CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 32811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 11539-2017 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2022 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2705 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 508/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/02/2017 R.G.N. 778/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.RG 11539/ 2017 1NPS e/ [OSCURATO:PERSONA] udienza del 7 Iztglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo preteso dall'Istituto nei confronti dell'attuale controricorrente, lavoratore autonomo, non tenuto al versamento di contributi nei confronti della Cassa professionale ma tenuto al versamento alla gestione separata, relativamente all'anno 2005, dei contributi percentualmente ragguagliati al reddito professionale, considerando quale dies a quo del decorso del termine di prescrizione il giorno in cui detti contributi avrebbero dovuto essere pagati, in base all'allegazione dell'Inps (20 giugno 2006). 2. La Corte territoriale ha accertato che alla data della comunicazione della richiesta di pagamento, del 23 giugno 2011, da parte dell'ente, il credito contributivo era prescritto. 3. La cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di due motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Col primo motivo parte ricorrente contesta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18 (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2) e del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modificazioni nella L. n. 112 del 2002; d.P.R. n. 600 del 1073 artt. 36 bis, co.2 , lett f) e 36 ter. 6. Sulla base di un excursus della normativa che regola la dichiarazione dei redditi e le modalità di riscossione delle imposte, segnatamente dovute all'accertamento della sussistenza dell'obbligo contributivo alla gestione separata in capo ai lavoratori autonomi e al puntuale adempimento di esso, l'Istituto rileva che, essendo detto contributo variabile, in quanto dovuto unicamente al prodursi di un eventuale reddito professionale, la verifica della ricorrenza di una siffatta eventualità non può che darsi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno a cui si riferisce il preteso credito contributivo; detto termine cade, nella specie, dopo i due (tra il 20 giugno e il 20 luglio 2006), oppure, in via telematica, entro il 31 ottobre 2006, previsti come successivi e alternativi per il pagamento, a scelta del contribuente e, nel secondo caso, con l'aggiunta di un interesse corrispettivo. Dunque, anche a voler seguire il ragionamento della sentenza impugnata, l'inadempimento da parte del contribuente si potrebbe configurare soltanto successivamente al termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2006), trascorsa inutilmente la quale, l'INPS aveva acquistato il diritto ad agire per l'adempimento della prestazione, in merito ai contributi dovuti alla gestione separata relativi all'anno 2005, per cui, alla data della diffida di pagamento del 23 giugno 2011, il credito non poteva considerarsi estinto. 7. Col secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, degli artt., 2935 e ulteriori disposizioni normative: l'Inps prospetta che, se la Corte territoriale avesse voluto tener conto della seconda data di scadenza (20 luglio 2006), dalla quale il diritto avrebbe potuto e dovuto essere esercitato, avrebbe dovuto, comunque, considerare non prescritto il credito, in ragione dell'atto interruttivo del 23 giugno 2011, prima della scadenza del termine quinquennale che iniziava a decorrere dal 20 luglio 2006. 8. Il ricorso è da rigettare. 9. Si controverte della decorrenza della prescrizione del diritto dell'INPS ai contributi a percentuale per l'anno 2005, all'esito dell'acquisizione dei dati contenuti nella dichiarazione dell'interessato. 10. Va, preliminarmente, dato atto che le questioni sollevate con i motivi di ricorso hanno formato oggetto di varie pronunce rese da questa Sezione e in continuità con tali precedenti, entrambi i motivi devono ritenersi infondati.11. Quanto al primo, in continuità con quanto già affermato da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del 2018; Cass. n. 4899 del 2021) va riaffermato che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass.n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perché subordinato all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito. 12. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui "i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55) (fra tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019; nn. 17610, 5413 del 2020; nn. 1511 e 4899 del 2021). 13. La decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, in armonia con il principio generale nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). 14. Si tratta, come è evidente, di termine indicato da disposizioni di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti (Cass. n. 1511 del 2021). 15. Il credito per la contribuzione a percentuale dovuta per l'anno 2005 prevede modalità di riscossione, in due rate annuali (D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 2), per cui il versamento della prima rata andava effettuato entro il giorno 20 giugno 2006, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine di prescrizione.16. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto, tant'e' che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge, non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019). 17. L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 20 giugno 2006 e da quel momento l'INPS può esercitare il suo diritto di credito, non assumendo, pertanto, valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica) e l'epoca temporale per detto adempimento. 18. Il secondo motivo è pure infondato. 19. Va osservato che quanto alla natura dell'indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi quale riconoscimento del debito, ancora questa Corte ha stabilito come alla stessa non possa essere attribuita valenza di atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 c.c., posto che con tale dichiarazione il debitore afferma di aver percepito un determinato reddito, ma non riconosce il diritto dell'Inps ad ottenere il pagamento dei contributi, diritto che consegue all'iscrizione obbligatoria alla gestione separata. 20. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per aversi riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2941 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l'effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell'atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà ([OSCURATO:PERSONA]. n. 5145 del 2021; n. 22223 del 2020; cfr. anche Cass. n. 25943 del 2015). 21. In conclusione, la sentenza impugnata è immune da censure. 22. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dov