CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 24736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1301/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del primoin Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 54 ; –ricorrente – contro AdER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, succeduta ex lege a Equitalia CentroS.p.a., rappresentata e difes a ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: [OSCURATO:PERSONA] – Riscossione a mezzo ruolo – Cassa di previdenza forense –Legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) - Applicabilità [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domicilia ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 3 571 /201 9 , pubblicata il29 maggio 2019 . Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 2 2 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per il pagamento della somma di Euro 9.787,32, a titolo di somme iscritte a ruolo e non riversate dal concessionario. Avversoil decreto propose opposizione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che il Tribunale accolse, revocando il decreto e compensando le spese. 2. Con sentenza n. 3571/2019, resa pubblica il 29 maggio 2019, la Corte d’appello di Roma ha confermato tale decisione, con compensazione delle spese. Dopo aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario( avendo la contribuzione in questione ad oggetto unicamente il rapporto previdenziale privatistico tra la Cassa ed i propri iscritti), la Corte capitolinaha ricostruito la complessa trama normativa interessante ai fini della decisione ed ha affermato l'applicabilità alla controversia dell'art. 1, commi 527, 528 e 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, evidenziando che detta disciplina era immune dai vizi di illegittimità costituzionale prospettati dalla Cassa. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattromotivi. Resiste con controricorso l'ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione. 4. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, 1 del Decreto del Direttore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 15 giugno 2015, 1 e 2 del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 3, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, 42, comma terzo, 97, comma secondo, nonché 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)» Lamenta che, in violazione delle norme citate, la Corte di appello ha ritenuto applicabile la Legge di Stabilità 2013 nel caso di specie sull'assunto che, per i ruoli di importo inferiore a Euro 2.000, la disciplina in questione disponeva l'annullamento dei ruoli e non dei crediti ad essi sottostanti, senza avvedersi però che, dal tenore letterale delle disposizioni che vengono in rilievo, emerge espressamente che l'effetto caducatorio previsto dalla novella legislativa riguardava i crediti. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, 2 del Decreto del Direttore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 15 giugno 2015, 1 e 2 del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, 17 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 3, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, 42, comma terzo, 97, comma secondo, nonché 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU (art. 360, comma primo. n. 3. c.p.c.)». Lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la propria pretesa, fondata su ruoli emessi nel 1998 e nel 1999, dovesse ritenersi infondata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 528 e 529, della L. n. 228 del 2012, che aveva disposto l'annullamento dei ruoli di importo superiore a Euro 2.000, con esclusione della responsabilità dei concessionari della riscossione, sull'assunto che la normativa in esame, avrebbe razionalizzato i bilanci degli enti creditori, senza annullare i crediti, non avvedendosi però che, data la risalente datazione dei ruoli, l'annullamento di questi sarebbe stato equipollente all'estinzione dei crediti. Sostiene che, in questa prospettiva, in base a una lettura costituzionalmente orientata,essa non può ritenersi destinataria delle citate disposizioni, essendo la Cassa un ente privatizzato ai sensi dell'art. 1 ss. d .lgs. n. 509 del 1994, che, in quanto tale, non beneficia di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, e con stringenti vincoli relativi all'equilibrio finanziario legati all'esercizio dell'attività previdenziale demandatagli. 6. Con il terzomotivo la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529, della L. n. 228 del 2012, 59, comma 4-quater, 19, comma secondo, lett. c) e 20, del d.lgs. n. 112 del 1999 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)» per avere la Corte di merito implicitamente escluso l'esaurimento del rapporto e la cristallizzazione della posizione di credito della [OSCURATO:PERSONA] mentre, invece, trattandosi di ruoli emessi nel 1998 e nel 1999, era intervenuta la perdita del diritto al discarico del concessionario (art. 19, comma secondo, lett. c), e 20 del d.Lgs. n. 112 del 1999), posto che l'art. 59, comma 4-quater, citato aveva previsto che il termine per l'invio della comunicazione di inesigibilità, per i ruoli emessi sino al 30 giugno2003, spirasse il 30 giugno 2006. Ciò in quanto ─ afferma ─ tale termine non è mai stato prorogato con la conseguenza che il credito vantato dalla Cassa si era consolidato non potendo, di conseguenza, ritenersi applicabili le sopravvenute norme di cui alla L. n. 228 del 2012 4. Con il quarto motivo si deduce «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c. (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.)» per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'elenco che [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni nel quale erano indicati i ruoli che sarebbero stati annullati per effetto della Legge di Stabilità 2013. Si sostiene che l'onere di trasmissione di detto elenco, cui è subordinato il citato annullamento, era già previsto dai commi 527 e 528 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012 e, pertanto, questo avrebbe dovuto essere prodotto nel corso del giudizio di primo grado, non potendo, di contro, ritenersi un documento sopravvenuto nel corso del giudizio di secondo grado. 5. Il ricorso è infondato. Le questioni di diritto poste alla base del presente ricorso sono state tutte già affrontate e decise da questa Corte, in controversie aventi identico oggetto (ma relative a diverse circoscrizioni territoriali), con esito favorevole per l'agente della riscossione (cfr. Cass. n.12229 del 09/05/2019; n. 11972 del 19/06/2020 ; n. 26531 del 20/11/2020; n. 15094 del 31/05/2021 ; nn. 26335 - 26336 del 29/09/2021; nn. 106-107 del 04/01/2023). [OSCURATO:PERSONA] intende conformarsi e dare piena continuità a detti precedenti, condividendo i principi di diritto in essi affermati. 6. Venendo in particolare all’esame dei primi due motivi , sostanzialmente sovrapponibili, va rilevato che secondo la ricorrente, le disposizioni di cui alla legge 228 del 2012 non potrebbero ritenersi applicabili alla Cassa, in quanto ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, dal momento che le predette disposizioni determinerebbero sostanzialmente una sorta di espropriazione dei crediti iscritti a ruolo, in danno degli enti creditori, senza alcun indennizzo (sul piano formale e sostanziale per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00 e, quanto meno su quello sostan ziale, anche per quelli di importo superiore). In proposito, nei precedenti di questa stessa Corte indicati in premessa è stato chiarito che la normativa cui fa riferimento la Cassa ricorrente non incide direttamente sul diritto di credito (neanche per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00), ma esclusivamente sulla relativa iscrizione a ruolo, che essa è applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] e che tale applicabilità non è irragionevole né sospettabile di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell'Unione Europea, in quanto ha lo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo, inserendosi in un percorso normativo complesso di riordino del servizio di riscossione dei crediti previdenziali e in generale di pubblico interesse, avviato sin dal 1999, tale da escludere che si sia inteso semplicemente incidere su giudizi in corso in senso favorevole allo Stato (si veda, in particolare, il principio di diritto espressamente enunciato in Cass. n. 12229 del 2019: «alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscos sione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della I. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti -antecedenti al 1999 - introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad euro2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura »; analoghe conclusioni sono enunciate in Cass. n. 11972, n. 26531 del 2020 e n. 15094 del 2021, con specifica esclusione, altresì, di ogni dubbio di contrasto della disciplina in esame con norme e principi ricavabili dall'ordinamento sovranazionale europeo). In base a tali principi di diritto, cui il collegio intende dare piena continuità, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non possono trovare accoglimento. Risulta pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un'espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e dell'idoneità di tale intervento a incidere sull'equilibrio finanziario dell'ente, sia in relazione alla disparità di trattamentointrodotta tra i crediti delle casse previdenziali e quelli dell'Unione Europea, per i quali resta confermata l'operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti (cfr. Cass. 11/02/ 2022 , n. 4555 ; 01/03/2022, n.6767). Deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell'art. 117Cost., sollevata in riferimento all'art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell'irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 conla riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private (cfr. Cass. n. 4555 del 2022, cit.; n. 6767 del 2022, cit.; v. anche Cass. 20/11/2020, n. 26531; 19/06/2020, n. 11972). 7. È anche infondato il terzo motivo. Secondo quanto affermato nei precedenti di questa Corte richiamatiin premessa, infatti, non si è affatto determinato il preteso esaurimento dei rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione per essere intervenuta la scadenza dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, in virtù della soluzione di continuità verificatasi tra le varie proroghe di dettitermini. Tale soluzione di continuità va infatti esclusa per lecd. "proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti iruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente, alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, come nella specie - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione (cfr.,sul punto, in particolare, Cass. n. 15094 del 2021, nonché Cass.n. 11972 e n. 26531 del 2020,n. 26336 del 2021, in cui è affermato il seguente principio dì diritto, cui intende darsi continuità: «in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di proceduradi discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico, e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate - Riscossione - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, è stata pre vista una proroga, ininterrottamente reiterata fino allal. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio dellacomunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4 - quater , del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex - concessionari privati e per lesocietà private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la que stione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini, determinatasi tra la scadenza del termine del 1° ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con d.l.n. 282 del 2004»). 8. Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c.(quarto motivo), è sufficiente ribadire quanto già affermato da questa Corte (cfr., in particolare: Cass. n. 11972 del 2020; n. 15094 del 2021) sulla possibilità di produzione nel giudizio di appello, da parte dell'agente della riscossione, della comunicazione dell'elenco delle quote annullate, e ciò sull'assunto che essa non avrebbe potuto essere prodotta prima, in quanto, al momento della sentenza di primo grado (nella fattispecie di cui al presente giudizio pronunciata in data 10dicembre 2013), in realtà non era ancora stato emanato il decreto ministeriale attuativo (venuto in essere solo il 15 giugno 2015), che avrebbe dovuto disciplinare le caratteristiche e le modalità di trasmissione di detto «elenco delle quote annullate». 9. Il ricorso deve essere pertanto rigettato , con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.100 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu