CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 31982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19609/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimati - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 5230/2021 depositata il 25/03/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021n. 19609sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -2- 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, nel dichiarare nulla la procura alle liti rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al proprio difensore, ha rimesso la causa al Giudice di Pace di Roma per la concessione del termine ex art. 182 c.p.c.. 2. [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimat a . 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli art. 132, 161, 182, 353 e 354 c.p.c., lamentando che all’accoglimento dell’eccezione di nullità della procura sollevata dall’appellato avrebbe dovuto conseguire la declaratoria di rigetto dell’appello e che il Tribunale non avrebbe comunque dovuto dichiarare nulla anche la analoga procura rilasciata al difensore di [OSCURATO:PERSONA] per il primo grado, né avrebbe potuto rimettere la causa al primo giudice, non vertendosi in alcuna delle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è fondata nei termini che seguono. La dichiarata nullità della procura rilasciata al difensore di [OSCURATO:PERSONA] in primo e in secondo grado, per difetto di documentazione dei poteri del funzionario che l’aveva sottoscritta, non comporta automaticamente l’irregolarità della costituzione dell’appellante, dovendo il giudice concedere sempre termine alla parte per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., come Ric. 2021n. 19609sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -3- correttamente rilevato dal Tribunale. È invece errata la pronuncia del giudice di seconde cure nella parte in cui ha rimesso la causa al Giudice di Pace per la concessione del suddetto termine, non rientrando la fattispecie in nessuna delle ipotesi tassative di regressione individuate dagli artt. 353 e 354 c.p.c. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché provveda ai sensi dell’art. 182 comma secondo c.p.c. 3. La ricorrente ha depositato memoria con la quale sostiene che la controparte,a fronte dell’eccezione formulata in appello,avrebbe dovuto immediatamente provare la sussistenza della Procura e,dunque, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto applicare l’art. 182 c.p.c., come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite. 4.In realtà, la ricorrente, nel giudizio di primo grado, non aveva sollevato alcuna eccezione sulla validità della procura eccezione sollevata solo con l’atto di costituzione in appello e per questo motivo il Tribunale ha ritenuto di dover rinviare lacausa al giudice di pace in modo da rimettere in termini ex art. 182 c.p.c. l’Agenzia Entrate e Riscossione.In questa sede, pertanto, non può che rilevarsi l’erroneità della decisione di rinviare la causa al giudice di pace spetterà alla Corte d'Appello valutare la possibilità o meno di sollevare,da parte della ricorrente, per la prima volta l’eccezione in appello, posto che la procura contestata è la stessa come evidenziato dal Tribunale e se la controparte ([OSCURATO:PERSONA]) sia stata messa in condizioni di contraddire. 4. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2021n. 19609sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -4- P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità