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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14942/2026

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tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sviluppo [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 4499/2018 depositata il 23/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.4499/2018 depositata il 23.10.2018 e notificata in data 06.11.2018 venivaNumero registro generale 2495/2019Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 14942/2026Data pubblicazione 19/05/2026rigettato l’appello proposto dal comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, che avevaaccolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto l’avviso diaccertamento a titolo di ICI anno d’imposta 2010 per un insufficienteversamento d’imposta di € 313,00 ed irrogazione di una sanzione peromessa denuncia ICI pari ad € 30.270,00.I giudici di secondo grado, nel confermare la lettura del quadro normativoin materia come proposta dai giudici di primo grado, respingevano la tesidel comune appellante ritenendo che fosse stato abrogato l’obbligo didichiarazione a carico della società contribuente.I giudici regionali precisavano che nella fattispecie concreta “Il Comune èpervenuto alla determinazione della differenza di imposta e della sanzionesulla base del prezzo di vendita delle aree quale risultante dal MUI (euro3.228.713,00) e non sulla base di un ipotetico diverso ‘valore venale dicomune commercio’ determinabile sulla base di parametri di cui all’art. 5comma 5 del D. lgs. 504/1992”.Per i giudici della CTR ciò escludeva l’obbligo della denuncia trattandosi di“adempimento di un obbligo dichiarativo non più sussistente al fine dicomunicare un valore di agevole reperibilità per l’Ente”.Secondo i giudici milanesi, pertanto, doveva ritenersi assorbita ogniquestione in ordine al profilo sanzionatorio a fronte dell’assenza diviolazione, confermando quindi la sentenza di primo grado, che avevaannullato le sanzioni irrogate.Avverso la pronuncia della CTR di Milano il comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso.La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con i primi due motivi di ricorso, l’ente comunale denuncia violazione ofalsa applicazione dell’art. 10, comma 4, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504,nonché dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 in relazioneNumero registro generale 2495/2019Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 14942/2026Data pubblicazione 19/05/2026all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la sentenza erroneamente ritenutoinsussistente l’obbligo dichiarativo incombente sulla società non essendoammessi atti equipollenti.1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 14, comma 1, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la sentenza impugnata annullatoerroneamente la sanzione irrogata dal Comune.2.

Tutti i motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamentedenunciando al contempo violazione o falsa interpretazione di norme dilegge con specifico riferimento all’obbligo dichiarativo della variazione delvalore di mercato del terreno edificabile che incombe sulla società ai finiICI e quindi censurando, con il terzo motivo, la decisione dei giudici diappello che avevano confermato l’annullamento della sanzione in difetto diuna violazione conclamata da parte della società intimata.3.

Tutti i motivi, a parere del Collegio, non meritano accoglimento,dovendosi condividere la motivazione della sentenza gravata.A tal riguardo, sembra dirimente il dettato normativo di cui al d.l. 4 luglio2006, n. 223, art. 37, comma 53, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 cosìcome modificato dall’art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che prevede: «A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo dipresentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446.

Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia diriduzione dell'imposta.

Fino alla data di effettiva operatività del sistema dicircolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimentodel direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo dipresentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10,comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero dellaNumero registro generale 2495/2019Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 14942/2026Data pubblicazione 19/05/2026comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Resta fermo l'obbligo dipresentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai finidell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le proceduretelematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».L’obbligo dichiarativo, quindi, è stato soppresso dall’art. 37, comma 53,del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248, così come modificato dall’art. 1, comma 174, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, tuttavia rimane, comunque, fermo «neicasi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per iquali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente ladisciplina del modello unico informatico» (cfr. Cass. 22 dicembre 2022, n.37505; Cass.17 luglio 2024, n. 19684 -anche con riguardo a taledecorrenza: Cass. 14 ottobre 2016, n. 20797; Cass. 2 novembre 2018, n.28043; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2321).Con successivo Decreto del Ministero dell’Economia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] èstato approvato il modello di dichiarazione agli effetti ICI che deve essereutilizzato in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’impostacomunale sugli immobili non sono acquisibili da parte dei comunidel decreto 12/05/2009).Tra gli elementi da dichiarare, non dovrebbe includersi il valore di mercatodelle aree fabbricabili in relazione agli eventuali atti di vendita, atti chesono conosciuti dal Comune, preventivamente, al momento della richiestadel certificato di destinazione urbanistica da allegare al contratto divendita e, successivamente, al momento della trascrizione dell’atto pressola Conservatoria immobiliare, trasmesso con il modello unico informatico acui il Comune ha libero accesso.Numero registro generale 2495/2019Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 14942/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ed invero, secondo un approdo di questa Corte che questo Collegiocondivide: “La variazione del valore di mercato delle aree fabbricabili,pertanto, non deve essere oggetto di dichiarazione al Comune, essendorelativa a dati che l’ente locale può agevolmente prelevare dall’Anagrafetributaria (Banca dati catastale) (cfr. Cass. n. 25304/2017).Nella fattispecie, come agevolmente desumibile dalla sentenza impugnata,il valore imponibile dei terreni edificabili è stato desunto proprio dall’attodi compravendita.Da ultimo, giova segnalare un orientamento della Suprema Corte cheriflette sulla portata generale della soppressione dell’obbligo dichiarativo inesame tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare è patrimonioconoscitivo dell’ente comunale, per cui la dichiarazione assume i connotatidella mera formalità: “…alla luce del precetto di cui al cit. art. 10, la ratiodella soppressione dell’obbligo dichiarativo prevista dall’art. 37, comma53, d.l. n. 223/2006 - secondo cui resta fermo l'obbligo di presentazionedella dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'impostadipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematichepreviste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico –, che vaindividuata nella irrilevanza della dichiarazione tutte le volte in cui il datoimponibile da dichiarare sia comunque conoscibile attraverso le proceduretelematiche, è ravvisabile altresì in tutte le ipotesi in cui il dato imponibilesia già a conoscenza dell’ente impositore.In conclusione, l’obbligo dichiarativo a carico del contribuente nonsopravvive neppure nelle ipotesi di elementi ed informazioni già acquisitealiunde dall’ente impositore – e, dunque, non solo in quelle situazioni incui esse sono agevolmente acquisibili tramite le summenzionate proceduretelematiche e banche catastali –, traducendosi altrimenti in un meroformalismo privo di contenuto: pertanto, la presentazione delladichiarazione si rivela superflua allorquando correlata alla trasformazioneNumero registro generale 2495/2019Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 14942/2026Data pubblicazione 19/05/2026della destinazione (urbanistica) di un’area rimessa alle prescrizioni dellapianificazione urbanistica comunale e, dunque, variazione deliberatadall’ente medesimo” (cfr. Cass. n. 26921/2025).4.

Nulla va disposto in ordine alle spese processuali in difetto dellacostituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sviluppo [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 4499/2018 depositata il 23/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.4499/2018 depositata il 23.10.2018 e notificata in data 06.11.2018 venivaNumero registro generale 2495/2019Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 14942/2026Data pubblicazione 19/05/2026rigettato l’appello proposto dal comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, che avevaaccolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto l’avviso diaccertamento a titolo di ICI anno d’imposta 2010 per un insufficienteversamento d’imposta di € 313,00 ed irrogazione di una sanzione peromessa denuncia ICI pari ad € 30.270,00.I giudici di secondo grado, nel confermare la lettura del quadro normativoin materia come proposta dai giudici di primo grado, respingevano la tesidel comune appellante ritenendo che fosse stato abrogato l’obbligo didichiarazione a carico della società contribuente.I giudici regionali precisavano che nella fattispecie concreta “Il Comune èpervenuto alla determinazione della differenza di imposta e della sanzionesulla base del prezzo di vendita delle aree quale risultante dal MUI (euro3.228.713,00) e non sulla base di un ipotetico diverso ‘valore venale dicomune commercio’ determinabile sulla base di parametri di cui all’art. 5comma 5 del D. lgs. 504/1992”.Per i giudici della CTR ciò escludeva l’obbligo della denuncia trattandosi di“adempimento di un obbligo dichiarativo non più sussistente al fine dicomunicare un valore di agevole reperibilità per l’Ente”.Secondo i giudici milanesi, pertanto, doveva ritenersi assorbita ogniquestione in ordine al profilo sanzionatorio a fronte dell’assenza diviolazione, confermando quindi la sentenza di primo grado, che avevaannullato le sanzioni irrogate.Avverso la pronuncia della CTR di Milano il comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso.La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con i primi due motivi di ricorso, l’ente comunale denuncia violazione ofalsa applicazione dell’art. 10, comma 4, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504,nonché dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 in relazioneNumero registro generale 2495/2019Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 14942/2026Data pubblicazione 19/05/2026all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la sentenza erroneamente ritenutoinsussistente l’obbligo dichiarativo incombente sulla società non essendoammessi atti equipollenti.1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 14, comma 1, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la sentenza impugnata annullatoerroneamente la sanzione irrogata dal Comune.2. Tutti i motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamentedenunciando al contempo violazione o falsa interpretazione di norme dilegge con specifico riferimento all’obbligo dichiarativo della variazione delvalore di mercato del terreno edificabile che incombe sulla società ai finiICI e quindi censurando, con il terzo motivo, la decisione dei giudici diappello che avevano confermato l’annullamento della sanzione in difetto diuna violazione conclamata da parte della società intimata.3. Tutti i motivi, a parere del Collegio, non meritano accoglimento,dovendosi condividere la motivazione della sentenza gravata.A tal riguardo, sembra dirimente il dettato normativo di cui al d.l. 4 luglio2006, n. 223, art. 37, comma 53, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 cosìcome modificato dall’art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che prevede: «A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo dipresentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugliimmobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia diriduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema dicircolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimentodel direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo dipresentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10,comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero dellaNumero registro generale 2495/2019Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 14942/2026Data pubblicazione 19/05/2026comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo dipresentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai finidell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le proceduretelematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».L’obbligo dichiarativo, quindi, è stato soppresso dall’art. 37, comma 53,del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248, così come modificato dall’art. 1, comma 174, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, tuttavia rimane, comunque, fermo «neicasi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per iquali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente ladisciplina del modello unico informatico» (cfr. Cass. 22 dicembre 2022, n.37505; Cass.17 luglio 2024, n. 19684 -anche con riguardo a taledecorrenza: Cass. 14 ottobre 2016, n. 20797; Cass. 2 novembre 2018, n.28043; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2321).Con successivo Decreto del Ministero dell’Economia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] èstato approvato il modello di dichiarazione agli effetti ICI che deve essereutilizzato in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’impostacomunale sugli immobili non sono acquisibili da parte dei comunidel decreto 12/05/2009).Tra gli elementi da dichiarare, non dovrebbe includersi il valore di mercatodelle aree fabbricabili in relazione agli eventuali atti di vendita, atti chesono conosciuti dal Comune, preventivamente, al momento della richiestadel certificato di destinazione urbanistica da allegare al contratto divendita e, successivamente, al momento della trascrizione dell’atto pressola Conservatoria immobiliare, trasmesso con il modello unico informatico acui il Comune ha libero accesso.Numero registro generale 2495/2019Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 14942/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ed invero, secondo un approdo di questa Corte che questo Collegiocondivide: “La variazione del valore di mercato delle aree fabbricabili,pertanto, non deve essere oggetto di dichiarazione al Comune, essendorelativa a dati che l’ente locale può agevolmente prelevare dall’Anagrafetributaria (Banca dati catastale) (cfr. Cass. n. 25304/2017).Nella fattispecie, come agevolmente desumibile dalla sentenza impugnata,il valore imponibile dei terreni edificabili è stato desunto proprio dall’attodi compravendita.Da ultimo, giova segnalare un orientamento della Suprema Corte cheriflette sulla portata generale della soppressione dell’obbligo dichiarativo inesame tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare è patrimonioconoscitivo dell’ente comunale, per cui la dichiarazione assume i connotatidella mera formalità: “…alla luce del precetto di cui al cit. art. 10, la ratiodella soppressione dell’obbligo dichiarativo prevista dall’art. 37, comma53, d.l. n. 223/2006 - secondo cui resta fermo l'obbligo di presentazionedella dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'impostadipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematichepreviste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico –, che vaindividuata nella irrilevanza della dichiarazione tutte le volte in cui il datoimponibile da dichiarare sia comunque conoscibile attraverso le proceduretelematiche, è ravvisabile altresì in tutte le ipotesi in cui il dato imponibilesia già a conoscenza dell’ente impositore.In conclusione, l’obbligo dichiarativo a carico del contribuente nonsopravvive neppure nelle ipotesi di elementi ed informazioni già acquisitealiunde dall’ente impositore – e, dunque, non solo in quelle situazioni incui esse sono agevolmente acquisibili tramite le summenzionate proceduretelematiche e banche catastali –, traducendosi altrimenti in un meroformalismo privo di contenuto: pertanto, la presentazione delladichiarazione si rivela superflua allorquando correlata alla trasformazioneNumero registro generale 2495/2019Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 14942/2026Data pubblicazione 19/05/2026della destinazione (urbanistica) di un’area rimessa alle prescrizioni dellapianificazione urbanistica comunale e, dunque, variazione deliberatadall’ente medesimo” (cfr. Cass. n. 26921/2025).4. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali in difetto dellacostituzione in giudizio della parte intimata. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
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