CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 27724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FORL1' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 febbraio 2021, il Giudice di Pace di Forlí dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 5.000 di ammenda. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Nikolli, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]; appello - poi trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di doglianze in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]