CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2021
Cassazione n. 16490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 30/6/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha annullato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva revocato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 48.445,60 euro ritenuta profitto del reato di peculato per il quale è indagato [OSCURATO:PERSONA]. Sanfilippo, in qualità di liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sottoposta a confisca di prevenzione divenuta irrevocabile, si sarebbe appropriato della somma di 24.048,00 euro effettuando in suo favore, senza le prescritte autorizzazioni, un bonifico - per la somma indicata - con causale "acconto compenso liquidatore"; l'indagato, inoltre, in qualità di amministratore giudiziario ed amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si sarebbe appropriato di euro 30.781,44 a titolo di "compenso amministratore" per l'anno 2018 disponendo il pagamento della somma in questione senza le autorizzazioni necessarie. Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che la revoca del titolo cautelare era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari per la mancanza del dolo del reato ipotizzato, quanto al primo episodio, perché l'indagato avrebbe ritenuto sufficiente l'autorizzazione al compenso fornita oralmente dalla direttrice dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni, e, quanto al secondo episodio, per avere ritenuto Sanfilippo sufficiente, anche ai fini della quantificazione del compenso, la redazione di un bilancio non definitivo relativo all'anno 2017, trasmessogli dal contabile, che avrebbe contenuto dati più attuali rispetto a quelli del bilancio relativo all'anno 2016, già approvato. Secondo il Tribunale, invece, il fumus del reato sarebbe configurabile in ragione della inesistenza di un potere di autoliquidazione; nel caso di specie non vi sarebbe stata nessuna autorizzazione alla liquidazione del compenso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta configurabilità del dolo. L'indagato avrebbe agito, "al di là di irregolarità formali" (così il ricorso), sulla base di fatti concludenti e nel pieno rispetto della legge; si valorizza al riguardo una nnail tra l'indagato e il direttore dell'Agenzia in cui Sanfilippo avrebbe fatto riferimento ad un incontro nel corso del quale si sarebbe convenuto il pagamento del compenso secondo i minimi tariffari. Non diversamente, quanto al secondo episodio, il Tribunale non avrebbe indicato quale sarebbe la norma - violata nel caso di specie- che imporrebbe di non tenere conto dei dati di bilancio più attuali e di essere invece vincolati ai dati di un bilancio approvato "anni prima". Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla quantificazione del profitto che, si assume, avrebbe dovuto essere "epurato" del valore dell'attività effettivamente svolta. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso è infondato. 2. Il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. è limitato dal primo comma dell'art. 325 all'esclusivo vizio di "violazione di legge"; può ritenersi infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge" (a norma, ad esempio, degli artt. 311, comma 2, per il ricorso "per saltum" in materia di misure cautelari personali e 325, comma 1, 2 cod. proc. pen. per il ricorso in tema di misure cautelari reali, ovvero dell'art. 4 I. n. 1423 del 1956 per il ricorso in materia di misure di prevenzione, personali o patrimoniali), è esclusa la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Nelle ipotesi indicate, il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argonnentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso per cassazione il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che è configurabile quando la motivazione manchi o siac del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. In tali casi, si afferma, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Sez. U., n. 5876 del 28/4/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U., n.25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv.239692). 3. Sulla base di tali presupposti, è infondato, ai limiti della inammissibilità il primo motivo di ricorso. 3.1. Le Sezioni unite hanno chiarito in tema di peculato come, salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, sia escluso il riconoscimento dell'autotutela per la realizzazione dei propri diritti, non rilevando che l'agente, trattenendo le somme di cui ha la disponibilità in ragione dell'ufficio, pretenda di esercitare un proprio supposto diritto ricorrendo a una sorta di autoliquidazione del proprio credito, trattandosi di comportamento non tollerabile a fronte del suddetto interesse della pubblica amministrazione (Sez. U., n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, in motivazione) Questa Corte (Sez. 6, n. 33472 del 22/06/2011, Siciliano, Rv. 250904) ha conseguentemente evidenziato che l'amministratore di beni confiscati, al pari del commissario liquidatore (Sez. 6, n. 5576/1998, Ferri, Rv. 2105483), commette peculato nella autoliquidazione ed auto assegnazione di denaro pertinente a beni di cui abbia la disponibilità per motivi di ufficio non spettandogli un tale potere; l'assegnazione va, infatti, disposta sulla base di un provvedimento dell'autorità e non è prevista alcuna forma di autotutela. Non è, dunque, contemplato in capo all'amministratore alcun potere di autoliquidazione del compenso spettantegli per l'attività svolta e, a maggior ragione, dell'acconto su tale compenso. Sussiste, ovviamente, il diritto soggettivo dell'amministratore a ricevere un compenso per l'attività svolta, ma la determinazione del suo ammontare è di competenza dell'autorità, che la esercita secondo le modalità previste dalla legge (in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 1865 del 29/09/2020, dep. 2021, Sammartano, Rv. 280343). 3.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, spiegando in modo puntuale perché il ricorrente non potesse autoliquidarsi alcunchè. Sanfilippo non aveva nessun titolo che lo legittimava a prelevare quelle somme, non potendo assumere rilievo al riguardo né la nnail dallo stesso inviata alla direttrice dell'Agenzia alla quale l'indagato non aveva ricevuto nessun riscontro, né l'assunto che egli potesse fare riferimento ad un bilancio virtuale, potenziale, non approvato. Sanfilippo, ha chiarito il Tribunale, nel momento in cui pose in essere le condotte per cui si procede, era un qualificato professionista che aveva una consolidata esperienza quanto ad incarichi di amministratore e non è affatto chiaro il motivo per il quale quelle compiute dall'indagato sarebbero, a voler ragionare con la difesa, delle mere irregolarità formali. Rispetto a tale quadro di riferimento, manifestamente infondate sono le considerazioni relative all'assenza di dolo; diversamente da quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale ha correttamente osservato come il ricorrente, in ragione delle proprie qualità professionali, sapesse di non potere disporre di quelle somma per autoliquidarsi alcunchè senza un provvedimento che a ciò lo legittimasse. Ne deriva l'infondatezza del motivo. 4. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso. Il peculato è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del danaro da parte dell'agente (Sez. U, n. 3891 del 2009, cit.). Il profitto, nel caso di specie, coincide con il vantaggio che l'imputato conseguì in modo diretto ed immediato dalla sua condotta appropriativa, cioè con le somme in sequestro. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempime