CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 22676/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a RIZZICONI il 08/04/1952avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePasquale Sansonetti che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;Lette le conclusioni scritte depositate in data 3/03/2026 dal difensore dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA]1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], perquanto di interesse, ha: 1) confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palmi,all’esito di giudizio ordinario, nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] GiovanniDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale contestata al capo B), limitatamente all’importo di rimanenze per unvalore complessivo di euro 906.105,54, in relazione al fallimento della societàSem. [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato in data 21/6/2010; 2) assolto gliimputati dai restanti reati perché il fatto non sussiste; 3) riconosciute le attenuantigeneriche con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 219, co. 1 l. fall.,rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] misura pari ad anni due di reclusione ciascuno; 4) rideterminato la durata dellepene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma l. fall. in misura pari a due anni; 5)concesso ad entrambi gli imputati la sospensione della pena alle condizioni dilegge.2. Contro la sentenza indicata hanno proposto ricorso gli imputati sopra indicati,con separati atti, mediante il ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo imotivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando tre motivi.3.1. Con il primo motivo prospetta vizio di motivazione in ordine all’elementosoggettivo della bancarotta patrimoniale. Deduce che: a) [OSCURATO:PERSONA] DeMarte era indicato nella sentenza come soggetto privo di reale potere gestorio; b)dovendosi applicare al ricorrente, pertanto, i criteri sull’amministratore di merodiritto, la sentenza aveva omesso di motivare in ordine ricorrenza del coefficientepsicologico di cui la giurisprudenza richiede la dimostrazione per imputare a talefigura la partecipazione alla vicenda distrattiva riferibile direttamenteall’amministratore di fatto.3.2. Con il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 216 e 223 l. fall.ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per ladistrazione. Deduce in sintesi che: a) la sentenza non si era attenuta ai criteriindicati dalla giurisprudenza di legittimità che in tanto addebita all’amministratorela distrazione di beni che, risultanti dalle scritture contabili, non siano rinvenuti dalCuratore in quanto le scritture stesse siano attendibili e forniscano informazionispendibili sul piano in rilievo; b) la Corte, nel caso di specie, aveva preso a basele risultanze dei mastrini che, però, esprimevano il valore e non l’entità fisica dellerimanenze e non tenevano conto di possibili deprezzamenti.3.3. Con il terzo motivo si duole dell’iniqua determinazione della pena, eccessivarispetto ai concreti profili dell’imputato.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando tre motivi.4.1. Con la prima doglianza lamenta vizio di motivazione in ordine all’attribuzionea [OSCURATO:PERSONA] della qualità di amministratore di fatto. Deduceche la sentenza non aveva offerto motivazione, neanche a fronte di specifici motividi appello, rispetto ai seguenti rilievi: a) il ricorrente era socio nella misura di unaquota dell’1% e non risultava godere di delega operativa nella fallita; b) ilSeminara e la società [OSCURATO:SOCIETA]. erano soggetti distinti sotto il profiloimprenditoriale da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; c) nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era [OSCURATO:PERSONA] gestire l’attività; d) [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai intrattenutorapporti con banche, fornitori e dipendenti; e) in senso contrario non valeva ilriferimento del [OSCURATO:PERSONA] alle informazioni acquisite dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto: e-1)nemmeno era sicuro che il riferimento fosse stato a [OSCURATO:PERSONA] non al fratello; e-2) non vi erano riscontri della chiamata in correità; f) il Curatoreed il [OSCURATO:PERSONA] avevano escluso di avere rilevato elementi di riscontro dellafunzione gestoria di [OSCURATO:PERSONA]; g) le dichiarazioni rese dalteste [OSCURATO:PERSONA] erano inidonee a suffragare la conclusione sul ruolo gestorio; h)mentre non risultava il ruolo di amministratore di fatto, nemmeno si apprezzavala ricorrenza di elementi che ne indicassero il concorso da extraneus con il fratello.4.2. Il secondo motivo, con cui sono prospettate la violazione degli articoli 216 e223 l. fall. e l’illogicità della motivazione in ordine alla affermazione dellaresponsabilità per la distrazione, deduce argomenti sovrapponibili a quelli checostituiscono oggetto del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] DeMarte.4.3. Con il terzo motivo lamenta iniqua determinazione della pena, eccessivarispetto ai profili dell’imputato5. Il PG ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;6. Il comune difensore dei ricorrenti ha presentato memoria di replica con cui harichiesto l’accoglimento dei ricorsi, in particolare insistendo sul temadell’apparenza della motivazione resa dalla Corte di Appello in ordine al primomotivo articolato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere rigettati.2. Il ricorso di di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1. Giova premettere che le conformi sentenze di merito hanno accertato cheRaffaele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto aSeminara [OSCURATO:PERSONA], in data 23 luglio 2009, tutte le quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rispettivamente corrispondenti al 99% ed all’1%. La società aveva così assuntola denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e la sede era stata trasferita nell'abitazione diSeminara. La società non aveva più operato e, avendo ereditato lo stato di dissestodella [OSCURATO:PERSONA], era stata dichiarata fallita il 21 giugno 2010.Il curatore fallimentare ha constatato che nella sede non vi era alcun benestrumentale e che, più in generale, non risultava alcuna attività di impresa. Dallacontabilità risultavano rimanenze al 31 dicembre 2009 per euro 906.105,54, dellequali non si riscontrava alcuna traccia. Risultavano altresì debiti verso gli istitutibancari per euro 662.411,75 e crediti nei confronti di privati per complessivi euro9.594.524,35, ritenuti inesistenti sulla base della escussione degli apparentidebitori e di terzi.Sulla base di quanto dichiarato dal curatore fallimentare, dai presunti debitori edallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto che questi fosseun prestanome e che gli effettivi titolari della società fossero [OSCURATO:PERSONA] FerdinandoIn particolare, secondo la sentenza impugnata, a [OSCURATO:PERSONA], in maniera fittizia,erano state trasferite soltanto quote nominali, posto che non risultava la consegnadi beni strumentali, che delle giacenze non era stata trovata traccia e che l'unicodato materiale comprovante l'esistenza della società era rappresentatodall'esistenza formale di una sede, trasferita dopo la cessione nell'abitazione diSeminara. Le attività esposte in bilancio nel contempo erano, se non del tutto, inmassima parte inesistenti. [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, aveva avuto il ruolo diprestanome per l’operazione fittizia complessivamente realizzata dai due fratelli.2.2. E’ infondato ed ai limiti dell’ammissibilità il primo motivo con cui la difesaprospetta che la sentenza: a) non avesse considerato che il predetto ricorrenteera mero amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; b) gli avessecorrelatamente imputato il concorso nella distrazione senza dare adeguatamenteconto della sua partecipazione effettiva e consapevole al fatto.2.2.1. L’argomentazione, mentre richiama il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cui l’amministratore meramente formale in tantorisponde dei fatti di distrazione commessi dall’amministratore di fatto in quantoabbia degli stessi una consapevolezza diretta o anche soltanto eventuale, muove,peraltro, dalla assertiva premessa secondo cui [OSCURATO:PERSONA] erastato una sorta di prestanome del fratello. Premessa che, di contro, le sentenzenon consentono di assumere e che nemmeno si mostra sorretta da elementidifferenti che i giudici di merito risultino avere travisato.2.2.2. Al riguardo entrambe le sentenze, in modo convergente, seppure hannonessun modo hanno confinato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratoredi diritto, in un ruolo di mero prestanome o di testa di legno.In generale, giova chiarire che il riconoscimento della operatività di unamministratore di fatto all’interno di una società in nessun modo è incompatibilecon l’effettività di un ruolo gestorio dell’amministratore di diritto.Al riguardo, mette conto evidenziare che la nozione di amministratore di fatto nonpostula la esclusività del suo potere gestorio. Il suo riconoscimento non richiedeche lo stesso eserciti tutti i poteri dell’amministratore, al riguardo essendosiaffermato che, in tema di società, l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici,è colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerentialla qualifica o alla funzione, precisando che "significatività" e "continuità" noncomportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo digestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta inmodo non episodico od occasionale (cfr. Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv.277540-01).Coerente alle premesse così poste è il predicato che la presenza di unamministratore di diritto, dotato di poteri effettivi corrispondenti alla caricaformale, non impedisce di riconoscere l’esistenza di un amministratore di fatto eviceversa. Ed, invero, è dato osservare che, per un verso, ciò che è determinanteè la corrispondenza del potere esercitato dal soggetto al contenuto dei poterigestori propri dell’amministratore, e che, per altro verso, la coesistenza di plurimiamministratori in nessun modo contraddice i modelli di governance societaria chel’ordinamento riconosce. In tale linea è stato affermato che in tema di reatifallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'eserciziodei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi inconcomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - intempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativoe significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (v. Sez. 5 Sent.,06/02/2020, n. 12912, rv. 279040-01. Cfr. già Sez. 5, Sentenza n. 46962 del22/11/2007, Rv. 238893 – 01).2.2.3. Nel caso di specie, appunto, entrambe le sentenze hanno espressamentee non meramente formale nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., accanto al ruolo diamministratore di fatto individuato in capo a [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, individuato nei termini indicati il ruolo di fatto assunto daquest’ultimo, ha espressamente rimarcato che «(q)uesto argomentare nonsminuisce la rilevanza della condotta posta in essere dal coimputato DemarteRaffaele amministratore unico e detentore del 99% delle quote sociali. Egli ha dasempre operato nel settore del commercio dell’olio d'oliva e in virtù delle caricheda sempre rivestite, è. persona che ben conosce il mercato… La cessione dellequote al [OSCURATO:PERSONA] e la prospettazione del credito "inesistente" è certamente allostesso addebitabile al pari dell'altro socio».La Corte di Appello, con motivazione destinata a saldarsi con quella del giudice diprimo grado, ha aggiunto: «La condotta è da attribuire a entrambi i [OSCURATO:PERSONA],posto che la descritta operazione finalizzata proprio alla distrazione delle attivitàdella società è stata posta in essere da entrambi, attraverso la cessione delle quotea [OSCURATO:PERSONA], previa esposizione in bilancio di crediti inesistenti e omissionedell'indicazione delle giacenze come ricavate dai mastrini. [OSCURATO:PERSONA],pur titolare di una quota di minoranza nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era colui che gestivadi fatto la società per le ragioni esposte nella sentenza di primo grado e quicondivise».2.2.4. Le conclusioni esposte si mostrano coerenti ai principi giuridici richiamati ecompiutamente motivate in modo privo di illogicità manifeste e di contraddizionicon specifiche risultanze processuali. In particolare, è stata ricostruita in modocoerente l’operazione con cui i due fratelli avevano ceduto le quote nominali dellaOlio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al [OSCURATO:PERSONA], trasferendo a costui un involucro societario giàprivato delle sue risorse. Operazione che, del resto, di per sé comportava ilconsapevole coinvolgimento dei due soci ed amministratori di diritto e di fatto.Con la compiuta argomentazione delle due sentenze conformi il ricorso in esamemal si confronta, risultando quindi in gran parte anche aspecifico.2.3. Il secondo motivo è infondato, oltre che, in gran parte, versato in fatto.2.3.1. A fronte delle sentenze che avevano ritenuto provata la distrazionerilevando che la contabilità dava conto di rimanenze per euro 906.105,54 che nonerano state consegnate al Curatore, la difesa adduce che le voci di contabilitàtratte dai mastrini non erano idonee a fondare la conclusione così assunta ancheperché non indicavano la disponibilità di rimanenze fisiche bensì valori suscettibilidi un deprezzamento del cui verificarsi le allegazioni difensive avevano dato conto.2.3.2. E’ consolidato l’orientamento secondo cui il mancato reperimento, all’attodel fallimento, di risorse societarie emergenti dalle poste della contabilità o delbilancio e di cui l’amministratore non indichi la destinazione in tanto può valere adimostrare la distrazione delle menzionate risorse in quanto le fonti contabili o dibilancio siano accreditabili di idonea affidabilità (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 669del 04/10/2021, dep. 2022, Rv. 282643 - 01).Al riguardo è stato anche precisato che «in tema di bancarotta fraudolenta, laprova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da partedell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze dellasocietà dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti neltempo (nella specie, anteriori di tre anni rispetto alla dichiarazione di fallimento),redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta deilibri contabili » (Sez. 5 - , Sentenza n. 6548 del 10/12/2018 , dep. 2019, Rv.275499 - 01).Poggiando sulla premessa che colui che esercita i poteri dell’amministratore,mentre ha la gestione delle risorse, ha il dovere di conservarle e destinarleall’interesse societario nonché l’obbligo di dare conto del loro impiego, l’apparatodi principi enunciato non postula alcuna responsabilità oggettiva né determinaalcuna inversione dell’onere della prova.Del resto, è stato, al riguardo , precisato che «in materia di bancarotta fraudolentapatrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della societàdichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da partedell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorarel'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o diaverli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente daglielementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine diconsentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche econsentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettivadestinazione» (Sez. 5 - , Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01)2.3.3. Ai criteri così richiamati si è attenuta la motivazione risultante dallesentenze conformi di condanna sul capo in esame.In ordine alla sussistenza originaria dei cespiti in rilievo, la Corte territoriale,replicando agli argomenti difensivi reiterati nella presente sede, ha osservatoappunto come il Curatore non avesse reperito le giacenze di olio esistenti almomento della cessione delle quote ovvero il corrispettivo della loro vendita. Inparticolare, il valore delle rimanenze di euro 906.205,54 alla fine del 2009emergeva dalla somma algebrica delle rimanenze iniziali e delle operazioni diacquisto e di vendita nel corso dell’anno, in termini in sé incontestati.Contrariamente alla prospettazione difensiva che ne assumeva la non direttaconferenza, la Corte d’appello osservava che i mastrini erano scritture ausiliarie dicui, sul tema specifico, non constava la conciliazione con il bilancio. Piùspecificamente, comunque, con riguardo all’assunto difensivo secondo cui laperdita del valore delle rimanenze era stata generata dalle oscillazioni del prezzodelle stesse in ragione delle variazioni organolettiche dell’olio, annotava che era«da escludere che la perdita di qualità dell’olio (avesse) riguardato tutte legiacenze e ne (avesse) ridotto il valore in maniera percentualmente significativa.Deve, quindi, ritenersi che le giacenze, mai consegnate a [OSCURATO:PERSONA] e mairinvenute dalla curatela, siano state trattenute dai [OSCURATO:PERSONA], i quali le hannodistratte a loro vantaggio, appropriandosi dell'olio della società ovvero delcorrispettivo della sua vendita».2.3.4. La motivazione della sentenza impugnata si mostra priva di illogicitàmanifeste, sullo specifico versante di seguito evidenziato. In particolare, a frontedi un valore risultante dai mastrini, comunque di per sé rappresentativi di prezzicorrenti seppure non di entità fisiche delle rimanenze qui in rilievo, l’azzeramentodella posta mediante una indicazione di perdita nei bilanci si mostra assolutamenteinadeguata, anche in considerazione del fatto che: a) l’allegazione era in sé idonea,al più, a sostenere un deprezzamento non anche l’azzeramento individuato; b) adogni modo, non consta la sorte delle rimanenze fisiche, ove pure deprezzate nelloro valore; c) a fronte dei cicli di acquisto e vendita, confermati anche nel corsodel 2009, appare irragionevole la prospettazione difensiva di un contestualedeprezzamento dell’intero magazzino, come correttamente puntualizzato dallaCorte d’appello.Come premesso, allora, il motivo non è idoneo a scalfire la tenuta logica delleconclusioni assunte dalla sentenza impugnata, riversandosi sostanzialmente sullarichiesta di una rilettura delle risultanze probatorie che è preclusa al sindacato dilegittimità.2.4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto aspecifico e, comunque,manifestamente infondato.A fronte del ricorso che si duole dell’eccessività della pena inflitta, è sufficienteconstatare come la sentenza impugnata abbia già applicato il minimo della penabase edittale ed abbia operato la massima riduzione per le attenuanti generiche,ritenute prevalenti.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.1. E’ infondato il primo motivo, con cui il ricorso si duole del vizio di motivazionedella sentenza impugnata in ordine alla attribuzione al ricorrente del ruolo diamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo anche che la Corte diappello non aveva offerto risposta specifica su più punti del relativo motivo diappello.3.1.1. Il tribunale, invero, al riguardo, aveva indicato che [OSCURATO:PERSONA] FortunatoDe [OSCURATO:PERSONA], pur socio di minoranza rispetto al fratello, aveva assunto un ruolocentrale nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., secondo quanto attestato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalCatalano, conservandolo anche dopo la cessione delle quote.La Corte d’appello, richiamando le risultanze della sentenza conforme, hasinteticamente osservato che, sulla base di quanto dichiarato dal curatorefallimentare, dai presunti debitori e dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], risultava chequest’ultimo fosse un prestanome e che gli effettivi titolari della società fosserodue [OSCURATO:PERSONA], preso atto dello stato di decozione della società, ne hannoformalmente ceduto le quote a [OSCURATO:PERSONA], dopo avere svuotato l'ente di ogniofferto una lettura in cui l’operazione di cessione si manifestava strumentale allavicenda distrattiva, rinsaldando così la conclusione che i due fratelli, entrambi sociseppure con diverse quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avevano necessariamenteconcorso nel fatto contestato («La condotta è da attribuire a entrambi i [OSCURATO:PERSONA],posto che la descritta operazione finalizzata proprio alla distrazione delle attivitàdella società è stata posta in essere da entrambi, attraverso la cessione delle quotea [OSCURATO:PERSONA], previa esposizione in bilancio di crediti inesistenti e omissionedell'indicazione delle giacenze come ricavate dai mastrini. [OSCURATO:PERSONA],pur titolare di una quota di minoranza nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era colui che gestivadi fatto la società per le ragioni esposte nella sentenza di primo grado e quicondivise»).3.1.2. Il ricorso si duole, sotto un primo profilo, che la sentenza di appello abbiafatto rinvio laconico e non qualificato a quella di primo grado, non motivando suglispecifici motivi di appello, in particolare in ordine a: a) valore probatorio,correlata carenza di prova del coinvolgimento, anche psicologico del ricorrente.L’argomento deve essere disatteso.3.1.2.1. Come noto, in presenza di una doppia conforme affermazione diresponsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenzad'appello "per relationem" a quella della decisione impugnata, sempre che lecensure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi edargomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello,nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge lasentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferitedall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice,con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente ecriticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primogrado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultatoorganico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicaredella congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbianoesaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo gradoe con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di meritocostituiscano una sola. La c.d. "doppia conforme" si verifica in particolare quandosono stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamenterichiama la sentenza di primo grado; b) entrambe le sentenze di merito adottanogli stessi criteri di valutazione delle prove. In tal caso eventuali carenze dellaseconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione sonosuperabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza”(Cass. pen., Sez. III, 17/10/2023, n. 51434. Cfr. Cass. pen., Sez. III, 06/12/2016,n. 4516).Ciò non toglie che il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione nonritenuto inammissibile per carenza di specificità e che contenga profili nonspecificamente già considerati dalla sentenza impugnata, non può limitarsi al meroe tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, purse il gravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in prime cure, ètenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde nonincorrere nel vizio di motivazione apparente (cfr. Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024,Rv. 287104 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 56395 del 23/11/2017, Rv. 271700 - 01;Sez. 3, Sentenza n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666 – 01).Deve, peraltro, rimarcarsi che, secondo orientamento pure consolidato, l'omessoesame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogoad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo propostodebba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svoltenella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto dellastessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendianola "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025,Rv. 288566 – 01. Cfr. anche Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Rv.277593 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 – 01).D’altro canto, il carattere generico di un motivo di appello che non si confrontispecificamente con il costrutto motivazionale della sentenza impugnata può essererilevato anche in sede di legittimità (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878;Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157).3.1.2.2. Sulla scorta delle premesse così enucleate, deve affermarsi che lasentenza impugnata, anche mediante il richiamo di quella di primo grado, risultaavere offerto adeguata risposta ai motivi di appello articolati sui temi evidenziati.In particolare, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado, le censureformulate in appello già si mostravano in gran parte aspecifiche e assertive inquanto non prendevano in considerazione il complesso di elementi che era statoconsiderato dal Tribunale per fondare l’affermazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] DeMarte, tanto nella fase anteriore alla cessione delle quote che in quella posteriore.La sentenza di appello, a sua volta, ha richiamato le conclusioni di quella di primogrado, rimarcando il dato saliente della necessaria cooperazione nella specificavicenda di cessione delle quote, la cui connotazione strumentale era fattaampiamente constare anche attraverso la descrizione del carattere di vuotoinvolucro della società trasmessa al [OSCURATO:PERSONA] ed insediata presso la sua abitazionesenza disponibilità di alcuna sede operativa presso cui ricevere le rimanenze erealizzare i commerci. Si tratta di argomentazione che, mentre ha richiamatol’idonea ricostruzione dei ruoli offerta dal Tribunale, ha anche delineato un quadroin cui rinvengono diretta evidenza i profili di entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda ed ha così offerto una risposta implicita ai motivi di appello sulla3.2. L’esame delle singole deduzioni del motivo conferma le conclusioni cosìassunte escludendo le specifiche illogicità contestate alla sentenza impugnata.3.2.1 In generale, come in parte già evidenziato con riguardo al ricorso di RaffaeleDe [OSCURATO:PERSONA], secondo assunto condiviso, la nozione di amministratore di fatto,introdotta dall'art. 2639 cod. civ., presuppone l'esercizio in modo continuativo esignificativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi,necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensìad una apprezzabile attività di gestione che sia effettuata in modo non occasionaleo episodico e la prova esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzinol'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase dellasequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempioi rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionaledell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale,contrattuale o disciplinare (v. Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep.2021, Rv. 280550 - 03; Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01; Sez.5, Sentenza 10/02/2020, n. 15652, n.m.).Non è, appunto, necessario che l’amministratore di fatto eserciti tutti i poteridell’amministratore, al riguardo essendosi affermato che in tema di società,l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modocontinuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione,precisando che "significatività" e "continuità" non comportano necessariamentel'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'eserciziodi un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale(cfr. giurisprudenza già citata).3.2.2. In tale quadro, si manifestano assertive ove non irrilevanti le deduzioni concui il ricorrente si duole del fatto che: a) la sentenza abbia attribuito un ruologestorio al ricorrente che era socio all’1% e non risultava godere di delegaoperativa nella fallita; b) non si sia tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. erano soggetti distinti sotto il profilo imprenditoriale daDemar [OSCURATO:SOCIETA].; c) non sia stato dato rilievo al fatto che il Curatore ed il MarescialloCrocé avevano escluso di avere rilevato elementi di riscontro della funzionegestoria di [OSCURATO:PERSONA]; d) siano state valorizzate ledichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] che erano inidonee a suffragare la conclusionesul ruolo gestorio.Le sentenze conformi, di contro, hanno coerentemente motivato in ordine al fattoche gli elementi acquisiti valevano a dimostrare come, anche senza deleghe etantomeno incarichi formali, [OSCURATO:PERSONA] avesse gestito di fattoinsieme al fratello la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui la [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentavanull’altro che la prosecuzione sotto diversa veste formale. Nel senso indicatovalevano appunto, oltre alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], quelle del [OSCURATO:PERSONA], nelquadro che indicava i due fratelli congiuntamente partecipi dell’operazione dicessione già valutata. In particolare, altamente significativo si mostrava quantoriferito dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, risultando portatore di informazioni qualificatesiccome principale cliente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva offerto indicazioni essenzialisul continuativo ruolo gestionale esercitato da [OSCURATO:PERSONA]. Lacircostanza che il ricorrente non fosse titolare nella società di altra caricaformalizzata se non di quella di socio di minoranza rimane, quindi, irrilevante,posto che, anzi, è precisamente coerente alle consuete forme di estrinsecazionedel ruolo di amministratore di fatto che ha il suo proprium nella carenza dimanifestazione formale dei poteri che gestisce. L’affermazione secondo cui ilCuratore ed il [OSCURATO:PERSONA] non avessero rinvenuto elementi di riscontro dellafunzione gestoria risulta inconferente a fronte delle risultanze così enucleate.3.2.3. Pure infondata la deduzione secondo cui la conclusione della sentenzacontrastava con il fatto che, nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era l’amministratore RaffaeleDe [OSCURATO:PERSONA] a gestire l’attività mentre [OSCURATO:PERSONA] non aveva maiintrattenuto rapporti con banche, fornitori e dipendenti. Si tratta, invero, diallegazione che, reciproca ed inversa a quella articolata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] DeMarte, ne condivide assertività ed aspecificità rispetto alle risultanze processualivalutate nelle due sentenze che hanno messo in luce il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] DeMarte nella gestione della società ed, in particolare, nella conduzione dei rapporticon i clienti, nonché direttamente nella operazione distrattiva.3.2.4. Del tutto generica, nel contesto delineato ed a fronte della doppia sentenzaconforme, appare la residua deduzione secondo cui non era spendibile ilriferimento del [OSCURATO:PERSONA] alle informazioni acquisite dal [OSCURATO:PERSONA] in quantonemmeno era sicuro che i riferimenti fossero a [OSCURATO:PERSONA] che al fratello. A fronte della puntuale indicazione posta già nella sentenzadi primo grado (secondo cui «artefici dell'operazione sono certamente Demartel'amministratore di fatto della società, colui al quale tutti si rapportano e al qualelo stesso [OSCURATO:PERSONA] si rapporta tanto da dichiarare al curatore fallimentare , avv.Orefice, che per qualsiasi informazione avrebbe dovuto rivolgersi a FerdinandoDemarte»), la difesa nemmeno offre indicazioni che diano embrionale fondamentoalla sua contraria allegazione. Tantomeno introduce idoneamente nella presentesede un tema di travisamento della prova.3.2.5. Risulta, pertanto, che la sentenza impugnata , in coerenza con i principienunciati ed in modo non contraddetto da elementi tratti dal medesimoprovvedimento o da altri atti individuati, ha motivato la conclusione che riferiscea [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. edella [OSCURATO:SOCIETA]., che della prima costituiva prosecuzione sotto diversa vesteformale.Rimane per l’effetto assorbito l’ulteriore argomento difensivo secondo cui non eraidoneamente stato dimostrato il concorso del prevenuto quale extraneus con ilfratello amministratore di diritto nei fatti di distrazione contestati. Si tratta,all’evidenza, di aspetto che è logicamente risolto nell’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] DeMarte del più ampio ruolo di amministratore di fatto della società. E’ datorimarcare, comunque, che, per converso, proprio le risultanze logiche e fattuali inordine all’operazione di cessione, strettamente connessa a quella di distrazione,secondo quanto sopra evidenziato, danno conto in via diretta del concorso tra idue fratelli nella distrazione mentre in via indiretta corroborano il ruolo gestionaledel prevenuto nella società.3.3. Per gli altri due motivi, sovrapponibili a quelli articolati nel ricorso di RaffaeleDe [OSCURATO:PERSONA], valgono le medesime conclusioni esposte al riguardo di taleimpugnazione.3.3.1. In particolare, il secondo motivo è infondato e versato in fatto.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto che ha concorso conil fratello, amministratore di diritto, nella specifica operazione distrattiva secondoquanto già sopra evidenziato, valgono appunto le medesime considerazioni chehanno condotto al rigetto del motivo articolato dall’altro concorrente in punto disussistenza del fatto distrattivo.3.3.2. Inammissibile risulta altresì il terzo motivo, valendo al riguardo i medesimirilievi svolti per l’analogo motivo articolato in ordine al trattamento sanzionatoriodall’altro ricorrente.4. I ricorsi devono essere, pertanto, rigettati, con condanna dei ricorrenti allespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente