CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a;lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza del 27 agosto 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava la misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cuiall’art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), nonché dei reati-fine exart. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 125, 197, 201, 204, 205 e 206).Con ordinanza del 15 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la condotta di cui al capo 1) in quella di cui all’art. 74, comma 2, deld.P.R. n. 309 del 1990 e confermava, nel resto, l’ordinanza del G.I.P.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale reggino, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzodel difensore di fiducia, ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.2.1. Con il primo motivo, la difesa contesta, sotto il profilo della violazionedi legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla gravità indiziaria operato inrelazione alla contestazione associativa, evidenziando che il Tribunale haindividuato un primo elemento indiziante della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alsodalizio descritto al capo 1) nella condotta contestatagli al capo 201 della rubrica,nonostante l’insufficienza/equivocità degli argomenti posti a sostegno dellaresponsabilità del ricorrente (l’intestazione del contratto di fornitura elettricadell’appartamento da lui locato, ma da tempo dallo stesso abbandonato e occupatoda [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva utilizzato a fini illeciti, luogo in cui quest’ultimo era statoarrestato). Con ciò il Tribunale sarebbe venuto meno al principio, indefettibile,della necessaria individuazione del requisito dell’affectio societatis fondamentaleper affermare l’esistenza del consesso criminoso e l’inserimento del singolo nellastruttura organizzativa criminale. Il secondo elemento indiziante è statoindividuato dal Tribunale nell’ «apporto dato alla coltivazione contestata al capo197), con probabile conseguente apprensione della sostanza ivi coltivata di cui alcapo 205», ma si tratterebbe, ancora una volta, di elementi indiziari equivoci,risultando compatibile la condotta di cui al capo 125 con la finalità di consumopersonale, così come di scarsa portata indiziaria si è rivelata la vicenda di cui alcapo 205, ricostruita da poche e ambigue battute intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, si contesta la valutazione indiziaria riferita alcapo 125, rimarcandosi la mancata risposta dell’ordinanza impugnata allespecifiche censure mosse con l’istanza di riesame, con le quali si era sottolineatocome non potesse attribuirsi valenza decisiva alla mera circostanza che il sistemadi videosorveglianza avesse ripreso la presenza dell’auto intestata al padre delCherella davanti alla abitazione di [OSCURATO:PERSONA], non essendo provato che alla guida delmezzo vi fosse proprio [OSCURATO:PERSONA] e che l’incontro fosse finalizzato alloscambio di stupefacente da destinare non all’uso personale, ma allo spaccio.2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce l’erronea applicazione della leggepenale e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata relativa alla disamina delcapo 197, avendo i giudici cautelari desunto il concorso dell’indagato nellacoltivazione dalle poche battute di [OSCURATO:PERSONA] estrapolate da un’unica conversazionedal significato non univoco e collidente con i dati indiziari di segno contrario.2.4. Con il quarto motivo, le critiche difensive investono la valutazione deigravi indizi di colpevolezza rispetto al capo 201, in ordine al quale si rileva che ladeduzione per la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito ad [OSCURATO:PERSONA] di detenere sostanzastupefacente non risulta supportata da alcun elemento indiziario.2.5. Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di gravità indiziariariferita al capo 204, osservandosi che il Tribunale ha fatto leva su due presunzionisovrapposte, ossia la natura del debito e l’oggetto e la ragione della cessione.2.6. Con il sesto motivo, si contesta la valutazione della gravità indiziariacompiuta in relazione ai capi 205 e 206, risultando generiche e dal significato nonunivoco le frasi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] desumibili dalle conversazioni richiamate.2.7. Il settimo motivo, infine, è dedicato al giudizio sulla sussistenza delleesigenze cautelari e alla scelta della misura, non avendo il Tribunale spiegato, senon ricorrendo a mere frasi di stile, quale sia il reale, concreto e attuale pericoloche [OSCURATO:PERSONA], ove rimesso in libertà o sottoposto a una misura più gradata, possareiterare i reati a lui contestati, non essendosi tenuto conto del fatto che l’indagatogià nel settembre 2023 ha manifestato la sua volontà di allontanarsi da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSono meritevoli di accoglimento le doglianze riferite ai reati di cui ai capi 1,125 e 197, mentre il ricorso è infondato nel resto.1. In relazione alle censure in punto di gravità indiziaria, suscettibili ditrattazione unitaria, occorre innanzitutto richiamare, per un inquadramentogenerale, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n.16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv.253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa aquella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio dicolpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficientel’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reatiaddebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteririchiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è perquesta ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il qualeoltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limitidel sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4,n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo dilogicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, nonessendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementiindizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristichesoggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenzecautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonchéal tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esamedell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a duerequisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delleragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza diillogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato.1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che ilgiudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancoradal G.I.P.) rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie di cui aicapi 201, 204, 205 e 206 non presta il fianco a censure di irragionevolezza.Iniziando dalle doglianze riferite al reato di cui al capo 201, relativo alla detenzioneillecita di stupefacente presso l’appartamento di via Ranieri di Catona n. 23, igiudici dell’impugnazione cautelare hanno richiamato i contenuti delleconversazioni intercettate, da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA] ha agevolato laconsumazione del reato, assicurando la materiale disponibilità dell’immobile,peraltro è stato immediatamente dismesso il giorno dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA],essendo significativo che il recesso contrattuale sia intervenuto ad appena novegiorni di distanza dall’attivazione dell’utenza, risalente al 14 settembre 2023.Ora, rispetto al significato attribuito ai dialoghi intercettati, allo stato, non siravvisano aporie, né sono stati dedotti, in termini adeguatamente specifici, vizi ditravisamento, per cui sul punto l’apparato motivazionale dell’ordinanza impugnatarisulta privo di criticità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito (sentenzan. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715) che, in tema di intercettazioni diconversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato daisoggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione difatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica inrelazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.Parimenti infondate risultano le censure riferite a capo 204, rispetto al quale ilTribunale ha legittimamente richiamato la conversazione intercettata (riportata apagina 5 dell’ordinanza impugnata), da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso diessere debitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 500 euro, essendoevidente sia che il debito provenisse da una pregressa cessione di droga, nonessendo ravvisabili tra i due ulteriori rapporti economici leciti che potesserofungere da causa del debito, sia che lo stupefacente non fosse destinato all’usopersonale, stante l’importo non trascurabile del debito medesimo.Analogamente, quanto al capo 205, risulta non illogica la valorizzazione da partedei giudici del riesame della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] edEmilio [OSCURATO:PERSONA], da cui si desume che i due stavano parlando di marjuana appenacolta (molto verosimilmente dalla piantagione nella disponibilità del sodalizio),risultando significativi in tal senso sia i riferimenti all’attività di pulitura dei fiori,sia le premure manifestate rispetto alla possibile incidenza dell’umidità.Allo stesso modo, alcuna incongruenza argomentativa è configurabile rispetto alladisamina del capo 206, a proposito del quale il Tribunale ha ragionevolmentedesunto dalla conversazione riportata a pagina 6 dell’ordinanza impugnata laconclusione che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità di stupefacente, avendo egli invitatoRaco a prelevarlo prima che fosse “troppo tardi”, ovvero prima che potesserointervenire le Forze dell’ordine, avendo il ricorrente mostrato la propria volontà didismettere l’attività di spaccio dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], essendo Cherellaintimorito dalla prospettiva di poter essere anch’egli attinto da misure restrittive.1.2. Orbene, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica dellafase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguodel procedimento penale in corso, deve ribadirsi che la valutazione sui gravi indizidi colpevolezza compiuta dai giudici cautelari rispetto ai reati di cui ai capi 201,204, 205 e 206, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenticon le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive, che inverosollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrativedisponibili, operazione questa che non può trovare ingresso in sede di legittimità,dovendosi in tal senso ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez.4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione intema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi didiritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione deifatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito.2. Sono invece fondate le doglianze riferite ai capi 1, 125 e 197.Quanto al capo 125, se può essere condivisa l’impostazione del Tribunale circa laidentificazione del ricorrente, risultato essere l’utilizzatore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:TARGA] intestata al padre, non può invece ritenersi immune da censurel’ulteriore affermazione secondo cui il pacco consegnato da [OSCURATO:PERSONA] a Cherellacontenesse sicuramente sostanza stupefacente, non risultando dirimente in talsenso il rilievo secondo cui la consegna del pacco era avvenuta sotto l’abitazionedi [OSCURATO:PERSONA], ossia in una via dove sono stati accertati molteplici episodi di spaccio,come pure, a livello di gravità indiziaria, non pare decisiva l’osservazione secondola quale il contenuto del pacco era identificabile in ragione del fatto che i rapportitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano spesso giustificati da traffici illeciti nel settore deglistupefacenti, trattandosi in entrambi i casi di deduzioni meramente probabilistiche,non supportate, come in altre vicende, da riferimenti fattuali più circoscritti.Analoghe criticità motivazionali sono ravvisabili rispetto alla disamina del capo197, a proposito del quale i giudici del riesame hanno ritenuto sussistente ilconcorso del ricorrente nella coltivazione della piantagione di marijuana adisposizione del sodalizio alla stregua di una conversazione intercettata il 1°settembre 2023, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA] chelo aveva condotto sul terreno, auspica che piova lentamente al fine di favorire lafioritura delle piante (“la Madonna, che piova un po'…lenta lenta…di notte dovevapiovere…”). Dunque, la gravità indiziaria è stata fondata sia sul fatto che Cristianoaveva condotto [OSCURATO:PERSONA] sul terreno, sia sull’auspicio della pioggia manifestato dalricorrente, ma non può sottacersi che anche in tal caso la piattaforma indiziariarisulta sorretta da deduzioni ipotetiche e non adeguatamente solide, non risultandocomprovato alcun contributo specifico di [OSCURATO:PERSONA] alle attività di coltivazione, talenon potendo ritenersi il commento di cui appena sopra.Le considerazioni esposte rispetto ai reati di cui ai capi 125 e 197 sonoinevitabilmente destinate a riverberarsi sulla tenuta logica del percorsoargomentativo dedicato al capo 1 (oggetto di trattazione alle pagine 6 e 7dell’ordinanza impugnata), avendo il Tribunale desunto il giudiziosull’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio (derubricato dai giudici del riesame daorganizzatore a partecipe) anche, seppure in maniera non esclusiva, dalla ritenutacommissione di tali reati-fine (soprattutto da quello di cui al capo 197).3. Alla luce di tali considerazioni, si impone l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1, 125 e 197, con rinvio al Tribunaledel riesame di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio, dovendosi approfondire in sededi merito se vi siano ulteriori elementi investigativi o comunque profili indiziari acarico di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai due reati-fine e, in caso negativo, se l’inserimento delricorrente nel sodalizio di cui al capo 1 possa o meno ritenersi confermato purvenendo meno la gravità indiziaria rispetto ai reati di cui ai capi 125 e 197.4. L’accoglimento parziale delle censure in punto di gravità indiziaria deveritenersi assorbente rispetto alla valutazione del motivo sulle esigenze cautelari. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1), 125) e 197)e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensidell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così deciso il 18.02.2026Il Consigliere estensore Il Presidente