CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 28447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] HALIL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata sono state rigettate le istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione, proposte da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'espiazione della pena detentiva di anni quattro mesi otto di reclusione, di cui alla condanna resa dalla Corte di appello di Bologna, in data 16 ottobre 2020, con riferimento all'ordine di esecuzione n. Siep 274/2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma. Considerato che il motivo proposto, a mezzo del difensore, avv. A. Cristofori„ (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47, 47-ter, comma 1- bis, Ord. pen. e vizio di motivazione) devolve censure non consentite in sede di legittimità in quanto doglianze in punto di fatto e, comunque, manifestamente infondate, per asseriti vizi della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Rilevato, in ogni caso e con valutazione assorbente, che risulta la sopravvenuta carenza di interesse, considerato che in data 14 aprile 2023 la pena in esecuzione è terminata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è sopraggiunta alla proposizione dell'impugnazione la carenza di interesse. Considerato, pertanto, che all'inammissibilità per la sopravvenuta carenza di interesse non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte costantemente affermato (tra le altre, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308) che nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il