CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05053/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 29731/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto, avente a oggetto vizio di motivazione circa l'applicazione della recidiva contestata, esula dalla valutazione di legittimità perché totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad escludere tale aggravante; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10