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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1982

Cassazione n. 19812/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 07/04/2021 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 03/02/2020 dal Tribunale di Imperia, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, per illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 per la sola detenzione della cocaina, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.400,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi con cui deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità ed al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecifìcità. 2.Le censure proposte hanno ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le diffuse argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (pagg 2 e 3), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata in data 07/04/2021 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 03/02/2020 dal Tribunale di Imperia, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, per illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 per la sola detenzione della cocaina, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.400,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi con cui deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità ed al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per aspecifìcità. 2.Le censure proposte hanno ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le diffuse argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (pagg 2 e 3), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 19812/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris