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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 20447/2026

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DICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE diudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Avverso la citata sentenza, cha aveva applicato all’imputato la penaconcordata con la pubblica accusa, propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato lamentando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di causedi proscioglimento (art. 129 cod. proc. pen.).2.

Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza dipatteggiamento per motivi non consentiti: ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza.

Il motivo proposto, quindi, esula da quelli consentiti.3.

All’inammissibilità consegue (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento dellasomma sotto indicata, equitativamente determinata, alla Cassa ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere Relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE diudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Avverso la citata sentenza, cha aveva applicato all’imputato la penaconcordata con la pubblica accusa, propone ricorso per cassazione il difensoredell’imputato lamentando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di causedi proscioglimento (art. 129 cod. proc. pen.).2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza dipatteggiamento per motivi non consentiti: ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza. Il motivo proposto, quindi, esula da quelli consentiti.3. All’inammissibilità consegue (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento dellasomma sotto indicata, equitativamente determinata, alla Cassa ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere Relatore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20447/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris