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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 1993

Cassazione n. 45168/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1993 avverso l'ordinanza del 13/03/2020 del GIP TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 51963 del 30 ottobre 2019 - della ordinanza del medesimo giudice del 30 aprile 2019, che, pronunciandosi sull'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la rideterminazione in termini più favorevoli della pena di tre anni, otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa, irrogatagli con la sentenza emessa dallo stesso Giudice in data 10 ottobre 2017 (irrevocabile il 15 novembre 2018), in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, aveva proceduto a ricalcolare la pena in tre anni, quattro mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa, ha nuovamente rideterminato la pena in misura pari a quella indicata nella ordinanza oggetto di annullamento.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale sostiene che il provvedimento sarebbe affetto da mancanza di motivazione in ordine alla misura della riduzione di pena per le attenuanti generiche, applicata in misura proporzionalmente inferiore a quella fissata nella sentenza di condanna e senza che in proposito sia stata fornita adeguata motivazione.

Nell'ordinanza si afferma che non vi sono elementi idonei a giustificare una riduzione di pena nella misura massima e che, al contrario, ricorrono elementi di segno opposto. [OSCURATO:PERSONA], però, cita quale elemento negativo il solo dato ponderale, ossia la quantità di sostanza stupefacente ed il numero delle dosi ricavabili, mentre tale elemento aveva già condotto ad escludere che il fatto rientrasse nella ipotesi meno grave del fatto di lieve entità.

Non indica gli elementi positivi che avevano condotto ad applicare le attenuanti generiche e di essi non opera alcuna valutazione, cosicché la motivazione risulta apparente.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, attenendosi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio, ha rideterminato la pena senza compiere un'operazione di riduzione ispirata a criteri aritmetico- proporzionali e considerando, piuttosto, la concreta offensività della condotta e la personalità dell'imputato.

In particolare, per giustificare il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla particolare offensività della condotta desunta dal dato ponderale.

In tal modo egli ha colmato le lacune motivazionali che avevano concotto al precedente annullamento.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1993 avverso l'ordinanza del 13/03/2020 del GIP TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 51963 del 30 ottobre 2019 - della ordinanza del medesimo giudice del 30 aprile 2019, che, pronunciandosi sull'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la rideterminazione in termini più favorevoli della pena di tre anni, otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa, irrogatagli con la sentenza emessa dallo stesso Giudice in data 10 ottobre 2017 (irrevocabile il 15 novembre 2018), in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, aveva proceduto a ricalcolare la pena in tre anni, quattro mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa, ha nuovamente rideterminato la pena in misura pari a quella indicata nella ordinanza oggetto di annullamento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale sostiene che il provvedimento sarebbe affetto da mancanza di motivazione in ordine alla misura della riduzione di pena per le attenuanti generiche, applicata in misura proporzionalmente inferiore a quella fissata nella sentenza di condanna e senza che in proposito sia stata fornita adeguata motivazione. Nell'ordinanza si afferma che non vi sono elementi idonei a giustificare una riduzione di pena nella misura massima e che, al contrario, ricorrono elementi di segno opposto. [OSCURATO:PERSONA], però, cita quale elemento negativo il solo dato ponderale, ossia la quantità di sostanza stupefacente ed il numero delle dosi ricavabili, mentre tale elemento aveva già condotto ad escludere che il fatto rientrasse nella ipotesi meno grave del fatto di lieve entità. Non indica gli elementi positivi che avevano condotto ad applicare le attenuanti generiche e di essi non opera alcuna valutazione, cosicché la motivazione risulta apparente. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, attenendosi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio, ha rideterminato la pena senza compiere un'operazione di riduzione ispirata a criteri aritmetico- proporzionali e considerando, piuttosto, la concreta offensività della condotta e la personalità dell'imputato. In particolare, per giustificare il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla particolare offensività della condotta desunta dal dato ponderale. In tal modo egli ha colmato le lacune motivazionali che avevano concotto al precedente annullamento. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere esten