CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36346/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'indagato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 ottobre 2020 il Tribunale del riesame dì Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 29 settembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Palermo che gli aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 1, 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato denuncia il vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine alla valutazione dei gravi indizi di reato. Contesta che non era stato spiegato per quale ragione la sostanza stupefacente fosse a lui 110 riconducibile, ancorché trovata su terreno adiacente alla sua abitazione; che non era stato dimostrato che il denaro rinvenuto fosse riconducibile all'attività di spaccio, essendo stata offerta la spiegazione alternativa del risarcimento del danno subito dalla figlia della compagna; che non era stata osservata alcuna attività di spaccio; che era inverosimile che sua figlia avesse lanciato tutto il materiale, bilancini e droga, dal terrazzo soprastante e avesse avuto il tempo di rientrare nella sua stanza dove era stata trovata dai Carabinieri mentre si vestiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche deduzioni di fatto già vagliate e disattese, dal Tribunale del riesame con adeguata motivazione giuridica. I Giudici della cautela hanno ricostruito che il 26 settembre 2020 i Carabinieri della stazione di Palermo, Brancaccio, dopo aver notato un sospetto andirivieni di giovani nella zona, avevano predisposto un servizio di osservazione volto alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, attenzionando in particolare il civico 377 del corso dei Mille ove abitava l'indagato. La perquisizione domiciliare aveva dato esito positivo per la presenza all'interno di un robot in cucina di centinaia di bustine di cellophane con chiusura a pressione e all'interno di un pacchetto di sigarette di 1,40 grammi di marijuana. Durante il sopralluogo i Militari avevano sentito dei rumori che venivano dal piano di sopra e, insospettiti dal fatto che poco prima l'indagato aveva asserito che in casa c'erano solo lui e la compagna, erano andati a controllare. Avevano trovato la figlia quindicenne della donna, in visibile stato di agitazione, e avevano deciso di estendere la perquisizione al terrazzo di sopra. Ivi giunti, avevano notato che sul terreno adiacente alla casa, in corrispondenza del terrazzo, vi era materiale sparso, tra cui lo stupefacente, tre bilancini di precisione nonché materiale di confezionamento analogo a quello trovato in cucina. Sin dal primo momento, l'indagato ha sostenuto l'estraneità al fatto, perché il materiale si trovava su un terreno a cui non aveva accesso. I Giudici hanno però osservato che il fatto che il materiale si trovasse in ordine sparso sul terreno, in corrispondenza del terrazzo, induceva a pensare che la ragazza fosse riuscita a sbarazzarsene, sia pure maldestramente. La deduzione non è manifestamente illogica. Inoltre, hanno ulteriormente desunto dalla tipologia e quantità di stupefacente (più di 200 grammi di hashish, nonché circa 10 grammi di cocaina, 8,5 di crack e marijuana dello stesso tipo di quella occultata nel pacchetto di sigarette a casa) che la droga fosse destinata allo spaccio. E di fatti, l'indagato era inoccupato, nullatenente e gravato da precedenti di polizia per furto e rapina. Anche sotto tale profilo, la decisione è immune da vizi.La questione della provenienza del denaro non è stata agitata ai fini del dissequestro, ma dell'inidoneità a supportare i gravi indizi di colpevolezza del reato ascritto. E' quindi subvalente, al pari della presenza delle grate alle finestre che avrebbero impedito il lancio del materiale, rispetto a tutti gli altri elementi ‘4.)trimko apprezzati dai Giudici della cautela. Ed invero, anche questo seconddat_tg stato motivatamente disatteso perché è stato correttamente ipotizzato che la ragazza fosse riuscita a raggiungere il terrazzo per disfarsi del materiale compromettente. In definitiva, corretta è la decisione del Tribunale del riesame che ha confermato gli arresti domiciliari dell'indagato fissati dal GIP in luogo diverso dal domicilio corrente che costituiva la base della sua attività di spaccio. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso,