CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 20015-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 57/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel luglio 2009 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi il Tribunale di Genova l’impresa [OSCURATO:PERSONA], cui avevano affidato l’incarico di eseguire lavori di ristrutturazione del loro immobile, esponendo: che il Penco, titolare della ditta, si era impegnato ad ultimare i lavori entro 4/5 mesi dal conferimento dell’incarico; che essi avevano versato in contanti euro 500,00 di acconto ed euro 7.000,00 per l’acquisto dei materiali (sanitari, piastrelle cucina e termosifoni), come da ricevuta prodotta; di aver versato, sempre in contanti, nel dicembre 2005, euro 2.000,00 per un totale di euro 9.500,00; che i lavori non erano stati conclusi con la conseguenza che essi attori erano stati costretti ad affittare altro alloggio dopo il periodo previsto per la durata dei lavori, fino ad aprile-maggio 2006, dovendo pagare anche una somma per il deposito della mobilia. A fronte del ritardo della ditta e delle spese di conseguenza sostenute, gli attori non erano più riusciti a far fronte alle rate del mutuo acceso sull’immobile oggetto di causa ed erano stati costretti ad alienarlo in data 3 luglio 2008 per evitare la vendita all’asta a seguito di pignoramento immobiliare effettuato dalla banca. Esponevano, altresì, che i lavori eseguiti dalla ditta erano parziali rispetto a quanto era stato preventivato e descritto nella perizia stragiudiziale del Geom. [OSCURATO:PERSONA] che stimava i lavori eseguiti in euro 395,30; inoltre, il materiale pagato per euro 7.000,00 non era mai stato Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -3- consegnato,salvo alcuni sanitari per un valore di euro 500,00. Chiedevano quindi al Tribunale di dichiarare l’inadempimento dell’impresa ed il pagamento in loro favore della somma di euro 8.604,70, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre il rimborso della somma di euro 2.000,00, versata per il deposito dei mobili. 2. Con sentenza n. 703/2013,il Tribunale di Genova rigettava le domande attoree, ritenendole sfornite di prova. 3. Proponevano appello i sig.ri Costa e Castello chiedendo alla Corte di Appello di Genova, in riforma dell’appellata sentenza, di dichiarare l’inadempimento della ditta Penco e le conseguenti restituzioni e risarcimenti. Si costituiva l’impresa appellata opponendosi all’appello e chiedendone il rigetto. Secondo gli appellanti il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, non prendendo in considerazione che, a fronte dell’esborso di euro 7.000,00 era stato consegnato materiale per un valore di euro 500,00 come dichiarato in sede di interrogatorio formale dallo stesso Penco. Per quanto concerne la quantificazione delle opere effettivamente eseguite, il primo giudice non avrebbe tenuto conto della perizia giurata prodotta e delle deposizioni dei testi, da cui si evinceva l’inadempimento nell’esecuzione del contratto d’appalto. Ribadivano che, a fronte della mancata esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti, non fossero più riusciti a pagare le rate del mutuo sino al punto di dover vendere l’immobile. 4. Con sentenza n. 57/2017, la Corte di Appello di Genova ha accolto parzialmente le domande degli appellanti, ritenendo che la sentenza di primo grado non avesse fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova dell'inadempimento contrattuale, visto che gli appellanti Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -4- avevano provato il titolo (ossia il contratto di appalto) ed avevano allegato l'inadempimento dell'appaltatore, consistito nel non avere eseguito nel termine pattuito le opere oggetto del contratto stesso (confermato anche dalle testimonianze rese in corso di causa), mentre l'appaltatore non aveva assolto l'onere di provare di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione o di non averlo potuto fare a causa della condotta della controparte. Ha condannato pertanto l’impresa Penco e restituire agli appellanti l’importo di euro 6.604,70, determinato detraendo alla somma di euro 7.500,00 dagli stessi versata (euro 7.000,00 riconosciuti dal Penco e euro 500,00 riconosciuti dal giudice di primo grado, con statuizione non impugnata dallo stesso con appello incidentale), l’importo di euro 500,00 per l’unico materiale consegnato dalla ditta e di euro 395,30, pari all’importo dei lavori eseguiti, come stimati da perizia giurata redatta dal Geom. [OSCURATO:PERSONA]. Non accoglieva invece la domanda di risarcimento danni dei committenti, rimasta non quantificata e non provata ed escludeva la responsabilità de ll’appaltatore p er la vendita dell’immobile da parte degli appellanti, in ragione della mancanza di un nesso causale tra l’inadempimento di Penco e la sopravvenuta impossibilità di pagare i ratei del mutuo. 5. Avverso tale pronuncia l’Impresa E dile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolatoin cin que motivi. 6. I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -5- 1.-Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.; l’omessa valutazione di una prova decisiva; l’error in procedendo e/o la violazione delle norme sostanziali in tema di prova e/o l’omesso esame di fatto decisivo. Il ricorrente ritiene errate le affermazioni del giudice di seconde cure nella parte in cui ha affermato che l’unico materiale consegnato dall’appaltatore consisteva in un piatto doccia, bidet e water. Infatti, secondo l’appaltatore, dai fatti e dalle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria, si evinceva che erano stati eseguiti lavori di impiantistica, muratura ed idraulica, nonché emergeva la presenza di altro m ateriale (cassette, lavandino, rubinetteria). 2.-Con il secondo motivo la sentenza censurata è impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c . c . ; per omessa valutazione di una prova decisiva; per error in procedendo e/o violazione delle norme sostanziali in tema di prova e/o omesso esame di fatto decisivo. Secondo il ricorrente è errata la motivazione della sentenza della Corte di appello laddove la stessa ha ritenutoverosimile la valutazione di euro 500,00 fornita dagli appellanti in relazione al valore del piatto doccia, water e bidet, senza prendere in considerazione le fatture di acquisto, basandosi sulla perizia, pur giurata, prodotta da controparte, redatta dal tecnico senza conoscere le fatture e senza sopralluogo. Invero, dall’esame degli importi indicati in fattura emerge che il valore del materiale consegnato è pari ad euro 999,99 (Iva esclusa). Inoltre, era presente nell’appartamento anche la rubinetteria che, quindi, faceva parte del materiale consegnato per cui, all’importo Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -6- precedente, deve essere aggiunta anche la somma di euro 704,00. 3.- Il terzo motivo è così rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, 4 e 5 c . p . c . in relazione all’art. 2697 c.c., in relazione all’efficacia probatoria della perizia giurata del perito G. [OSCURATO:PERSONA] e per erroneo e/o deficitario apprezzamento della stessa perizia e/o di singole parti di essa; erroneo e/o deficitario ragionamento del tecnico sulla consulenza”. Il ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui ha attribuito dignità e valore di piena prova alla perizia di parte del Geom. [OSCURATO:PERSONA], che costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, redatta addirittura dopo la vendita dell’appartamento e su circostanze delle quali il perito non ha avuto conoscenza diretta. 4.-Con il quarto mezzo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c.ed ai principi in materia di onere della prova dell’inadempimento. Sostiene il ricorrente che gli appellanti non avrebbero assolto l’onere probatorio posto a loro carico quanto alla dimostrazione del titolo, ossia del contratto di appalto, difettando nella specie la prova del contenuto dell’accordo e, quindi, dell’oggetto del contratto. In assenza di tale prova risulta, quindi, impossibile dedurre e contestare l’inadempimento di un’obbligazione, dato che risulta mancante il parametro cui il giudice dovrebbe far riferimento per valutare la prestazione resa dalla parte ritenuta inadempiente. A questa mancanza di prova non avrebbe potuto Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -7- supplire la perizia di parte, insufficiente a dimostrare l’inadempienza dell’appaltatore. 5.- Il quinto motivo lamenta la v iolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, 4 e 5 c . p . c . in relazione agli artt. 1460 e 2697 c.c., con riferimento ai principi in materia di onere della prova nell’ipotesi di eccezione di inadempimento, nonché l’omessa valutazione di prove e/o fatti decisivi. Secondo il ricorrente la Corte distrettualeavrebbe errato nella distribuzione degli oneri probatori in presenza del principio inadimplenti non est adimplendumapplicato al caso in esame, che giustifica il comportamento tenuto dall’impresa, il quale non configura alcuna ipotesi di inadempimento contrattuale, come preteso da controparte, bensì rappresenta il legittimo esercizio riconosciuto dall’art. 1460 c.c. Unico onere probatorio che incombe sulla parte che solleval’eccezione è quello di dimostrare l’inadempimento dell’altra; nel caso in esame l’inadempimento dei sigg.ri Costa e Castello emerge dall’accertamento del mancato pagamento del corrispettivo in favore della convenuta. Il solo pagamento realmente accertatoda parte dei sig.ri Costa e Castello è quello relativo alla somma di euro 500,00, mentre la somma di euro 7.000,00 rappresentava il rimborso per il pagamento effettuato dalla Penco ad altra società fornitrice. 6.-Con l’unico motivo di ricorso incidentale i sigg.ri Costa e Castello denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 e n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1226, 2056, 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c . p . c . ; l’ omessa applicazione del notorio; l’omessa liquidazione in via equitativa del danno sofferto; l’ omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -8- I controricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui la Corte territorialenon ha riconosciuto l’esistenza di danni sofferti a fronte dell’inadempimento dell’appaltatore, pur emergendo questi sia dalle prove orali raccolte all’esito dell’istruttoria sia dall’applicazione del notorio. I controricorrenti ritengono che vi sia stata errata applicazione dei principi in tema di fatto notorio e anche di liquidazione del danno. Sarebbe in particolare errata l’affermazione secondo cui non vi sarebbe un nesso tra l’inadempimento del Penco e la vendita dell’immobile a prezzo inferiore a quanto lo stesso avrebbe potuto essere venduto se fossero stati eseguiti i lavori. La sentenza è, quindi, criticabile per non averetratto dagli elementi fattuali indicatori di un danno certo, anche secondo i dati di comune esperienza , le conseguenze in termini diquantum liquidabile in via equitativa. Infatti, una volta riconosciuta la sussistenza di un pregiudizio economico, il Giudice avrebbe dovuto procederealla liquidazione in via equitativa come era stato richiesto nelle conclusioni in subordine. 7.- L’esame del ricorso principale può scrutinare congiuntamente il primo, il secondo e il terzo motivo per la loro evidente connessione e anche per la parziale sovrapponibilità delle argomentazioni che li sorreggono. 7.1.-I motivi sono destituiti di fondamento. Il primo e il secondo mezzo di ricorso principale peccano anzitutto di specificità, denunciando gli stessi fatti per vizi ex art. 360 n. 3, 4 e 5 (le rubriche sono identiche), con una mescolanza di motivi. Comunque, a volere superare questo rilievo in forza di un approccio non eccessivamente formalistico nella valutazione dell’intellegibilità della sentenza gravata (Cass. SS.UU. n. 37552/2021), le censure si traducono in un apprezzamento dei Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -9- fatti e delle prove raccolte in senso difforme da quello fatto proprio dalla Corte di Appello di Genova, che non può essere prospettato in questa sede. Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può infatti “rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (tra le tante: Cass. n. 9097/2017). Secondo il ricorrente emergerebbero dalle prove testimoniali le contestazioni sulla presenza in loco di altri materiali oltre al water, al piatto doccia e al bidet (le cassette, la rubinetteria ecc.), stimabili in misura superiore all’importo di euro 500,00, come risulta dalle fatture di acquisto prodotte. La sentenza sul punto ha fatto leva sulla dichiarazione confessoria del Penco stesso ( il quale ha dichiarato di avere ritirato dal fornitore solo il materiale di primo utilizzo necessario per l'impiantistica del bagno), comprovata dal teste Vescio, dipendente della stessa impresa edile [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha confermato che erano stati trasportati nell’immobile solo il water, il piatto doccia, il bidet e le cassette). Il valore dei Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -10- materiali indicato in euro 500,00 dagli attuali controricorrentiè stato reputato “verosimile”dalla Corte territoriale, secondo una valutazione che è espressione di un prudente apprezzamento, logica e non censurabile. Il terzo motivo di ricorso principale ripropone in parte il motivo precedente, appuntandosi in particolare sulla mancanza di rilevanza probatoria della perizia di parte (la perizia giurata Geom. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha descritto le opere eseguite dal Penco nell’immobile di proprietà dei sigg.ri Costa e Castelloe stimato in euro 395,30 il loro valore). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte non è vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall’avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante(Cass, n. 26550/2011; n. 12411/2001). La relazione peritale di parte è stata considerata dalla Corte di Appello unitamente alle prove testimoniali e ha concorso a formare il convincimento del giudice, per cui non sussiste la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. La prospettazione dei vizi sotto l’egida dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. manca poi –in tutti e tre i motivi - dell’indicazione del fatto storico, il cui esame sia stato omesso, del dato testuale o extra testuale, da cui risulti la sua esistenza, del “come” e del “quando”tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -11- e del riferimento al la decisività dello stesso , secondo il fondamentale insegnamento di Cass. SS.UU. 8053/2014. 8.-Il quarto motivo di ricorso è inammissibile . Il giudice di seconda istanza ha correttamente applicato, diversamente dal Tribunale, i principi in tema di distribuzione degli oneri probatori. In forza del noto arresto di Cass. SS.UU. n. 13533/2001, il creditore che lamenta l'inadempimento del debitore deve dimostrare il titolo costitutivo del proprio diritto di credito e allegare l'inadempimento del debitore, a cui spetta l'onere di provare di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione o di non averlo potuto fare a causa della condotta di controparte. Argomenta al riguardo ladecisione impugnata: “Nulla di tutto ciò ha fatto il Penco, che si è limitato ad affermare di non essere stato pagato dai committenti senza peraltro avere mai presentato alcuna lagnanza circa un'eventuale ritardo nei pagamentida parte dei signori Costa e Castello”. La censura del ricorrente che non sarebbe stata data prova “degli esatti confini del contratto di appalto dedotto a fondamento della richiesta di risoluzione per inadempimento” dagli allora appellanti contrasta con le dichiarazioni dellostesso ricorrente, che non ha in precedenza avanzato contestazioni riguardo all’esistenza e al contenuto del contratto di appalto stipulato con i sigg.ri Costa e Castello, oltreché con le altre risultanze di causa, come eccepito dai controricorrenti. Si tratta dunque di una nuova eccezione sollevata inammissibilmente su un aspetto della controversia ormai pacifico, non contestato con specifico motivo di appello e passato in giudicato. 9.- Il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile. Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -12- Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che all'atto della sua costituzione in giudizio lo stesso aveva sollevato l'eccezione di inadempimento, avendo i sigg.ri Costa e Castello effettuato il versamento di un acconto di soli euro 500,00, rendendosi così gravemente inadempienti all'obbligazione prevista dal contratto di appalto. Il ricorrente ha però omesso di censurare la sentenza, che è quindi passata in giudicato sul punto, nella parte in cui ha riconosciuto che gli esponenti avevano versato al Penco la complessiva somma di euro 7.500,00. Inoltre, non ha c ontestato l’affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo la quale gli esponenti non avrebbero potuto essere riconosciuti inadempienti, non avendo l’impresa rivolto loro alcun infruttuoso sollecito circa il pagamento del corrispettivo. 10.- Anche il ricorso incidentale non merita accoglimento. Lostesso mira a una valutazione nel merito più favorevole e dunque all’inammissibile terzo grado di giudizio che i controricorrenti hanno eccepito riguardo ai motivi articolati d a l ricorrente. Sul punto del rigetto della domanda risarcitoria, la sentenza appare correttamente motivata, incentrata su passaggi motivazionali logici e priva di errori giuridici. La stessa, infatti: a) ha ritenuto che la ricevuta in atti dell'importo di euro 2.000,00 che gli appellanti hanno ricondotto all’esborso sostenuto per il deposito dei mobili presso terzi in attesa dell'ultimazione delle opere da parte del Penco non abbia alcun valore probatorio, non risultando di essa né la provenienza né la causale del pagamento; b) ha affermato che non sono state Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -13- non solo dimostrate ma neppure quantificate eventuali spese per avere dovuto gli appellanti locare un diverso immobile dopo la scadenza del termine di ultimazione dei lavori nell'appartamento per cui è causa; c) ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra l’inadempimento del Penco e la vendita dell'immobile per dichiarata sopravvenuta impossibilità di pagare i ratei del mutuo. Gli stessi controricorrenti affermano che “forse aveva ragione la Corte territoriale ad affermare che la documentazione fornita a dimostrazione dei nocumenti patiti dagli esponenti non era sufficientemente probante (v. la somma di euro 2 . 000 ,00 sostenuta per il deposito mobilia; v.le spese per l'affitto di altro appartamento)”,ma ritengono che non sia stata fatta corretta applicazione dei principi in tema di notorio e di liquidazione del danno. Diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti, non sussiste alcuna scorretta applicazione delfatto notorio. Quest’ultimo, da intendersi in senso rigoroso in quanto introduce nelprocesso civile una deroga al principio di spositivo di cui all’art. 112 c.p.c.e al principio di disponibilità delle prove ex art.115 c.p.c. (Cass. n. 24052/2021) , non può supplire alla mancanza di allegazione (nel caso di specie le eventuali spese di locazione di altri locali) o a invertire il giudizio della Corte di appello su documentazione il cui valore probatorio è stato puntualmente valutato in senso negativo (la ricevuta prodotta senza causale o provenienza, che avrebbe dovuto dimostrare i costi di deposito del mobilio). La ritenuta mancanza di un nesso causale tra l’inadempimento del Penco e la successiva vendita dell’immobileper l’impossibilità di pagare i ratei del mutuo (che nel ricorso per cassazione è sostituita dalla posta di danno Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -14- consistente nell’avere dovuto vendere un appartamento allo stato “di cantiere” anziché ristrutturato, mai richiesta in precedenza), poi, non è certamente comprovabile con “le conoscenze acquisite dalla collettività” che integrano il fatto notorio, oltre a rappresentare una posta di danno che deve misurarsi con il criterio della prevedibilità. Parimenti il giudice a quo non ha fatto alcuna erronea applicazione della valutazione equitativa del danno, come sostenuto dai controricorrenti (“…una volta riconosciuta la sussistenza di un pregiudizio economico, il Giudice avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione in via equitativa come era stato richiesto nelle conclusioni in subordine”), posto che non può essere valutato equitativamente ilquantumdi un danno non provato nell’an. 11. – Anche l a domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dai controricorrenti nel controricorso può essere disattesa, sebbene ammissibile in questa fase di giudizio e tempestivamente proposta (Cass., Sez. 2, ord. 30/10/2018, n. 27715). Come ha già affermato questa Corte (ex plurimus, Cass., Sez. 1, sent. 28/05/2007, n. 14789), ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali. Tali evenienze non sono rinvenibili nel caso in esame, in cui l’uso dello strumento processuale non assume carattere abusivo. 12.- In conclusione, devono essere respinti sia il ricorso principalesia quello incidentale. Ric. 2017 n. 20015 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -15- In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. 13.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei controricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.