CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 28617/24 Sodano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 338, 339, comma 2, cod. pen. e declaratoria di prescrizione per i reati di resistenza e lesioni); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18 novembre 2024; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso - e ribadite con la citata memoria - con le quali si censura l'affermazione di responsabilità risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 6-7); Ritenuto che il secondo motivo (pure riaffermato nella memoria di cui sopra), relativo alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., è prospettato in modo assai generico senza reale confronto con la sentenza che ha argomentato, in modo logico e coerente, circa l'insussistenza della tesi difensiva ritenendo di non ravvisare alcuna arbitrarietà nella condotta tenuta dal Presidente del Consiglio comunale, escludendo pertanto "a monte" l'illegittimità dell'atto; Ritenuto infine che il terzo motivo (con cui si lamenta il mancato esame di rilievi difensivi in ordine alla possibilità di limitare l'accesso all'adunanza), oltre che generico, non si confronta con la motivazione del provvedimento che dà conto del corretto esercizio da parte del Presidente delle sue prerogative (pag. 10); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co