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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 09809/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; yAi? [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Taranto con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato, alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e € 6.666.66 di multa, con la recidiva specifica reiterata, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La questione sollevata con il ricorso per cassazione in merito all'applicazione della recidiva è inammissibile perché devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità (art. 606 comma 3 cod.proc.pen.).

Al riguardo deve osservarsi che nei motivi di appello l'imputato aveva posto unicamente la questione dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche per attenuare il trattamento sanzionatorio in presenza di recidiva.

Dunque, appare chiaro che il ricorrente non aveva sollevato la questione dell'applicazione degli effetti della recidiva rispetto ai quali il motivo sarebbe anche del tutto generico.

In ogni caso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dato atto dell'esistenza di plurimi precedenti penali "indice di una maggiore pericolosità e tali da connotare il fatto oggetto di imputazione di particolare gravità sì da importare un aumento in concreto della pena in presenza di recidiva reiterata e specifica".

La motivazione

4. L'applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretto in diritto in conformità del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838).

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ' r pe(d9 stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; yAi? [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Taranto con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato, alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e € 6.666.66 di multa, con la recidiva specifica reiterata, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La questione sollevata con il ricorso per cassazione in merito all'applicazione della recidiva è inammissibile perché devoluta per la prima volta nel giudizio di legittimità (art. 606 comma 3 cod.proc.pen.). Al riguardo deve osservarsi che nei motivi di appello l'imputato aveva posto unicamente la questione dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche per attenuare il trattamento sanzionatorio in presenza di recidiva. Dunque, appare chiaro che il ricorrente non aveva sollevato la questione dell'applicazione degli effetti della recidiva rispetto ai quali il motivo sarebbe anche del tutto generico. In ogni caso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dato atto dell'esistenza di plurimi precedenti penali "indice di una maggiore pericolosità e tali da connotare il fatto oggetto di imputazione di particolare gravità sì da importare un aumento in concreto della pena in presenza di recidiva reiterata e specifica". La motivazione 4. L'applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretto in diritto in conformità del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838). 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ' r pe(d9 stensore Il Presidente