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4300,00per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella mis