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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 28647/2026

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le [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/12/2024 dal Tribunale di Bologna con costituzione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo che la Corte di cassazione, qualificato il ricorso come appello, ne disponga la trasmissione alla Corte di appello di Bologna; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da memoria e nota spese depositate in udienza, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'impugnazione proposta dall'imputato; kt'q 1/1)udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi anche alla memoria prodotta, ha chiesto che la Corte di cassazione, ritenuta l'appellabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, annulli l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha trasmesso l'impugnazione in questa sede o, in subordine, sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU). [OSCURATO:PERSONA]

1. L'iter processuale.

1.1. Con sentenza del 5 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna, all'esito del giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 57, 595, secondo e terzo comma, 596- bis cod. pen., contestatogli quale direttore responsabile del quotidiano E Resto del Carlino, per l'omesso controllo sulla pubblicazione in data 25 giugno 2020 di un articolo diffamatorio in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha ritenuto accertati il fatto e la responsabilità dell'imputato, ravvisando tuttavia i presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Ha, inoltre, pronunciato, ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, disponendo il pagamento di una provvisionale di euro 12.000,00, oltre alle spese di costituzione.

1.2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto appello, deducendo quattro motivi.

Con il primo ha censurato l'affermazione della responsabilità dell'imputato, sostenendo che l'erroneo accostamento dell'immagine della persona offesa alle generalità del soggetto effettivamente arrestato era stato determinato dall'altrui inganno e non fosse pertanto imputabile a omissione colposa del direttore responsabile.

Con il secondo ha denunciato l'erronea ricostruzione del fatto e il travisamento della prova in ordine alla ritenuta offensività della condotta.

Con il terzo ha contestato la motivazione relativa all'accertamento dell'elemento soggettivo, osservando che la sentenza non aveva individuato gli elementi dai quali desumere la colpa dell'imputato né la concreta conoscibilità della situazione che avrebbe imposto il controllo editoriale. 2Con il quarto ha censurato le statuizioni civili, contestando tanto la sussistenza del danno quanto la liquidazione della provvisionale, ritenuta priva di adeguata motivazione e inconciliabile con il contestuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

1.3. Con provvedimento del 17 luglio 2025 il Presidente della Corte di appello di Bologna, ritenendo applicabile l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e ne ha disposto la trasmissione a questa Corte.

1.4. Nel giudizio di legittimità il difensore dell'imputato ha articolato due motivi nuovi.

Con il primo ha ribadito l'insussistenza della responsabilità dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 47 e 48 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'accertato errore determinato dall'altrui inganno.

Con il secondo ha nuovamente censurato la motivazione concernente le statuizioni civili, evidenziando la sproporzione tra la ritenuta particolare tenuità dell'offesa e l'entità della provvisionale liquidata.

1.5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nelle conclusioni rassegnate dinanzi alla Quinta Sezione penale, ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della provvisionale, con rigetto nel resto del ricorso.

Ha ritenuto corretta la trasmissione degli atti da parte della Corte di appello, reputando infondati i motivi concernenti l'affermazione della responsabilità dell'imputato e fondato quello relativo alla liquidazione della provvisionale, in quanto priva di adeguata motivazione, non contenuta nei limiti del danno prevedibile e non congruente con la qualificazione del fatto come di particolare tenuità.

1.6. La Quinta Sezione penale, con ordinanza n. 4839 dell'il dicembre 2025 (depositata il 5 febbraio 2026), ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., ravvisando un contrasto interpretativo su una questione di particolare importanza.

Ha formulato il seguente quesito: "Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che lo condanni al risarcimento del danno in favore della parte civile".

L'ordinanza di rimessione osserva che la disciplina dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che esclude l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa, va ora riscontrata con la sopravvenuta possibilità, riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, di pronunciare contestualmente le statuizioni civili nei confronti 3dell'imputato prosciolto per particolare tenuità del fatto.

Dopo avere ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, l'ordinanza evidenzia come la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur qualificata dal legislatore come sentenza di proscioglimento, presenti peculiari effetti sostanziali, in ragione dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, dell'efficacia di giudicato prevista dall'art. 651-bis cod. proc. pen. e della possibilità di contenere una condanna al risarcimento del danno.

Muovendo da tali premesse, la Quinta Sezione reputa preferibile l'orientamento che considera appellabile tale pronuncia, ritenendo che la diversa soluzione determinerebbe un'irragionevole asimmetria tra la posizione dell'imputato e quella della parte civile, la quale, ex art. 576 cod. proc. pen., conserva invece il diritto di ottenere un riesame di merito delle statuizioni civili.

1.7. Con decreto del 10 febbraio 2026 il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione in pubblica udienza per il 23 aprile 2026.

1.8. Il Procuratore generale ha depositato memoria il 24 marzo 2026, anticipando le conclusioni successivamente rassegnate in udienza.

L'Ufficio requirente ha prospettato che l'impugnazione proposta dall'imputato sia riqualificata come appello, con conseguente restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna.

A sostegno di tale conclusione ha osservato che la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur conservando natura liberatoria agli effetti penali, presenta caratteristiche che la differenziano dalle ordinarie sentenze di proscioglimento, poiché presuppone l'accertamento della responsabilità dell'imputato, produce gli effetti di giudicato previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen. e può contenere statuizioni civili di condanna in favore della parte civile.

La memoria richiama, in particolare, l'evoluzione dell'art. 593 cod. proc. pen., la disciplina dell'art. 651-bis cod. proc. pen., la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 e la recente ordinanza delle Sezioni Unite n. 23406 del 2025, rilevando che una diversa interpretazione determinerebbe un'ingiustificata disparità tra i mezzi di impugnazione riconosciuti all'imputato e quelli spettanti alla parte civile.

Secondo il Procuratore generale, quest'ultima potrebbe ottenere un riesame pieno delle statuizioni civili, mentre l'imputato resterebbe limitato al solo ricorso per cassazione pur contestando il medesimo accertamento di responsabilità posto a fondamento della condanna risarcitoria.

Ha, pertanto, concluso chiedendo che sia affermata l'appellabilità della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. quando essa contenga anche la condanna dell'imputato alle restituzioni o al K 4risarcimento del danno, fatta eccezione per il caso in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato per il quale, in caso di condanna, è precluso l'appello (tenendo conto del rilievo che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. fa riferimento a presupposti non omogenei: la pena applicata, nel caso di condanna, e quella edittale, nel caso di proscioglimento): si propone, quindi, che vadano escluse dalla soluzione indicata le contravvenzioni punite solo con l'ammenda.

1.9. Con memoria depositata il 7 aprile 2026 il difensore dell'imputato ha aderito alla soluzione interpretativa prospettata dal Procuratore generale.

La difesa ha sostenuto che la sentenza pronunciata ex art. 131-bis cod. pen., pur formalmente qualificata come sentenza di proscioglimento, presenta effetti sostanziali assimilabili a quelli di una sentenza di condanna, in quanto presuppone l'accertamento del fatto, dell'antigiuridicità e della responsabilità dell'imputato, produce gli effetti previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen. e costituisce titolo per la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno.

In via subordinata, ove si ritenesse applicabile il divieto di appello previsto dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la difesa ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione, con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non consente all'imputato di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che lo abbia contestualmente condannato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

1.10. Nel corso dell'udienza pubblica il Procuratore generale ha concluso in conformità alla memoria depositata, chiedendo che l'impugnazione sia qualificata come appello e gli atti ritrasmessi alla Corte di appello di Bologna.

La parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ovvero, in subordine, il suo rigetto.

Il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento della medesima conclusione e, in via subordinata, per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La questione di diritto.

Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: "Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile".

La Quinta Sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ravvisando, 5in ordine a tale quesito, un contrasto interpretativo, quanto meno potenziale, concernente la qualificazione della sentenza che dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa e che, contestualmente, lo condanni alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] rimettente ha evidenziato che la questione incide sul regime delle impugnazioni che può interporre l'imputato rispetto a quelle consentite alla parte civile, sua contraddittrice rispetto all'azione civile; essa, pertanto, attiene a uno dei profili centrali del sistema processuale, a fortiori se si considera l'ancòra recente ampliamento dei presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ad opera del d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150.

Nel caso in esame, l'imputato risponde di un delitto punito con pena alternativa (artt. 596-bis cod. pen. in relazione agli artt. 595 e 57 cod. pen.).

1.1. Per quel che qui rileva, l'art. 593 cod. proc. pen. alla regola generale, secondo cui «l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna» (comma 1, che fa «salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680» cod. proc. pen.) nonché «contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso» (comma 2), fa seguire l'eccezione: «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» (comma 3).

Quest'ultima disposizione, nella parte in cui stabilisce che «sono in ogni caso inappellabili [...] le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa», viene specificamente in rilievo, mentre non si considera influente nella presente vicenda il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., relativo alle impugnazioni proposte per i soli interessi civili: in questo procedimento, infatti, le censure formulate dall'imputato attingono anche la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

L'ordinanza evidenzia che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. è stato sostituito dal già citato digs. n. 150 del 2022 (art. 34, comma 1, lett. a), in parallelo con la modifica dell'art. 428 cod. proc. pen. (art. 428, comma 3-quater, cit.: «Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»), norma introdotta per ridurre l'ambito di appellabilità oggettiva, appellabilità prima esclusa per le sentenze di proscioglimento relative - non ai delitti, bensì - alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

1.2. Assodato il raccordo fra tale norma e l'art. 574 cod. proc. pen., che 6 A/1individua i mezzi concessi all'imputato per l'impugnazione della sentenza in ordine agli interessi civili, i giudici rimettenti hanno osservato che, al fine di stabilire se la sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., con contestuale condanna del medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sia o meno appellabile, non si può prescindere dall'effetto determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile».

Questa novità viene coniugata con la considerazione del rilievo annesso all'art. 651-bis cod. proc. pen., norma con cui il legislatore è intervenuto sulla disciplina sostanziale del giudicato penale, equiparando agli effetti della sentenza di condanna quelli scaturenti dalla sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. resa all'esito di dibattimento o di giudizio abbreviato, salvo che si sia opposta la parte civile che non abbia accettato il rito a prova contratta.

Si sottolinea che la Corte costituzionale ha valorizzato la distinzione tra la sentenza di proscioglimento dell'imputato per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e le ipotesi in cui il giudice penale si pronuncia «nel merito della pretesa civile risarcitoria (o restitutoria)» pur senza emettere «una condanna penale (in deroga alla regola dell'art. 538 cod. proc. pen.)», incluse «quelle connotate comunque dalla distinta prosecuzione del giudizio solo sui capi civili» (vale a dire i casi di impugnazione della parte civile, di sentenze di prescrizione o improcedibilità del reato: cfr. artt. 576, 578 e 622 cod. proc. pen.): in queste ultime ipotesi, a differenza della prima, «c'è una risposta di giustizia alla domanda della parte civile, anche in mancanza dell'accertamento, da parte del giudice penale, con effetto di giudicato, quanto "[a]lla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"»: tale rilievo viene ritenuto rafforzativo dell'assimilazione alle decisioni di condanna della pronuncia liberatoria perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen. 1.3.

L'ordinanza di rimessione, inoltre, ritiene significative le indicazioni emerse dalla recente decisione resa da Sez.

U, ord., n. 23406 del 30/01/2025, Salerno, Rv. 288155 - 01, con particolare riguardo alla conclusione che, nel procedimento innanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata ad appellare, ai soli effetti della responsabilità civile, le sentenze di proscioglimento pronunciate, anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa.

Posta la natura di regola generale dell'art. 576 cod. proc. pen. in ordine alla 7disciplina delle impugnazioni della parte civile, si sottolinea che le Sezioni Unite, nell'escludere che si applichi alla parte civile la disciplina di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., hanno evidenziato come l'elaborazione giurisprudenziale abbia avvertito l'esigenza di evitare il pericolo di asimmetrie nella fissazione della legittimazione all'impugnazione delle parti fra loro contrapposte: sicché limitare quella della parte civile, nello snodo considerato, avrebbe esposto la corrispondente disciplina processuale a un «profilo di intollerabile asimmetria rispetto alla posizione dell'imputato, cui l'art. 37, comma 1, ultima parte, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga alla regola della non appellabilità, consente di appellare anche le sentenze di condanna alla pena pecuniaria allorquando sia in gioco la condanna al risarcimento del danno».

1.4. Alla luce di tali premesse, si sono analizzate le posizioni emerse nella giurisprudenza di legittimità a proposito della definizione della natura della sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, essendosi individuati, al riguardo, due distinti indirizzi interpretativi.

1.4.1. Secondo un primo orientamento, la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. conserva, anche quando contenga statuizioni civili, la natura di sentenza di proscioglimento, con la conseguenza che, ove abbia ad oggetto un reato punito con pena alternativa, resta soggetta al regime di inappellabilità previsto dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

Si segnala, in particolare, la sentenza che, in relazione a una fattispecie in cui non vi era stata costituzione di parte civile, ha qualificato questa decisione come una pronuncia «di proscioglimento, ancorché essa presenti marcate peculiarità e, pertanto, ritenuta appellabile dal pubblico ministero (in particolare, se emessa all'esito di giudizio abbreviato, senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.: così Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685 - 01): in questa direzione, è stato affermato che le peculiarità evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale (già richiamata) e dalle Sezioni Unite (in specie, da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592 - 01) non incidono sulla natura della sentenza, che resta di proscioglimento.

Nel medesimo senso si è espressa Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02, in tema di inappellabilità, da parte dell'imputato, ex art. 443, comma 1, cod. proc. pen. della sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. emessa all'esito di giudizio abbreviato.

Questa decisione ha annoverato questo tipo di pronuncia tra le sentenze di proscioglimento, valorizzando la sistematica del codice di rito, ricordando la chiara rubrica dell'art. 651-bis cod. proc. pen. e richiamando i princìpi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; piano ermeneutico condiviso da ulteriori pronunce (si cita pure Sez. 6, n. 1035 del 02/12/2025 - dep. 2026, 8 Y(P., non mass. successiva alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione).

1.4.2. Un diverso orientamento valorizza, invece, la peculiare conformazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendola caratterizzata, se non da una sostanziale natura di condanna, quanto meno da una natura "mista" o "ibrida", in ragione dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, dell'efficacia di giudicato attribuitale dall'art. 651-bis cod. proc. pen. e della possibilità di contenere la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile; da tali premesse viene fatta discendere la sua appellabilità da parte dell'imputato.

Tale impostazione trova la sua più compiuta espressione in Sez. 5, n. 47630 del 28/10/2019, Bernardotto, Rv. 277550 - 01, pronunciata anteriormente a Sez.

U., ord., n. 23406 del 30/01/2025, Salerno, Rv. 288155 - 01, in una fattispecie di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto con contestuale condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, decisa dal giudice di pace in epoca anteriore anche a Sez.

U., n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01, che ha successivamente affermato la non applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

In tale decisione la sentenza, pur formalmente qualificata come di proscioglimento, è stata ritenuta di "natura mista" in ragione dell'efficacia di giudicato attribuitale dall'art. 651-bis cod. proc. pen. con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, proprio per tale ragione, ricondotta alla disciplina dell'art. 37, comma 1, anziché del comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, con conseguente riconoscimento della sua appellabilità.

Nella medesima prospettiva si colloca Sez. 5, n. 27458 del 25/03/2024, Cipolletta, non mass., che, pur nell'ambito della valutazione della non manifesta infondatezza di una diversa questione ermeneutica concernente un reato estinto per prescrizione, ha evidenziato la «forte peculiarità» della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., definendola «ibrida per molti versi».

Tale qualificazione è ricondotta, tra l'altro, alla circostanza che la decisione deve essere iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ed è idonea a fondare, nel caso di guida in stato di ebbrezza, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ancorché l'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 richieda una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Sul punto va, peraltro, ricordato che Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, cit., ha precisato che «Alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge». f 9Va tenuto distinto, pur presentando profili di connessione, l'orientamento espresso da Sez. 5, n. 7707 del 19/11/2025, dep. 2026, C., Rv. 289505 - 01; Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459 - 01; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce, Rv. 269677 - 01, che ha affermato l'ammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, anche quando non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Tale indirizzo, infatti, non riguarda una sentenza di proscioglimento, ma una sentenza di condanna e trova fondamento nel coordinamento tra l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 e l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione proposta contro i capi concernenti la responsabilità dell'imputato estende i propri effetti ai capi dipendenti, compresi quelli relativi al risarcimento del danno, che presuppongono l'affermazione della responsabilità penale.

1.5. Secondo la Quinta Sezione, il secondo orientamento consentirebbe di evitare l'irragionevole asimmetria che verrebbe altrimenti a determinarsi tra le posizioni processuali dell'imputato e della parte civile, poiché, mentre quest'ultima, ex art. 576 cod. proc. pen., potrebbe ottenere un riesame di merito delle statuizioni civili, l'imputato, pur contestando il medesimo accertamento posto a fondamento della condanna risarcitoria, resterebbe limitato al solo ricorso per cassazione.

Rileva, per il [OSCURATO:PERSONA] rimettente, la peculiare configurazione della pronuncia in esame, suscettibile di incidere anche sul regime delle impugnazioni, giacché l'accertamento della responsabilità, pur non sfociando nell'irrogazione della pena, costituisce il presupposto della decisione sulla domanda risarcitoria della parte civile e produce gli effetti di giudicato previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen.: quindi, sulla scorta della natura mista connotante la sentenza che dichiara il fatto non punibile ex art. 131-bis cod. pen., si prospetta da preferirsi l'interpretazione che considera direttamente appellabile la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Si evidenzia che la condanna al risarcimento del danno, derivante dal reato, consegue proprio all'accertamento di quest'ultimo, sia pure non punibile per particolare tenuità, ossia all'accertamento, con efficacia di giudicato, degli elementi che possono essere posti a fondamento della pretesa risarcitoria, e si aggiunge che il medesimo accertamento, siccome concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sull'entità del danno risarcibile, tanto che, quando la sentenza di appello applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in forza dell'effetto devolutivo del gravame, il giudice deve rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in Pr 10primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto: in conformità con i princìpi di diritto elaborati più in generale per i casi di più favorevole apprezzamento del fatto da parte del giudice del gravame, anche in caso di particolare tenuità, tale specifico apprezzamento assume diretta valenza e ha effetto sulla determinazione dell'ammontare del risarcimento.

Tenuto conto di ciò e valutato l'effetto scaturente dall'interazione del novum determinato (per quanto concerne l'art. 538 cod. proc. pen.) dalla decisione della Corte costituzionale e dalla precisazione, evidenziata nel provvedimento delle Sezioni Unite, dei differenti statuti impugnatori operanti, rispettivamente ex artt. 576 e 593 cod. proc. pen., per la parte civile e per l'imputato, il [OSCURATO:PERSONA] rimettente osserva che, se non si ritenesse appellabile dall'imputato la sentenza che lo ha dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e lo ha, contestualmente, condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, dovrebbe ravvisarsi un'evidente asimmetria, rilevante con specifico riguardo alle sentenze di proscioglimento pronunciate in relazione ai reati puniti con la pena alternativa: mentre - proprio alla luce della regola generale posta dall'art. 576 cod. proc. pen. - la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso tali sentenze, l'imputato non potrebbe azionare il medesimo rimedio, potendo adire solo il giudice di legittimità nei limiti consentiti dalla legge processuale che consentono un ambito di censura distinto (e più limitato) rispetto al giudizio di merito di secondo grado.

Sicché, ed esemplificativamente, l'imputato non potrebbe muovere alcuna censura avverso la concessione e quantificazione di una provvisionale, profilo invece che la parte civile potrebbe sottoporre al vaglio del giudice di appello.

In questo ambito, il disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, riguarda le posizioni delle parti private contrapposte, per cui non vale per esso quanto è stato considerato (da Sez.

U, ord., n. 23406 del 2025, Salerno, cit.) con riferimento al pubblico ministero e alla parte civile: a differenza di questi ultimi, «parti processuali poste sullo stesso fronte».

Nell'esegesi privilegiata dal [OSCURATO:PERSONA] rimettente, la rilevata asimmetria si dissolve ove, con il chiesto intervento nomofilattico, si affermi appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento avente i connotati indicati.

2. La risposta al quesito.

Il quesito deve ricevere risposta negativa.

La sentenza che dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur quando contenga la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, conserva natura di sentenza di proscioglimento e rimane, pertanto, soggetta al regime di inappellabilità previsto 11dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa.

2.1. Il dato normativo.

La soluzione discende, anzitutto, dal dato testuale e sistematico dell'art. 593 cod. proc. pen.

È opportuno, in primo luogo, definire l'attuale estensione del limite all'appellabilità delle sentenze stabilito dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo al tipo di pronuncia emessa dal Tribunale in questo procedimento.

Data per assodata la pregressa serie di modificazioni apportate al testo dell'art. 593 del codice di rito entrato in vigore il 24 ottobre 1989, si muove dal rilievo che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato il disposto di questa norma con l'intento di migliorare l'efficienza del secondo grado di giudizio mediante la riduzione dell'area dell'appellabilità: in particolare, nella Relazione illustrativa allo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", è spiegato che, in attuazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 13, lett. c), e), f), I) della legge-delega, le modifiche proposte in tema di appello puntano a implementarne l'efficienza attraverso una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze.

In questa logica, il legislatore ha modificato il comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen., ai sensi del quale «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

Rispetto al previgente testo della norma, coniato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, si è estesa l'inappellabilità con riguardo alle sentenze di condanna, sia per delitti e sia per contravvenzioni, che abbiano applicato la nuova pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art. 20-bis cod. pen., e alle sentenze di proscioglimento concernenti (non soltanto le contravvenzioni, ma anche) i delitti puniti in astratto con la pena pecuniaria o con la pena alternativa.

Impregiudicate, nel presente contesto, le ulteriori tematiche implicate nella complessa trama esegetica inerente all'art. 593 cod. proc. pen. (norma caratterizzata da "costante metamorfosi"), mette conto osservare che la novità di maggior rilievo nell'ottica deflattiva perseguita dal legislatore del 2022 è rappresentata dall'espansione dell'area dell'inappellabilità oggettiva delle sentenze di proscioglimento, a cui si è successivamente aggiunto lo specifico divieto di un secondo giudizio di merito stabilito per il pubblico ministero dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - come nuovamente modificato dalla legge 9 12agosto 2024, n. 114 - avverso le sentenze di proscioglimento per i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen. (affiancato al, già previsto, generale divieto per l'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento nel caso in cui esse abbiano dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso).

Dell'articolata evoluzione che ha riguardato l'art. 593 cod. proc. pen., dalla stesura originaria all'attualità - contrassegnata dagli interventi determinati dalla legge 24 novembre 1999, n. 468, dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, e poi dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 - è comunque significativo evidenziare che quest'ultima fonte aveva varato un testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per molti versi sovrapponibile a quello attuale, nel segno della rivisitazione del sistema delle impugnazioni con l'introduzione di una regola generale di inappellabilità, per il pubblico ministero e per l'imputato, delle sentenze dibattimentali di proscioglimento, salva l'emersione di nuove prove decisive.

Tuttavia, la norma, come riformulata dalla legge n. 46 del 2006, è stata investita da diverse pronunce della Corte costituzionale, fra le quali merita fin d'ora ricordare: la sentenza n. 26 del 2007 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 593 cod. proc. pen., privava il pubblico ministero del potere di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, se non in presenza di una prova decisiva sopravvenuta; la sentenza n. 85 del 2008 con cui è stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 1, nella parte in cui, modificando l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che, in assenza di una prova nuova decisiva, l'imputato potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento pronunciate per reati diversi da contravvenzioni punite in astratto con la sola ammenda o con pena alternativa.

Le ragioni poste alla base di tali pronunce vanno considerate con attenzione.

Nella sentenza n. 26 del 2007, la Corte costituzionale, ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa non comporta una perfetta identità dei poteri processuali tra pubblico ministero e imputato, ma esige che eventuali differenze non debordino nell'irragionevolezza, ha affermato che - pur non essendo costituzionalmente garantito alle parti un doppio grado di giurisdizione di merito e pur non essendo riconducibile al principio di obbligatorietà dell'azione penale il potere di impugnazione del pubblico ministero, mentre quello dell'imputato è riconducibile al diritto costituzionale di difesa - l'impossibilità per il magistrato requirente di proporre appello contro le sentenze di assoluzione (salvo che in casi sporadici) costituiva una soluzione priva di adeguatezza e proporzionalità, in quanto lo privava del potere di dolersi nel merito di una pronuncia rispetto alla quale risultava totalmente soccombente, laddove, per 13converso, l'imputato, in maniera totalmente asimmetrica, non subiva limiti alla possibilità di sindacare in secondo grado le decisioni di condanna.

La sentenza n. 85 del 2008, ancorata ai principi costituzionali cristallizzati dagli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., constatata la natura non sempre pienamente liberatoria dei proscioglimenti e muovendo dall'approdo raggiunto con la sentenza n. 26 del 2007, ha ritenuto sussistente un analogo disallineamento nella previsione del divieto per l'imputato di chiedere (in assenza di una prova decisiva sopravvenuta) un secondo vaglio di merito contro decisioni formalmente non di condanna ma potenzialmente lesive di un suo interesse rilevante (segnatamente «nei confronti delle sentenze di proscioglimento, anche quando le stesse comportino una sostanziale affermazione di responsabilità o attribuiscano, comunque, il fatto al prosciolto, così da rendere configurabile un suo interesse all'impugnazione»), pure se ha circoscritto la declaratoria di incostituzionalità alle sole sentenze di proscioglimento relative ai delitti (puniti con pena pecuniaria o alternativa), in quanto una completa rimozione del divieto di appello avrebbe rappresentato una soluzione eccedente i suoi poteri decisori.

L'attuale testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., avendo nuovamente ampliato l'area di inappellabilità oggettiva, può, dunque, esigere la verifica della compatibilità di alcune sue articolazioni con i principi costituzionali già venuti in rilievo nelle citate decisioni della Corte costituzionale, le quali, comunque, riguardavano un sistema profondamente diverso da quello oggi vigente.

Esse erano, infatti, dirette a rimuovere una disciplina che configurava, quale regola generale, la sostanziale inappellabilità delle sentenze dibattimentali di proscioglimento, mentre l'attuale art. 593, comma 3, cod. proc. pen. contempla una limitazione circoscritta a una determinata categoria di reati, nel quadro di una complessiva rimodulazione dell'area dell'appello perseguita dal legislatore della riforma del 2022.

Ne consegue che i principi affermati nelle richiamate decisioni della Corte costituzionale conservano certamente rilievo sistematico, ma non consentono, di per sé soli, di risolvere il quesito oggi devoluto alle Sezioni Unite.

2.2. La natura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Il quesito richiede, in secondo luogo, di stabilire quale sia la natura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., norma - introdotta dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, poi incisa da Corte cost., sent. n. 156 del 2020 - il cui spettro applicativo ha registrato una seria modificazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

2.2.1. Sul punto il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale essa costituisce, 14agli effetti penali, una sentenza di proscioglimento.

In questa direzione convergono il dato letterale, quello sistematico e la costante elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

L'art. 131-bis cod. pen. disciplina una causa di non punibilità; l'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. ricomprende espressamente tra le sentenze di assoluzione quelle pronunciate quando l'imputato «non è punibile per altra ragione»; l'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. parla di «sentenza di non doversi procedere»; infine, lo stesso art. 651-bis cod. proc. pen. qualifica espressamente la decisione come «sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto».

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente valorizzato tali elementi, qualificando la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. come sentenza di proscioglimento, pur caratterizzata da peculiari effetti sostanziali (oltre alle citate Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685 - 01; Sez. 5, n. 42578 del 20/11/2024, Prencipe, non mass. sul punto, v.

Sez. 3, n. 10764 del 12/02/2021, Starace, Rv 281566 - 01; Sez. 5, n. 2727 del 13/12/2019, dep. 2020, Scermino, Rv. 278557 - 01; Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666 - 01).

Anche le indicazioni provenienti dalle pronunce più recenti si orientano nel senso che la sentenza con cui è riconosciuta la particolare tenuità del fatto, pur se contraddistinta da alcune importanti peculiarità, appartiene al novero delle sentenze di proscioglimento (fra le più recenti, Sez. 4, n. 17277 del 07/05/2025, Pilati, Rv. 288073; Sez. 4, n. 27684 del 9/07/2025, Palmieri, non mass.).

Si conferisce rilievo, in tale prospettiva, al dato per cui l'art. 131-bis cod. pen. enuncia una causa di non punibilità, per come si desume non solo dalla rubrica, ma anche dal tenore letterale del primo comma della disposizione.

Si evidenzia la collocazione topografica della corrispondente disposizione.

Si fa notare che il ricorrere di una causa di non punibilità è espressamente previsto tra i casi di proscioglimento dall'art. 530, comma 1, cod. proc. pen.: il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando «il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione».

Si apprezza come ancora più esplicita la previsione di cui all'art. 651-bis cod. proc. pen., che, nel regolare gli effetti del giudicato penale in sede civile od amministrativa, fa espresso riferimento alla «sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto».

2.2.2. Nel senso di questo prevalente indirizzo vanno aggiunte ulteriori considerazioni.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2022, sulla cui portata si tornerà in seguito, ha qualificato espressamente la decisione in parola come pronuncia di proscioglimento, pur non sottacendone le peculiarità. 15 )/(Già con precedenti decisioni la stessa Corte ha svolto puntualizzazioni sull'istituto, anche per ribadire (così, in specie, ord. n. 279 del 2017) che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione».

Si è, quindi, evidenziato che la norma in esame contempla «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge» (sent. n. 120 del 2019).

Si ricorda, inoltre, che le cause di non punibilità, a cui appartiene quella qui in esame, costituiscono deroghe a norme penali generali, per cui «la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall'altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore», le cui scelte relative all'ampiezza applicativa della causa di non punibilità sono, quindi, sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta (sent. n. 30 del 2021).

Le Sezioni Unite hanno parimenti rimarcato che l'obiettivo perseguito da questa causa di non punibilità è «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); sicché, una volta acclarata l'offesa, quel che rileva per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. consiste nel fatto di «apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato» (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595 - 01).

Pertanto, «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01).

Ulteriori (rispetto a quelle già citate) decisioni delle singole Sezioni di questa Corte hanno percorso itinerari inseriti nell'alveo segnato dai medesimi princìpi (v. pure Sez. 6, n. 31762 del 11/06/2024, Parisi, non mass.; Sez. 5, n. 7990 del 14/02/2025, Faustini, non mass.).

Anche in dottrina si profila prevalente la posizione che inquadra la sentenza 16che applica l'art. 131-bis cod. pen. come una pronuncia di proscioglimento.

Fra gli indici testuali e sistematici viene annoverato quello di cui all'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., rubricato «proscioglimento prima del dibattimento», che definisce espressamente la decisione in esame come una «sentenza di non doversi procedere».

Si fa rilevare che la sentenza in esame, pur presentando le indubbie peculiarità evidenziate, non può essere certamente equiparata a una sentenza di condanna agli effetti penali, perché all'imputato non viene inflitta alcuna sanzione penale, né altra pena accessoria.

È anche vero che essa non può neppure essere assimilata tout court a una sentenza di assoluzione, perché, con l'istituto in esame, l'ordinamento rinuncia ad applicare la sanzione o, ancor prima, a celebrare il processo, in relazione a fatti che - seppure per la loro valutazione in concreto e sulla scorta di criteri predeterminati dal legislatore risultano privi di un significativo disvalore - presentano tutti i requisiti del fatto di reato: devono, cioè, essere tipici, antigiuridici e colpevoli, sicché, si è sottolineata, agli effetti extra-penali del giudicato, la tendenziale assimilazione alla sentenza di condanna scaturente dal disposto di cui all'art. 651-bis cod. proc. pen., disposizione dalla quale si ricava chiaramente la perdurante illiceità penale della condotta.

Per altro verso, si evidenzia che la decisione non potrà essere considerata tecnicamente come una precedente condanna, ai fini dell'applicazione degli istituti che presuppongono tale specifico elemento, con la precisazione che essa, quando non sia emessa in dibattimento (e, dunque, non rientri nell'alveo disciplinato dall'art. 651-bis cod. proc. pen.), se non è idonea a fare stato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, risulta comunque dal casellario giudiziale e, presupponendo l'accertamento della responsabilità penale dell'autore del fatto, può essere ostativa alla concessione di una nuova pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.

In tal senso, si ritiene che, anche per questo distinto ambito, la pronuncia in esame sia suscettibile di influenzare il giudizio civile o amministrativo, nei quali si potrà tenere conto, sempre osservando il contraddittorio e fermo il principio di autonomia e separazione tra i giudizi, di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provata la tipicità, l'antigiuridicità e la colpevolezza del fatto ascritto all'imputato.

Pertanto, resta limpida la differenza che intercorre fra sentenza di proscioglimento, da un lato, e sentenza di condanna, dall'altro, fermo restando che l'appartenenza della pronuncia applicativa dell'art. 131-bis cod. pen. alla prima categoria non ha impedito che essa, per i suoi effetti, anche e principalmente nell'ambito extra-penale, sia stata definita, nell'elaborazione 17dottrinale, come "cripto-condanna", essendo sempre da considerarsi che il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto può essere pronunciato in giudizio soltanto quando l'unica alternativa plausibile sarebbe la condanna.

2.3. Le peculiarità della pronuncia in esame non ne modificano la natura.

La circostanza che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. produca gli effetti previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen., possa essere iscritta nel casellario giudiziale e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, possa contenere anche la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, non vale a trasformarne la natura.

Tali effetti rappresentano conseguenze che l'ordinamento ricollega a una pronuncia di proscioglimento caratterizzata da una particolare struttura, ma non incidono sulla qualificazione che il legislatore le attribuisce agli effetti penali.

Va, in questa direzione, specificata l'incidenza rivestita dall'appena richiamata sentenza n. 173 del 2022 della Corte costituzionale.

L'avere introdotto nel tessuto dell'art. 538 cod. proc. pen. la giuridica possibilità per il giudice di primo grado di coniugare al proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto la pronuncia, anche di condanna, sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile è valso a colmare il ritenuto deficit di tutela inerente alla posizione di tale parte e a garantire l'idoneità della sua costituzione ad adempiere pienamente alla funzione riparativa anche quando la sentenza resa all'esito del dibattimento dichiari la non punibilità dell'imputato pur dopo avere accertato in via positiva tutti gli elementi costitutivi del reato.

Ferma la qualificazione della decisione in esame come sentenza di proscioglimento, il Giudice delle leggi ha valorizzato il carattere non assoluto della regola posta dall'art. 538 cit. in ordine al collegamento fra sentenza di condanna e decisioni sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, ricordando le eccezioni costituite dagli sviluppi processuali implicati dalla disciplina di cui agli artt. 576, 578, 578-bis e 622 cod. proc. pen. e il corrispondente collegamento tra la delibazione della domanda della parte civile, anche con esito (di segno condannatorio e quindi) favorevole a tale parte, e la decisione liberatoria per l'imputato, quanto agli effetti penali.

La diversa portata dell'accertamento insito in ciascuna decisione di proscioglimento - significativo è il parallelo con la dichiarazione di infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta dalla parte civile, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente (sent. n. 12 del 182016) - ha orientato la Corte costituzionale, nell'ambito dei vari approdi, a concludere che lo specifico accertamento di cui all'art. 131-bis cod. pen., siccome conferisce al giudicato i pregnanti effetti di cui all'art. 651-bis cod. proc. pen. e attinge, quindi, la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte dell'imputato, si risolve in un esito decisorio rilevante anche al fine dell'an della pretesa risarcitoria civile: per tale ragione, esso, senza mutare la natura liberatoria della pronuncia agli effetti penali, ha determinato, per il contrasto ritenuto dal Giudice delle leggi con il principio di eguaglianza, con il diritto alla tutela giurisdizionale della parte civile e con il canone della ragionevole durata del processo, la pronuncia di illegittimità costituzionale della corrispondente parte dell'art. 538 cod. proc. pen.

Alla stregua di queste convergenti considerazioni, le Sezioni Unite ritengono, pertanto, che la sentenza che dichiara la non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e contestualmente emetta le statuizioni civili resti da qualificarsi come sentenza di proscioglimento agli effetti penali.

2.3.1. Con specifico riferimento, poi, al mezzo di impugnazione ordinaria riconosciuto all'imputato dall'ordinamento per impugnare la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., secondo il disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., esso deve individuarsi nel ricorso per cassazione.

È consolidato l'assunto (argomentato con compiutezza, fra le altre, da Sez. 3, n. 10764 del 12/02/2021, Starace, Rv. 281566 - 01, cit.) che nessuna disposizione della Costituzione o della CEDU impone al legislatore di prevedere un giudizio di appello avverso le decisioni, di condanna o di proscioglimento, emesse dal giudice di primo grado.

In questa direzione (più volte rimarcata dal Giudice delle leggi: fra le altre, sent. n. 34 del 2020, n. 274 del 2009, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ord. n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001) si dirige il costante orientamento ermeneutico di legittimità (fra le ulteriori, Sez. 5, n. 3235 del 22/11/2019, dep. 2020, Leardi, Rv. 278150 - 01), anche dopo l'entrata in vigore della disciplina sul giusto processo di cui all'art. 111 Cost. (modificato dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2).

In linea generale, la disciplina di cui all'art. 593 cit. ben potrebbe rispondere a una scelta legislativa legittima, in virtù della quale sulle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza, per i quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria ovvero la pena alternativa, è consentito il solo vaglio di legittimità, sicché non corrisponderebbe ad esigenza logica di sorta l'indiscriminata appellabilità anche delle sentenze in questione.

In via di principio, quindi, non può ravvisarsi un generalizzato contrasto della norma con l'art. 3 o con l'art. 24 Cost., non risultando negate le garanzie 19della giurisdizione, assicurate dal giudizio di primo grado e dallo scrutinio di legittimità della sentenza pronunciata in quella sede, né con l'art. 111 Cost., che garantisce il «giusto processo regolato dalla legge», atteso che il legislatore si è avvalso legittimamente del potere di regolare il procedimento penale in casi di scarso rilievo sociale rilevando che, del resto, l'art. 111 Cost., ultimo comma, garantisce per l'appunto proprio il ricorso per cassazione.

Non è superfluo, poi, richiamare l'esito dell'interpretazione riguardante i limiti posti al tema più specifico - pur se non direttamente rilevante nel presente caso - dell'appellabilità delle sentenze di condanna in materia di contravvenzioni: si è, invero, affermata più volte la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dedotta con riferimento alla parte in cui dispone l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda pure nelle fattispecie in cui è dall'editto prevista la pena alternativa, proprio perché il diritto all'appello non è stato costituzionalizzato, sicché esso non può ritenersi imposto dall'art. 24 Cost. Né la suddetta limitazione si è reputata confliggente con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., in quanto il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto: la diversità di trattamento è giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravità del reato (Sez. 3, n. 1552 del 14/11/2002, dep. 2003, Rv. 223271 - 01; Sez. 3, n. 8340 del 18/12/2000, dep. 2001, Trapletti, Rv. 218194 - 01).

Nel senso della tenuta costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, mentre invece sarebbe possibile appellare (ora, solo in alcuni casi) la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., si è poi espressa (al pari di Sez. 3, n. 10764 del 12/02/2021, Starace, cit.) Sez. 3, n. 18154 del 16/04/2021, Rossetti, Rv. 281330 - 01, la quale ha osservato che anche quest'ultima sentenza, ove pronunciata per reati per i quali avrebbe potuto essere inflitta, in concreto, la stessa sanzione penale dell'ammenda, è da considerarsi inappellabile, sicché non si configurano né la prospettata disparità di trattamento, né la violazione degli ulteriori parametri costituzionali indicati.

È stato anche affermato, sia pure in epoca non recente, che le sentenze con cui è stata irrogata la sola pena dell'ammenda restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., pur se esse contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento del danno in 20favore della parte civile, e ciò non determina alcun fondato sospetto di illegittimità costituzionale della norma anzidetta, rispetto al principio di uguaglianza ed al diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, Feletto, Rv. 219985 - 01).

Tenuto conto di tale contesto, deve, tuttavia, considerarsi - per l'ambito che qui rileva - l'altro importante approdo, giustamente valorizzato nell'ordinanza di rimessione, approdo in virtù del quale le Sezioni Unite (Sez.

U, ord., n. 23406 del 2025, Salerno, cit.) hanno concluso che «in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa».

Il punto di maggior interesse del ragionamento svolto nella decisione nomofilattica richiamata è costituito dalla sottolineatura - che si inserisce, d'altronde, nel solco di precedenti pronunce delle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130 - 01; Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 - 01) nonché della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., ord. n. 193 del 2009) - per la quale deve annettersi al disposto dell'art. 576 cod. proc. pen. natura di regola generale per individuare i mezzi di impugnazione riconosciuti dalla legge alla parte civile avverso le sentenze di proscioglimento emesse nel giudizio (ferma, dunque, l'esclusione relativa alle «sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell'udienza preliminare»: Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 01, in motivazione).

Da tale impostazione deriva il corollario che non si applicano alla parte civile le regole dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (così come non le si riferisce la limitazione dei rimedi impugnatori per il caso di impugnazione agli effetti penali della sentenza del giudice di pace ex art. 38, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000).

Sulla scorta di questo determinante rilievo, è stata riconosciuta la legittimazione della parte civile a proporre appello, agli effetti civili, avverso le suindicate sentenze del giudice di pace, in rapporto alla speculare legittimazione dell'imputato ad appellare le medesime sentenze, evidenziandosi come l'elaborazione giurisprudenziale abbia avvertito l'esigenza di evitare il «rischio di asimmetrie», nel solco del rispetto del principio di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.: diversamente opinando - è stato evidenziato - la disciplina processuale presenterebbe un «profilo di intollerabile asimmetria rispetto alla posizione dell'imputato, cui l'art. 37, comma 1, ultima parte, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga alla regola della non appellabilità, consente di appellare anche le sentenze di condanna alla pena pecuniaria allorquando sia in gioco la condanna al risarcimento del danno». 21L'assunto esplicitamente enunciato dalle Sezioni Unite è, quindi, nel senso che neanche le modificazioni apportate all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dagli artt. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 11 del 2018 e dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 hanno inserito nell'ordinamento deroghe alla generale facoltà di impugnazione, ai soli effetti civili, riconosciuta dall'art. 576 cod. proc. pen. alla parte civile avverso le sentenze di proscioglimento.

Consegue, dunque, che anche i casi di inappellabilità oggettiva, previsti dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., vanno identificati, per ciò che concerne la loro riferibilità soggettiva, coordinando quel comma con i due precedenti, che disciplinano i casi di inappellabilità di sentenze di condanna e di proscioglimento da parte dell'imputato e del pubblico ministero: solo a tali parti, e non alla parte civile, è, quindi, diretta la complessiva disciplina dettata dalla norma (in tale prospettiva Sez. 6, n. 3066 del 27/01/2025, P., Rv. 287450, per l'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato).

2.3.2. La coordinata valutazione dei punti man mano trattati conduce alla conclusione che, con precipuo riferimento all'ambito fissato nella questione devoluta, l'attuale sistema delle impugnazioni, in virtù del disposto dell'art. 538 cod. proc. pen. (inciso da Corte cost., sent. n. 173 del 2022, cit.), presenta un'obiettiva asimmetria fra il potere di proporre appello, ai fini della responsabilità civile, assicurato alla parte civile e il potere di impugnare riconosciuto all'imputato, potere limitato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

Non si può prescindere, al riguardo, dal rilievo che anche l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. va necessariamente interpretato in modo coordinato con il disposto dell'art. 574 cod. proc. pen., norma che, nel disciplinare l'impugnazione dell'imputato per gli interessi civili, al comma 3, stabilisce che essa va «proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza», oltre a precisare, nel comma 4, che «l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato».

Posto, dunque, che il regime dell'impugnazione agli effetti civili riconosciuto all'imputato è normativamente mutuato da quello proprio dell'impugnazione (anche) agli effetti penali, la conseguenza ineludibile è che, se si annette alla sentenza che dichiara la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. lanatura di sentenza di proscioglimento, essa è impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione, pur ove contenga le statuizioni relative alla responsabilità civile.

3. L'impraticabilità di un'interpretazione adeguatrice. 22La soluzione appena esposta impone di verificare se il testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. consenta una lettura costituzionalmente orientata che permetta di riconoscere l'appellabilità della sentenza di proscioglimento pronunciata ex art. 131-bis cod. pen. quando essa abbia pronunciato anche la condanna dell'imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno.

La prospettazione sviluppata su questo argomento nell'ordinanza di rimessione, fatta propria dal Procuratore generale e, poi, dalla difesa dell'imputato, si dirige nel senso che, dopo l'intervento di Corte cost. n. 173 del 2022, ampliativo delle facoltà di impugnazione garantite alla parte civile dall'art. 538 cod. proc. pen., la pronuncia di primo grado avente lo stesso oggetto possa essere assimilata alla sentenza di condanna agli effetti penali per la posizione dell'imputato, in guisa da sottrarla alla limitazione stabilita dall'art. 593, comma 3, ultimo periodo, per le sentenze di proscioglimento relative (per quanto rileva in questa sede) a reati puniti con la pena alternativa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene non praticabile tale soluzione, poiché, se, da un lato, conviene sulla constatazione della seria asimmetria di disciplina determinatasi fra le posizioni contrapposte dell'imputato e della parte civile nello snodo enucleato, dall'altro, non considera elinninabile tale squilibrio mediante un'interpretazione adeguatrice del concetto di sentenza di condanna dell'imputato, per gli effetti di cui all'art. 593 e, in via collegata, all'art. 574 cod. proc. peri.

3.1. Il limite del dato letterale.

L'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. individua quale criterio discretivo esclusivamente la natura della pronuncia e la cornice edittale del reato, stabilendo che sono in ogni caso inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

La disposizione non contempla alcuna distinzione fondata sul contenuto della decisione, né attribuisce rilievo alla presenza delle statuizioni civili.

Il riferimento normativo alla "sentenza di proscioglimento" non presenta margini di ambiguità tali da consentire di ricomprendervi soltanto alcune delle pronunce rese ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., escludendone altre in ragione della contestuale decisione sulla domanda della parte civile.

L'operazione interpretativa proposta si risolverebbe, quindi, nell'introduzione di una deroga non prevista dal legislatore, a fronte degli indicati, convergenti indici testuali, che inducono a tenere ferma la qualificazione di sentenza di proscioglimento della pronuncia che, all'esito del giudizio, dichiara l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, anche quando emette la decisione sulla responsabilità civile, di natura condannatoria, a carico dello stesso imputato.

La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur dando luogo, in ragione della sua essenza e dei suoi effetti, a tangibili peculiarità e differenze 23in rapporto alla serie procedimentale che ne contempla l'esito (ossia, a seconda che essa venga accertata all'atto dell'archiviazione, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., o venga pronunciata con la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen., oppure risulti emessa al momento della fase predibattimentale ex art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., ovvero venga pronunciata con la sentenza resa ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., alla conclusione del giudizio, ordinario o a prova contratta), individua un epilogo decisorio di natura liberatoria per l'imputato in ordine agli effetti penali.

È, pertanto, impossibile escluderne, con specifico riguardo allo snodo decisorio qui rilevante (quello regolato dall'art. 530 cod. proc. pen.), la natura di sentenza di assoluzione, pur connotata dalle indicate peculiarità: la prospettata esclusione dovrebbe, peraltro, afferire al solo ambito nel quale alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto seguano, in costanza di costituzione della parte civile, le statuizioni sulla responsabilità civile, operazione non realizzabile sul piano della sola ricognizione ermeneutica, laddove, per l'ambito speculare, relativo alla posizione della parte civile, è stato necessario l'intervento della Corte costituzionale sull'art. 538 cod. proc. pen.

Naturalmente, ciò non toglie che, in ragione degli effetti soprattutto extra-penali che il proscioglimento o, in giudizio, l'assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. determina, a quella formula terminativa restino anteposte, nella verifica del favor per l'imputato, altre pronunce liberatorie (così, con riferimento all'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, Sez. 7, n. 41330 del 03/07/2017, Sapienza, Rv. 271016 - 01; e, con riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, Sez. 6, n. 3927 del 19/01/2026, Rizzo, Rv. 289203 - 01; Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 - 01).

Non lascia dubbi, quindi, l'inclusione della sentenza qui impugnata fra quelle per cui non è consentito l'appello, alla stregua del limite imposto dalla chiara articolazione dell'art. 593, comma 3, cit., senza che si ravvisi un aggancio idoneo ad ampliarne i termini, neanche in relazione all'intenzione del legislatore.

Il riferimento all'intentio legis integra, secondo l'art. 12 preleggi, uno dei criteri per l'interpretazione della norma: criterio, peraltro, di natura sussidiaria, da considerarsi recessivo (così anche Sez.

U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, Rv. 286304 - 01) quando risulti esaustivo quello dell'interpretazione letterale.

L'esegesi letterale costituisce un limite non superabile quando si proceda a un'interpretazione estensiva (Sez.

U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 01/02, non mass. sul punto; Sez.

U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153 - 01, non mass. sul punto).

Pertanto, l'interpretazione letterale si pone come limite all'operatività di ogni altro criterio, compreso quello dell'intenzione del legislatore, a sua volta da 24 Alintendersi in senso oggettivo, dunque in senso espressivo del significato immanente della disposizione interpretata, senza trascurare che «non può certo negarsi che proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete», essendo assodato come «detta intenzione non si identifichi con quella dell'organo o dell'ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa» (secondo il chiaro monito di Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266802 - 01, ribadito, fra le più recenti, da Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01/02, non mass. sul punto; Sez.

U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639 - 01, non mass. sul punto; Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01, non mass. sul punto).

In questo caso, non risultano apprezzabili e univoci elementi, tratti dal testo della norma, che confortino la tesi secondo la quale all'imputato non sarebbe preclusa la facoltà di appellare le sentenze di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e non è dato pervenire a conclusioni diverse valorizzando il criterio, sussidiario, dell'intenzione del legislatore, non apparendo emergere nemmeno in tal senso dati di sicuro spessore idonei a persuadere che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del tipo indicato nella disposizione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non si riferisca anche a quelle che condannino l'imputato al solo risarcimento del danno.

Neanche orientano in quest'ultima direzione i lavori preparatori delle modificazioni normative della disposizione del 2022 e, prima, del 2018: da un lato, risulta evidenziata la, già ricordata, generale necessità di «una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze», con l'obiettivo di implementare l'efficienza del giudizio di appello (così, nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022); dall'altro (così la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 11 del 2018), è indicata la «deflazione del carico giudiziario» come scopo delle norme contenute nello schema di provvedimento, deflazione da realizzarsi mediante la «semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione», affidata alla «riduzione dell'area della legittimazione all'appello sia per il pubblico ministero che per l'imputato, in modo da calibrare equamente il sacrificio in termini di accesso all'impugnazione»; donde l'estensione dell'inappellabilità alle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con una pena alternativa, per «restituire coerenza complessiva al sistema», ponendo «l'imputato in una posizione di parità rispetto a quella del pubblico ministero».

3.2. I limiti dell'interpretazione sistematica.

Neppure il coordinamento dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. con gli artt. 538 e 651-bis cod. proc. pen. autorizza una diversa conclusione. 25È vero che la pronuncia resa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. presenta le analizzate peculiarità e può costituire il fondamento della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Tuttavia, come si è già osservato, tali peculiarità non incidono sulla qualificazione della decisione come sentenza di proscioglimento, qualificazione espressamente mantenuta tanto dal legislatore quanto dalla stessa Corte costituzionale.

L'interprete non può, pertanto, valorizzare gli effetti sostanziali della decisione sino al punto da mutarne la qualificazione processuale, sostituendo alla categoria normativa della sentenza di proscioglimento quella della sentenza di condanna, ovvero della pronuncia di natura "mista".

Una simile conclusione si porrebbe in contrasto con il dato positivo espresso dagli artt. 469, comma 1 -bis, 530, comma 1, e 651-bis cod. proc. pen., nonché con la costante elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Pertanto, deve prestarsi ossequio al principio di tassatività ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen., per cui, sulla base dell'assetto normativo vigente, costituito dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., letto in relazione all'art. 574 cod. proc. pen., per quanto concerne la posizione dell'imputato, la sentenza di assoluzione determinata dal riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con precipuo riguardo a reato punito con pena alternativa, può essere impugnata dall'imputato stesso, non con l'appello, bensì soltanto con il ricorso per cassazione.

Proprio la specificità della disciplina dettata dalle norme dettate in tema di appello non consente, d'altro canto, al [OSCURATO:PERSONA] di estendere all'area interessata dalla sentenza oggetto del presente esame lo sviluppo logico-giuridico - che resta, quindi, del tutto impregiudicato - estrinsecato dalle Sezioni Unite onde qualificare come soggetto condannato, ex art. 629 cod. proc. pen., ai fini della legittimazione a proporre l'impugnazione straordinaria della revisione, l'imputato nei cui confronti sia stato dichiarato non doversi procedere, all'esito del giudizio di appello, per estinzione del reato determinata da prescrizione, con contestuale conferma delle statuizioni condannatorie di natura civile (Sez.

U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627 - 01), al pari dell'impugnazione straordinaria per errore materiale o di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695 - 01).

Come si è visto, vertendosi in tema di ricognizione delle sentenze assoggettabili all'impugnazione ordinaria dell'appello, non appare sufficiente a far propendere per l'appellabilità di sentenza in esame da parte dell'imputato il rilievo che, per l'accertamento di responsabilità che essa implica, con gli effetti di cui all'art. 651-bis cod. proc. pen., la si deve assimilare a quella di condanna: ai fini dell'impugnazione ordinaria qui in questione, essa è concepita e definita 26dall'ordinamento come sentenza di proscioglimento (e, in giudizio, assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen.); e, come tale, è considerata dalla specifica norma incidente sulla sua appellabilità, ossia dall'art. 593 cod. proc. pen.

Certo, a fronte del pregnante disposto dell'art. 651-bis cod. proc. pen., non sarebbe congruo operare, per il caso in esame, un meccanicistico richiamo all'assunto secondo cui il proscioglimento penale è capace di coesistere con la condanna civile da parte dello stesso giudice penale, senza che venga in sofferenza il canone della presunzione di innocenza di cui all'art. 6, paragrafo 2, CEDU e all'art. 48 della Carta di Nizza (assunto riferito da Corte cost., sent. n. 182 del 2021, al diverso ambito regolato dall'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, in favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili).

Tuttavia, pur non trascurandosi gli effetti pregiudizievoli inerenti soprattutto agli altri ambiti che la decisione accertativa della causa di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. determina, occorre concludere, non per mero ossequio formalistico al corrispondente sintagma, bensì in virtù del rispetto dell'univoco assetto dei mezzi di impugnazione stabilito dalle norme indicate, che questa pronuncia, conservando la natura di sentenza di proscioglimento agli effetti penali, risulta inserita nel novero delle sentenze inappellabili da tale parte processuale.

3.3. I limiti del sindacato interpretativo.

Il riconoscimento dell'appellabilità della sentenza in esame richiederebbe, in definitiva, un intervento manipolativo sull'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., volto a introdurre una nuova ipotesi di appellabilità non prevista dalla legge: un simile risultato eccede i limiti dell'interpretazione conforme a Costituzione.

Invero, come si è già evidenziato, nell'osservanza del principio di legalità processuale, implicante, innanzitutto, la considerazione della lettera della disposizione interpretata quale canone fondamentale ermeneutico a cui il giudice deve attenersi (Sez.

U, n. 32938 del 19/01/2023, L, Rv. 284993 - 01, non mass. sul punto) e nel solco del medesimo e consolidato orientamento della Corte costituzionale (fra le altre, Corte cost., sent. n. 148 del 2024; Corte cost. sent. n. 5 del 2024; Corte cost., sent. n. 110 del 2012), l'interpretazione adeguatrice trova un limite invalicabile nel tenore letterale della disposizione e non può tradursi nella creazione di una disciplina diversa da quella voluta dal legislatore: quando, nell'applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dall'art. 12 e, ove del caso, dall'art. 14 preleggi, il significato della norma interpretata sia univoco, così 27da non consentire una soluzione esegetica alternativa a quella resa chiara dal suo tenore letterale, deve escludersi il ricorso all'interpretazione adeguatrice.

Nel caso in esame il dato normativo è univoco: l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. considera inappellabili tutte le sentenze di proscioglimento concernenti reati puniti con pena alternativa, senza distinguere tra le varie tipologie di proscioglimento e senza attribuire rilievo all'eventuale presenza di statuizioni civili: il riconoscimento dell'appellabilità della sentenza pronunciata ex art. 131-bis cod. pen. non potrebbe essere il risultato di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ma richiederebbe una vera e propria integrazione del suo contenuto precettivo, riservata esclusivamente al legislatore, salvo l'intervento, nel giudizio incidentale, della Corte costituzionale.

4. Il principio di diritto.

Per le ragioni fin qui esposte si perviene all'enunciazione del seguente principio di diritto: "In tema di impugnazioni, non è appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. proc. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile".

Alla luce di questo principio di diritto emergono i dubbi di legittimità costituzionale di seguito descritti.

5. La questione di legittimità costituzionale.

Le conclusioni raggiunte in ordine all'interpretazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. impongono di verificare la compatibilità della disposizione con i parametri costituzionali evocati dalla difesa dell'imputato: se non può prestarsi adesione alle sollecitazioni volte a estrarre dal diritto vivente l'appellabilità delle sentenze del tipo di quella impugnata, è doveroso coltivare la prospettiva della questione di legittimità costituzionale della disposizione che esclude la giuridica possibilità per l'imputato di impugnare con l'appello la pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all'imputato di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che lo abbia contestualmente condannato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile.

5.1. La rilevanza.

La questione è rilevante nel presente giudizio. 28Come si è già osservato, l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non consente un'interpretazione costituzionalmente orientata idonea a riconoscere l'appellabilità della sentenza oggetto del presente procedimento.

Consegue che la decisione sull'ammissibilità dell'impugnazione dipende esclusivamente dalla validità costituzionale della disposizione denunciata.

Qualora la questione fosse dichiarata infondata, l'impugnazione proposta dall'imputato dovrebbe essere qualificata come ricorso per cassazione, con conseguente esame nei soli limiti propri del giudizio di legittimità.

Qualora, invece, la Corte costituzionale dichiarasse l'illegittimità della disposizione denunciata nella parte sopra indicata, la sentenza emessa dal Tribunale diverrebbe appellabile e il presente giudizio dovrebbe essere definito mediante trasmissione degli atti alla Corte di appello competente.

La questione presenta, pertanto, carattere decisivo per la definizione del giudizio.

In ordine a tale profilo, si osserva che l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, da lui considerata come appello, è stata - nel rispetto della disciplina finora analizzata - qualificata come ricorso per cassazione dalla Corte territoriale (in ossequio al disposto di cui all'art. 568 cod. proc. pen., interpretato in linea con l'indirizzo puntualizzato da Sez.

U, ord., n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01), laddove, se l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato, risultasse in contrasto con i principi della Carta fondamentale, la delibazione dell'impugnazione dovrebbe essere nuovamente rimessa alla Corte di merito.

La diversità di approdo in ordine al mezzo di impugnazione non è priva di effetti con specifico riguardo al caso trattato.

L'assetto vigente, riconoscendo all'imputato il solo strumento del ricorso per cassazione, relega la sfera delle doglianze consentite al medesimo a quelle deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia a censure di sola legittimità, senza la possibilità di dedurre le questioni veicolabili con lo strumento dell'appello, atto da articolarsi, certo, con le forme stabilite dalla generale disciplina di cui all'art. 581 cod. proc. pen., ma funzionalizzato a dare luogo, pur nei limiti della devoluzione, al giudizio di merito di secondo grado.

Al di là del rilievo di principio, si osserva che, con l'impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato anche censure suscettibili di delibazione solo nel giudizio di merito, in particolare in ordine alla causa petendi e all'ammontare della provvisionale, rispetto all'accertata particolare tenuità del fatto (sulla natura di merito della valutazione in tema di determinazione della provvisionale, fra le altre, Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 - 01; per la messa a punto dei limiti alla delibazione del giudice di appello sullo stesso argomento, in rapporto all'osservanza del principio devolutivo e del divieto di reformatio in 29peius, Sez. 5, n. 40274 del 05/10/2021, Catalano, Rv. 282090 - 04).

Non si è verificata, in questo procedimento, l'ipotesi (peraltro residuale) del concorso di impugnazioni ad opera della parte civile (con l'appello) e dell'imputato (con atto in ogni caso qualificato come ricorso per cassazione) avverso la stessa sentenza di primo grado, ipotesi che avrebbe determinato, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., la conversione del ricorso per cassazione in appello: il rilievo conferma, anche per tale verso, la rilevanza della questione.

Peraltro, e sempre per la verifica di rilevanza della questione, va aggiunto che la conversione del mezzo esperito dall'imputato non ne avrebbe, in ogni caso, mutato la natura, stante il consolidato principio secondo cui, all'esito della conversione del ricorso in appello, l'impugnazione conserva la propria natura di mezzo di legittimità e, quindi, è regolata, anche davanti al giudice di appello, dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicché quel giudice, in fase rescindente, ne conosce il contenuto nei limiti fissati dall'art. 606 cod. proc. pen., con la specificazione che, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice di appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli (Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739 - 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257326 - 01; Sez. 2, n. 4468 del 17/12/2008, dep. 2009, D'Avino, Rv. 243277 - 01).

A tale conclusione non osta la circostanza che la sentenza impugnata sia formalmente qualificata dal legislatore come sentenza di proscioglimento.

Essa, infatti, come si è evidenziato e come ha ripetutamente affermato la Corte costituzionale, presuppone l'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell'imputato; produce gli effetti di giudicato previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen.; costituisce il fondamento della decisione sulla domanda risarcitoria della parte civile; è suscettibile di incidere stabilmente sulla posizione dell'imputato anche al di fuori del processo penale.

Ne consegue che proprio la qualificazione dell'impugnazione proposta dall'imputato dipende dalla risoluzione della questione di costituzionalità oggi prospettata.

5.2. La non manifesta infondatezza.

La questione risulta non manifestamente infondata.

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. presenta, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2022, una struttura profondamente diversa da quella delle ordinarie sentenze assolutorie, per le ragioni già chiarite: ed è proprio tale peculiare configurazione della decisione a far emergere il dubbio di compatibilità costituzionale dell'attuale disciplina delle impugnazioni, pur dopo aver preso atto che l'esclusione 30dell'appellabilità da parte dell'imputato della sentenza ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che lo condanni al risarcimento del danno in favore della parte civile, risponde alla ratio desumibile dall'art. 1, comma 13, lett. c), legge n. 134 del 2021, in vista di un mutamento del contesto normativo teso alla rimeditazione dei confini dell'impugnazione di secondo grado.

5.2.1. L'articolata trama dei limiti alla proposizione dell'appello per il pubblico ministero e per l'imputato progressivamente stabilita dall'art. 593 cod. proc. pen., sino alla modificazione introdotta con la legge n. 114 del 2024, ha circoscritto il regime di appellabilità delle sentenze per tali parti, impregiudicato in ogni caso lo strumento di controllo ulteriore del ricorso per cassazione.

In riferimento all'ambito dell'appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero e, quanto alle statuizioni aventi effetti penali, da parte dell'imputato, l'individuazione di differenze fra i limiti, anche pregnanti, ai rispettivi poteri impugnatori non potrebbe ritenersi, di per sé, lesiva dei principi costituzionali posti a garanzie delle rispettive posizioni.

Si è anche rimarcato che la stessa Corte costituzionale (sent. n. 85 del 2008, cit.), ha limitato la sfera della disciplina incisa a quella delle sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni per le quali avrebbe potuto essere inflitta, in concreto, la sola pena dell'ammenda (ossia dalle contravvenzioni punite solo con detta pena o con pena alternativa).

Qui interessa evidenziarne la ragione ultima: se si fosse esorbitato da tale ambito, si sarebbe prodotto un esito irrazionale, in quanto l'imputato sarebbe stato ammesso ad appellare la sentenza di proscioglimento da una contravvenzione punibile con la sola ammenda (ancorché senza un pieno riconoscimento della sua innocenza), mentre sarebbe restato a lui precluso, in radice, l'appello avverso la sentenza che, dichiarandone la responsabilità, avesse concretamente irrogato detta pena, sicché il Giudice delle leggi ha, in quel contesto, scartato la soluzione alternativamente ipotizzabile, quella di rimuovere in via generale, mediante lo strumento della declaratoria di incostituzionalità in via consequenziale, la previsione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., consentendo all'imputato di proporre appello anche avverso le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda (soluzione reputata tale, se praticata, da determinare un risultato - la caduta di ogni limite oggettivo all'appello - privo di riscontro nel pregresso assetto dell'istituto ed estraneo alla voluntas legis).

Questa traccia rinviene un tangibile seguito nell'analisi compiuta dalla Corte costituzionale in una delle occasioni in cui è stata chiamata a verificare la conformità alla Carta fondamentale dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo post d.lgs. n. 11 del 2018, ma ante d.lgs. n. 150 del 2022: in quella pronuncia (sent. n. 34 del 2020), il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni di 31legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 Cost., dell'art. 593 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

In particolare, questa limitazione - a differenza di alcune fra le asimmetrie che caratterizzavano l'assetto emerso dalla legge n. 46 del 2006 (censurate, per un verso, da Corte cost., sent. n. 26 del 2007 e 320 del 2007, per altro verso, da Corte cost. n. 85 del 2008 e n. 274 del 2009) - è stata reputata compatibile con il principio di parità delle parti, in quanto essa persegue la finalità di assicurare la ragionevole durata del processo e riguarda sentenze che hanno accolto, nell'an, la «domanda di punizione», senza incidere in modo significativo sulla prospettazione accusatoria, risultando contenuta e non sproporzionata rispetto all'obiettivo, e, sul piano sistematico, non intrinsecamente irragionevole, atteso che il limite, riferito solo al quantum della pena inflitta, è comunque meno ampio rispetto a quello previsto per il rito abbreviato.

Circa le connotazioni annesse al principio di parità tra accusa e difesa, che promana anzitutto dalla specifica previsione dell'art. 111, secondo comma, Cost., la Corte costituzionale ha puntualizzato che esso non implica in modo imprescindibile la totale identità dei poteri processuali conferiti alle parti necessarie, ossia pubblico ministero e difensore dell'imputato: le fisiologiche differenze che caratterizzano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, rendono compatibili con il suddetto principio la previsione di alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, purché - però - queste alterazioni trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia, e risultino, in ogni caso, contenute entro i limiti della ragionevolezza.

Di interesse è anche la conferma del concetto secondo cui il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenta margini di cedevolezza più ampi rispetto al simmetrico potere dell'imputato, poiché il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere configurato come proiezione necessaria del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, ex art. 112 Cost., laddove quel potere in capo all'imputato si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa, accrescendone la forza di resistenza rispetto a sollecitazioni di segno inverso.

5.2.2. L'affermazione di questa linea ermeneutica - che, da un lato, si coniuga con il già ribadito principio in base al quale l'ordinamento costituzionale garantisce solo un grado di merito e uno di legittimità e, dall'altro, inerisce a una 32disposizione ulteriormente modificata in tempo susseguente - riguarda, però, la verifica del rapporto fra i poteri impugnatori delle parti necessarie del processo, pubblico ministero e imputato, parti a cui, come è emerso dall'analisi che precede, è riferita l'attuale disciplina dell'art. 593 cod. proc. pen.

Tale verifica, per quanto concerne i poteri delle suddette parti di appellare le pronunce contenenti soltanto le statuizioni di natura penale, non può avere diretto rilievo in questa sede, dal momento che la questione riguarda il rapporto fra poteri impugnatori dell'imputato e quelli della parte civile nella specifica ipotesi della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., accompagnata dall'adozione delle statuizioni civili.

È la partecipazione al processo della parte civile che costituisce, invece, il dato determinante alla base della rilevata questione.

Il contenuto della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., considerato il suo prisma decisorio alla luce dell'attuale estensione dell'art. 538 cod. proc. pen., fonda l'interesse della parte civile a impugnarla, se ritenuta per sé sfavorevole, e a farlo, sempre agli effetti civili, con lo strumento dell'appello, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.

Per contro, l'imputato, in ordine alla medesima sentenza, emessa in procedimento relativo a un reato punito con pena alternativa, ove intenda impugnarla per contrastarne le statuizioni relative alla responsabilità civile, non è legittimato a proporre l'appello, per il limite fissato dall'art. 593, in relazione all'art. 574, cod. proc. pen., ma può proporre solo il ricorso per cassazione.

Lo snodo registra, dunque, il netto disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni di parti processuali poste su fronte opposto: in sostanza, l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. connota in negativo il potere di impugnazione dell'imputato, escludendo dalla sua sfera di esercizio l'impugnazione di merito, ivi compresa quella avverso la sentenza in esame, contenente anche le statuizioni civili; opzione che, in sé, potrebbe stimarsi come il ragionevole esito della discrezionalità del legislatore ove, però, alla controparte dell'imputato, in ordine alla proposta azione civile, fosse riconosciuto un corrispondente o, comunque, equivalente mezzo di impugnazione per contestare, in via speculare, la medesima sentenza.

Pertanto, non è in discussione il potere generale di impugnazione riconosciuto dall'art. 571 cod. proc. pen. all'imputato, ma occorre interrogarsi sulla ragionevolezza di un sistema che, rispetto a questo specifico tipo di sentenze di proscioglimento, in difetto di una norma attributiva del potere di appello e in un contesto che mira a circoscrivere l'impugnabilità delle sentenze di secondo grado, non attribuisce all'imputato - che, destinatario di sentenza ex art. 131-bis cod. pen., sia stato condannato alle restituzioni o al risarcimento del 33danno - poteri equivalenti a quelli riconosciuti alla parte civile, dopo che il complessivo sistema normativo contempla per essa, ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen. (inciso dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale), il potere di proporre appello avverso la medesima sentenza: in definitiva, la comparazione fra i poteri riconosciuti alla parte civile e quelli riconosciuti all'imputato fa emergere l'incoerenza della diversificazione del rispettivo regime impugnatorio.

5.2.3. La comparazione rilevante in questa sede è, perciò, quella fra le prerogative processuali garantite all'imputato e quelle assicurate alla parte civile, parti contrapposte in ordine allo scrutinio dell'azione civile in sede penale: ciò conduce ad affermare che il punto oggetto di verifica afferisce a un iter distinto da quello percorso da Sez.

U, ord. n. 23406 del 2025, Salerno, cit., quando ha rilevato il corrispondente disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni del pubblico ministero e della parte civile e ha escluso l'evenienza del sospetto di contrasto della relativa disciplina con i principi costituzionali nel rapporto tra quelle parti processuali, indicate come poste sullo stesso fronte.

In questa sede, il rilievo del disallineamento è, invece, emerso nel rapporto fra imputato e parte civile, parti processuali fra loro contrapposte.

L'asimmetria constatata si profila di notevole spessore e riveste, in correlazione con il tangibile interesse a impugnare anche per ragioni di merito di cui è portatore l'imputato (parte principale del processo), un rilevante valore negativo per la sua posizione.

È pacifico il principio secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza che esclude la punibilità del reato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., posto che, come si è visto, essa ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280226 - 01; Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877 - 01).

A fortiori, emerge l'interesse dell'imputato a impugnare tale decisione quando la stessa viene emessa in relazione a reati puniti con la pena alternativa e adotta anche le statuizioni civili nei suoi confronti.

In ordine allo spessore di tale interesse, si osserva che, sia pure in altra evenienza, la Corte costituzionale, quando ha dichiarato (sent. n. 274 del 2009) l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da 34vizio totale di mente, emesse nel corso del giudizio abbreviato, ha evidenziato che - fermo l'assunto secondo cui il giudizio abbreviato si fonda sulla libera accettazione, da parte dell'imputato, di limitazioni a diritti e facoltà, quale contropartita al trattamento premiale sul piano sanzionatorio e che tra tali limitazioni rientrano quelle all'appello - queste limitazioni, per essere costituzionalmente compatibili, devono essere fondate su criteri razionali: nella specie, ha ritenuto irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa e non possa, invece, appellare l'assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità, dal momento che questo tipo di sentenza assolutoria non ha valenza pienamente liberatoria, postula l'accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all'imputato e dell'assenza di cause di giustificazione e può comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano giuridico, come l'applicazione di una misura di sicurezza.

Sotto concorrente aspetto, vanno qui sottolineati gli argomenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale già citata per mettere in luce due significativi profili: il primo, relativo al rilievo che il principio di parità tra accusa e difesa ex art. 111, secondo comma, Cost., pur non comportando necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato, atteso che le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, non escludono la compatibilità con l'indicato principio di alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, esige pur sempre che queste alterazioni siano basate su un'adeguata ragione giustificatrice e risultino contenute entro i limiti della ragionevolezza, il vaglio inerente alla quale deve essere esperito operando la comparazione fra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l'ampiezza della differenziazione istituita dalla norma stessa tra le posizioni delle parti. (sent. n. 26 del 2007, cit.); il secondo, riguardante la specifica posizione dell'imputato, relativo alla necessità di approfondita verifica dei limiti fissati al potere di detta parte di appellare determinate sentenze di proscioglimento, onde stabilire se tali limiti si connotino per la portata lesiva del principio di parità delle parti, laddove non sorretti da alcuna razionale giustificazione, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa, diritto al quale «la facoltà di appello dell'imputato è collegata come strumento di esercizio» (sent. n. 85 del 2008, cit.).

Queste considerazioni, trasposte nell'analisi della comparazione delle posizioni - divaricate quanto alla proponibilità dell'appello avverso la sentenza del tipo in esame - dell'imputato e della parte civile somministrano indicazioni 35che confermano la valutazione di non manifesta infondatezza della questione.

Del resto, non sembra superfluo rimarcare che l'emersa differenza di regime impugnatorio rinviene il suo antecedente nell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 173 del 2022, cit.) che, ritenuto il vulnus procedimentale per la posizione della parte civile, ha conferito rilievo alla considerazione per cui - fermo restando che, nel processo penale, l'azione civile assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale - nello snodo analizzato, come negli altri espressamente indicati, tale carattere deve deflettere per consentire che il processo pervenga a una decisione sui capi civili, resa dallo stesso giudice penale o, comunque, in prosecuzione dell'originario giudizio penale in cui è stata azionata la domanda risarcitoria o restitutoria, al fine di salvare il procedimento in cui la parte civile ha promosso la sua pretesa, evitare di gravarla dell'onere di instaurare un nuovo giudizio e scongiurare il rilevato contrasto con i principi costituzionali.

L'accresciuta tutela della posizione della parte civile (la gamma delle inflessioni del cui interesse a coltivare la sua pretesa si trae dall'approfondita ricognizione operata da Sez.

U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 - 01) concorre a rendere tangibile, nel rapporto fra quella parte e l'imputato, il rilevato squilibrio dei mezzi impugnatori, sicché, con specifico riferimento all'ambito a cui appartiene la sentenza oggetto di questo processo, si certifica la posizione deteriore in cui l'imputato stesso - parte necessaria - viene a trovarsi quando, pur prosciolto ex art. 131-bis cod. pen., risulti soccombente in ordine all'azione civile introdotta nel processo penale.

Questa rilevante asimmetria alimenta, dunque, il fondato sospetto che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per l'ambito precisato, si ponga in contrasto il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., in dipendenza della non ragionevole disparità di trattamento fra le due parti contrapposte che preclude all'imputato di difendersi nel secondo grado di merito con lo stesso mezzo e, quindi, con il dispiegamento delle medesime facoltà processuali riconosciute alla parte civile.

Inoltre, la non manifesta infondatezza della questione si profila sussistente in riferimento al parametro del diritto di difesa dell'imputato in vista dell'effettiva tutela giurisdizionale della sua posizione, di cui all'art. 24 Cost., stante il limite frapposto alla giuridica possibilità di far valere con compiutezza le proprie ragioni nel processo di appello, a fronte delle facoltà processuali consentite alla parte civile, che può coltivare la sua pretesa restitutoria, avallata dal primo responso giudiziale caratterizzato dall'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità della condotta illecita all'imputato, pur se sfociato nel proscioglimento del medesimo, ex art. 131-bis cod. pen. 36Infine, il fondato sospetto di contrasto della norma investe il principio di parità delle parti nel processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e, per quanto di ragione, l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU (posto che la parità delle armi integra uno degli elementi intrinseci alla nozione di processo equo affermato in sede convenzionale, così che a ciascuna parte venga garantita la ragionevole possibilità di svolgere le proprie difese e anche di contestare le prove avverse in condizioni che non la pongano in posizione deteriore rispetto a quella del suo contraddittore; Corte EDU del 26/09/2023, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia; Corte EDU del 25/04/2013, Erkapie c.

Croazia; Corte EDU del 22/06/2000, Coéme c.

Belgio): ciò, in ragione della limitazione fissata all'impostazione difensiva di cui può avvalersi, pure per la corrispondente, per quanto circoscritta, possibilità di attivazione probatoria ammessa nel secondo grado di merito, l'imputato all'atto dell'impugnazione della sentenza indicata, dovendo concentrare le sue censure in quelle proprie del giudizio di legittimità, a differenza della sua controparte che, nella speculare situazione processuale, ha titolo a dedurre anche le sue ragioni di merito con l'appello, secondo le articolazioni consentite in quel grado.

Tali profili, afferendo al vulnus che attinge la posizione dell'imputato nell'esercizio delle sue facoltà processuali a fronte di quelle attribuite alla parte civile in punto di riesame di merito delle statuizioni civili, confermano la non manifesta infondatezza della questione rispetto alla specifica parte del thema decidendum dell'impugnazione relativa alla contestazione dell'an e del quantum della provvisionale.

Si prospetta, in definitiva, una evidente e non ragionevole asimmetria tra le posizioni processuali delle parti private, in un contesto in cui la limitazione dell'impugnazione dell'imputato al solo ricorso per cassazione potrebbe risultare non proporzionata rispetto all'intensità degli effetti derivanti dalla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 5.3.

La questione, pertanto, deve essere rimessa alla Corte costituzionale.

6. Le considerazioni svolte impongono, conclusivamente, di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Consegue a tali statuizioni, a norma dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 37la sospensione del presente procedimento, con l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA], infine, provvederà alla notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si rassegna, pertanto, il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MDepositato in eri* Roma, il 2_21.11.226 lì Funzionano GiudiziariO e0,12° imo 38

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/12/2024 dal Tribunale di Bologna con costituzione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo che la Corte di cassazione, qualificato il ricorso come appello, ne disponga la trasmissione alla Corte di appello di Bologna; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da memoria e nota spese depositate in udienza, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'impugnazione proposta dall'imputato; kt'q 1/1)udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi anche alla memoria prodotta, ha chiesto che la Corte di cassazione, ritenuta l'appellabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, annulli l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha trasmesso l'impugnazione in questa sede o, in subordine, sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU). [OSCURATO:PERSONA] 1. L'iter processuale. 1.1. Con sentenza del 5 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna, all'esito del giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 57, 595, secondo e terzo comma, 596- bis cod. pen., contestatogli quale direttore responsabile del quotidiano E Resto del Carlino, per l'omesso controllo sulla pubblicazione in data 25 giugno 2020 di un articolo diffamatorio in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto accertati il fatto e la responsabilità dell'imputato, ravvisando tuttavia i presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ha, inoltre, pronunciato, ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, disponendo il pagamento di una provvisionale di euro 12.000,00, oltre alle spese di costituzione. 1.2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto appello, deducendo quattro motivi. Con il primo ha censurato l'affermazione della responsabilità dell'imputato, sostenendo che l'erroneo accostamento dell'immagine della persona offesa alle generalità del soggetto effettivamente arrestato era stato determinato dall'altrui inganno e non fosse pertanto imputabile a omissione colposa del direttore responsabile. Con il secondo ha denunciato l'erronea ricostruzione del fatto e il travisamento della prova in ordine alla ritenuta offensività della condotta. Con il terzo ha contestato la motivazione relativa all'accertamento dell'elemento soggettivo, osservando che la sentenza non aveva individuato gli elementi dai quali desumere la colpa dell'imputato né la concreta conoscibilità della situazione che avrebbe imposto il controllo editoriale. 2Con il quarto ha censurato le statuizioni civili, contestando tanto la sussistenza del danno quanto la liquidazione della provvisionale, ritenuta priva di adeguata motivazione e inconciliabile con il contestuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 1.3. Con provvedimento del 17 luglio 2025 il Presidente della Corte di appello di Bologna, ritenendo applicabile l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e ne ha disposto la trasmissione a questa Corte. 1.4. Nel giudizio di legittimità il difensore dell'imputato ha articolato due motivi nuovi. Con il primo ha ribadito l'insussistenza della responsabilità dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 47 e 48 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'accertato errore determinato dall'altrui inganno. Con il secondo ha nuovamente censurato la motivazione concernente le statuizioni civili, evidenziando la sproporzione tra la ritenuta particolare tenuità dell'offesa e l'entità della provvisionale liquidata. 1.5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nelle conclusioni rassegnate dinanzi alla Quinta Sezione penale, ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della provvisionale, con rigetto nel resto del ricorso. Ha ritenuto corretta la trasmissione degli atti da parte della Corte di appello, reputando infondati i motivi concernenti l'affermazione della responsabilità dell'imputato e fondato quello relativo alla liquidazione della provvisionale, in quanto priva di adeguata motivazione, non contenuta nei limiti del danno prevedibile e non congruente con la qualificazione del fatto come di particolare tenuità. 1.6. La Quinta Sezione penale, con ordinanza n. 4839 dell'il dicembre 2025 (depositata il 5 febbraio 2026), ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., ravvisando un contrasto interpretativo su una questione di particolare importanza. Ha formulato il seguente quesito: "Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che lo condanni al risarcimento del danno in favore della parte civile". L'ordinanza di rimessione osserva che la disciplina dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che esclude l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa, va ora riscontrata con la sopravvenuta possibilità, riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, di pronunciare contestualmente le statuizioni civili nei confronti 3dell'imputato prosciolto per particolare tenuità del fatto. Dopo avere ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, l'ordinanza evidenzia come la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur qualificata dal legislatore come sentenza di proscioglimento, presenti peculiari effetti sostanziali, in ragione dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, dell'efficacia di giudicato prevista dall'art. 651-bis cod. proc. pen. e della possibilità di contenere una condanna al risarcimento del danno. Muovendo da tali premesse, la Quinta Sezione reputa preferibile l'orientamento che considera appellabile tale pronuncia, ritenendo che la diversa soluzione determinerebbe un'irragionevole asimmetria tra la posizione dell'imputato e quella della parte civile, la quale, ex art. 576 cod. proc. pen., conserva invece il diritto di ottenere un riesame di merito delle statuizioni civili. 1.7. Con decreto del 10 febbraio 2026 il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione in pubblica udienza per il 23 aprile 2026. 1.8. Il Procuratore generale ha depositato memoria il 24 marzo 2026, anticipando le conclusioni successivamente rassegnate in udienza. L'Ufficio requirente ha prospettato che l'impugnazione proposta dall'imputato sia riqualificata come appello, con conseguente restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna. A sostegno di tale conclusione ha osservato che la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur conservando natura liberatoria agli effetti penali, presenta caratteristiche che la differenziano dalle ordinarie sentenze di proscioglimento, poiché presuppone l'accertamento della responsabilità dell'imputato, produce gli effetti di giudicato previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen. e può contenere statuizioni civili di condanna in favore della parte civile. La memoria richiama, in particolare, l'evoluzione dell'art. 593 cod. proc. pen., la disciplina dell'art. 651-bis cod. proc. pen., la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 e la recente ordinanza delle Sezioni Unite n. 23406 del 2025, rilevando che una diversa interpretazione determinerebbe un'ingiustificata disparità tra i mezzi di impugnazione riconosciuti all'imputato e quelli spettanti alla parte civile. Secondo il Procuratore generale, quest'ultima potrebbe ottenere un riesame pieno delle statuizioni civili, mentre l'imputato resterebbe limitato al solo ricorso per cassazione pur contestando il medesimo accertamento di responsabilità posto a fondamento della condanna risarcitoria. Ha, pertanto, concluso chiedendo che sia affermata l'appellabilità della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. quando essa contenga anche la condanna dell'imputato alle restituzioni o al K 4risarcimento del danno, fatta eccezione per il caso in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato per il quale, in caso di condanna, è precluso l'appello (tenendo conto del rilievo che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. fa riferimento a presupposti non omogenei: la pena applicata, nel caso di condanna, e quella edittale, nel caso di proscioglimento): si propone, quindi, che vadano escluse dalla soluzione indicata le contravvenzioni punite solo con l'ammenda. 1.9. Con memoria depositata il 7 aprile 2026 il difensore dell'imputato ha aderito alla soluzione interpretativa prospettata dal Procuratore generale. La difesa ha sostenuto che la sentenza pronunciata ex art. 131-bis cod. pen., pur formalmente qualificata come sentenza di proscioglimento, presenta effetti sostanziali assimilabili a quelli di una sentenza di condanna, in quanto presuppone l'accertamento del fatto, dell'antigiuridicità e della responsabilità dell'imputato, produce gli effetti previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen. e costituisce titolo per la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. In via subordinata, ove si ritenesse applicabile il divieto di appello previsto dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la difesa ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione, con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non consente all'imputato di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che lo abbia contestualmente condannato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile. 1.10. Nel corso dell'udienza pubblica il Procuratore generale ha concluso in conformità alla memoria depositata, chiedendo che l'impugnazione sia qualificata come appello e gli atti ritrasmessi alla Corte di appello di Bologna. La parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ovvero, in subordine, il suo rigetto. Il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento della medesima conclusione e, in via subordinata, per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione di diritto. Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la seguente questione di diritto: "Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile". La Quinta Sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ravvisando, 5in ordine a tale quesito, un contrasto interpretativo, quanto meno potenziale, concernente la qualificazione della sentenza che dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa e che, contestualmente, lo condanni alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] rimettente ha evidenziato che la questione incide sul regime delle impugnazioni che può interporre l'imputato rispetto a quelle consentite alla parte civile, sua contraddittrice rispetto all'azione civile; essa, pertanto, attiene a uno dei profili centrali del sistema processuale, a fortiori se si considera l'ancòra recente ampliamento dei presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ad opera del d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150. Nel caso in esame, l'imputato risponde di un delitto punito con pena alternativa (artt. 596-bis cod. pen. in relazione agli artt. 595 e 57 cod. pen.). 1.1. Per quel che qui rileva, l'art. 593 cod. proc. pen. alla regola generale, secondo cui «l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna» (comma 1, che fa «salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680» cod. proc. pen.) nonché «contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso» (comma 2), fa seguire l'eccezione: «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» (comma 3). Quest'ultima disposizione, nella parte in cui stabilisce che «sono in ogni caso inappellabili [...] le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa», viene specificamente in rilievo, mentre non si considera influente nella presente vicenda il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., relativo alle impugnazioni proposte per i soli interessi civili: in questo procedimento, infatti, le censure formulate dall'imputato attingono anche la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. L'ordinanza evidenzia che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. è stato sostituito dal già citato digs. n. 150 del 2022 (art. 34, comma 1, lett. a), in parallelo con la modifica dell'art. 428 cod. proc. pen. (art. 428, comma 3-quater, cit.: «Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»), norma introdotta per ridurre l'ambito di appellabilità oggettiva, appellabilità prima esclusa per le sentenze di proscioglimento relative - non ai delitti, bensì - alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa. 1.2. Assodato il raccordo fra tale norma e l'art. 574 cod. proc. pen., che 6 A/1individua i mezzi concessi all'imputato per l'impugnazione della sentenza in ordine agli interessi civili, i giudici rimettenti hanno osservato che, al fine di stabilire se la sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., con contestuale condanna del medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sia o meno appellabile, non si può prescindere dall'effetto determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile». Questa novità viene coniugata con la considerazione del rilievo annesso all'art. 651-bis cod. proc. pen., norma con cui il legislatore è intervenuto sulla disciplina sostanziale del giudicato penale, equiparando agli effetti della sentenza di condanna quelli scaturenti dalla sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. resa all'esito di dibattimento o di giudizio abbreviato, salvo che si sia opposta la parte civile che non abbia accettato il rito a prova contratta. Si sottolinea che la Corte costituzionale ha valorizzato la distinzione tra la sentenza di proscioglimento dell'imputato per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e le ipotesi in cui il giudice penale si pronuncia «nel merito della pretesa civile risarcitoria (o restitutoria)» pur senza emettere «una condanna penale (in deroga alla regola dell'art. 538 cod. proc. pen.)», incluse «quelle connotate comunque dalla distinta prosecuzione del giudizio solo sui capi civili» (vale a dire i casi di impugnazione della parte civile, di sentenze di prescrizione o improcedibilità del reato: cfr. artt. 576, 578 e 622 cod. proc. pen.): in queste ultime ipotesi, a differenza della prima, «c'è una risposta di giustizia alla domanda della parte civile, anche in mancanza dell'accertamento, da parte del giudice penale, con effetto di giudicato, quanto "[a]lla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"»: tale rilievo viene ritenuto rafforzativo dell'assimilazione alle decisioni di condanna della pronuncia liberatoria perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen. 1.3. L'ordinanza di rimessione, inoltre, ritiene significative le indicazioni emerse dalla recente decisione resa da Sez. U, ord., n. 23406 del 30/01/2025, Salerno, Rv. 288155 - 01, con particolare riguardo alla conclusione che, nel procedimento innanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata ad appellare, ai soli effetti della responsabilità civile, le sentenze di proscioglimento pronunciate, anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa. Posta la natura di regola generale dell'art. 576 cod. proc. pen. in ordine alla 7disciplina delle impugnazioni della parte civile, si sottolinea che le Sezioni Unite, nell'escludere che si applichi alla parte civile la disciplina di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., hanno evidenziato come l'elaborazione giurisprudenziale abbia avvertito l'esigenza di evitare il pericolo di asimmetrie nella fissazione della legittimazione all'impugnazione delle parti fra loro contrapposte: sicché limitare quella della parte civile, nello snodo considerato, avrebbe esposto la corrispondente disciplina processuale a un «profilo di intollerabile asimmetria rispetto alla posizione dell'imputato, cui l'art. 37, comma 1, ultima parte, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga alla regola della non appellabilità, consente di appellare anche le sentenze di condanna alla pena pecuniaria allorquando sia in gioco la condanna al risarcimento del danno». 1.4. Alla luce di tali premesse, si sono analizzate le posizioni emerse nella giurisprudenza di legittimità a proposito della definizione della natura della sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, essendosi individuati, al riguardo, due distinti indirizzi interpretativi. 1.4.1. Secondo un primo orientamento, la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. conserva, anche quando contenga statuizioni civili, la natura di sentenza di proscioglimento, con la conseguenza che, ove abbia ad oggetto un reato punito con pena alternativa, resta soggetta al regime di inappellabilità previsto dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Si segnala, in particolare, la sentenza che, in relazione a una fattispecie in cui non vi era stata costituzione di parte civile, ha qualificato questa decisione come una pronuncia «di proscioglimento, ancorché essa presenti marcate peculiarità e, pertanto, ritenuta appellabile dal pubblico ministero (in particolare, se emessa all'esito di giudizio abbreviato, senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.: così Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685 - 01): in questa direzione, è stato affermato che le peculiarità evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale (già richiamata) e dalle Sezioni Unite (in specie, da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592 - 01) non incidono sulla natura della sentenza, che resta di proscioglimento. Nel medesimo senso si è espressa Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02, in tema di inappellabilità, da parte dell'imputato, ex art. 443, comma 1, cod. proc. pen. della sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. emessa all'esito di giudizio abbreviato. Questa decisione ha annoverato questo tipo di pronuncia tra le sentenze di proscioglimento, valorizzando la sistematica del codice di rito, ricordando la chiara rubrica dell'art. 651-bis cod. proc. pen. e richiamando i princìpi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; piano ermeneutico condiviso da ulteriori pronunce (si cita pure Sez. 6, n. 1035 del 02/12/2025 - dep. 2026, 8 Y(P., non mass. successiva alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione). 1.4.2. Un diverso orientamento valorizza, invece, la peculiare conformazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendola caratterizzata, se non da una sostanziale natura di condanna, quanto meno da una natura "mista" o "ibrida", in ragione dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, dell'efficacia di giudicato attribuitale dall'art. 651-bis cod. proc. pen. e della possibilità di contenere la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile; da tali premesse viene fatta discendere la sua appellabilità da parte dell'imputato. Tale impostazione trova la sua più compiuta espressione in Sez. 5, n. 47630 del 28/10/2019, Bernardotto, Rv. 277550 - 01, pronunciata anteriormente a Sez. U., ord., n. 23406 del 30/01/2025, Salerno, Rv. 288155 - 01, in una fattispecie di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto con contestuale condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, decisa dal giudice di pace in epoca anteriore anche a Sez. U., n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01, che ha successivamente affermato la non applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. In tale decisione la sentenza, pur formalmente qualificata come di proscioglimento, è stata ritenuta di "natura mista" in ragione dell'efficacia di giudicato attribuitale dall'art. 651-bis cod. proc. pen. con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, proprio per tale ragione, ricondotta alla disciplina dell'art. 37, comma 1, anziché del comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, con conseguente riconoscimento della sua appellabilità. Nella medesima prospettiva si colloca Sez. 5, n. 27458 del 25/03/2024, Cipolletta, non mass., che, pur nell'ambito della valutazione della non manifesta infondatezza di una diversa questione ermeneutica concernente un reato estinto per prescrizione, ha evidenziato la «forte peculiarità» della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., definendola «ibrida per molti versi». Tale qualificazione è ricondotta, tra l'altro, alla circostanza che la decisione deve essere iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, ed è idonea a fondare, nel caso di guida in stato di ebbrezza, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ancorché l'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 richieda una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. Sul punto va, peraltro, ricordato che Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, cit., ha precisato che «Alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge». f 9Va tenuto distinto, pur presentando profili di connessione, l'orientamento espresso da Sez. 5, n. 7707 del 19/11/2025, dep. 2026, C., Rv. 289505 - 01; Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459 - 01; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce, Rv. 269677 - 01, che ha affermato l'ammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, anche quando non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Tale indirizzo, infatti, non riguarda una sentenza di proscioglimento, ma una sentenza di condanna e trova fondamento nel coordinamento tra l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 e l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione proposta contro i capi concernenti la responsabilità dell'imputato estende i propri effetti ai capi dipendenti, compresi quelli relativi al risarcimento del danno, che presuppongono l'affermazione della responsabilità penale. 1.5. Secondo la Quinta Sezione, il secondo orientamento consentirebbe di evitare l'irragionevole asimmetria che verrebbe altrimenti a determinarsi tra le posizioni processuali dell'imputato e della parte civile, poiché, mentre quest'ultima, ex art. 576 cod. proc. pen., potrebbe ottenere un riesame di merito delle statuizioni civili, l'imputato, pur contestando il medesimo accertamento posto a fondamento della condanna risarcitoria, resterebbe limitato al solo ricorso per cassazione. Rileva, per il [OSCURATO:PERSONA] rimettente, la peculiare configurazione della pronuncia in esame, suscettibile di incidere anche sul regime delle impugnazioni, giacché l'accertamento della responsabilità, pur non sfociando nell'irrogazione della pena, costituisce il presupposto della decisione sulla domanda risarcitoria della parte civile e produce gli effetti di giudicato previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen.: quindi, sulla scorta della natura mista connotante la sentenza che dichiara il fatto non punibile ex art. 131-bis cod. pen., si prospetta da preferirsi l'interpretazione che considera direttamente appellabile la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile. Si evidenzia che la condanna al risarcimento del danno, derivante dal reato, consegue proprio all'accertamento di quest'ultimo, sia pure non punibile per particolare tenuità, ossia all'accertamento, con efficacia di giudicato, degli elementi che possono essere posti a fondamento della pretesa risarcitoria, e si aggiunge che il medesimo accertamento, siccome concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sull'entità del danno risarcibile, tanto che, quando la sentenza di appello applica la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in forza dell'effetto devolutivo del gravame, il giudice deve rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in Pr 10primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto: in conformità con i princìpi di diritto elaborati più in generale per i casi di più favorevole apprezzamento del fatto da parte del giudice del gravame, anche in caso di particolare tenuità, tale specifico apprezzamento assume diretta valenza e ha effetto sulla determinazione dell'ammontare del risarcimento. Tenuto conto di ciò e valutato l'effetto scaturente dall'interazione del novum determinato (per quanto concerne l'art. 538 cod. proc. pen.) dalla decisione della Corte costituzionale e dalla precisazione, evidenziata nel provvedimento delle Sezioni Unite, dei differenti statuti impugnatori operanti, rispettivamente ex artt. 576 e 593 cod. proc. pen., per la parte civile e per l'imputato, il [OSCURATO:PERSONA] rimettente osserva che, se non si ritenesse appellabile dall'imputato la sentenza che lo ha dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e lo ha, contestualmente, condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, dovrebbe ravvisarsi un'evidente asimmetria, rilevante con specifico riguardo alle sentenze di proscioglimento pronunciate in relazione ai reati puniti con la pena alternativa: mentre - proprio alla luce della regola generale posta dall'art. 576 cod. proc. pen. - la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso tali sentenze, l'imputato non potrebbe azionare il medesimo rimedio, potendo adire solo il giudice di legittimità nei limiti consentiti dalla legge processuale che consentono un ambito di censura distinto (e più limitato) rispetto al giudizio di merito di secondo grado. Sicché, ed esemplificativamente, l'imputato non potrebbe muovere alcuna censura avverso la concessione e quantificazione di una provvisionale, profilo invece che la parte civile potrebbe sottoporre al vaglio del giudice di appello. In questo ambito, il disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, riguarda le posizioni delle parti private contrapposte, per cui non vale per esso quanto è stato considerato (da Sez. U, ord., n. 23406 del 2025, Salerno, cit.) con riferimento al pubblico ministero e alla parte civile: a differenza di questi ultimi, «parti processuali poste sullo stesso fronte». Nell'esegesi privilegiata dal [OSCURATO:PERSONA] rimettente, la rilevata asimmetria si dissolve ove, con il chiesto intervento nomofilattico, si affermi appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento avente i connotati indicati. 2. La risposta al quesito. Il quesito deve ricevere risposta negativa. La sentenza che dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur quando contenga la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, conserva natura di sentenza di proscioglimento e rimane, pertanto, soggetta al regime di inappellabilità previsto 11dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa. 2.1. Il dato normativo. La soluzione discende, anzitutto, dal dato testuale e sistematico dell'art. 593 cod. proc. pen. È opportuno, in primo luogo, definire l'attuale estensione del limite all'appellabilità delle sentenze stabilito dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo al tipo di pronuncia emessa dal Tribunale in questo procedimento. Data per assodata la pregressa serie di modificazioni apportate al testo dell'art. 593 del codice di rito entrato in vigore il 24 ottobre 1989, si muove dal rilievo che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato il disposto di questa norma con l'intento di migliorare l'efficienza del secondo grado di giudizio mediante la riduzione dell'area dell'appellabilità: in particolare, nella Relazione illustrativa allo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", è spiegato che, in attuazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 13, lett. c), e), f), I) della legge-delega, le modifiche proposte in tema di appello puntano a implementarne l'efficienza attraverso una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze. In questa logica, il legislatore ha modificato il comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen., ai sensi del quale «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa». Rispetto al previgente testo della norma, coniato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, si è estesa l'inappellabilità con riguardo alle sentenze di condanna, sia per delitti e sia per contravvenzioni, che abbiano applicato la nuova pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art. 20-bis cod. pen., e alle sentenze di proscioglimento concernenti (non soltanto le contravvenzioni, ma anche) i delitti puniti in astratto con la pena pecuniaria o con la pena alternativa. Impregiudicate, nel presente contesto, le ulteriori tematiche implicate nella complessa trama esegetica inerente all'art. 593 cod. proc. pen. (norma caratterizzata da "costante metamorfosi"), mette conto osservare che la novità di maggior rilievo nell'ottica deflattiva perseguita dal legislatore del 2022 è rappresentata dall'espansione dell'area dell'inappellabilità oggettiva delle sentenze di proscioglimento, a cui si è successivamente aggiunto lo specifico divieto di un secondo giudizio di merito stabilito per il pubblico ministero dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - come nuovamente modificato dalla legge 9 12agosto 2024, n. 114 - avverso le sentenze di proscioglimento per i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen. (affiancato al, già previsto, generale divieto per l'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento nel caso in cui esse abbiano dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso). Dell'articolata evoluzione che ha riguardato l'art. 593 cod. proc. pen., dalla stesura originaria all'attualità - contrassegnata dagli interventi determinati dalla legge 24 novembre 1999, n. 468, dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, e poi dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 - è comunque significativo evidenziare che quest'ultima fonte aveva varato un testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per molti versi sovrapponibile a quello attuale, nel segno della rivisitazione del sistema delle impugnazioni con l'introduzione di una regola generale di inappellabilità, per il pubblico ministero e per l'imputato, delle sentenze dibattimentali di proscioglimento, salva l'emersione di nuove prove decisive. Tuttavia, la norma, come riformulata dalla legge n. 46 del 2006, è stata investita da diverse pronunce della Corte costituzionale, fra le quali merita fin d'ora ricordare: la sentenza n. 26 del 2007 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 593 cod. proc. pen., privava il pubblico ministero del potere di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, se non in presenza di una prova decisiva sopravvenuta; la sentenza n. 85 del 2008 con cui è stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 1, nella parte in cui, modificando l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che, in assenza di una prova nuova decisiva, l'imputato potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento pronunciate per reati diversi da contravvenzioni punite in astratto con la sola ammenda o con pena alternativa. Le ragioni poste alla base di tali pronunce vanno considerate con attenzione. Nella sentenza n. 26 del 2007, la Corte costituzionale, ribadito che il principio di parità tra accusa e difesa non comporta una perfetta identità dei poteri processuali tra pubblico ministero e imputato, ma esige che eventuali differenze non debordino nell'irragionevolezza, ha affermato che - pur non essendo costituzionalmente garantito alle parti un doppio grado di giurisdizione di merito e pur non essendo riconducibile al principio di obbligatorietà dell'azione penale il potere di impugnazione del pubblico ministero, mentre quello dell'imputato è riconducibile al diritto costituzionale di difesa - l'impossibilità per il magistrato requirente di proporre appello contro le sentenze di assoluzione (salvo che in casi sporadici) costituiva una soluzione priva di adeguatezza e proporzionalità, in quanto lo privava del potere di dolersi nel merito di una pronuncia rispetto alla quale risultava totalmente soccombente, laddove, per 13converso, l'imputato, in maniera totalmente asimmetrica, non subiva limiti alla possibilità di sindacare in secondo grado le decisioni di condanna. La sentenza n. 85 del 2008, ancorata ai principi costituzionali cristallizzati dagli artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., constatata la natura non sempre pienamente liberatoria dei proscioglimenti e muovendo dall'approdo raggiunto con la sentenza n. 26 del 2007, ha ritenuto sussistente un analogo disallineamento nella previsione del divieto per l'imputato di chiedere (in assenza di una prova decisiva sopravvenuta) un secondo vaglio di merito contro decisioni formalmente non di condanna ma potenzialmente lesive di un suo interesse rilevante (segnatamente «nei confronti delle sentenze di proscioglimento, anche quando le stesse comportino una sostanziale affermazione di responsabilità o attribuiscano, comunque, il fatto al prosciolto, così da rendere configurabile un suo interesse all'impugnazione»), pure se ha circoscritto la declaratoria di incostituzionalità alle sole sentenze di proscioglimento relative ai delitti (puniti con pena pecuniaria o alternativa), in quanto una completa rimozione del divieto di appello avrebbe rappresentato una soluzione eccedente i suoi poteri decisori. L'attuale testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., avendo nuovamente ampliato l'area di inappellabilità oggettiva, può, dunque, esigere la verifica della compatibilità di alcune sue articolazioni con i principi costituzionali già venuti in rilievo nelle citate decisioni della Corte costituzionale, le quali, comunque, riguardavano un sistema profondamente diverso da quello oggi vigente. Esse erano, infatti, dirette a rimuovere una disciplina che configurava, quale regola generale, la sostanziale inappellabilità delle sentenze dibattimentali di proscioglimento, mentre l'attuale art. 593, comma 3, cod. proc. pen. contempla una limitazione circoscritta a una determinata categoria di reati, nel quadro di una complessiva rimodulazione dell'area dell'appello perseguita dal legislatore della riforma del 2022. Ne consegue che i principi affermati nelle richiamate decisioni della Corte costituzionale conservano certamente rilievo sistematico, ma non consentono, di per sé soli, di risolvere il quesito oggi devoluto alle Sezioni Unite. 2.2. La natura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Il quesito richiede, in secondo luogo, di stabilire quale sia la natura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., norma - introdotta dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, poi incisa da Corte cost., sent. n. 156 del 2020 - il cui spettro applicativo ha registrato una seria modificazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. 2.2.1. Sul punto il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale essa costituisce, 14agli effetti penali, una sentenza di proscioglimento. In questa direzione convergono il dato letterale, quello sistematico e la costante elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. L'art. 131-bis cod. pen. disciplina una causa di non punibilità; l'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. ricomprende espressamente tra le sentenze di assoluzione quelle pronunciate quando l'imputato «non è punibile per altra ragione»; l'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. parla di «sentenza di non doversi procedere»; infine, lo stesso art. 651-bis cod. proc. pen. qualifica espressamente la decisione come «sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto». La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente valorizzato tali elementi, qualificando la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. come sentenza di proscioglimento, pur caratterizzata da peculiari effetti sostanziali (oltre alle citate Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685 - 01; Sez. 5, n. 42578 del 20/11/2024, Prencipe, non mass. sul punto, v. Sez. 3, n. 10764 del 12/02/2021, Starace, Rv 281566 - 01; Sez. 5, n. 2727 del 13/12/2019, dep. 2020, Scermino, Rv. 278557 - 01; Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666 - 01). Anche le indicazioni provenienti dalle pronunce più recenti si orientano nel senso che la sentenza con cui è riconosciuta la particolare tenuità del fatto, pur se contraddistinta da alcune importanti peculiarità, appartiene al novero delle sentenze di proscioglimento (fra le più recenti, Sez. 4, n. 17277 del 07/05/2025, Pilati, Rv. 288073; Sez. 4, n. 27684 del 9/07/2025, Palmieri, non mass.). Si conferisce rilievo, in tale prospettiva, al dato per cui l'art. 131-bis cod. pen. enuncia una causa di non punibilità, per come si desume non solo dalla rubrica, ma anche dal tenore letterale del primo comma della disposizione. Si evidenzia la collocazione topografica della corrispondente disposizione. Si fa notare che il ricorrere di una causa di non punibilità è espressamente previsto tra i casi di proscioglimento dall'art. 530, comma 1, cod. proc. pen.: il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando «il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione». Si apprezza come ancora più esplicita la previsione di cui all'art. 651-bis cod. proc. pen., che, nel regolare gli effetti del giudicato penale in sede civile od amministrativa, fa espresso riferimento alla «sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto». 2.2.2. Nel senso di questo prevalente indirizzo vanno aggiunte ulteriori considerazioni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2022, sulla cui portata si tornerà in seguito, ha qualificato espressamente la decisione in parola come pronuncia di proscioglimento, pur non sottacendone le peculiarità. 15 )/(Già con precedenti decisioni la stessa Corte ha svolto puntualizzazioni sull'istituto, anche per ribadire (così, in specie, ord. n. 279 del 2017) che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione». Si è, quindi, evidenziato che la norma in esame contempla «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l'altrettanto generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge» (sent. n. 120 del 2019). Si ricorda, inoltre, che le cause di non punibilità, a cui appartiene quella qui in esame, costituiscono deroghe a norme penali generali, per cui «la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall'altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore», le cui scelte relative all'ampiezza applicativa della causa di non punibilità sono, quindi, sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta (sent. n. 30 del 2021). Le Sezioni Unite hanno parimenti rimarcato che l'obiettivo perseguito da questa causa di non punibilità è «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); sicché, una volta acclarata l'offesa, quel che rileva per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. consiste nel fatto di «apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595 - 01). Pertanto, «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). Ulteriori (rispetto a quelle già citate) decisioni delle singole Sezioni di questa Corte hanno percorso itinerari inseriti nell'alveo segnato dai medesimi princìpi (v. pure Sez. 6, n. 31762 del 11/06/2024, Parisi, non mass.; Sez. 5, n. 7990 del 14/02/2025, Faustini, non mass.). Anche in dottrina si profila prevalente la posizione che inquadra la sentenza 16che applica l'art. 131-bis cod. pen. come una pronuncia di proscioglimento. Fra gli indici testuali e sistematici viene annoverato quello di cui all'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., rubricato «proscioglimento prima del dibattimento», che definisce espressamente la decisione in esame come una «sentenza di non doversi procedere». Si fa rilevare che la sentenza in esame, pur presentando le indubbie peculiarità evidenziate, non può essere certamente equiparata a una sentenza di condanna agli effetti penali, perché all'imputato non viene inflitta alcuna sanzione penale, né altra pena accessoria. È anche vero che essa non può neppure essere assimilata tout court a una sentenza di assoluzione, perché, con l'istituto in esame, l'ordinamento rinuncia ad applicare la sanzione o, ancor prima, a celebrare il processo, in relazione a fatti che - seppure per la loro valutazione in concreto e sulla scorta di criteri predeterminati dal legislatore risultano privi di un significativo disvalore - presentano tutti i requisiti del fatto di reato: devono, cioè, essere tipici, antigiuridici e colpevoli, sicché, si è sottolineata, agli effetti extra-penali del giudicato, la tendenziale assimilazione alla sentenza di condanna scaturente dal disposto di cui all'art. 651-bis cod. proc. pen., disposizione dalla quale si ricava chiaramente la perdurante illiceità penale della condotta. Per altro verso, si evidenzia che la decisione non potrà essere considerata tecnicamente come una precedente condanna, ai fini dell'applicazione degli istituti che presuppongono tale specifico elemento, con la precisazione che essa, quando non sia emessa in dibattimento (e, dunque, non rientri nell'alveo disciplinato dall'art. 651-bis cod. proc. pen.), se non è idonea a fare stato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, risulta comunque dal casellario giudiziale e, presupponendo l'accertamento della responsabilità penale dell'autore del fatto, può essere ostativa alla concessione di una nuova pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. In tal senso, si ritiene che, anche per questo distinto ambito, la pronuncia in esame sia suscettibile di influenzare il giudizio civile o amministrativo, nei quali si potrà tenere conto, sempre osservando il contraddittorio e fermo il principio di autonomia e separazione tra i giudizi, di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provata la tipicità, l'antigiuridicità e la colpevolezza del fatto ascritto all'imputato. Pertanto, resta limpida la differenza che intercorre fra sentenza di proscioglimento, da un lato, e sentenza di condanna, dall'altro, fermo restando che l'appartenenza della pronuncia applicativa dell'art. 131-bis cod. pen. alla prima categoria non ha impedito che essa, per i suoi effetti, anche e principalmente nell'ambito extra-penale, sia stata definita, nell'elaborazione 17dottrinale, come "cripto-condanna", essendo sempre da considerarsi che il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto può essere pronunciato in giudizio soltanto quando l'unica alternativa plausibile sarebbe la condanna. 2.3. Le peculiarità della pronuncia in esame non ne modificano la natura. La circostanza che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. produca gli effetti previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen., possa essere iscritta nel casellario giudiziale e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, possa contenere anche la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, non vale a trasformarne la natura. Tali effetti rappresentano conseguenze che l'ordinamento ricollega a una pronuncia di proscioglimento caratterizzata da una particolare struttura, ma non incidono sulla qualificazione che il legislatore le attribuisce agli effetti penali. Va, in questa direzione, specificata l'incidenza rivestita dall'appena richiamata sentenza n. 173 del 2022 della Corte costituzionale. L'avere introdotto nel tessuto dell'art. 538 cod. proc. pen. la giuridica possibilità per il giudice di primo grado di coniugare al proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto la pronuncia, anche di condanna, sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile è valso a colmare il ritenuto deficit di tutela inerente alla posizione di tale parte e a garantire l'idoneità della sua costituzione ad adempiere pienamente alla funzione riparativa anche quando la sentenza resa all'esito del dibattimento dichiari la non punibilità dell'imputato pur dopo avere accertato in via positiva tutti gli elementi costitutivi del reato. Ferma la qualificazione della decisione in esame come sentenza di proscioglimento, il Giudice delle leggi ha valorizzato il carattere non assoluto della regola posta dall'art. 538 cit. in ordine al collegamento fra sentenza di condanna e decisioni sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, ricordando le eccezioni costituite dagli sviluppi processuali implicati dalla disciplina di cui agli artt. 576, 578, 578-bis e 622 cod. proc. pen. e il corrispondente collegamento tra la delibazione della domanda della parte civile, anche con esito (di segno condannatorio e quindi) favorevole a tale parte, e la decisione liberatoria per l'imputato, quanto agli effetti penali. La diversa portata dell'accertamento insito in ciascuna decisione di proscioglimento - significativo è il parallelo con la dichiarazione di infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta dalla parte civile, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente (sent. n. 12 del 182016) - ha orientato la Corte costituzionale, nell'ambito dei vari approdi, a concludere che lo specifico accertamento di cui all'art. 131-bis cod. pen., siccome conferisce al giudicato i pregnanti effetti di cui all'art. 651-bis cod. proc. pen. e attinge, quindi, la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte dell'imputato, si risolve in un esito decisorio rilevante anche al fine dell'an della pretesa risarcitoria civile: per tale ragione, esso, senza mutare la natura liberatoria della pronuncia agli effetti penali, ha determinato, per il contrasto ritenuto dal Giudice delle leggi con il principio di eguaglianza, con il diritto alla tutela giurisdizionale della parte civile e con il canone della ragionevole durata del processo, la pronuncia di illegittimità costituzionale della corrispondente parte dell'art. 538 cod. proc. pen. Alla stregua di queste convergenti considerazioni, le Sezioni Unite ritengono, pertanto, che la sentenza che dichiara la non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e contestualmente emetta le statuizioni civili resti da qualificarsi come sentenza di proscioglimento agli effetti penali. 2.3.1. Con specifico riferimento, poi, al mezzo di impugnazione ordinaria riconosciuto all'imputato dall'ordinamento per impugnare la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., secondo il disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., esso deve individuarsi nel ricorso per cassazione. È consolidato l'assunto (argomentato con compiutezza, fra le altre, da Sez. 3, n. 10764 del 12/02/2021, Starace, Rv. 281566 - 01, cit.) che nessuna disposizione della Costituzione o della CEDU impone al legislatore di prevedere un giudizio di appello avverso le decisioni, di condanna o di proscioglimento, emesse dal giudice di primo grado. In questa direzione (più volte rimarcata dal Giudice delle leggi: fra le altre, sent. n. 34 del 2020, n. 274 del 2009, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ord. n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001) si dirige il costante orientamento ermeneutico di legittimità (fra le ulteriori, Sez. 5, n. 3235 del 22/11/2019, dep. 2020, Leardi, Rv. 278150 - 01), anche dopo l'entrata in vigore della disciplina sul giusto processo di cui all'art. 111 Cost. (modificato dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2). In linea generale, la disciplina di cui all'art. 593 cit. ben potrebbe rispondere a una scelta legislativa legittima, in virtù della quale sulle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza, per i quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria ovvero la pena alternativa, è consentito il solo vaglio di legittimità, sicché non corrisponderebbe ad esigenza logica di sorta l'indiscriminata appellabilità anche delle sentenze in questione. In via di principio, quindi, non può ravvisarsi un generalizzato contrasto della norma con l'art. 3 o con l'art. 24 Cost., non risultando negate le garanzie 19della giurisdizione, assicurate dal giudizio di primo grado e dallo scrutinio di legittimità della sentenza pronunciata in quella sede, né con l'art. 111 Cost., che garantisce il «giusto processo regolato dalla legge», atteso che il legislatore si è avvalso legittimamente del potere di regolare il procedimento penale in casi di scarso rilievo sociale rilevando che, del resto, l'art. 111 Cost., ultimo comma, garantisce per l'appunto proprio il ricorso per cassazione. Non è superfluo, poi, richiamare l'esito dell'interpretazione riguardante i limiti posti al tema più specifico - pur se non direttamente rilevante nel presente caso - dell'appellabilità delle sentenze di condanna in materia di contravvenzioni: si è, invero, affermata più volte la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dedotta con riferimento alla parte in cui dispone l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda pure nelle fattispecie in cui è dall'editto prevista la pena alternativa, proprio perché il diritto all'appello non è stato costituzionalizzato, sicché esso non può ritenersi imposto dall'art. 24 Cost. Né la suddetta limitazione si è reputata confliggente con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., in quanto il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto: la diversità di trattamento è giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravità del reato (Sez. 3, n. 1552 del 14/11/2002, dep. 2003, Rv. 223271 - 01; Sez. 3, n. 8340 del 18/12/2000, dep. 2001, Trapletti, Rv. 218194 - 01). Nel senso della tenuta costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, mentre invece sarebbe possibile appellare (ora, solo in alcuni casi) la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., si è poi espressa (al pari di Sez. 3, n. 10764 del 12/02/2021, Starace, cit.) Sez. 3, n. 18154 del 16/04/2021, Rossetti, Rv. 281330 - 01, la quale ha osservato che anche quest'ultima sentenza, ove pronunciata per reati per i quali avrebbe potuto essere inflitta, in concreto, la stessa sanzione penale dell'ammenda, è da considerarsi inappellabile, sicché non si configurano né la prospettata disparità di trattamento, né la violazione degli ulteriori parametri costituzionali indicati. È stato anche affermato, sia pure in epoca non recente, che le sentenze con cui è stata irrogata la sola pena dell'ammenda restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., pur se esse contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento del danno in 20favore della parte civile, e ciò non determina alcun fondato sospetto di illegittimità costituzionale della norma anzidetta, rispetto al principio di uguaglianza ed al diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, Feletto, Rv. 219985 - 01). Tenuto conto di tale contesto, deve, tuttavia, considerarsi - per l'ambito che qui rileva - l'altro importante approdo, giustamente valorizzato nell'ordinanza di rimessione, approdo in virtù del quale le Sezioni Unite (Sez. U, ord., n. 23406 del 2025, Salerno, cit.) hanno concluso che «in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa». Il punto di maggior interesse del ragionamento svolto nella decisione nomofilattica richiamata è costituito dalla sottolineatura - che si inserisce, d'altronde, nel solco di precedenti pronunce delle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130 - 01; Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 - 01) nonché della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., ord. n. 193 del 2009) - per la quale deve annettersi al disposto dell'art. 576 cod. proc. pen. natura di regola generale per individuare i mezzi di impugnazione riconosciuti dalla legge alla parte civile avverso le sentenze di proscioglimento emesse nel giudizio (ferma, dunque, l'esclusione relativa alle «sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell'udienza preliminare»: Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 01, in motivazione). Da tale impostazione deriva il corollario che non si applicano alla parte civile le regole dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (così come non le si riferisce la limitazione dei rimedi impugnatori per il caso di impugnazione agli effetti penali della sentenza del giudice di pace ex art. 38, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000). Sulla scorta di questo determinante rilievo, è stata riconosciuta la legittimazione della parte civile a proporre appello, agli effetti civili, avverso le suindicate sentenze del giudice di pace, in rapporto alla speculare legittimazione dell'imputato ad appellare le medesime sentenze, evidenziandosi come l'elaborazione giurisprudenziale abbia avvertito l'esigenza di evitare il «rischio di asimmetrie», nel solco del rispetto del principio di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.: diversamente opinando - è stato evidenziato - la disciplina processuale presenterebbe un «profilo di intollerabile asimmetria rispetto alla posizione dell'imputato, cui l'art. 37, comma 1, ultima parte, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga alla regola della non appellabilità, consente di appellare anche le sentenze di condanna alla pena pecuniaria allorquando sia in gioco la condanna al risarcimento del danno». 21L'assunto esplicitamente enunciato dalle Sezioni Unite è, quindi, nel senso che neanche le modificazioni apportate all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dagli artt. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 11 del 2018 e dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 hanno inserito nell'ordinamento deroghe alla generale facoltà di impugnazione, ai soli effetti civili, riconosciuta dall'art. 576 cod. proc. pen. alla parte civile avverso le sentenze di proscioglimento. Consegue, dunque, che anche i casi di inappellabilità oggettiva, previsti dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., vanno identificati, per ciò che concerne la loro riferibilità soggettiva, coordinando quel comma con i due precedenti, che disciplinano i casi di inappellabilità di sentenze di condanna e di proscioglimento da parte dell'imputato e del pubblico ministero: solo a tali parti, e non alla parte civile, è, quindi, diretta la complessiva disciplina dettata dalla norma (in tale prospettiva Sez. 6, n. 3066 del 27/01/2025, P., Rv. 287450, per l'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato). 2.3.2. La coordinata valutazione dei punti man mano trattati conduce alla conclusione che, con precipuo riferimento all'ambito fissato nella questione devoluta, l'attuale sistema delle impugnazioni, in virtù del disposto dell'art. 538 cod. proc. pen. (inciso da Corte cost., sent. n. 173 del 2022, cit.), presenta un'obiettiva asimmetria fra il potere di proporre appello, ai fini della responsabilità civile, assicurato alla parte civile e il potere di impugnare riconosciuto all'imputato, potere limitato al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Non si può prescindere, al riguardo, dal rilievo che anche l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. va necessariamente interpretato in modo coordinato con il disposto dell'art. 574 cod. proc. pen., norma che, nel disciplinare l'impugnazione dell'imputato per gli interessi civili, al comma 3, stabilisce che essa va «proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza», oltre a precisare, nel comma 4, che «l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato». Posto, dunque, che il regime dell'impugnazione agli effetti civili riconosciuto all'imputato è normativamente mutuato da quello proprio dell'impugnazione (anche) agli effetti penali, la conseguenza ineludibile è che, se si annette alla sentenza che dichiara la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. lanatura di sentenza di proscioglimento, essa è impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione, pur ove contenga le statuizioni relative alla responsabilità civile. 3. L'impraticabilità di un'interpretazione adeguatrice. 22La soluzione appena esposta impone di verificare se il testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. consenta una lettura costituzionalmente orientata che permetta di riconoscere l'appellabilità della sentenza di proscioglimento pronunciata ex art. 131-bis cod. pen. quando essa abbia pronunciato anche la condanna dell'imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno. La prospettazione sviluppata su questo argomento nell'ordinanza di rimessione, fatta propria dal Procuratore generale e, poi, dalla difesa dell'imputato, si dirige nel senso che, dopo l'intervento di Corte cost. n. 173 del 2022, ampliativo delle facoltà di impugnazione garantite alla parte civile dall'art. 538 cod. proc. pen., la pronuncia di primo grado avente lo stesso oggetto possa essere assimilata alla sentenza di condanna agli effetti penali per la posizione dell'imputato, in guisa da sottrarla alla limitazione stabilita dall'art. 593, comma 3, ultimo periodo, per le sentenze di proscioglimento relative (per quanto rileva in questa sede) a reati puniti con la pena alternativa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene non praticabile tale soluzione, poiché, se, da un lato, conviene sulla constatazione della seria asimmetria di disciplina determinatasi fra le posizioni contrapposte dell'imputato e della parte civile nello snodo enucleato, dall'altro, non considera elinninabile tale squilibrio mediante un'interpretazione adeguatrice del concetto di sentenza di condanna dell'imputato, per gli effetti di cui all'art. 593 e, in via collegata, all'art. 574 cod. proc. peri. 3.1. Il limite del dato letterale. L'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. individua quale criterio discretivo esclusivamente la natura della pronuncia e la cornice edittale del reato, stabilendo che sono in ogni caso inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. La disposizione non contempla alcuna distinzione fondata sul contenuto della decisione, né attribuisce rilievo alla presenza delle statuizioni civili. Il riferimento normativo alla "sentenza di proscioglimento" non presenta margini di ambiguità tali da consentire di ricomprendervi soltanto alcune delle pronunce rese ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., escludendone altre in ragione della contestuale decisione sulla domanda della parte civile. L'operazione interpretativa proposta si risolverebbe, quindi, nell'introduzione di una deroga non prevista dal legislatore, a fronte degli indicati, convergenti indici testuali, che inducono a tenere ferma la qualificazione di sentenza di proscioglimento della pronuncia che, all'esito del giudizio, dichiara l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, anche quando emette la decisione sulla responsabilità civile, di natura condannatoria, a carico dello stesso imputato. La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur dando luogo, in ragione della sua essenza e dei suoi effetti, a tangibili peculiarità e differenze 23in rapporto alla serie procedimentale che ne contempla l'esito (ossia, a seconda che essa venga accertata all'atto dell'archiviazione, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., o venga pronunciata con la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen., oppure risulti emessa al momento della fase predibattimentale ex art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., ovvero venga pronunciata con la sentenza resa ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., alla conclusione del giudizio, ordinario o a prova contratta), individua un epilogo decisorio di natura liberatoria per l'imputato in ordine agli effetti penali. È, pertanto, impossibile escluderne, con specifico riguardo allo snodo decisorio qui rilevante (quello regolato dall'art. 530 cod. proc. pen.), la natura di sentenza di assoluzione, pur connotata dalle indicate peculiarità: la prospettata esclusione dovrebbe, peraltro, afferire al solo ambito nel quale alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto seguano, in costanza di costituzione della parte civile, le statuizioni sulla responsabilità civile, operazione non realizzabile sul piano della sola ricognizione ermeneutica, laddove, per l'ambito speculare, relativo alla posizione della parte civile, è stato necessario l'intervento della Corte costituzionale sull'art. 538 cod. proc. pen. Naturalmente, ciò non toglie che, in ragione degli effetti soprattutto extra-penali che il proscioglimento o, in giudizio, l'assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. determina, a quella formula terminativa restino anteposte, nella verifica del favor per l'imputato, altre pronunce liberatorie (così, con riferimento all'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, Sez. 7, n. 41330 del 03/07/2017, Sapienza, Rv. 271016 - 01; e, con riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, Sez. 6, n. 3927 del 19/01/2026, Rizzo, Rv. 289203 - 01; Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 - 01). Non lascia dubbi, quindi, l'inclusione della sentenza qui impugnata fra quelle per cui non è consentito l'appello, alla stregua del limite imposto dalla chiara articolazione dell'art. 593, comma 3, cit., senza che si ravvisi un aggancio idoneo ad ampliarne i termini, neanche in relazione all'intenzione del legislatore. Il riferimento all'intentio legis integra, secondo l'art. 12 preleggi, uno dei criteri per l'interpretazione della norma: criterio, peraltro, di natura sussidiaria, da considerarsi recessivo (così anche Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, Rv. 286304 - 01) quando risulti esaustivo quello dell'interpretazione letterale. L'esegesi letterale costituisce un limite non superabile quando si proceda a un'interpretazione estensiva (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 01/02, non mass. sul punto; Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153 - 01, non mass. sul punto). Pertanto, l'interpretazione letterale si pone come limite all'operatività di ogni altro criterio, compreso quello dell'intenzione del legislatore, a sua volta da 24 Alintendersi in senso oggettivo, dunque in senso espressivo del significato immanente della disposizione interpretata, senza trascurare che «non può certo negarsi che proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete», essendo assodato come «detta intenzione non si identifichi con quella dell'organo o dell'ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa» (secondo il chiaro monito di Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266802 - 01, ribadito, fra le più recenti, da Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01/02, non mass. sul punto; Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639 - 01, non mass. sul punto; Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01, non mass. sul punto). In questo caso, non risultano apprezzabili e univoci elementi, tratti dal testo della norma, che confortino la tesi secondo la quale all'imputato non sarebbe preclusa la facoltà di appellare le sentenze di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e non è dato pervenire a conclusioni diverse valorizzando il criterio, sussidiario, dell'intenzione del legislatore, non apparendo emergere nemmeno in tal senso dati di sicuro spessore idonei a persuadere che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento del tipo indicato nella disposizione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non si riferisca anche a quelle che condannino l'imputato al solo risarcimento del danno. Neanche orientano in quest'ultima direzione i lavori preparatori delle modificazioni normative della disposizione del 2022 e, prima, del 2018: da un lato, risulta evidenziata la, già ricordata, generale necessità di «una riduzione dell'appellabilità oggettiva delle sentenze», con l'obiettivo di implementare l'efficienza del giudizio di appello (così, nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022); dall'altro (così la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 11 del 2018), è indicata la «deflazione del carico giudiziario» come scopo delle norme contenute nello schema di provvedimento, deflazione da realizzarsi mediante la «semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione», affidata alla «riduzione dell'area della legittimazione all'appello sia per il pubblico ministero che per l'imputato, in modo da calibrare equamente il sacrificio in termini di accesso all'impugnazione»; donde l'estensione dell'inappellabilità alle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con una pena alternativa, per «restituire coerenza complessiva al sistema», ponendo «l'imputato in una posizione di parità rispetto a quella del pubblico ministero». 3.2. I limiti dell'interpretazione sistematica. Neppure il coordinamento dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. con gli artt. 538 e 651-bis cod. proc. pen. autorizza una diversa conclusione. 25È vero che la pronuncia resa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. presenta le analizzate peculiarità e può costituire il fondamento della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. Tuttavia, come si è già osservato, tali peculiarità non incidono sulla qualificazione della decisione come sentenza di proscioglimento, qualificazione espressamente mantenuta tanto dal legislatore quanto dalla stessa Corte costituzionale. L'interprete non può, pertanto, valorizzare gli effetti sostanziali della decisione sino al punto da mutarne la qualificazione processuale, sostituendo alla categoria normativa della sentenza di proscioglimento quella della sentenza di condanna, ovvero della pronuncia di natura "mista". Una simile conclusione si porrebbe in contrasto con il dato positivo espresso dagli artt. 469, comma 1 -bis, 530, comma 1, e 651-bis cod. proc. pen., nonché con la costante elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Pertanto, deve prestarsi ossequio al principio di tassatività ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen., per cui, sulla base dell'assetto normativo vigente, costituito dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., letto in relazione all'art. 574 cod. proc. pen., per quanto concerne la posizione dell'imputato, la sentenza di assoluzione determinata dal riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con precipuo riguardo a reato punito con pena alternativa, può essere impugnata dall'imputato stesso, non con l'appello, bensì soltanto con il ricorso per cassazione. Proprio la specificità della disciplina dettata dalle norme dettate in tema di appello non consente, d'altro canto, al [OSCURATO:PERSONA] di estendere all'area interessata dalla sentenza oggetto del presente esame lo sviluppo logico-giuridico - che resta, quindi, del tutto impregiudicato - estrinsecato dalle Sezioni Unite onde qualificare come soggetto condannato, ex art. 629 cod. proc. pen., ai fini della legittimazione a proporre l'impugnazione straordinaria della revisione, l'imputato nei cui confronti sia stato dichiarato non doversi procedere, all'esito del giudizio di appello, per estinzione del reato determinata da prescrizione, con contestuale conferma delle statuizioni condannatorie di natura civile (Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627 - 01), al pari dell'impugnazione straordinaria per errore materiale o di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695 - 01). Come si è visto, vertendosi in tema di ricognizione delle sentenze assoggettabili all'impugnazione ordinaria dell'appello, non appare sufficiente a far propendere per l'appellabilità di sentenza in esame da parte dell'imputato il rilievo che, per l'accertamento di responsabilità che essa implica, con gli effetti di cui all'art. 651-bis cod. proc. pen., la si deve assimilare a quella di condanna: ai fini dell'impugnazione ordinaria qui in questione, essa è concepita e definita 26dall'ordinamento come sentenza di proscioglimento (e, in giudizio, assoluzione, ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen.); e, come tale, è considerata dalla specifica norma incidente sulla sua appellabilità, ossia dall'art. 593 cod. proc. pen. Certo, a fronte del pregnante disposto dell'art. 651-bis cod. proc. pen., non sarebbe congruo operare, per il caso in esame, un meccanicistico richiamo all'assunto secondo cui il proscioglimento penale è capace di coesistere con la condanna civile da parte dello stesso giudice penale, senza che venga in sofferenza il canone della presunzione di innocenza di cui all'art. 6, paragrafo 2, CEDU e all'art. 48 della Carta di Nizza (assunto riferito da Corte cost., sent. n. 182 del 2021, al diverso ambito regolato dall'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, in favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili). Tuttavia, pur non trascurandosi gli effetti pregiudizievoli inerenti soprattutto agli altri ambiti che la decisione accertativa della causa di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. determina, occorre concludere, non per mero ossequio formalistico al corrispondente sintagma, bensì in virtù del rispetto dell'univoco assetto dei mezzi di impugnazione stabilito dalle norme indicate, che questa pronuncia, conservando la natura di sentenza di proscioglimento agli effetti penali, risulta inserita nel novero delle sentenze inappellabili da tale parte processuale. 3.3. I limiti del sindacato interpretativo. Il riconoscimento dell'appellabilità della sentenza in esame richiederebbe, in definitiva, un intervento manipolativo sull'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., volto a introdurre una nuova ipotesi di appellabilità non prevista dalla legge: un simile risultato eccede i limiti dell'interpretazione conforme a Costituzione. Invero, come si è già evidenziato, nell'osservanza del principio di legalità processuale, implicante, innanzitutto, la considerazione della lettera della disposizione interpretata quale canone fondamentale ermeneutico a cui il giudice deve attenersi (Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L, Rv. 284993 - 01, non mass. sul punto) e nel solco del medesimo e consolidato orientamento della Corte costituzionale (fra le altre, Corte cost., sent. n. 148 del 2024; Corte cost. sent. n. 5 del 2024; Corte cost., sent. n. 110 del 2012), l'interpretazione adeguatrice trova un limite invalicabile nel tenore letterale della disposizione e non può tradursi nella creazione di una disciplina diversa da quella voluta dal legislatore: quando, nell'applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dall'art. 12 e, ove del caso, dall'art. 14 preleggi, il significato della norma interpretata sia univoco, così 27da non consentire una soluzione esegetica alternativa a quella resa chiara dal suo tenore letterale, deve escludersi il ricorso all'interpretazione adeguatrice. Nel caso in esame il dato normativo è univoco: l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. considera inappellabili tutte le sentenze di proscioglimento concernenti reati puniti con pena alternativa, senza distinguere tra le varie tipologie di proscioglimento e senza attribuire rilievo all'eventuale presenza di statuizioni civili: il riconoscimento dell'appellabilità della sentenza pronunciata ex art. 131-bis cod. pen. non potrebbe essere il risultato di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ma richiederebbe una vera e propria integrazione del suo contenuto precettivo, riservata esclusivamente al legislatore, salvo l'intervento, nel giudizio incidentale, della Corte costituzionale. 4. Il principio di diritto. Per le ragioni fin qui esposte si perviene all'enunciazione del seguente principio di diritto: "In tema di impugnazioni, non è appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. proc. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile". Alla luce di questo principio di diritto emergono i dubbi di legittimità costituzionale di seguito descritti. 5. La questione di legittimità costituzionale. Le conclusioni raggiunte in ordine all'interpretazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. impongono di verificare la compatibilità della disposizione con i parametri costituzionali evocati dalla difesa dell'imputato: se non può prestarsi adesione alle sollecitazioni volte a estrarre dal diritto vivente l'appellabilità delle sentenze del tipo di quella impugnata, è doveroso coltivare la prospettiva della questione di legittimità costituzionale della disposizione che esclude la giuridica possibilità per l'imputato di impugnare con l'appello la pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all'imputato di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che lo abbia contestualmente condannato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile. 5.1. La rilevanza. La questione è rilevante nel presente giudizio. 28Come si è già osservato, l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non consente un'interpretazione costituzionalmente orientata idonea a riconoscere l'appellabilità della sentenza oggetto del presente procedimento. Consegue che la decisione sull'ammissibilità dell'impugnazione dipende esclusivamente dalla validità costituzionale della disposizione denunciata. Qualora la questione fosse dichiarata infondata, l'impugnazione proposta dall'imputato dovrebbe essere qualificata come ricorso per cassazione, con conseguente esame nei soli limiti propri del giudizio di legittimità. Qualora, invece, la Corte costituzionale dichiarasse l'illegittimità della disposizione denunciata nella parte sopra indicata, la sentenza emessa dal Tribunale diverrebbe appellabile e il presente giudizio dovrebbe essere definito mediante trasmissione degli atti alla Corte di appello competente. La questione presenta, pertanto, carattere decisivo per la definizione del giudizio. In ordine a tale profilo, si osserva che l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, da lui considerata come appello, è stata - nel rispetto della disciplina finora analizzata - qualificata come ricorso per cassazione dalla Corte territoriale (in ossequio al disposto di cui all'art. 568 cod. proc. pen., interpretato in linea con l'indirizzo puntualizzato da Sez. U, ord., n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01), laddove, se l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato, risultasse in contrasto con i principi della Carta fondamentale, la delibazione dell'impugnazione dovrebbe essere nuovamente rimessa alla Corte di merito. La diversità di approdo in ordine al mezzo di impugnazione non è priva di effetti con specifico riguardo al caso trattato. L'assetto vigente, riconoscendo all'imputato il solo strumento del ricorso per cassazione, relega la sfera delle doglianze consentite al medesimo a quelle deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia a censure di sola legittimità, senza la possibilità di dedurre le questioni veicolabili con lo strumento dell'appello, atto da articolarsi, certo, con le forme stabilite dalla generale disciplina di cui all'art. 581 cod. proc. pen., ma funzionalizzato a dare luogo, pur nei limiti della devoluzione, al giudizio di merito di secondo grado. Al di là del rilievo di principio, si osserva che, con l'impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato anche censure suscettibili di delibazione solo nel giudizio di merito, in particolare in ordine alla causa petendi e all'ammontare della provvisionale, rispetto all'accertata particolare tenuità del fatto (sulla natura di merito della valutazione in tema di determinazione della provvisionale, fra le altre, Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 - 01; per la messa a punto dei limiti alla delibazione del giudice di appello sullo stesso argomento, in rapporto all'osservanza del principio devolutivo e del divieto di reformatio in 29peius, Sez. 5, n. 40274 del 05/10/2021, Catalano, Rv. 282090 - 04). Non si è verificata, in questo procedimento, l'ipotesi (peraltro residuale) del concorso di impugnazioni ad opera della parte civile (con l'appello) e dell'imputato (con atto in ogni caso qualificato come ricorso per cassazione) avverso la stessa sentenza di primo grado, ipotesi che avrebbe determinato, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., la conversione del ricorso per cassazione in appello: il rilievo conferma, anche per tale verso, la rilevanza della questione. Peraltro, e sempre per la verifica di rilevanza della questione, va aggiunto che la conversione del mezzo esperito dall'imputato non ne avrebbe, in ogni caso, mutato la natura, stante il consolidato principio secondo cui, all'esito della conversione del ricorso in appello, l'impugnazione conserva la propria natura di mezzo di legittimità e, quindi, è regolata, anche davanti al giudice di appello, dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicché quel giudice, in fase rescindente, ne conosce il contenuto nei limiti fissati dall'art. 606 cod. proc. pen., con la specificazione che, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice di appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli (Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739 - 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257326 - 01; Sez. 2, n. 4468 del 17/12/2008, dep. 2009, D'Avino, Rv. 243277 - 01). A tale conclusione non osta la circostanza che la sentenza impugnata sia formalmente qualificata dal legislatore come sentenza di proscioglimento. Essa, infatti, come si è evidenziato e come ha ripetutamente affermato la Corte costituzionale, presuppone l'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell'imputato; produce gli effetti di giudicato previsti dall'art. 651-bis cod. proc. pen.; costituisce il fondamento della decisione sulla domanda risarcitoria della parte civile; è suscettibile di incidere stabilmente sulla posizione dell'imputato anche al di fuori del processo penale. Ne consegue che proprio la qualificazione dell'impugnazione proposta dall'imputato dipende dalla risoluzione della questione di costituzionalità oggi prospettata. 5.2. La non manifesta infondatezza. La questione risulta non manifestamente infondata. La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. presenta, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2022, una struttura profondamente diversa da quella delle ordinarie sentenze assolutorie, per le ragioni già chiarite: ed è proprio tale peculiare configurazione della decisione a far emergere il dubbio di compatibilità costituzionale dell'attuale disciplina delle impugnazioni, pur dopo aver preso atto che l'esclusione 30dell'appellabilità da parte dell'imputato della sentenza ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che lo condanni al risarcimento del danno in favore della parte civile, risponde alla ratio desumibile dall'art. 1, comma 13, lett. c), legge n. 134 del 2021, in vista di un mutamento del contesto normativo teso alla rimeditazione dei confini dell'impugnazione di secondo grado. 5.2.1. L'articolata trama dei limiti alla proposizione dell'appello per il pubblico ministero e per l'imputato progressivamente stabilita dall'art. 593 cod. proc. pen., sino alla modificazione introdotta con la legge n. 114 del 2024, ha circoscritto il regime di appellabilità delle sentenze per tali parti, impregiudicato in ogni caso lo strumento di controllo ulteriore del ricorso per cassazione. In riferimento all'ambito dell'appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero e, quanto alle statuizioni aventi effetti penali, da parte dell'imputato, l'individuazione di differenze fra i limiti, anche pregnanti, ai rispettivi poteri impugnatori non potrebbe ritenersi, di per sé, lesiva dei principi costituzionali posti a garanzie delle rispettive posizioni. Si è anche rimarcato che la stessa Corte costituzionale (sent. n. 85 del 2008, cit.), ha limitato la sfera della disciplina incisa a quella delle sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni per le quali avrebbe potuto essere inflitta, in concreto, la sola pena dell'ammenda (ossia dalle contravvenzioni punite solo con detta pena o con pena alternativa). Qui interessa evidenziarne la ragione ultima: se si fosse esorbitato da tale ambito, si sarebbe prodotto un esito irrazionale, in quanto l'imputato sarebbe stato ammesso ad appellare la sentenza di proscioglimento da una contravvenzione punibile con la sola ammenda (ancorché senza un pieno riconoscimento della sua innocenza), mentre sarebbe restato a lui precluso, in radice, l'appello avverso la sentenza che, dichiarandone la responsabilità, avesse concretamente irrogato detta pena, sicché il Giudice delle leggi ha, in quel contesto, scartato la soluzione alternativamente ipotizzabile, quella di rimuovere in via generale, mediante lo strumento della declaratoria di incostituzionalità in via consequenziale, la previsione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., consentendo all'imputato di proporre appello anche avverso le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda (soluzione reputata tale, se praticata, da determinare un risultato - la caduta di ogni limite oggettivo all'appello - privo di riscontro nel pregresso assetto dell'istituto ed estraneo alla voluntas legis). Questa traccia rinviene un tangibile seguito nell'analisi compiuta dalla Corte costituzionale in una delle occasioni in cui è stata chiamata a verificare la conformità alla Carta fondamentale dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo post d.lgs. n. 11 del 2018, ma ante d.lgs. n. 150 del 2022: in quella pronuncia (sent. n. 34 del 2020), il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni di 31legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 Cost., dell'art. 593 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. In particolare, questa limitazione - a differenza di alcune fra le asimmetrie che caratterizzavano l'assetto emerso dalla legge n. 46 del 2006 (censurate, per un verso, da Corte cost., sent. n. 26 del 2007 e 320 del 2007, per altro verso, da Corte cost. n. 85 del 2008 e n. 274 del 2009) - è stata reputata compatibile con il principio di parità delle parti, in quanto essa persegue la finalità di assicurare la ragionevole durata del processo e riguarda sentenze che hanno accolto, nell'an, la «domanda di punizione», senza incidere in modo significativo sulla prospettazione accusatoria, risultando contenuta e non sproporzionata rispetto all'obiettivo, e, sul piano sistematico, non intrinsecamente irragionevole, atteso che il limite, riferito solo al quantum della pena inflitta, è comunque meno ampio rispetto a quello previsto per il rito abbreviato. Circa le connotazioni annesse al principio di parità tra accusa e difesa, che promana anzitutto dalla specifica previsione dell'art. 111, secondo comma, Cost., la Corte costituzionale ha puntualizzato che esso non implica in modo imprescindibile la totale identità dei poteri processuali conferiti alle parti necessarie, ossia pubblico ministero e difensore dell'imputato: le fisiologiche differenze che caratterizzano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, rendono compatibili con il suddetto principio la previsione di alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, purché - però - queste alterazioni trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia, e risultino, in ogni caso, contenute entro i limiti della ragionevolezza. Di interesse è anche la conferma del concetto secondo cui il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenta margini di cedevolezza più ampi rispetto al simmetrico potere dell'imputato, poiché il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere configurato come proiezione necessaria del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, ex art. 112 Cost., laddove quel potere in capo all'imputato si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa, accrescendone la forza di resistenza rispetto a sollecitazioni di segno inverso. 5.2.2. L'affermazione di questa linea ermeneutica - che, da un lato, si coniuga con il già ribadito principio in base al quale l'ordinamento costituzionale garantisce solo un grado di merito e uno di legittimità e, dall'altro, inerisce a una 32disposizione ulteriormente modificata in tempo susseguente - riguarda, però, la verifica del rapporto fra i poteri impugnatori delle parti necessarie del processo, pubblico ministero e imputato, parti a cui, come è emerso dall'analisi che precede, è riferita l'attuale disciplina dell'art. 593 cod. proc. pen. Tale verifica, per quanto concerne i poteri delle suddette parti di appellare le pronunce contenenti soltanto le statuizioni di natura penale, non può avere diretto rilievo in questa sede, dal momento che la questione riguarda il rapporto fra poteri impugnatori dell'imputato e quelli della parte civile nella specifica ipotesi della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., accompagnata dall'adozione delle statuizioni civili. È la partecipazione al processo della parte civile che costituisce, invece, il dato determinante alla base della rilevata questione. Il contenuto della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., considerato il suo prisma decisorio alla luce dell'attuale estensione dell'art. 538 cod. proc. pen., fonda l'interesse della parte civile a impugnarla, se ritenuta per sé sfavorevole, e a farlo, sempre agli effetti civili, con lo strumento dell'appello, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. Per contro, l'imputato, in ordine alla medesima sentenza, emessa in procedimento relativo a un reato punito con pena alternativa, ove intenda impugnarla per contrastarne le statuizioni relative alla responsabilità civile, non è legittimato a proporre l'appello, per il limite fissato dall'art. 593, in relazione all'art. 574, cod. proc. pen., ma può proporre solo il ricorso per cassazione. Lo snodo registra, dunque, il netto disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni di parti processuali poste su fronte opposto: in sostanza, l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. connota in negativo il potere di impugnazione dell'imputato, escludendo dalla sua sfera di esercizio l'impugnazione di merito, ivi compresa quella avverso la sentenza in esame, contenente anche le statuizioni civili; opzione che, in sé, potrebbe stimarsi come il ragionevole esito della discrezionalità del legislatore ove, però, alla controparte dell'imputato, in ordine alla proposta azione civile, fosse riconosciuto un corrispondente o, comunque, equivalente mezzo di impugnazione per contestare, in via speculare, la medesima sentenza. Pertanto, non è in discussione il potere generale di impugnazione riconosciuto dall'art. 571 cod. proc. pen. all'imputato, ma occorre interrogarsi sulla ragionevolezza di un sistema che, rispetto a questo specifico tipo di sentenze di proscioglimento, in difetto di una norma attributiva del potere di appello e in un contesto che mira a circoscrivere l'impugnabilità delle sentenze di secondo grado, non attribuisce all'imputato - che, destinatario di sentenza ex art. 131-bis cod. pen., sia stato condannato alle restituzioni o al risarcimento del 33danno - poteri equivalenti a quelli riconosciuti alla parte civile, dopo che il complessivo sistema normativo contempla per essa, ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen. (inciso dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale), il potere di proporre appello avverso la medesima sentenza: in definitiva, la comparazione fra i poteri riconosciuti alla parte civile e quelli riconosciuti all'imputato fa emergere l'incoerenza della diversificazione del rispettivo regime impugnatorio. 5.2.3. La comparazione rilevante in questa sede è, perciò, quella fra le prerogative processuali garantite all'imputato e quelle assicurate alla parte civile, parti contrapposte in ordine allo scrutinio dell'azione civile in sede penale: ciò conduce ad affermare che il punto oggetto di verifica afferisce a un iter distinto da quello percorso da Sez. U, ord. n. 23406 del 2025, Salerno, cit., quando ha rilevato il corrispondente disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni del pubblico ministero e della parte civile e ha escluso l'evenienza del sospetto di contrasto della relativa disciplina con i principi costituzionali nel rapporto tra quelle parti processuali, indicate come poste sullo stesso fronte. In questa sede, il rilievo del disallineamento è, invece, emerso nel rapporto fra imputato e parte civile, parti processuali fra loro contrapposte. L'asimmetria constatata si profila di notevole spessore e riveste, in correlazione con il tangibile interesse a impugnare anche per ragioni di merito di cui è portatore l'imputato (parte principale del processo), un rilevante valore negativo per la sua posizione. È pacifico il principio secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza che esclude la punibilità del reato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., posto che, come si è visto, essa ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280226 - 01; Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877 - 01). A fortiori, emerge l'interesse dell'imputato a impugnare tale decisione quando la stessa viene emessa in relazione a reati puniti con la pena alternativa e adotta anche le statuizioni civili nei suoi confronti. In ordine allo spessore di tale interesse, si osserva che, sia pure in altra evenienza, la Corte costituzionale, quando ha dichiarato (sent. n. 274 del 2009) l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da 34vizio totale di mente, emesse nel corso del giudizio abbreviato, ha evidenziato che - fermo l'assunto secondo cui il giudizio abbreviato si fonda sulla libera accettazione, da parte dell'imputato, di limitazioni a diritti e facoltà, quale contropartita al trattamento premiale sul piano sanzionatorio e che tra tali limitazioni rientrano quelle all'appello - queste limitazioni, per essere costituzionalmente compatibili, devono essere fondate su criteri razionali: nella specie, ha ritenuto irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa e non possa, invece, appellare l'assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità, dal momento che questo tipo di sentenza assolutoria non ha valenza pienamente liberatoria, postula l'accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all'imputato e dell'assenza di cause di giustificazione e può comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano giuridico, come l'applicazione di una misura di sicurezza. Sotto concorrente aspetto, vanno qui sottolineati gli argomenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale già citata per mettere in luce due significativi profili: il primo, relativo al rilievo che il principio di parità tra accusa e difesa ex art. 111, secondo comma, Cost., pur non comportando necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato, atteso che le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, non escludono la compatibilità con l'indicato principio di alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, esige pur sempre che queste alterazioni siano basate su un'adeguata ragione giustificatrice e risultino contenute entro i limiti della ragionevolezza, il vaglio inerente alla quale deve essere esperito operando la comparazione fra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l'ampiezza della differenziazione istituita dalla norma stessa tra le posizioni delle parti. (sent. n. 26 del 2007, cit.); il secondo, riguardante la specifica posizione dell'imputato, relativo alla necessità di approfondita verifica dei limiti fissati al potere di detta parte di appellare determinate sentenze di proscioglimento, onde stabilire se tali limiti si connotino per la portata lesiva del principio di parità delle parti, laddove non sorretti da alcuna razionale giustificazione, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa, diritto al quale «la facoltà di appello dell'imputato è collegata come strumento di esercizio» (sent. n. 85 del 2008, cit.). Queste considerazioni, trasposte nell'analisi della comparazione delle posizioni - divaricate quanto alla proponibilità dell'appello avverso la sentenza del tipo in esame - dell'imputato e della parte civile somministrano indicazioni 35che confermano la valutazione di non manifesta infondatezza della questione. Del resto, non sembra superfluo rimarcare che l'emersa differenza di regime impugnatorio rinviene il suo antecedente nell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 173 del 2022, cit.) che, ritenuto il vulnus procedimentale per la posizione della parte civile, ha conferito rilievo alla considerazione per cui - fermo restando che, nel processo penale, l'azione civile assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale - nello snodo analizzato, come negli altri espressamente indicati, tale carattere deve deflettere per consentire che il processo pervenga a una decisione sui capi civili, resa dallo stesso giudice penale o, comunque, in prosecuzione dell'originario giudizio penale in cui è stata azionata la domanda risarcitoria o restitutoria, al fine di salvare il procedimento in cui la parte civile ha promosso la sua pretesa, evitare di gravarla dell'onere di instaurare un nuovo giudizio e scongiurare il rilevato contrasto con i principi costituzionali. L'accresciuta tutela della posizione della parte civile (la gamma delle inflessioni del cui interesse a coltivare la sua pretesa si trae dall'approfondita ricognizione operata da Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 - 01) concorre a rendere tangibile, nel rapporto fra quella parte e l'imputato, il rilevato squilibrio dei mezzi impugnatori, sicché, con specifico riferimento all'ambito a cui appartiene la sentenza oggetto di questo processo, si certifica la posizione deteriore in cui l'imputato stesso - parte necessaria - viene a trovarsi quando, pur prosciolto ex art. 131-bis cod. pen., risulti soccombente in ordine all'azione civile introdotta nel processo penale. Questa rilevante asimmetria alimenta, dunque, il fondato sospetto che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per l'ambito precisato, si ponga in contrasto il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., in dipendenza della non ragionevole disparità di trattamento fra le due parti contrapposte che preclude all'imputato di difendersi nel secondo grado di merito con lo stesso mezzo e, quindi, con il dispiegamento delle medesime facoltà processuali riconosciute alla parte civile. Inoltre, la non manifesta infondatezza della questione si profila sussistente in riferimento al parametro del diritto di difesa dell'imputato in vista dell'effettiva tutela giurisdizionale della sua posizione, di cui all'art. 24 Cost., stante il limite frapposto alla giuridica possibilità di far valere con compiutezza le proprie ragioni nel processo di appello, a fronte delle facoltà processuali consentite alla parte civile, che può coltivare la sua pretesa restitutoria, avallata dal primo responso giudiziale caratterizzato dall'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità della condotta illecita all'imputato, pur se sfociato nel proscioglimento del medesimo, ex art. 131-bis cod. pen. 36Infine, il fondato sospetto di contrasto della norma investe il principio di parità delle parti nel processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e, per quanto di ragione, l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU (posto che la parità delle armi integra uno degli elementi intrinseci alla nozione di processo equo affermato in sede convenzionale, così che a ciascuna parte venga garantita la ragionevole possibilità di svolgere le proprie difese e anche di contestare le prove avverse in condizioni che non la pongano in posizione deteriore rispetto a quella del suo contraddittore; Corte EDU del 26/09/2023, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia; Corte EDU del 25/04/2013, Erkapie c. Croazia; Corte EDU del 22/06/2000, Coéme c. Belgio): ciò, in ragione della limitazione fissata all'impostazione difensiva di cui può avvalersi, pure per la corrispondente, per quanto circoscritta, possibilità di attivazione probatoria ammessa nel secondo grado di merito, l'imputato all'atto dell'impugnazione della sentenza indicata, dovendo concentrare le sue censure in quelle proprie del giudizio di legittimità, a differenza della sua controparte che, nella speculare situazione processuale, ha titolo a dedurre anche le sue ragioni di merito con l'appello, secondo le articolazioni consentite in quel grado. Tali profili, afferendo al vulnus che attinge la posizione dell'imputato nell'esercizio delle sue facoltà processuali a fronte di quelle attribuite alla parte civile in punto di riesame di merito delle statuizioni civili, confermano la non manifesta infondatezza della questione rispetto alla specifica parte del thema decidendum dell'impugnazione relativa alla contestazione dell'an e del quantum della provvisionale. Si prospetta, in definitiva, una evidente e non ragionevole asimmetria tra le posizioni processuali delle parti private, in un contesto in cui la limitazione dell'impugnazione dell'imputato al solo ricorso per cassazione potrebbe risultare non proporzionata rispetto all'intensità degli effetti derivanti dalla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 5.3. La questione, pertanto, deve essere rimessa alla Corte costituzionale. 6. Le considerazioni svolte impongono, conclusivamente, di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Consegue a tali statuizioni, a norma dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 37la sospensione del presente procedimento, con l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA], infine, provvederà alla notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si rassegna, pertanto, il seguente dispositivo. P.Q.M. Dichia P.Q.MDepositato in eri* Roma, il 2_21.11.226 lì Funzionano GiudiziariO e0,12° imo 38
Sentenza Cassazione n. 28647/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris