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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20311/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2464 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 919/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 12/12/2022 R.G.N. 38/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5124/20231.

Con sentenza n. 1020/2019 il Tribunale di PattiN, umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026espletata prova testimoniale e consulenza contabile, in parziaDleat a pubblicazione 17/06/2026accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., aveva condannatoquest’ultima al pagamento in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] dellacomplessiva somma di € 65.927,13, dovuta per le ragionimeglio indicate in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessidalla maturazione sino al soddisfo; aveva rigettato ogni altradomanda; aveva rigettato la domanda riconvenzionale dellaresistente; aveva condannato la società al pagamento dellespese di lite, come liquidate e in distrazione.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Messina rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].n.c. contro la suddetta sentenza di primo grado, checonfermava, condannando l’appellante a rimborsareall’appellato le spese del secondo grado di giudizio, comeliquidate.3.

Per quanto qui interessa, la Corte di merito premettevache con il ricorso introduttivo del giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] avevadedotto: a) di avere lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 14.8.2006 al 21.7.2009, svolgendo, oltre allemansioni relative al servizio dialisi, consistentinell’accompagnare i pazienti per il trattamento all’ospedale diPatti o di Milazzo all’andata e al ritorno, quelle legate al serviziofunebre, con turni di 12 ore giornaliere per sei giorni allasettimana, dalle ore 06.00 alle ore 19.30, con pausa pranzo dicirca 1h30’, e con reperibilità due volte al mese per l’interasettimana da lunedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 edalle ore 19.30 alle ore 07.30 e la domenica per tutte le 24 ore;b) che aveva goduto di sole due settimane di ferie l’anno; c)Numero registro generale 5124/2023che, precisato di aver ricevuto paga come da buste che allegavaN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026al ricorso, ma con esclusione della 14^ la cui busta non erDaat a pubblicazione 17/06/2026sottoscritta, era insufficiente la retribuzione ricevuta rispetto aiminimi da contratto collettivo, e che era mancato il pagamentodell’indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, diquella di reperibilità e del trattamento di fine rapporto; e che illavoratore aveva quindi chiesto la condanna della CVP alpagamento dei relativi importi, stimati complessivamente in €83.000,00.3.1.

Premetteva, ancora, quando aveva dedotto e richiestola convenuta anche in via riconvenzionale, nonché quello cheaveva considerato e deciso il primo giudice.4.

Tanto diffusamente premesso, la Corte, esaminate levarie censure formulate dall’appellante, le disattendeva tutte.5.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. haproposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi esuccessiva memoria.6.

Resiste l’intimato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 115c.p.c. (art. 360 comma 1, n. 3)”.

Imputa “alla Corte territorialel’erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie in ordine alconvincimento circa la sussistenza di prova del dedottoespletamento del lavoro straordinario e di quello eccedentel’orario contrattualizzato, in forza di contratto a tempo parzialeoltre che delle indennità di irreperibilità”.Numero registro generale 5124/20232.

Il motivo è inammissibile.

Numero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026Data pubblicazione 17/06/20263.

Rilevato che neppure è precisamente individuata la partedi motivazione oggetto di censura, occorre ricordare che,secondo un consolidato indirizzo di legittimità, sono riservate algiudice del merito l’interpretazione e la valutazione delmateriale probatorio, il controllo dell’attendibilità e dellaconcludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie,di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione,nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione delproprio convincimento (così, ex plurimis, Cass. n. 5732/2022).Inoltre, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo adalcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (v., tra lealtre, Cass. n. 7099/2022).Ebbene, come già emerge dall’incipit della censura e,meglio, dal suo svolgimento, essa si traduce e si risolve in unacritica dell’apprezzamento probatorio operato dai giudici dimerito, loro riservato.4.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazioneo falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt.115 e 116 c.p.c. e art. 2727 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n.3)”.

Deduce che: “La sentenza impugnata è erronea in quantosi fonda su deposizioni di testi che sono in contrasto irriducibilecon altre dichiarazioni testimoniali”.6.

Anche questo motivo è inammissibile.7.

Valgono in parte per questa censura le medesimeconsiderazioni svolte circa il primo motivo.Numero registro generale 5124/2023In questo caso, la ricorrente assume che la sentenza dNi umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026primo grado e quella di appello non avrebbero consideratDoat a pubblicazione 17/06/2026“quanto dichiarato dai testi di parte resistente (ex dipendentedella CVP signor Russo, Monzini, Ballotta e Kougpout)”, inasserito “netto contrasto con quelle valorizzate dai giudici deldoppio grado di merito” (v. pag. 17 del ricorso).E’ sufficiente, allora, evidenziare che la Corte territoriale,nel rispondere ad analogo punto di censura dell’alloraappellante, ha senz’altro riesaminato (anche) le deposizioni deisuddetti quattro testi (v. tra la facciata 5 e la facciata 6 dellasua sentenza).8.

Quanto, poi, alla pur dedotta violazione dell’art. 116c.p.c., devesi ricordare che, secondo un consolidato indirizzo diquesta Corte espresso anche a Sezioni unite, in tema di ricorsoper cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutareuna prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondoil suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle inaltro e diverso valore oppure il valore che il legislatoreesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiaratodi valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cosìCass., sez. un., 30.9.2020, n. 20867).

Tuttavia, anche nelloNumero registro generale 5124/2023sviluppo del secondo motivo (v. pagg. 17-20 del ricorso), laN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026ricorrente non deduce la violazione o falsa applicazionDeat a pubblicazione 17/06/2026dell’art.116 c.p.c. nei suddetti ristretti limiti consentiti in sede dilegittimità.9.

La ricorrente, nell’ambito della stessa censura, assumeancora che: “La Corte, in violazione dell’art. 2727 c.c., hapresunto l’esistenza di fatti da circostanze non assolutamentecerte, infatti ha ritenuto provato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] svolgessetutti (i) giorni lavoro straordinario, quindi che effettuasse ancheservizio di pompe funebri giornalmente, nonostante ciò nonrisulti pacifico”.

Nella direzione dell’inammissibilità del secondomotivo anche da questo punto di vista basta notare che innessun punto della propria decisione la Corte d’appello,esplicitamente o implicitamente, ha manifestato di far ricorsoad un ragionamento presuntivo.10.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione ofalsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art.132, comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c.,comma 1, n 4)”.

Deduce che: “La sentenza è nulla in quantoaffetta da vizio di motivazione apparente”.11.

Anche il terzo motivo è inammissibile.12.

La ricorrente, premettendo che: “Nel ricorso in appellola CVP ha impugnato il capo della sentenza con il quale ilTribunale ha ritenuto inattendibile la deposizione del teste RussoGiuseppe”, asserisce che: La Corte territoriale sul motivo diappello si è limitata a dichiarare che: “Il Tribunale ha esclusoche la deposizione del teste Russo, assai riduttiva rispetto allanarrazione dell’attore, avesse un’adeguata efficacia quale provacontraria” (pag. 3 della sentenza) .Numero registro generale 5124/202313.

Osserva il Collegio che il passo che trascrive laN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026ricorrente rientra nel § 1 della motivazione in cui la Corte hDaat a pubblicazione 17/06/2026solo esposto quanto aveva ritenuto il primo giudice; nonconsidera assolutamente la ricorrente che la Corte, proprio perrispondere all’analoga censura dell’allora appellante, si èdiffusamente espressa anzitutto sulla deposizione del testeRusso Giuseppe (v. la prima metà della facciata 5dell’impugnata sentenza).14.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazioneo falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art.115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Lamenta che: “LaCorte territoriale ha ritenuto di non dare alcun valore probatorioalla documentazione prodotta”.15.

Il motivo è inammissibile.16.

La Corte di merito si è compiutamente espressa anchesulla “Ulteriore censura” che CPV muoveva “alla mancatavalutazione delle buste paga, dei registri presenza noncontestati e dell’assegno con il quale sarebbe stato pagato ilTFR” (v. tra la facciata 6 e la facciata 7 della sua sentenza).17.

Tuttavia, la ricorrente non si confronta con tale parte dimotivazione.In particolare, circa i “registri presenza”, la Corte haosservato: “La contestazione dei registri presenza prodotti daCPV è poi contenuta in re ipsa nell’affermazione di un orario dilavoro diverso e maggiore.

L’onere di contestazione, pergiurisprudenza pacifica, non si deve risolvere in un batti e ribattifra le parti, bastando che la posizione già adottata contengaNumero registro generale 5124/2023l’inequivoca confutazione delle affermazioni che la controparteN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026faccia anche successivamente”.

Data pubblicazione 17/06/2026“Riguardo il pagamento del ftr”, la Corte ha considerato che“CPV si riferisce all’assegno Banco di Sicilia di 3.631,15 eurodatato 12 agosto 2009 (cioè appena un mese dopo la chiusuradel rapporto), che risulta riscosso il successivo 14 agosto.L’importo in parola è tuttavia quello esposto nella busta paga diluglio 2009, l’ultima del rapporto, importo che risulta dallasomma dei 2.667,06 euro a titolo di tfr e degli importi dell’ultimaretribuzione e dei relativi accessori.

Bene dunque ha fatto ilconsulente del tribunale a scomputare dal tfr solo 2.667,06euro”.Infine, “riguardo le buste paga”, la Corte ha senz’altrotenuto conto che CVP ha fatto presente trattarsi di documentinon solo sottoscritti, ma recanti la dichiarazione “di aver presovisione delle giornate e degli orari sopra esposti e che sono ilrisultato esatto dell’orario di lavoro svolto nel mesespecificato” .Ebbene, la ricorrente non considera che la Corte territorialeha argomentato in proposito: “La dichiarazione sottoscritta dallavoratore dimostra senz’altro che le somme indicate sonoquelle effettivamente corrisposte.

Come chiarito da Cass. sez.lav. 14479/2001, la dichiarazione confessoria riguardante lapercezione della retribuzione ed il suo ammontare per il lavoroeffettuato non si estende anche al fatto negativo della mancataeffettuazione di lavoro eccedente quello ordinario così retribuito,ossia di lavoro straordinario.

Ove la busta paga consegnata allavoratore contenga l’indicazione dell’orario di lavoro osservatodal dipendente, a tale dichiarazione non può pertanto essereassegnato il valore di prova legale (preclusiva della provaNumero registro generale 5124/2023testimoniale) in relazione alla pretesa del dipendente diretta allaN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026remunerazione di lavoro straordinario (Cass. sez. lavDa.t a pubblicazione 17/06/2026739/1993)”.17.1.

Invero, la ricorrente assume che “la Corte d’Appellosi è limitata a richiamare i principi enunciati da questa Cortesulla valenza probatoria delle buste paga, senza indicare comepossa ritenersi confutato il contenuto delle stesse (pag. 6 dellasentenza di secondo grado)”; il che non è esatto, perché, comesi è ora visto, i giudici di secondo grado hanno fatto capo ad unospecifico orientamento circa il limitato valore confessorio chepoteva attribuirsi a dichiarazioni quali quelle riportate nellebuste paga sottoscritte dal lavoratore; e tanto, a sua volta, davaadito alla possibilità di ricorrere alla prova testimoniale perdimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario; provatestimoniale nella specie assunta sin dal primo grado, e dallaquale i giudici del doppio grado nel merito hanno tratto ladimostrazione di tale lavoro straordinario.18.

Va da sé, perciò, che il motivo è inammissibile ancheladdove vi si adombra un “vizio di motivazione apparente”,perché è piuttosto la ricorrente a non cogliere il senso delragionamento decisorio esposto dalla Corte d’appello.19.

Con il quinto motivo denuncia “Violazione o falsaapplicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 115c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Deduce che: “Anche inordine alle domande riconvenzionali, la Corte di Appello,aderendo a quanto deciso dal Giudice di prime cure, ha ritenutoinopinatamente non raggiunta la prova”.20.

Anche tale motivo è inammissibile.Numero registro generale 5124/202321.

Come emerge chiaramente dallo svolgimento dellaN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026censura (v. pagg. 23-25 del ricorso), essa è meramentDeat a pubblicazione 17/06/2026contrappositiva rispetto ad una valutazione probatoria che laCorte d’appello ha senz’altro operato, peraltro non soltanto“aderendo a quanto deciso dal Giudice di prime cure”, comeassume la ricorrente, ma esplicitamente dichiarando di“integrare la motivazione” della sentenza allora impugnata.21.1.

Inoltre, la doglianza ancora una volta neppure èaderente al ragionamento decisorio svolto dalla Cortedistrettuale circa i motivi d’appello inerenti la domandariconvenzionale di risarcimento del danno (v. in extenso il § 4.alla facciata 7).In particolare, circa “la deposizione della testimone cheaveva lamentato che il marito era trascurato”, la Corte haanzitutto richiamato “quanto già detto supra riguardo ladeposizione Khougptu”.

In precedenza, infatti, la Corte avevaosservato che: “Anche riguardo alla teste Khougptu CVP noncentra le censure sul reale contenuto della sentenza.

Il tribunalenon ha affatto negato l’attendibilità della testimone, ma haescluso che alcune sporadiche dimenticanze, quali quellelamentate dalla teste, comportino automaticamente unaresponsabilità risarcitoria, specie considerato che CVPnemmeno in questa sede rivendica di aver mai reagitodisciplinarmente o anche solo redarguendo [OSCURATO:PERSONA]” (così trala facciata 5 e la facciata 6).

Ha aggiunto, ancora, la Corte, circatale “prima assunta causa di danno”, che “CPV non dimostra ilconcreto danno patrimoniale derivatole e allega solo un genericodanno all’immagine”.21.2.

Circa l’episodio della sostenuta aggressione all’altrodipendente Graceffa, la ricorrente asserisce che “la circostanzaNumero registro generale 5124/2023è stata acclarata dalla sanzione disciplinare e dalla ammissioneN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026dello stesso [OSCURATO:PERSONA]”, menzionando uno stralcio di una letterDaat a pubblicazione 17/06/2026di quest’ultimo in data 6.11.2007, “nella quale egli rispondevaal richiamo disciplinare della datrice di lavoro”.Ignora la ricorrente che la Corte d’appello, a proposito diquesto episodio, ha rilevato che il Graceffa “assunto aggreditosi è ben guardato dal venire a deporre e che il teste Avellino,presente ai fatti, ha affermato che era stato semmai Graceffaad aggredire con “una pedana” dalla quale l’appellato si eradifeso bloccando il piede dell’avversario.

Le giustificazioni resedall’[OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento disciplinare (allegato7 della memoria di costituzione in primo grado) non contengonopoi una confessione, ma semmai una ricostruzione dei fattisimile a quella riportata dal teste Avellino”.21.3.

Infine, circa la violazione dell’obbligo di fedeltàperché l’[OSCURATO:PERSONA], in costanza di rapporto, avrebbe lavoratoanche per la [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello, integrando lamotivazione del primo giudice, ha evidenziato “che è irrilevantese [OSCURATO:PERSONA] abbia lavorato per [OSCURATO:PERSONA] anche mentreera in servizio per CVP o, come l’appellato sostiene, solo dopoessere stato licenziato.

Il risarcimento non è infatti immediataconseguenza del fatto che il lavoratore abbia svolto attività perconto di impresa concorrente, ma necessita della dimostrazionedei concreti danni che da tale attività sarebbero derivati”.In proposito, la ricorrente attualmente lamenta che: LaCorte d’Appello, piuttosto che dichiarare la nullità della sentenzaper omessa pronuncia sulla domanda, ha ritenuto non fondatala domanda riconvenzionale, ritenendo erroneamente “ilrisarcimento non è immediata conseguenza del fatto che illavoratore abbia svolto attività per conto di impresaNumero registro generale 5124/2023concorrente, ma necessita della dimostrazione dei concretNi umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026danni che da tale attività sarebbero derivati” .

Data pubblicazione 17/06/202621.4.

Rileva il Collegio che, stando a quanto riferito dallaCorte territoriale, l’allora appellante aveva lamentato, non giàun’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., bensì che il primogiudice “nulla ha motivato”.Inoltre, la ricorrente prende parzialmente in considerazionela motivazione di merito resa sul punto dai giudici di secondogrado, i quali hanno aggiunto che: “In questo giudizio manca laspecifica allegazione di tali danni, né CVP ha tentato di provarli,invocando una somma arbitraria (10.000,00 euro) in viaequitativa”.22.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “Omessoesame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio (violazione exart. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.)”.

Deduce che: “… la Corte ritienedimostrato il lavoro a tempo pieno ed il lavoro straordinarioanche nel periodo in cui l’istante è stato sospeso dal lavoro e inparticolare nell’arco dei giorni dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7 novembre2007”, e che “Stesso discorso valga per il periodo di malattia eper i permessi richiesti, …”.23.

Pure tale motivo è inammissibile per più ragioni.24.

In primo luogo, la censura è formulata esclusivamentein base al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.,e, pertanto, s’imbatte nella preclusione attualmente prevista dalcomma quarto dello stesso art. 360 cit. per il caso di c.d.

“doppiaconforme”.Invero, il motivo si riferisce alla contestata dimostrazionedi “lavoro a tempo pieno” e di “lavoro straordinario” e, perNumero registro generale 5124/2023questi profili, le sentenze di primo grado e di secondo gradoN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026sono assolutamente conformi circa le ragioni in fatto (come gDiàat a pubblicazione 17/06/2026evidenziato, soltanto rispetto alle questioni relative alladomanda riconvenzionale di risarcimento del danno la Corte haparzialmente integrato la motivazione del Tribunale).24.1.

Inoltre, la censura introduce temi, quali quelli relativia taluni periodi di sospensione della prestazione lavorativa, cheappaiono nuovi in questa sede di legittimità, non risultandoneanche allegato dalla ricorrente che fossero compresi nei purmolteplici punti di doglianza devoluti alla cognizione della Corteterritoriale.24.2.

Infine, solo nel corpo del motivo la ricorrenteinserisce profili di violazione o falsa applicazione di norme didiritto sostanziale e processuale, estranei all’ipotesi di cui all’art.360, comma primo, n. 5), c.p.c., quali sono quelli cheriguardano l’art. 2697 c.c. e gli artt. 112 e 324 c.p.c. (v. pagg.25-26 del ricorso).25.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA eN uCmPerAo r egistro generale 5124/2023Numero sezionale 2464/2026come per legge.

Numero di raccolta generale 20311/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2464 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 919/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 12/12/2022 R.G.N. 38/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5124/20231. Con sentenza n. 1020/2019 il Tribunale di PattiN, umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026espletata prova testimoniale e consulenza contabile, in parziaDleat a pubblicazione 17/06/2026accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., aveva condannatoquest’ultima al pagamento in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] dellacomplessiva somma di € 65.927,13, dovuta per le ragionimeglio indicate in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessidalla maturazione sino al soddisfo; aveva rigettato ogni altradomanda; aveva rigettato la domanda riconvenzionale dellaresistente; aveva condannato la società al pagamento dellespese di lite, come liquidate e in distrazione.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Messina rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].n.c. contro la suddetta sentenza di primo grado, checonfermava, condannando l’appellante a rimborsareall’appellato le spese del secondo grado di giudizio, comeliquidate.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premettevache con il ricorso introduttivo del giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] avevadedotto: a) di avere lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 14.8.2006 al 21.7.2009, svolgendo, oltre allemansioni relative al servizio dialisi, consistentinell’accompagnare i pazienti per il trattamento all’ospedale diPatti o di Milazzo all’andata e al ritorno, quelle legate al serviziofunebre, con turni di 12 ore giornaliere per sei giorni allasettimana, dalle ore 06.00 alle ore 19.30, con pausa pranzo dicirca 1h30’, e con reperibilità due volte al mese per l’interasettimana da lunedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 edalle ore 19.30 alle ore 07.30 e la domenica per tutte le 24 ore;b) che aveva goduto di sole due settimane di ferie l’anno; c)Numero registro generale 5124/2023che, precisato di aver ricevuto paga come da buste che allegavaN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026al ricorso, ma con esclusione della 14^ la cui busta non erDaat a pubblicazione 17/06/2026sottoscritta, era insufficiente la retribuzione ricevuta rispetto aiminimi da contratto collettivo, e che era mancato il pagamentodell’indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, diquella di reperibilità e del trattamento di fine rapporto; e che illavoratore aveva quindi chiesto la condanna della CVP alpagamento dei relativi importi, stimati complessivamente in €83.000,00.3.1. Premetteva, ancora, quando aveva dedotto e richiestola convenuta anche in via riconvenzionale, nonché quello cheaveva considerato e deciso il primo giudice.4. Tanto diffusamente premesso, la Corte, esaminate levarie censure formulate dall’appellante, le disattendeva tutte.5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. haproposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi esuccessiva memoria.6. Resiste l’intimato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 115c.p.c. (art. 360 comma 1, n. 3)”. Imputa “alla Corte territorialel’erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie in ordine alconvincimento circa la sussistenza di prova del dedottoespletamento del lavoro straordinario e di quello eccedentel’orario contrattualizzato, in forza di contratto a tempo parzialeoltre che delle indennità di irreperibilità”.Numero registro generale 5124/20232. Il motivo è inammissibile. Numero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026Data pubblicazione 17/06/20263. Rilevato che neppure è precisamente individuata la partedi motivazione oggetto di censura, occorre ricordare che,secondo un consolidato indirizzo di legittimità, sono riservate algiudice del merito l’interpretazione e la valutazione delmateriale probatorio, il controllo dell’attendibilità e dellaconcludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie,di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione,nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione delproprio convincimento (così, ex plurimis, Cass. n. 5732/2022).Inoltre, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo adalcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (v., tra lealtre, Cass. n. 7099/2022).Ebbene, come già emerge dall’incipit della censura e,meglio, dal suo svolgimento, essa si traduce e si risolve in unacritica dell’apprezzamento probatorio operato dai giudici dimerito, loro riservato.4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazioneo falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt.115 e 116 c.p.c. e art. 2727 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n.3)”. Deduce che: “La sentenza impugnata è erronea in quantosi fonda su deposizioni di testi che sono in contrasto irriducibilecon altre dichiarazioni testimoniali”.6. Anche questo motivo è inammissibile.7. Valgono in parte per questa censura le medesimeconsiderazioni svolte circa il primo motivo.Numero registro generale 5124/2023In questo caso, la ricorrente assume che la sentenza dNi umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026primo grado e quella di appello non avrebbero consideratDoat a pubblicazione 17/06/2026“quanto dichiarato dai testi di parte resistente (ex dipendentedella CVP signor Russo, Monzini, Ballotta e Kougpout)”, inasserito “netto contrasto con quelle valorizzate dai giudici deldoppio grado di merito” (v. pag. 17 del ricorso).E’ sufficiente, allora, evidenziare che la Corte territoriale,nel rispondere ad analogo punto di censura dell’alloraappellante, ha senz’altro riesaminato (anche) le deposizioni deisuddetti quattro testi (v. tra la facciata 5 e la facciata 6 dellasua sentenza).8. Quanto, poi, alla pur dedotta violazione dell’art. 116c.p.c., devesi ricordare che, secondo un consolidato indirizzo diquesta Corte espresso anche a Sezioni unite, in tema di ricorsoper cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutareuna prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondoil suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle inaltro e diverso valore oppure il valore che il legislatoreesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiaratodi valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cosìCass., sez. un., 30.9.2020, n. 20867). Tuttavia, anche nelloNumero registro generale 5124/2023sviluppo del secondo motivo (v. pagg. 17-20 del ricorso), laN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026ricorrente non deduce la violazione o falsa applicazionDeat a pubblicazione 17/06/2026dell’art.116 c.p.c. nei suddetti ristretti limiti consentiti in sede dilegittimità.9. La ricorrente, nell’ambito della stessa censura, assumeancora che: “La Corte, in violazione dell’art. 2727 c.c., hapresunto l’esistenza di fatti da circostanze non assolutamentecerte, infatti ha ritenuto provato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] svolgessetutti (i) giorni lavoro straordinario, quindi che effettuasse ancheservizio di pompe funebri giornalmente, nonostante ciò nonrisulti pacifico”. Nella direzione dell’inammissibilità del secondomotivo anche da questo punto di vista basta notare che innessun punto della propria decisione la Corte d’appello,esplicitamente o implicitamente, ha manifestato di far ricorsoad un ragionamento presuntivo.10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione ofalsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art.132, comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c.,comma 1, n 4)”. Deduce che: “La sentenza è nulla in quantoaffetta da vizio di motivazione apparente”.11. Anche il terzo motivo è inammissibile.12. La ricorrente, premettendo che: “Nel ricorso in appellola CVP ha impugnato il capo della sentenza con il quale ilTribunale ha ritenuto inattendibile la deposizione del teste RussoGiuseppe”, asserisce che: La Corte territoriale sul motivo diappello si è limitata a dichiarare che: “Il Tribunale ha esclusoche la deposizione del teste Russo, assai riduttiva rispetto allanarrazione dell’attore, avesse un’adeguata efficacia quale provacontraria” (pag. 3 della sentenza) .Numero registro generale 5124/202313. Osserva il Collegio che il passo che trascrive laN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026ricorrente rientra nel § 1 della motivazione in cui la Corte hDaat a pubblicazione 17/06/2026solo esposto quanto aveva ritenuto il primo giudice; nonconsidera assolutamente la ricorrente che la Corte, proprio perrispondere all’analoga censura dell’allora appellante, si èdiffusamente espressa anzitutto sulla deposizione del testeRusso Giuseppe (v. la prima metà della facciata 5dell’impugnata sentenza).14. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazioneo falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art.115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Lamenta che: “LaCorte territoriale ha ritenuto di non dare alcun valore probatorioalla documentazione prodotta”.15. Il motivo è inammissibile.16. La Corte di merito si è compiutamente espressa anchesulla “Ulteriore censura” che CPV muoveva “alla mancatavalutazione delle buste paga, dei registri presenza noncontestati e dell’assegno con il quale sarebbe stato pagato ilTFR” (v. tra la facciata 6 e la facciata 7 della sua sentenza).17. Tuttavia, la ricorrente non si confronta con tale parte dimotivazione.In particolare, circa i “registri presenza”, la Corte haosservato: “La contestazione dei registri presenza prodotti daCPV è poi contenuta in re ipsa nell’affermazione di un orario dilavoro diverso e maggiore. L’onere di contestazione, pergiurisprudenza pacifica, non si deve risolvere in un batti e ribattifra le parti, bastando che la posizione già adottata contengaNumero registro generale 5124/2023l’inequivoca confutazione delle affermazioni che la controparteN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026faccia anche successivamente”. Data pubblicazione 17/06/2026“Riguardo il pagamento del ftr”, la Corte ha considerato che“CPV si riferisce all’assegno Banco di Sicilia di 3.631,15 eurodatato 12 agosto 2009 (cioè appena un mese dopo la chiusuradel rapporto), che risulta riscosso il successivo 14 agosto.L’importo in parola è tuttavia quello esposto nella busta paga diluglio 2009, l’ultima del rapporto, importo che risulta dallasomma dei 2.667,06 euro a titolo di tfr e degli importi dell’ultimaretribuzione e dei relativi accessori. Bene dunque ha fatto ilconsulente del tribunale a scomputare dal tfr solo 2.667,06euro”.Infine, “riguardo le buste paga”, la Corte ha senz’altrotenuto conto che CVP ha fatto presente trattarsi di documentinon solo sottoscritti, ma recanti la dichiarazione “di aver presovisione delle giornate e degli orari sopra esposti e che sono ilrisultato esatto dell’orario di lavoro svolto nel mesespecificato” .Ebbene, la ricorrente non considera che la Corte territorialeha argomentato in proposito: “La dichiarazione sottoscritta dallavoratore dimostra senz’altro che le somme indicate sonoquelle effettivamente corrisposte. Come chiarito da Cass. sez.lav. 14479/2001, la dichiarazione confessoria riguardante lapercezione della retribuzione ed il suo ammontare per il lavoroeffettuato non si estende anche al fatto negativo della mancataeffettuazione di lavoro eccedente quello ordinario così retribuito,ossia di lavoro straordinario. Ove la busta paga consegnata allavoratore contenga l’indicazione dell’orario di lavoro osservatodal dipendente, a tale dichiarazione non può pertanto essereassegnato il valore di prova legale (preclusiva della provaNumero registro generale 5124/2023testimoniale) in relazione alla pretesa del dipendente diretta allaN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026remunerazione di lavoro straordinario (Cass. sez. lavDa.t a pubblicazione 17/06/2026739/1993)”.17.1. Invero, la ricorrente assume che “la Corte d’Appellosi è limitata a richiamare i principi enunciati da questa Cortesulla valenza probatoria delle buste paga, senza indicare comepossa ritenersi confutato il contenuto delle stesse (pag. 6 dellasentenza di secondo grado)”; il che non è esatto, perché, comesi è ora visto, i giudici di secondo grado hanno fatto capo ad unospecifico orientamento circa il limitato valore confessorio chepoteva attribuirsi a dichiarazioni quali quelle riportate nellebuste paga sottoscritte dal lavoratore; e tanto, a sua volta, davaadito alla possibilità di ricorrere alla prova testimoniale perdimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario; provatestimoniale nella specie assunta sin dal primo grado, e dallaquale i giudici del doppio grado nel merito hanno tratto ladimostrazione di tale lavoro straordinario.18. Va da sé, perciò, che il motivo è inammissibile ancheladdove vi si adombra un “vizio di motivazione apparente”,perché è piuttosto la ricorrente a non cogliere il senso delragionamento decisorio esposto dalla Corte d’appello.19. Con il quinto motivo denuncia “Violazione o falsaapplicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 115c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Deduce che: “Anche inordine alle domande riconvenzionali, la Corte di Appello,aderendo a quanto deciso dal Giudice di prime cure, ha ritenutoinopinatamente non raggiunta la prova”.20. Anche tale motivo è inammissibile.Numero registro generale 5124/202321. Come emerge chiaramente dallo svolgimento dellaN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026censura (v. pagg. 23-25 del ricorso), essa è meramentDeat a pubblicazione 17/06/2026contrappositiva rispetto ad una valutazione probatoria che laCorte d’appello ha senz’altro operato, peraltro non soltanto“aderendo a quanto deciso dal Giudice di prime cure”, comeassume la ricorrente, ma esplicitamente dichiarando di“integrare la motivazione” della sentenza allora impugnata.21.1. Inoltre, la doglianza ancora una volta neppure èaderente al ragionamento decisorio svolto dalla Cortedistrettuale circa i motivi d’appello inerenti la domandariconvenzionale di risarcimento del danno (v. in extenso il § 4.alla facciata 7).In particolare, circa “la deposizione della testimone cheaveva lamentato che il marito era trascurato”, la Corte haanzitutto richiamato “quanto già detto supra riguardo ladeposizione Khougptu”. In precedenza, infatti, la Corte avevaosservato che: “Anche riguardo alla teste Khougptu CVP noncentra le censure sul reale contenuto della sentenza. Il tribunalenon ha affatto negato l’attendibilità della testimone, ma haescluso che alcune sporadiche dimenticanze, quali quellelamentate dalla teste, comportino automaticamente unaresponsabilità risarcitoria, specie considerato che CVPnemmeno in questa sede rivendica di aver mai reagitodisciplinarmente o anche solo redarguendo [OSCURATO:PERSONA]” (così trala facciata 5 e la facciata 6). Ha aggiunto, ancora, la Corte, circatale “prima assunta causa di danno”, che “CPV non dimostra ilconcreto danno patrimoniale derivatole e allega solo un genericodanno all’immagine”.21.2. Circa l’episodio della sostenuta aggressione all’altrodipendente Graceffa, la ricorrente asserisce che “la circostanzaNumero registro generale 5124/2023è stata acclarata dalla sanzione disciplinare e dalla ammissioneN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026dello stesso [OSCURATO:PERSONA]”, menzionando uno stralcio di una letterDaat a pubblicazione 17/06/2026di quest’ultimo in data 6.11.2007, “nella quale egli rispondevaal richiamo disciplinare della datrice di lavoro”.Ignora la ricorrente che la Corte d’appello, a proposito diquesto episodio, ha rilevato che il Graceffa “assunto aggreditosi è ben guardato dal venire a deporre e che il teste Avellino,presente ai fatti, ha affermato che era stato semmai Graceffaad aggredire con “una pedana” dalla quale l’appellato si eradifeso bloccando il piede dell’avversario. Le giustificazioni resedall’[OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento disciplinare (allegato7 della memoria di costituzione in primo grado) non contengonopoi una confessione, ma semmai una ricostruzione dei fattisimile a quella riportata dal teste Avellino”.21.3. Infine, circa la violazione dell’obbligo di fedeltàperché l’[OSCURATO:PERSONA], in costanza di rapporto, avrebbe lavoratoanche per la [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello, integrando lamotivazione del primo giudice, ha evidenziato “che è irrilevantese [OSCURATO:PERSONA] abbia lavorato per [OSCURATO:PERSONA] anche mentreera in servizio per CVP o, come l’appellato sostiene, solo dopoessere stato licenziato. Il risarcimento non è infatti immediataconseguenza del fatto che il lavoratore abbia svolto attività perconto di impresa concorrente, ma necessita della dimostrazionedei concreti danni che da tale attività sarebbero derivati”.In proposito, la ricorrente attualmente lamenta che: LaCorte d’Appello, piuttosto che dichiarare la nullità della sentenzaper omessa pronuncia sulla domanda, ha ritenuto non fondatala domanda riconvenzionale, ritenendo erroneamente “ilrisarcimento non è immediata conseguenza del fatto che illavoratore abbia svolto attività per conto di impresaNumero registro generale 5124/2023concorrente, ma necessita della dimostrazione dei concretNi umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026danni che da tale attività sarebbero derivati” . Data pubblicazione 17/06/202621.4. Rileva il Collegio che, stando a quanto riferito dallaCorte territoriale, l’allora appellante aveva lamentato, non giàun’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., bensì che il primogiudice “nulla ha motivato”.Inoltre, la ricorrente prende parzialmente in considerazionela motivazione di merito resa sul punto dai giudici di secondogrado, i quali hanno aggiunto che: “In questo giudizio manca laspecifica allegazione di tali danni, né CVP ha tentato di provarli,invocando una somma arbitraria (10.000,00 euro) in viaequitativa”.22. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “Omessoesame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio (violazione exart. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.)”. Deduce che: “… la Corte ritienedimostrato il lavoro a tempo pieno ed il lavoro straordinarioanche nel periodo in cui l’istante è stato sospeso dal lavoro e inparticolare nell’arco dei giorni dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7 novembre2007”, e che “Stesso discorso valga per il periodo di malattia eper i permessi richiesti, …”.23. Pure tale motivo è inammissibile per più ragioni.24. In primo luogo, la censura è formulata esclusivamentein base al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.,e, pertanto, s’imbatte nella preclusione attualmente prevista dalcomma quarto dello stesso art. 360 cit. per il caso di c.d. “doppiaconforme”.Invero, il motivo si riferisce alla contestata dimostrazionedi “lavoro a tempo pieno” e di “lavoro straordinario” e, perNumero registro generale 5124/2023questi profili, le sentenze di primo grado e di secondo gradoN umero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 20311/2026sono assolutamente conformi circa le ragioni in fatto (come gDiàat a pubblicazione 17/06/2026evidenziato, soltanto rispetto alle questioni relative alladomanda riconvenzionale di risarcimento del danno la Corte haparzialmente integrato la motivazione del Tribunale).24.1. Inoltre, la censura introduce temi, quali quelli relativia taluni periodi di sospensione della prestazione lavorativa, cheappaiono nuovi in questa sede di legittimità, non risultandoneanche allegato dalla ricorrente che fossero compresi nei purmolteplici punti di doglianza devoluti alla cognizione della Corteterritoriale.24.2. Infine, solo nel corpo del motivo la ricorrenteinserisce profili di violazione o falsa applicazione di norme didiritto sostanziale e processuale, estranei all’ipotesi di cui all’art.360, comma primo, n. 5), c.p.c., quali sono quelli cheriguardano l’art. 2697 c.c. e gli artt. 112 e 324 c.p.c. (v. pagg.25-26 del ricorso).25. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuta al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA eN uCmPerAo r egistro generale 5124/2023Numero sezionale 2464/2026come per legge. Numero di raccolta generale 20311/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20311/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris