Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31921/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

oRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con provvedimento del 9 dicembre2025 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del giudice di merito che lo aveva prosciolto dal reatoascrittogli per totale incapacità d'intendere e volere e gli aveva applicato unamisura di sicurezza.

Il Tribunale rileveva che l’appellante aveva chiesto unadifferente modalità esecutiva della misura stessa, spettante alla valutazionediscrezionale del Magistrato di sorveglianza, la cui applicazione non avevacontestato, così come non aveva sollecitato l'applicazione di una diversa misura.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 579, 680 e 591 cod.proc. pen.L’impugnazione concernente le sole misure di sicurezza è di competenza delTribunale di sorveglianza e nel caso in esame oggetto del gravame non è unadifferente modalità di esecuzione della misura, bensì l’applicazione di una misuraa carattere non residenziale in luogo di quella disposta che aveva carattereresidenziale.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 591 cod.proc. pen.Il Tribunale ha creato una causa di inammissibilità dell’impugnazione noncodificata, in contrasto con la natura tassativa dei casi stessi.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.Il Tribunale non ha spiegato perché l’istanza non rientri nella competenza exart. 380 cod. proc. pen.; non chiarisce la distinzione fra misura diversa e diversemodalità di esecuzione della misura; non considera che davanti al Magistrato disorveglianza non può svolgersi il controllo di legittimità proprio del gravame; nonmotiva sulla ragione per accogliere l’istanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.L’art. 680, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il Tribunale disorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna odi proscioglimento, concernenti le disposizioni che riguardano le misure disicurezza.Nel caso in esame il Tribunale di Lecce con sentenza del 9 ottobre 2024,dopo avere prosciolto l’imputato per vizio totale di mente, aveva disposto neisuoi confronti la misura di sicurezza residenziale del ricovero presso unastruttura specializzata.Oggetto del gravame proposto al Tribunale di sorveglianza era il tipo dimisura da applicarsi, che l’appellante riteneva dovere essere una misura nonresidenziale, quale l‘obbligo di frequentazione del Centro di salute mentale, inluogo di quella applicata, avente natura residenziale.Il provvedimento impugnato afferma che si tratta di materia sottratta allacognizione del Tribunale in sede di gravame ex art. 680 cod. proc. pen. inragione del fatto che la doglianza investiva le modalità di esecuzione della misurae non la richiesta di applicazione di una diversa misura e, dunque, ha dichiaratoinammissibile il gravame.La cognizione del Tribunale di sorveglianza in sede di appello, avverso ilcapo della sentenza di primo grado che abbia applicato la misura di sicurezzapersonale contestualmente all'assoluzione per totale infermità mentale, è limitataalla rivalutazione degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primogrado, mentre la rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale è riservatain sede di esecuzione al magistrato di sorveglianza. (Sez. 1, n. 10442 del24/02/2009, Tufano, Rv. 242903 - 01)L'art. 679, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che ogni ulteriore e diversadecisione, cioè quelle relative all'accertamento della pericolosità e alla revoca, inordine alle misure di sicurezza diverse dalla confisca ordinate con la sentenza eall'applicazione di misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile dicondanna, deve essere assunta dal magistrato di sorveglianza.L'art. 679, comma 2 cod. proc. pen. statuisce espressamente che ilmagistrato di sorveglianza sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezzapersonali dovendosi quindi ritenere che tutto ciò che si riferisce all'erroneaapplicazione di una misura di sicurezza fuori dai casi consentiti rientra nei suoipoteri decisionali (da ultimo Sez. 1, n. 14222 del 24/02/2023, Motta, Rv. 284507- 01; in precedenza, Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Malacrinò, Rv. 202432 -01).Posto che l’art. 215 cod. pen. distingue le misure di sicurezza fra detentive enon detentive, è evidente – contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnatoprovvedimento - che la richiesta contenuta nel gravame non riguardava solo lemodalità di esecuzione della medesima misura, bensì proprio il tipo di misura,posto che l’appellante chiedeva l’applicazione di una diversa misura e ciò inragione di una valutazione dei presupposti per l’applicazione differente da quellaoperata in sentenza.Alla luce delle coordinate normative testè citate e della interpretazione dataalle stesse dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza a conoscere delgravame avente ad oggetto la misura di sicurezza disposta dal giudice di merito,contestualmente al proscioglimento, è del Tribunale di sorveglianza, laddove ilfucro della doglianza, come nel caso in esame, sia proprio il tipo di misura daapplicarsi e non la rivalutazione della pericolosità, nè la revoca della misura giàdisposta, ovvero di stabilire differenti modalità di esecuzione della misura stessa,invariata per tipo.2.

Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essereannullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Lecce.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dallalegge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Lecce.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con provvedimento del 9 dicembre2025 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del giudice di merito che lo aveva prosciolto dal reatoascrittogli per totale incapacità d'intendere e volere e gli aveva applicato unamisura di sicurezza. Il Tribunale rileveva che l’appellante aveva chiesto unadifferente modalità esecutiva della misura stessa, spettante alla valutazionediscrezionale del Magistrato di sorveglianza, la cui applicazione non avevacontestato, così come non aveva sollecitato l'applicazione di una diversa misura.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 579, 680 e 591 cod.proc. pen.L’impugnazione concernente le sole misure di sicurezza è di competenza delTribunale di sorveglianza e nel caso in esame oggetto del gravame non è unadifferente modalità di esecuzione della misura, bensì l’applicazione di una misuraa carattere non residenziale in luogo di quella disposta che aveva carattereresidenziale.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 591 cod.proc. pen.Il Tribunale ha creato una causa di inammissibilità dell’impugnazione noncodificata, in contrasto con la natura tassativa dei casi stessi.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.Il Tribunale non ha spiegato perché l’istanza non rientri nella competenza exart. 380 cod. proc. pen.; non chiarisce la distinzione fra misura diversa e diversemodalità di esecuzione della misura; non considera che davanti al Magistrato disorveglianza non può svolgersi il controllo di legittimità proprio del gravame; nonmotiva sulla ragione per accogliere l’istanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.L’art. 680, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il Tribunale disorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna odi proscioglimento, concernenti le disposizioni che riguardano le misure disicurezza.Nel caso in esame il Tribunale di Lecce con sentenza del 9 ottobre 2024,dopo avere prosciolto l’imputato per vizio totale di mente, aveva disposto neisuoi confronti la misura di sicurezza residenziale del ricovero presso unastruttura specializzata.Oggetto del gravame proposto al Tribunale di sorveglianza era il tipo dimisura da applicarsi, che l’appellante riteneva dovere essere una misura nonresidenziale, quale l‘obbligo di frequentazione del Centro di salute mentale, inluogo di quella applicata, avente natura residenziale.Il provvedimento impugnato afferma che si tratta di materia sottratta allacognizione del Tribunale in sede di gravame ex art. 680 cod. proc. pen. inragione del fatto che la doglianza investiva le modalità di esecuzione della misurae non la richiesta di applicazione di una diversa misura e, dunque, ha dichiaratoinammissibile il gravame.La cognizione del Tribunale di sorveglianza in sede di appello, avverso ilcapo della sentenza di primo grado che abbia applicato la misura di sicurezzapersonale contestualmente all'assoluzione per totale infermità mentale, è limitataalla rivalutazione degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primogrado, mentre la rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale è riservatain sede di esecuzione al magistrato di sorveglianza. (Sez. 1, n. 10442 del24/02/2009, Tufano, Rv. 242903 - 01)L'art. 679, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che ogni ulteriore e diversadecisione, cioè quelle relative all'accertamento della pericolosità e alla revoca, inordine alle misure di sicurezza diverse dalla confisca ordinate con la sentenza eall'applicazione di misure di sicurezza non disposte con la sentenza irrevocabile dicondanna, deve essere assunta dal magistrato di sorveglianza.L'art. 679, comma 2 cod. proc. pen. statuisce espressamente che ilmagistrato di sorveglianza sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezzapersonali dovendosi quindi ritenere che tutto ciò che si riferisce all'erroneaapplicazione di una misura di sicurezza fuori dai casi consentiti rientra nei suoipoteri decisionali (da ultimo Sez. 1, n. 14222 del 24/02/2023, Motta, Rv. 284507- 01; in precedenza, Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Malacrinò, Rv. 202432 -01).Posto che l’art. 215 cod. pen. distingue le misure di sicurezza fra detentive enon detentive, è evidente – contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnatoprovvedimento - che la richiesta contenuta nel gravame non riguardava solo lemodalità di esecuzione della medesima misura, bensì proprio il tipo di misura,posto che l’appellante chiedeva l’applicazione di una diversa misura e ciò inragione di una valutazione dei presupposti per l’applicazione differente da quellaoperata in sentenza.Alla luce delle coordinate normative testè citate e della interpretazione dataalle stesse dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza a conoscere delgravame avente ad oggetto la misura di sicurezza disposta dal giudice di merito,contestualmente al proscioglimento, è del Tribunale di sorveglianza, laddove ilfucro della doglianza, come nel caso in esame, sia proprio il tipo di misura daapplicarsi e non la rivalutazione della pericolosità, nè la revoca della misura giàdisposta, ovvero di stabilire differenti modalità di esecuzione della misura stessa,invariata per tipo.2. Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essereannullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Lecce.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Lecce.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31921/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris