Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 30332/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha eccepito la tardività della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato quella di primo grado, con la quale il 31 marzo 2021 il Tribunale di Pavia aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di minaccia a pubblico ufficiale.

Ne chiede l'annullamento per violazione del termine a comparire previsto dall'art. 601 cod. proc. pen.

Deduce che solo il 22 dicembre 2021 l'imputato aveva reperito il suo recapito quale difensore d'ufficio e le aveva trasmesso la copia del decreto di citazione in appello, notificatogli il 14 dicembre 2021 ovvero solo un giorno prima dell'udienza in palese violazione del termine di 20 giorni previsto dalla legge.

Segnala che, pur trattandosi di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, la Corte di appello non ha rilevato la tardività della notificazione né ha rinviato l'udienza per rinnovarla, concedendo il termine per intero, ma ha definito il processo all'udienza fissata e trattata senza la presenza delle parti; sottolinea l'evidente violazione del diritto di difesa anche in relazione alla posizione del difensore, nominato d'ufficio che non aveva mai avuto contatti con l'imputato.

Eccepisce, inoltre, con la memoria depositata la tardività della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna e allega ulteriore documentazione a sostegno della denunciata nullità verificatasi nel giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1.1 Del tutto infondata è l'eccepita nullità per tardività della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna, atteso che, come già si è avuto modo di chiarire, nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, l'unico termine perentorio previsto è quello relativo alla formulazione della richiesta di trattazione orale, non integrando il mancato rispetto degli altri termini ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412).

Peraltro, nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione dell'imputato, in quanto ciò che rileva è che sia assicurata la possibilità di partecipazione del pubblico ministero e di intervento dell'imputato, che si realizzano pur quando le forme di partecipazione e di intervento siano quelle del contraddittorio cartolare.

Ed a tal fine é stato precisato che il concetto di "intervento dell'imputato" non può essere inteso restrittivamente nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e garanzia di effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui è titolare, nella specie assicurato dal difensore, che ha presentato memoria nei termini.

2. Anche il motivo principale è manifestamente infondato.

A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. non integra una nullità assoluta, ma una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. a regime intermedio, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello.Ed infatti, non trattandosi di omessa citazione, ma solo di tardiva informazione della celebrazione del processo, una volta eseguita, sebbene tardivamente la notificazione dell'avviso di udienza, è onere dell'imputato e della sua difesa tecnica far valere nei termini a tal fine previsti il vizio (Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220).

Ribadito che il termine a comparire è previsto non per assicurare la partecipazione, intesa come presenza fisica dell'imputato, ma come effettività del diritto di difesa, nella specie assicurata dal difensore di ufficio, che aveva proposto l'appello e formulato le conclusioni, in tale momento doveva eccepirsi la nullità, già verificatasi.

In tal senso si è espressa questa Corte, affermando che nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata ove non sia richiesta la modalità in presenza, la violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. può essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447).

Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas delle ammende.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha eccepito la tardività della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato quella di primo grado, con la quale il 31 marzo 2021 il Tribunale di Pavia aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di minaccia a pubblico ufficiale. Ne chiede l'annullamento per violazione del termine a comparire previsto dall'art. 601 cod. proc. pen. Deduce che solo il 22 dicembre 2021 l'imputato aveva reperito il suo recapito quale difensore d'ufficio e le aveva trasmesso la copia del decreto di citazione in appello, notificatogli il 14 dicembre 2021 ovvero solo un giorno prima dell'udienza in palese violazione del termine di 20 giorni previsto dalla legge. Segnala che, pur trattandosi di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, la Corte di appello non ha rilevato la tardività della notificazione né ha rinviato l'udienza per rinnovarla, concedendo il termine per intero, ma ha definito il processo all'udienza fissata e trattata senza la presenza delle parti; sottolinea l'evidente violazione del diritto di difesa anche in relazione alla posizione del difensore, nominato d'ufficio che non aveva mai avuto contatti con l'imputato. Eccepisce, inoltre, con la memoria depositata la tardività della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna e allega ulteriore documentazione a sostegno della denunciata nullità verificatasi nel giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1.1 Del tutto infondata è l'eccepita nullità per tardività della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna, atteso che, come già si è avuto modo di chiarire, nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, l'unico termine perentorio previsto è quello relativo alla formulazione della richiesta di trattazione orale, non integrando il mancato rispetto degli altri termini ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412). Peraltro, nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione dell'imputato, in quanto ciò che rileva è che sia assicurata la possibilità di partecipazione del pubblico ministero e di intervento dell'imputato, che si realizzano pur quando le forme di partecipazione e di intervento siano quelle del contraddittorio cartolare. Ed a tal fine é stato precisato che il concetto di "intervento dell'imputato" non può essere inteso restrittivamente nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e garanzia di effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui è titolare, nella specie assicurato dal difensore, che ha presentato memoria nei termini. 2. Anche il motivo principale è manifestamente infondato. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. non integra una nullità assoluta, ma una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. a regime intermedio, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello.Ed infatti, non trattandosi di omessa citazione, ma solo di tardiva informazione della celebrazione del processo, una volta eseguita, sebbene tardivamente la notificazione dell'avviso di udienza, è onere dell'imputato e della sua difesa tecnica far valere nei termini a tal fine previsti il vizio (Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220). Ribadito che il termine a comparire è previsto non per assicurare la partecipazione, intesa come presenza fisica dell'imputato, ma come effettività del diritto di difesa, nella specie assicurata dal difensore di ufficio, che aveva proposto l'appello e formulato le conclusioni, in tale momento doveva eccepirsi la nullità, già verificatasi. In tal senso si è espressa questa Corte, affermando che nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata ove non sia richiesta la modalità in presenza, la violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. può essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447). Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas delle ammende. I
Decreto Cassazione n. 30332/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris