CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 1991
Cassazione n. 49559/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1991 avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Ivrea, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione alla correttezza della quantifi- cazione della pena operata dalle parti. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. In tema di patteggiamento, infatti, è inammissibile il ricorso per Cassazione pro- posto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concor- data (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; pronunzie in tema di patteggia- mento ex art. 599 bis cod. proc. pen.). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.