CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 38627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Cheikh FALL, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'il. marzo 2022 con la quale la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza emessa, in data 10 ottobre 2018, con la quale il Tribunale di Alessandria, lo ha condannato alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648. cod. pen. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 53 L. 689/1981 e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'istanza della sostituzione della pena detentiva. La Corte territoriale sarebbe apparente in quanto i giudici di appello avrebbero fondato la decisione esclusivamente in quanto la mancanza di stabili legami con il territorio e di una attività lavorativa renderebbe impossibile effettuare i controlli in ordine alla corretta esecuzione della invocata sanzione sostitutiva, senza tenere conto del fatto che il ricorrente avrebbe dimostrato di aver ottenuto il permesso di soggiorno e di aver trovato una stabile dimora nel territorio nazionale fin dal 2018. 3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 4. L'unico motivo di impugnazione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla richiesta di conversione della pena detentiva già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale con motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in aporie, contraddizioni o illogicità manifeste. La Corte di merito, con motivazione corretta in punto di diritto, coerente con le risultanze processuali ed esente da illogicità, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la conversione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981 in considerazione del fatto che il ricorrente è privo di attività lavorativa e di stabili legami con il territorio sicché sarebbe prevedibile l'inosservanza della sanzione. Il ricorrente, reiterando le doglianze dedotte nell'atto di appello, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui i giudici del gravame hanno evidenziato che l'imputato è privo di attività lavorativa, limitandosi a sostenere di aver ottenuto il permesso di soggiorno e di avere una dimora in Italia. I giudici di appello hanno dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta, sotto tutti i profili, da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Deve essere ricordato, in proposito, che ai fini della sostituzione della pena detentiva il giudice ricorre ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01). [OSCURATO:PERSONA], peraltro, intende dare seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, secondo cui pur potendo beneficiare della sostituzione colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954; Sez. 7, Ordinanza n. 16592 del 26/01/2023, Luoni, non massimata).5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 maggio 2023