CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 01331/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12(1989 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 11 giugno 2020 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Caltagirone, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso in Caltagirone il 4 gennaio 2020; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori con ragionamento congruo e coerente con i fatti (pag.3 appello) e che per i motivi indicati le censure, che propongono una rilettura del compendio istruttorio, non superano il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 liere estensor