Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23309/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20256 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , n.q. di legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. cazzolla.antoniomario@avvocati- bari.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ) sitoin Roma, vi ale del Vignola n. 5 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accertamento analitico-induttivo- pre- sunzioni AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Puglia,n.277/01/2016 depositata il 3 febbraio 20 1 6 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia , veniva rigettat o l’ appell o propost o da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. pro- postoavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diBari n. 439/4/2014 di rigetto del ricorso introduttivo , avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.

TVF031305887/2012 relativ a- mentead IVA e II.DD. per l’ ann o di imposta 20 0 7 . 2.Con l’atto impositivo suddetto l’Agenzia delle Entrate, nel quadro diun accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R.n. 600/73 contestava alla società [OSCURATO:PERSONA] e Co- struzioniEdili ([OSCURATO:SOCIETA].) S.r.l. che i finanziamenti infruttiferi de l so- cioall’80% e amministratore della società, risultanti dal bilancio so- cietario per il periodo di imposta costituissero, in realtà, ricavi non dichiarati, con conseguente pretesa di una maggiore IVA, IRES e IRAPe irrogazione delle sanzioni .

3. L a sentenza di appello confermava la decisione del giudice di primecure, superando sia le questioni preliminari sollevate dalla so- cietà,inclusa quella di invalida notifica dell’avviso, sia le difese nel merito,compresa la prospettata assenza di presunzioni qualificate necessarieper l’accertamento analitico - induttivo e l’utilizzo di doppie presunzioni.

LaCTR condivideva la decisione di primo grado la quale, con riferi- mentoai finanziamenti in contanti effettuati dai soci, aveva accer- tatoche non vi era agli atti prova documentale della fonte dei capi- tali,qualificandoli ex art.85 del d.P.R. n.917/86 ricavi non contabi- lizzati.

Avverso tale decisione la società ha propo sto ricorso per la cassa- zionedella sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resist ito l’Agenziadelle E ntrate depositando controricorso .

Connota di deposito del 18.9.2023 la società ha chiesto la sospen- sione del giudizio e, previa verifica dell’intervenuta adesione della parte alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui all’art.6 della l. n.225/2016, ha chiesto la sospensione del giudizio e la de- claratoriadi cessazione della materia del contendere. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 29796 del 2023, disposta all’esito dell’adunanzacamerale del 16 ottobre 2023 , la Corte ha rinvi ato la causaa nuovo ruolo con richiesta alle parti di fornire chiarimenti , al finedi verificare: a) la riferibilità delle cartelle di pagamento indicate nelladomanda di definizione presentata dal contribuente alla pretesa percui è causa; b) l ’ esaustività della pretesa fatta valere con le car- telladi pagamento, e per la quale è stata presentata la domanda di definizione agevolata, rispetto all’intero importo dovuto in base all’avviso di accertamento; c) il regolare pagamento delle rate do- vutesecondo le scadenze prescritte.

Consideratoche: 5.[OSCURATO:PERSONA] dà atto del fatto che nessuna delle parti ha depositato unanota di chiarimento a seguito dell’ordinanza interlocutoria sin- tetizzata al paragrafo che precede , con conseguente necessità di esaminaresenz’altro le censure proposte in ricorso .6.

Con il primo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 cod.proc. civ., si prospetta la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione dell’art. 7 della l. n . 212/00 e dell’art. 42, d .P.R. n.600/73, in relazione all’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 .

Il giudicedi appello avrebbe violato e falsamente applicato tali previ- sioni normative perché ha ritenuto che l’Agenzia abbia assolto all’oneredella motivazione dell’atto accertativo e ha ritenuto sussi- stentii presupposti per le riprese ad imposizione in capo alla ricor- rente.

Secondo la società ciò sarebbe avvenuto non sulla base di elementiprobatori certi o sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, bensì di una mera presunzione “di secondo grado”, apoditticamente sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] me- dianteil richiamo di atti e documenti relativi ad un terzo soggetto. 7.Con il secondo motivo la ricor rente , in rapporto a ll’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., deduce la nullit à della sentenza per violazionedegli artt. 2727 e 2729 c od . c iv ., 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n . 600/73, 2697 cod. civ. e dei criteri di distribuzione dell’onere della prova nel processo tributario , nonché dell’art. 53 Cost.La società si duole del fatto che il giudice ha: 1) ritenuto as- solto, da parte dell’Ufficio, il proprio onere della prova per avere fondato la propria pretesa su di una “doppia presunzione”, 2) ha ritenutoche le prove contrarie addotte dalla Società ricorrente non fossero idonee a superare le risultanze fattuali dell’accertamento, 3)ha ritenuto di poter applicare in modo automatico lo strumento presuntivo, pur in assenza di presunzioni gravi, precise e concor- danti,rideterminando così il reddito della ricorrente prescindendo dallasua effettiva capacità contributiva.

8. I motivi sono inammissibili .

Le doglianze, incentrate sulla pro- spettata lesione del principio di divieto di doppia presunzione, non colgono la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello, che ha compiutoaccertamenti fattuali sulla base del compendio istruttorio traendoneelementi di gravità, precisione e concordanza ai fini delle presunzioniordinarie.

Inoltre, attraverso un accertamento fattuale sorrettoda motivazione logica, il giudice ne ha verifica to il rispetto comerichiesto per il tipo di accertamento utilizzato dall’Amministra- zionefinanziaria nel caso di specie , che è di tipo analitico - induttivo exart. 39, comma 1, lett. d), d .P.R. n . 600/73 . 8.1.Il giudice d’appello ha accerta to in primo luogo evidenti carenze neiverbali d’assemblea circa le puntuali motivazioni aziendali giu- stificative della richiesta di finanziamento ai soci e la mancanza di unpiano di rimborso insieme ad un esplicito impegno alla restitu- zionedelle somme oggetto di finanziamento. 8.2.In secondo luogo, a fondamento della decisione, il giudice ha postoil fatto che l’unico finanziatore della società è stato l’ammini- stratore e socio all’80%, il quale si è rifiutato di fornire l’estratto contobancario per consentire una verifica sul rapporto di provvista. 8.3.Inoltre, ulteriore e convergente elemento probatorio , il giudice ha accerta to la totale assen za del la tracciabilità dell’intera opera- zionecontestata, visti i versamenti in contanti e i saldi negativi del contocassa.

La sentenza ha anche valorizz ato il fatto che gli apporti delsocio in contanti sono intervenuti nella stessa data in cui sono stati deliberati, e sulla base degli elementi disponibili ha ritenuto chetali movimentazioni di denaro non fossero collegat e a d opera- zionieconomiche reali che li giustificassero.

8.4. È d al compendio di tali plurimi e convergenti elementi che il giudice ha tra tto presunzioni gravi, precise e concordanti , logica- menteritenute corrobora nti il fondamento de ll’accertamento anali- tico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600/73 .

C iò nonpone alcun tema di doppia presunzione , ma di semplice indivi- duazionedei presupposti per l’operatività del la presunzione ordina- riain corrispondenza al modello legale di accertamento .9.In buona sostanza i motivi di ricorso non sono congruenti con la ratio decidendi e spressa dal giudice e attraverso gli stessi viene , sostanzialmente, chiesto al giudice di legittimità un inammissibile rinnovatoapprezzamento del fatto e della prova .

10. Il ricorso va, quindi, rigettato e l e spese di lite sono regolate comeda dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna part e ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in e uro 5.800 ,00 per compensi, oltre a spese prenotatea debito.

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20256 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , n.q. di legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. cazzolla.antoniomario@avvocati- bari.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ) sitoin Roma, vi ale del Vignola n. 5 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accertamento analitico-induttivo- pre- sunzioni AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Puglia,n.277/01/2016 depositata il 3 febbraio 20 1 6 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia , veniva rigettat o l’ appell o propost o da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. pro- postoavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diBari n. 439/4/2014 di rigetto del ricorso introduttivo , avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TVF031305887/2012 relativ a- mentead IVA e II.DD. per l’ ann o di imposta 20 0 7 . 2.Con l’atto impositivo suddetto l’Agenzia delle Entrate, nel quadro diun accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R.n. 600/73 contestava alla società [OSCURATO:PERSONA] e Co- struzioniEdili ([OSCURATO:SOCIETA].) S.r.l. che i finanziamenti infruttiferi de l so- cioall’80% e amministratore della società, risultanti dal bilancio so- cietario per il periodo di imposta costituissero, in realtà, ricavi non dichiarati, con conseguente pretesa di una maggiore IVA, IRES e IRAPe irrogazione delle sanzioni . 3. L a sentenza di appello confermava la decisione del giudice di primecure, superando sia le questioni preliminari sollevate dalla so- cietà,inclusa quella di invalida notifica dell’avviso, sia le difese nel merito,compresa la prospettata assenza di presunzioni qualificate necessarieper l’accertamento analitico - induttivo e l’utilizzo di doppie presunzioni. LaCTR condivideva la decisione di primo grado la quale, con riferi- mentoai finanziamenti in contanti effettuati dai soci, aveva accer- tatoche non vi era agli atti prova documentale della fonte dei capi- tali,qualificandoli ex art.85 del d.P.R. n.917/86 ricavi non contabi- lizzati. Avverso tale decisione la società ha propo sto ricorso per la cassa- zionedella sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resist ito l’Agenziadelle E ntrate depositando controricorso . Connota di deposito del 18.9.2023 la società ha chiesto la sospen- sione del giudizio e, previa verifica dell’intervenuta adesione della parte alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui all’art.6 della l. n.225/2016, ha chiesto la sospensione del giudizio e la de- claratoriadi cessazione della materia del contendere. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 29796 del 2023, disposta all’esito dell’adunanzacamerale del 16 ottobre 2023 , la Corte ha rinvi ato la causaa nuovo ruolo con richiesta alle parti di fornire chiarimenti , al finedi verificare: a) la riferibilità delle cartelle di pagamento indicate nelladomanda di definizione presentata dal contribuente alla pretesa percui è causa; b) l ’ esaustività della pretesa fatta valere con le car- telladi pagamento, e per la quale è stata presentata la domanda di definizione agevolata, rispetto all’intero importo dovuto in base all’avviso di accertamento; c) il regolare pagamento delle rate do- vutesecondo le scadenze prescritte. Consideratoche: 5.[OSCURATO:PERSONA] dà atto del fatto che nessuna delle parti ha depositato unanota di chiarimento a seguito dell’ordinanza interlocutoria sin- tetizzata al paragrafo che precede , con conseguente necessità di esaminaresenz’altro le censure proposte in ricorso .6. Con il primo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 cod.proc. civ., si prospetta la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione dell’art. 7 della l. n . 212/00 e dell’art. 42, d .P.R. n.600/73, in relazione all’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 . Il giudicedi appello avrebbe violato e falsamente applicato tali previ- sioni normative perché ha ritenuto che l’Agenzia abbia assolto all’oneredella motivazione dell’atto accertativo e ha ritenuto sussi- stentii presupposti per le riprese ad imposizione in capo alla ricor- rente. Secondo la società ciò sarebbe avvenuto non sulla base di elementiprobatori certi o sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, bensì di una mera presunzione “di secondo grado”, apoditticamente sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] me- dianteil richiamo di atti e documenti relativi ad un terzo soggetto. 7.Con il secondo motivo la ricor rente , in rapporto a ll’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., deduce la nullit à della sentenza per violazionedegli artt. 2727 e 2729 c od . c iv ., 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n . 600/73, 2697 cod. civ. e dei criteri di distribuzione dell’onere della prova nel processo tributario , nonché dell’art. 53 Cost.La società si duole del fatto che il giudice ha: 1) ritenuto as- solto, da parte dell’Ufficio, il proprio onere della prova per avere fondato la propria pretesa su di una “doppia presunzione”, 2) ha ritenutoche le prove contrarie addotte dalla Società ricorrente non fossero idonee a superare le risultanze fattuali dell’accertamento, 3)ha ritenuto di poter applicare in modo automatico lo strumento presuntivo, pur in assenza di presunzioni gravi, precise e concor- danti,rideterminando così il reddito della ricorrente prescindendo dallasua effettiva capacità contributiva. 8. I motivi sono inammissibili . Le doglianze, incentrate sulla pro- spettata lesione del principio di divieto di doppia presunzione, non colgono la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello, che ha compiutoaccertamenti fattuali sulla base del compendio istruttorio traendoneelementi di gravità, precisione e concordanza ai fini delle presunzioniordinarie. Inoltre, attraverso un accertamento fattuale sorrettoda motivazione logica, il giudice ne ha verifica to il rispetto comerichiesto per il tipo di accertamento utilizzato dall’Amministra- zionefinanziaria nel caso di specie , che è di tipo analitico - induttivo exart. 39, comma 1, lett. d), d .P.R. n . 600/73 . 8.1.Il giudice d’appello ha accerta to in primo luogo evidenti carenze neiverbali d’assemblea circa le puntuali motivazioni aziendali giu- stificative della richiesta di finanziamento ai soci e la mancanza di unpiano di rimborso insieme ad un esplicito impegno alla restitu- zionedelle somme oggetto di finanziamento. 8.2.In secondo luogo, a fondamento della decisione, il giudice ha postoil fatto che l’unico finanziatore della società è stato l’ammini- stratore e socio all’80%, il quale si è rifiutato di fornire l’estratto contobancario per consentire una verifica sul rapporto di provvista. 8.3.Inoltre, ulteriore e convergente elemento probatorio , il giudice ha accerta to la totale assen za del la tracciabilità dell’intera opera- zionecontestata, visti i versamenti in contanti e i saldi negativi del contocassa. La sentenza ha anche valorizz ato il fatto che gli apporti delsocio in contanti sono intervenuti nella stessa data in cui sono stati deliberati, e sulla base degli elementi disponibili ha ritenuto chetali movimentazioni di denaro non fossero collegat e a d opera- zionieconomiche reali che li giustificassero. 8.4. È d al compendio di tali plurimi e convergenti elementi che il giudice ha tra tto presunzioni gravi, precise e concordanti , logica- menteritenute corrobora nti il fondamento de ll’accertamento anali- tico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600/73 . C iò nonpone alcun tema di doppia presunzione , ma di semplice indivi- duazionedei presupposti per l’operatività del la presunzione ordina- riain corrispondenza al modello legale di accertamento .9.In buona sostanza i motivi di ricorso non sono congruenti con la ratio decidendi e spressa dal giudice e attraverso gli stessi viene , sostanzialmente, chiesto al giudice di legittimità un inammissibile rinnovatoapprezzamento del fatto e della prova . 10. Il ricorso va, quindi, rigettato e l e spese di lite sono regolate comeda dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna part e ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in e uro 5.800 ,00 per compensi, oltre a spese prenotatea debito. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
Sentenza Cassazione n. 23309/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris