Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29028/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21 giugno 2022 che aveva rideterminato la pena alla quale Sparta era stato condannato per il delitto di estorsione. 1.1 Al riguardo, il difensore eccepisce che dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], era emerso che questi si riforniva per l'acquisto di sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva iniziato a rivolgergli pressanti richieste di pagamento e, Lin una occasione, si era recato presso la sua abitazione, impossessandosi della sua autovettura, che gli aveva restituito solo dopo il versamento di 130,00 euro; in seguito, Bragalone si era recato, in compagnia del fratello Luca e di Sparta presso l'abitazione di Lambrusco, minacciando la madre dello stesso e in un'altra occasione, mentre Lambrusco era in compagina di una ragazza, era stato avvicinato da [OSCURATO:PERSONA] e da Sparta che lo avevano minacciato chiedendogli la somma di 50,00 euro, salvo poi desistere dall'azione; pertanto, dalle dichiarazioni di Lambrusco risultava che alle minacce non era seguito alcun pagamento, e quindi non si comprendeva come la Corte di appello avesse potuto affermare che Sparta dovesse rispondere di una estorsione che si era consumata con la dazione del denaro per la restituzione dell'auto, evento verificatosi prima del suo intervento. 1.2 Il difensore eccepisce che al più Spada avrebbe potuto rispondere di tentata estorsione, visto che non si era verificato l'evento previsto per la commissione del reato; laddove non si ritenesse di accogliere il primo motivo di ricorso, il difensore insiste per il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Dalla sentenza di primo grado risulta che la persona offesa Lambrusco avrebbe dichiarato che "il giorno 1 giugno 2016 il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA] e allo [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo munito di bastone), si recavano presso la sua abitazione...", collocando così l'episodio delle minacce alla madre della persona offesa in epoca antecedente rispetto a quello in cui Lambrusco, in seguito alle minacce subite, era stato privato della automobile ed aveva dovuto pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 130,00 per ottenerne la restituzione (episodio al quale Sparta non aveva partecipato) ed a quello della sila aggressione subita da Lambrusco ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e di Sparta (pag.3 e 4 della sentenza di primo grado); la Corte di appello, invece, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ricostruisce cronologicamente gli episodi in maniera diversa, collocando l'episodio delle minacce alla madre di Lambrusco come successivo agli altri (così si desume dall'avverbio "infine" posto all'inizio di pag.4).

Pertanto, se il ragionamento della Corte di appello appare corretto nel momento in cui afferma che Sparta deve rispondere di estorsione consumata, trattandosi di episodi tutti riconducibili ad un unico fatto estorsivo, diventa però contraddittorio quando pone le minacce alla madre di Lambrusco in epoca successiva alla sottrazione dell'autovettura di Lambrusco da parte di [OSCURATO:PERSONA], unico episodio in cui vi è stata la corresponsione di denaro da parte di Lambrusco, così come ritenuto dalla Corte di appello (si veda pag. 4 della sentenza impugnata nel punto in cui, parlando di Lambrusco, afferma che "...egli ha riferito di avere fatto pervenire a [OSCURATO:PERSONA] soltanto la somma di C 130,00 in due tranches, al fine di riavere la macchina che quello gli aveva preso"): se infatti l'intervento di Sparta fosse successivo all'unico in cui vi è stata corresponsione di somme, si dovrebbe allora valutare per quale motivo Spada dovrebbe rispondere di estorsione consumata e non di estorsione tentata, visto che il suo intervento non avrebbe avuto come effetto quello di ottenere un profitto con correlativo danno per la persona offesa.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per nuovo giudizio relativamente alla sussistenza di estorsione tentata anziché consumata, dovendo la Corte di appello chiarire quanto sopra rilevato; il rimanente motivo di ricorso deve ritenersi assorbito P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21 giugno 2022 che aveva rideterminato la pena alla quale Sparta era stato condannato per il delitto di estorsione. 1.1 Al riguardo, il difensore eccepisce che dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], era emerso che questi si riforniva per l'acquisto di sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva iniziato a rivolgergli pressanti richieste di pagamento e, Lin una occasione, si era recato presso la sua abitazione, impossessandosi della sua autovettura, che gli aveva restituito solo dopo il versamento di 130,00 euro; in seguito, Bragalone si era recato, in compagnia del fratello Luca e di Sparta presso l'abitazione di Lambrusco, minacciando la madre dello stesso e in un'altra occasione, mentre Lambrusco era in compagina di una ragazza, era stato avvicinato da [OSCURATO:PERSONA] e da Sparta che lo avevano minacciato chiedendogli la somma di 50,00 euro, salvo poi desistere dall'azione; pertanto, dalle dichiarazioni di Lambrusco risultava che alle minacce non era seguito alcun pagamento, e quindi non si comprendeva come la Corte di appello avesse potuto affermare che Sparta dovesse rispondere di una estorsione che si era consumata con la dazione del denaro per la restituzione dell'auto, evento verificatosi prima del suo intervento. 1.2 Il difensore eccepisce che al più Spada avrebbe potuto rispondere di tentata estorsione, visto che non si era verificato l'evento previsto per la commissione del reato; laddove non si ritenesse di accogliere il primo motivo di ricorso, il difensore insiste per il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Dalla sentenza di primo grado risulta che la persona offesa Lambrusco avrebbe dichiarato che "il giorno 1 giugno 2016 il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA] e allo [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo munito di bastone), si recavano presso la sua abitazione...", collocando così l'episodio delle minacce alla madre della persona offesa in epoca antecedente rispetto a quello in cui Lambrusco, in seguito alle minacce subite, era stato privato della automobile ed aveva dovuto pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 130,00 per ottenerne la restituzione (episodio al quale Sparta non aveva partecipato) ed a quello della sila aggressione subita da Lambrusco ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e di Sparta (pag.3 e 4 della sentenza di primo grado); la Corte di appello, invece, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ricostruisce cronologicamente gli episodi in maniera diversa, collocando l'episodio delle minacce alla madre di Lambrusco come successivo agli altri (così si desume dall'avverbio "infine" posto all'inizio di pag.4). Pertanto, se il ragionamento della Corte di appello appare corretto nel momento in cui afferma che Sparta deve rispondere di estorsione consumata, trattandosi di episodi tutti riconducibili ad un unico fatto estorsivo, diventa però contraddittorio quando pone le minacce alla madre di Lambrusco in epoca successiva alla sottrazione dell'autovettura di Lambrusco da parte di [OSCURATO:PERSONA], unico episodio in cui vi è stata la corresponsione di denaro da parte di Lambrusco, così come ritenuto dalla Corte di appello (si veda pag. 4 della sentenza impugnata nel punto in cui, parlando di Lambrusco, afferma che "...egli ha riferito di avere fatto pervenire a [OSCURATO:PERSONA] soltanto la somma di C 130,00 in due tranches, al fine di riavere la macchina che quello gli aveva preso"): se infatti l'intervento di Sparta fosse successivo all'unico in cui vi è stata corresponsione di somme, si dovrebbe allora valutare per quale motivo Spada dovrebbe rispondere di estorsione consumata e non di estorsione tentata, visto che il suo intervento non avrebbe avuto come effetto quello di ottenere un profitto con correlativo danno per la persona offesa. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per nuovo giudizio relativamente alla sussistenza di estorsione tentata anziché consumata, dovendo la Corte di appello chiarire quanto sopra rilevato; il rimanente motivo di ricorso deve ritenersi assorbito P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
Sentenza Cassazione n. 29028/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris