CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., commesso il 4 maggio 2013. 2. Il ricorso non è inammissibile, quantomeno alla luce del terzo motivo sul vizio di motivazione in ordine al diniego dell'art. 131-bis cod. pen.. 3. Va allora rilevato che, in difetto delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato è decorso il 4 novembre 2020. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] a orosini [OSCURATO:PERSONA](2f.LLF.RIA .2! 0 5 ult 022 -