CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 15419/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12252/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.8 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G AURISPA 10/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]dal quale è rappresentato e difeso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZAdi CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1226/2016 depositata i l 30/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catania, per quanto ancora di interesse, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa quanto all’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), sotto la vigenza del d.lgs. n. 368 del 2001, stante la genericità delle causali ed altresì in considerazione del rilievo che la reiterazione nell’utilizzo della contrattazione a termine dimostra che le assunzioni venivano effettuate per far fronte a carenze strutturali di organico; la riformava, invece, quanto alle conseguenze, riducendo a tre, anziché dodici mensilità il risarcimento del danno exart. 32 della l. n. 183 del 2010, condannando il Consorzio alla riammissione in servizio dei lavoratori, dichiarando i rapporti di lavoro stipulati tra le parti in data 26.9.2002, con decorrenza dal 2.10.2002, sin dall’origine a tempo indeterminato. 2. Nel merito, e per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale riteneva che, qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, dovesse applicarsi, quanto alla stipula dei contratti a termine, la disciplina di diritto comune prevista, ratione temporis, dal d.lgs. n. 368/2001. Sottopostiad esame i contratti del 26.9.2002, rilevava che in essi veniva fatto genericamente riferimento allo svolgimento di opere di manutenzione ordinaria oggetto della normale attività del Consorzio, sicché il termine apposto era illegittimo. Negava altresì l’applicabilità della disciplina transitoria di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, in quanto non vi erano al momento della stipula del contratto a termine previsioni di c.c.n.l. la cui operatività fosse mantenuta in vita dall’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, rilevando specificamente sul punto che il consorzio aveva depositato due stralci di contratti collettivi non applicabili ratione temporis ai contratti del 26.9.2002, trattandosi, nel dettaglio, di contratti collettivi stipulati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 (nell’anno 2002 e 2008). La Corte territoriale, inoltre, evidenziava che le leggi regionali non avevano imposto alcun obbligo di assumere personale a tempo determinato o di prorogare i contratti in corso. Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava –secondo i giudici d’appello –il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute da un pubblico concorso o prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della l.r. Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali. 3. In ragione di detta ricostruzione la Corte territoriale confermata la pronunzia di nullità della clausola di apposizione del termine per le ragioni innanzi esposte, come detto, in riforma della sentenza di prime cure, disponeva la riassunzione degli odierni ricorrenti in cassazione, riducendo la misura del risarcimento del danno liquidato exart. 32 cit. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, articolato in sette motivi, il Consorzio, successivamente illustrato da memoria exart. 380-1 bisc.p.c. 5. I lavoratorisono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] In via preliminareva dato atto che all’ udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevata la nullità della notifica del ricorso, la Corte, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ne disponeva la rinotifica nei confronti del difensore costituito nel giudizio di appello, rinotifica ad effettuarsientro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Effettuata correttamente la rinotifica ed instaurato il contraddittorio , i lavoratori indicati in epigrafenon hanno svolto attività difensiva. 1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 434 c.p.c. per non aver il giudice del gravame accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, benché detto atto non specificasse le parti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, le modifiche da apportare alla ricostruzione dei fatti, né il rapporto causale tra la violazione di legge ed il pregiudizio lamentato. 1.1. Il motivo è stato rinunziato nella memoria exart. 380.1 bis c.p.c. sicché è superflua ogni ulteriore valutazione a riguardo. Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo il quale la rinunzia ad uno o più motivi di ricorso è efficace anche in mancanza di sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio delle facoltà defensionali e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità dell’avvocato e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 414/2021). 2. Con il secondo mezzo viene dedotta la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. applicabile ratione temporis; in estrema sintesi si assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge per non aver ritenuto sussistente la ragione giustificativa del termine atteso che i dipendenti erano stati assunti - fatto pacifico non pre so in considerazione e provato documentalmente in atti -come operai avventizi. 3. Con la terza doglianza si rappresenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. e, in particolare, il travisamento della prova, per non avere la Corte territoriale posto a fondamento del compendio probatorio, i contratti di assunzione dei dipendenti protocollati al nr. 10716/2002 e la delibera autorizzativa delle assunzioni a termine n. 492 del 19.9.2002 dai quali si evincerebbe la sussistenza delle ragioni giustificative del termine. 3.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee.Tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che l’attore contestasse l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di contestare l'altrui contestazione, dal momento che egli ha già espostola propria posizione a riguardo (cfr. Cass. n. 6183/18). Ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata e pacifica tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee. È, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura veicolata attraverso il predetto n. 5, a fortioriin caso di doppia conforme di merito, stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass. S.U. n. 8053/14). Né per altra via si può sollecitare in sede di legittimità una rivisitazione del materiale probatorio. Irrilevante, quindi, alla luce di quanto si è esposto, anche il richiamo a Cass.n. 31726/2021, vieppiù in ragione della doppia conforme. L’illegittimità del termine per mancanza di prova della sua ragione giustificativa esclude che possa applicarsi l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2011. Il dato normativo prevede testualmente: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8- bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sonoespressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”. È evidente, quindi, che il citato comma 2, nel prevedere l’ultrattività, fino alla scadenza dei c.c.n.l., delle clausole della contrattazione collettiva in vigore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, si riferisce alle clausole che consentono l’utilizzo della contrattazione a termine, mentre nel caso di specie la stipula del contratto è avvenuta al di fuori di detteipotesi o, comunque, senza che della loro ricorrenza sia stata fornita prova. In breve, possono essere oggetto di proroga i contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, non quelli con termine illegittimo. A tanto va aggiunto che la lettera e la ratio del citato comma 2 rendono evidente che il disposto normativo si riferisce alle clausole già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, avendo il legislatore inteso disciplinare la fase transitoria rispetto alle disposizioni contrattuali previgenti. È, quindi, infondata la deduzione del Consorzio secondo cui l’art. 11 cit. si riferirebbe anche ai contratti collettivi stipulati dopo l’entrata in vigore della norma. La previsione del comma 2 del citato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 non può riferirsi anche a dette ipotesi: diversamente, si lascerebbe alle parti sociali la libertà di prevedere nuovi casi di ampliamento dell’utilizzo della contrattazione a termine, in deroga al nuovo assetto normativo delineato dal d.lgs. n. 368 del 2001, laddove, per converso, la disposizione ha piuttosto lo scopo (proprio perché transitoria) di preservare le sole clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data dell’entrata in vigore della novella e le eventuali e peculiari deroghe -in ampliamento -nell’utilizzo della contrattazione a termine. 4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione della l.r. Sicilia n. 4 del 2003. In sintesi, il Consorzio lamenta la violazione della legislazione siciliana relativa alle garanzie occupazionali, ritenendo che la legislazione regionale siciliana imponga la proroga dei contratti a termine dei dipendenti dei Consorzi di bonifica, senza che sia rimesso all’ente alcuna valutazione. 4.1. La censura non coglie nel segno. Deve inprimo luogo rilevarsi che la norma - art. 106, comma 1, l.r. Sicilia n. 4 del 2003 - lungi dall’imporre un obbligo di proroga, l’ha consentita rispetto ai contratti di cui all’art. 3 della l.r. Sicilia n. 76 del 1995 fino al 1 dicembre del 2008 (termine successivamente prorogato). Alla luce del percorso argomentativo di Cass. 274/2019 (cfr. infra), deve osservarsi, infatti, che la normativa richiamata va interpretata nel senso che le assunzioni a tempo determinato e le proroghe successive sono sempre subordinate al rispetto dei presupposti e della durata dei contratti a termine, nel caso di specie quella di cui al d.lgs. n. 230 del 1962. Non sussiste, quindi, alcun obbligo di proroga, né è possibile predeterminarlo per legge, perché la valutazione dei presupposti fattuali per la proroga (le esigenze temporanee), deve essere effettuata, di volta in volta e caso per caso, nel rispetto della normativa vigente al tempo.A tanto si aggiunga che la proroga non può che concernere un contratto a termine che sia stato legittimamente stipulato, mentre nel caso di specie il contratto è viziato ab originedalla nullità del termine. 5. Con il quinto mezzo viene dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto altro profilo. Si assume che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere inammissibile (in quanto generica e valutativa) la prova testimoniale tempestivamente articolata dal Consorzio al fine di provare la tipologia e la natura delle mansioni che si assume siano state svolte ai sensi dell’art. 128 del c.c.n.l., dai controricorrenti indicati in epigrafe, nel ruolo di operai avventizi. La sentenza impugnata -si sostiene - è erronea nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale che era certamente idonea a dimostrare circostanze tali da invalidarecon giudizio di certezza le altre risultanze istruttorie sulle quali il giudice di appello ha fondato il proprio convincimento. 5.1. La censura non coglie nel segno. E’ noto che la mancata ammissione della prova per testimoni non è censurabile in sede di legittimità quale errore di diritto (nella specie l’art. 115 c.p.c.), ma quale vizio della motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa delle circostanze dedotte ai fini della decisione. Orbene, nel caso di specie il giudice di appello ha ritenuto la prova per testimoni inammissibile “siccome generica, senza alcun riferimento specifico ai singoli contratti stipulati per oltre 10 anni e valutativa” (cfr. sentenza pag. 7). Detta valutazione di irrilevanza della prova, stante la genericità dei capi formulati, in quanto non articolati con riferimento ai singoli contratti a termine, non è stata fatta oggetto di specifica censura. 6. La sestadoglianza lamenta la violazione dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6,7 e 9 della l.r. Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 12 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale. Viene nella sostanza dedotta la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. 7. Con il settimo motivosi richiede, alla luce delle censure innanzi esposte di cassare la sentenza anche quanto alla disposta condanna al risarcimento del danno. 7.1. Le questioni poste con le due censure possono essere esaminate congiuntamente. 7.2. Si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c., quanto affermato in Cass. n. 274/2019 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia). Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza). Tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo nella normativa di riferimento, è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato. In una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga - quanto a dette ipotesi - al divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. n. 22981/2020; Cass. n. 38657/2021). 7.3. Ne consegue l’accoglimento del sesto nei sensi di cui sopra, il che non importa exart. 336, comma 1, c.p.c. la cassazione anche del capo dipendente con cui i giudici di merito hanno statuito relativamente all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010, oggetto del settimomezzo di ricorso: infatti, non esiste un vincolo di dipendenza exart. 336, comma 1, c.p.c. fra conversione del rapporto – qui negata – e la suddetta indennità, derivando quest’ultima direttamente dalla qui confermata illegittimità del termine.8. La cassazione delle statuizioni relative alle domande di conversione del rapporto implica la pronuncia nel merito sulle stesse exart. 384, comma 2, c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tali domande vanno rigettate per le ragioni già esposte nei paragrafi che precedono. 9. Consigliano la compensazione delle spese di lite dell’intero processo l’accoglimento solo parziale della domanda originaria nonché il consolidarsi, in epoca successiva all’introduzione del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in ordine ad altre questioni qui esaminate (fra cui quella relativa all’interpretazione dell’art. 106, comma 1, l.r. Sicilia n. 4 del 2003). 10. La fondatezza del ricorso rende inapplicabile il disposto dell’art. 13, co. 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. LaCorte accoglie ilsesto motivo, rig