Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 23843/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a Mario Quarta, per reiterate trasgressioni alle prescrizioni.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, con riferimento alla omessa notifica della fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia.

Con ulteriore motivo di ricorso si censura la mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla revoca della misura alternativa.

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo di impugnazione, risulta ex actis che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale è stato regolarmente notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia, come da verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 21/9/2022, il quale accusava regolare ricezione ed accettazione dell'avvenuta notifica come da prospetto in data 23/9/2022.

In assenza del difensore regolarmente reso edotto della data dell'incombente, legittimamente il Tribunale di sorveglianza ha proceduto affidando l'assistenza del condannato ad un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Quanto alla denunciata illogicità della motivazione della revoca della misura alternativa, essa è pure manifestamente infondata, non sussistendo il denunciato vizio argomentativo, peraltro intessuto di notazioni fattuali e rivalutative, oltre che prive di reale confronto con gli elementi posti a base della decisione avversata.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 g<zIl Consigliere estensore Il Presidente , [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] ‘A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a Mario Quarta, per reiterate trasgressioni alle prescrizioni. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, con riferimento alla omessa notifica della fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia. Con ulteriore motivo di ricorso si censura la mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla revoca della misura alternativa. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo di impugnazione, risulta ex actis che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale è stato regolarmente notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia, come da verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 21/9/2022, il quale accusava regolare ricezione ed accettazione dell'avvenuta notifica come da prospetto in data 23/9/2022. In assenza del difensore regolarmente reso edotto della data dell'incombente, legittimamente il Tribunale di sorveglianza ha proceduto affidando l'assistenza del condannato ad un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Quanto alla denunciata illogicità della motivazione della revoca della misura alternativa, essa è pure manifestamente infondata, non sussistendo il denunciato vizio argomentativo, peraltro intessuto di notazioni fattuali e rivalutative, oltre che prive di reale confronto con gli elementi posti a base della decisione avversata. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 g<zIl Consigliere estensore Il Presidente , [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] ‘A
Sentenza Cassazione n. 23843/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris