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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18512/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AvvocatoGIANSERAFINO PINTO;- controricorrente-avverso la sentenza n. 56/2023 della Corte di Appello di Bari, pubblicata in data25.01.2023, N.R.G. 1527/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/20261.

La Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato FrancescoSantoiemma (titolare della ditta individuale B-[OSCURATO:PERSONA]) al pagamento dellasomma di € 1361,93 a titolo di retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive e TFRrelative al periodo dal 21.11.2012 al 8.1.2013 ed aveva respinto le restantidomande, volte ad accertare l’illegittimità e/o la nullità del patto di provaapposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del licenziamento in tronco intimatole in data 9.1.2013, lariassunzione o, in difetto, il pagamento dell’indennità prevista dalla legge n.108/1990 oltre accessori, il pagamento dell’indennità di mancato preavviso,delle ulteriori differenze retributive per lavoro straordinario, festività, ferie epermessi non goduti, delle spese per la redazione del conteggio ed il risarcimentodel danno per l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,nonché per violazione della legge privacy; ha altresì escluso i profili diresponsabilità del datore di lavoro per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere lavorato come commessa alledipendenze del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 9.1.2013 (data in cui era statalicenziata in tronco durante l’orario lavorativo con invito ad allontanarsiimmediatamente dal posto di lavoro) ed aveva precisato che il rapporto era statoformalizzato solo in data 21.11.2012 con la sottoscrizione di un contratto dilavoro a tempo indeterminato part-time; aveva inoltre dedotto di avereimpugnato il licenziamento in data 9.1.2013 e di avere ricevuto in data10.1.2013 una comunicazione datata 8.1.2013 con cui era stata informata dellacessazione del periodo di prova per mancata prosecuzione positiva a far data dal8.1.2013.Aveva pertanto impugnato la missiva del 10.1.2013 rilevando la mancataprevisione di un periodo di prova all’inizio del rapporto lavorativo, la nullità delpatto di prova apposto al contratto stipulato in data 21.11.2012, l’illegittimitàe/o la nullità del licenziamento ed aveva lamentato di non avere percepito alcunaretribuzione mensile né alcuna spettanza di fine rapporto.Numero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/20262.

La Corte territoriale, disattesa la censura riguardante la limitazione dellalista testi operata dal primo giudice, ha ritenuto indimostrato lo svolgimento diuna prestazione lavorativa subordinata da parte della Minafra nel periodoanteriore alla data di formale assunzione (17.10.2012-21.11.2012).3.

A fronte del mancato assolvimento dell’onere di allegazione, ed avendoescluso che i poteri ufficiosi del giudice potessero sopperire alle carenzeprobatorie delle parti, il giudice di appello ha considerato infondata la doglianzariguardante il mancato esercizio di poteri ex art. 421 cod. proc. civ. da parte delprimo giudice.4.

Ha ritenuto inconsistenti i rilievi riguardanti le diverse conclusionicontenute nel verbale di accertamento e notificazione della Guardia di Finanzaall’esito di ispezione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che la sussistenza di un rapporto dilavoro tra le parti in epoca anteriore alla formale assunzione era stata desuntain forza di un apprezzamento induttivo, fondato su riscontri testimoniali rimastiignoti e disattesi in giudizio, e comunque al di fuori di una cognizione diretta deifatti.5.

Ha pertanto considerato assorbito il quinto motivo di appello, riguardantela contestata declaratoria di legittimità dell’impugnato licenziamento del9.1.2013 ed ha ritenuto infondati i restanti motivi, riguardanti il mancatoriconoscimento degli straordinari, del lavoro festivo, delle ferie e dei permessinon goduti ed il risarcimento del danno da lite temeraria.6.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliart. 2094, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3 cod. proc. civ.Richiama i principi secondo cui la prestazione di attività lavorativa onerosaall’interno dei locali dell’azienda, con materiali ed attrezzature proprie dellaNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026stessa e con modalità proprie di un lavoratore subordinato, in relazione amansioni a carattere prettamente esecutivo, come quelle di commessa,comporta una presunzione di subordinazione, e secondo cui l’assenza di rischio,la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma dellaretribuzione possono costituire indici rivelatori della subordinazione.Sostiene che lo svolgimento, da parte della Minafra, di mansioni di commessaall’interno dei locali aziendali adibiti alla vendita e con attrezzature aziendalicomportava la presunzione del vincolo di subordinazione fin dal 17.10.2012;lamenta la valutazione atomistica di circostanze che, singolarmente prive divalore decisivo, avrebbero dovuto essere valutate globalmente (l’etero-organizzazione, il calcolo della retribuzione, il carattere ripetitivo delle mansioni,la denuncia presentata dalla lavoratrice alla Guardia di Finanza in data 9.1.2013,l’emissione dell’ordinanza ingiunzione n. 10694/E da parte dell’Ispettorato delLavoro di Bari, sulla base del rapporto pervenuto in data 20.3.2013 dalla guardiadi Finanza).Si duole altresì della valutazione atomistica delle deposizioni testimoniali,ritenute singolarmente prive di concreta valenza indiziaria e giudicateframmentariamente.Rimarca la grave contraddizione logica tra la qualificazione del rapporto intermini di subordinazione per il periodo formalizzato e la ritenuta insussistenzadella prova della subordinazione per il periodo antecedente, essendoincontestato e provato l’inserimento della lavoratrice nell’organizzazioneaziendale per lo svolgimento di mansioni di commessa, con osservanza di unorario fisso e predeterminato nel periodo regolarizzato.2.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.La Corte territoriale ha effettuato una valutazione globale di tutte ledeposizioni testimoniali ed ha accertato l’instaurazione del rapporto di lavoro trale parti in data 21.11.2012, sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste Zupo,ritenute maggiormente attendibili rispetto a quelle dei testi di parte ricorrente,che ha considerato nel loro complesso inconsistenti, in quanto rese sulla base diuna conoscenza ab extrinseco dei fatti.Numero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026La Corte territoriale ha in particolare ritenuto irrilevante la deposizione delteste Iacopino ed ha valutato sostanzialmente irrilevante la deposizione del testeMinafra alla luce del vincolo di parentela con la ricorrente, della circostanza chesi era limitato in parte a riportare quanto riferito dalla sorella e della circostanzache non era mai entrato nel negozio; ha inoltre rilevato che non era stataimpugnata la statuizione della sentenza di primo grado riguardantel’inconcludenza della deposizione del teste Moscatiello, estraneo al contestolavorativo della ricorrente, e l’ha comunque ritenuta generica e contraddittoria.Ha poi valutato anche l’assenza di riscontri documentali a supporto della tesidella Minafra ed ha ritenuto che le risultanze del verbale di accertamento enotificazione della Guardia di Finanza all’esito di ispezione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cheaveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in epocaanteriore alla formale assunzione in forza di un apprezzamento induttivo,(fondato su riscontri testimoniali rimasti ignoti, al di fuori di una cognizionediretta dei fatti) siano state superate dall’esito della prova testimoniale; ne hadunque escluso qualsivoglia valenza indiziaria.Avendo la Corte territoriale ritenuto indimostrati lo svolgimento di unaprestazione onerosa da parte della lavoratrice all’interno dei locali aziendali condecorrenza dal 17.10.2012 la sussistenza di alcun indice della subordinazionenel periodo anteriore al 21.11.2012, non poteva svolgere alcun ragionamentopresuntivo riguardo a detto periodo.3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 132, comma2, n. 4 cod. proc. civ. per nullità del procedimento ed inesistenza del requisitomotivazionale, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. per travisamento della prova,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Lamenta la grave contraddizione logica della sentenza impugnata, che puravendo qualificato come subordinato il rapporto di lavoro intercorso tra le partidal 21.11.2012 al 9.1.2013, ha ritenuto insussistente la prova dellasubordinazione per il periodo precedente.Si duole inoltre del carattere perplesso ed incomprensibile della motivazionedella sentenza impugnata, che ha rigettato la censura con cui era stata dedottala sussistenza di vizi logici nell’esame delle deposizioni dei testi di parteNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorrente; denuncia l’apparenza della motivazione della sentenza di primogrado, evidenziando che la devalutazione di tali deposizioni si era basata suargomentazioni logicamente inconciliabili.Evidenzia che i testi addotti da parte ricorrente nulla avevano riferito inordine alla soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e dicontrollo, né al contenuto delle direttive impartite, in quanto tali circostanze nonavevano formato oggetto dei capitoli di prova ammessi, ed il Tribunale si eraastenuto dal porre domande a chiarimento; richiama i principi espressi da questaCorte riguardo ai poteri officiosi del giudice, lamentando la violazione dell’art.421 cod. proc. civ., in quanto la possibilità di porre domande è consentita, senon imposta, da tale disposizione.Aggiunge che le statuizioni del Tribunale riguardanti la valutazione delledeposizioni testimoniali erano state impugnate nel loro insieme; lamentapertanto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Lamenta che la Corte territoriale era incorsa in errori di percezione dellaprova testimoniale; deduce l’apparenza della motivazione della sentenzaimpugnata riguardo alla deposizione del teste Moscatiello.Sostiene che dalla corretta lettura del quadro probatorio emerge la provapositiva del vincolo di subordinazione nel periodo che aveva preceduto laregolarizzazione; evidenzia che il datore di lavoro si era limitato a contestare losvolgimento di qualsivoglia lavoro da parte della Minafra in epoca antecedentealla regolarizzazione.4.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 254, 257 e 421cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Insiste nel sostenere che in una controversia promossa per l’accertamentodella subordinazione, la possibilità del giudice di porre domande al di fuori dellecircostanze capitolate riguardo all’orario di lavoro, alle mansioni svolte e allaposizione materiale della prestazione, è consentita se non imposta dall’art. 421cod. proc. civ.Evidenzia che le dichiarazioni della teste Zupo erano condizionate dallapermanenza del vincolo di lavoro e che la teste Ludovico aveva reso in giudiziodichiarazioni contrastanti rispetto a quelle precedentemente rese in sedeNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026ispettiva alla Guardia di Finanza, tanto che la Minafra aveva presentatodenuncia-querela in danno della Ludovico.Aggiunge che non è precluso riproporre al giudice di appello i testimoni deiquali era stata ritenuta superflua l’audizione.5.

Il secondo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente perragioni di connessione logica e giuridica, presentano profili di inammissibilità.In disparte il rilievo che la prima doglianza riguardante l’apparenza dellamotivazione è riferita alla sentenza di primo grado, le censure tendono allarilettura dell’intero quadro probatorio, facendo leva su contenuti specifici delledeposizioni dei testi, che nemmeno risultano dalla sentenza impugnata.La censura relativa al travisamento della prova riguarda informazioniprobatorie riferite ad una pluralità di fatti sostanziali si traduce in una doglianzasulla valutazione delle prove e finisce per sollecitare un giudizio di merito,inammissibile in questa sede.Nelle restanti parti le censure sono infondate, avendo la Corte territorialevalutato le risultanze istruttorie nel loro complesso ed essendo insussistente ladenunciata contraddittorietà della motivazione.La Corte territoriale ha infatti disatteso le rivendicazioni attoree riguardantiil periodo dal 17.10.2012 al 21.11.2012 sia in ragione dell’insufficienza dellerisultanze istruttorie, sia “della carenza del piano assertivo”, ed ha escluso cheil rapporto di lavoro tra le parti si fosse instaurato in epoca anteriore al27.11.2012.A fronte di tali statuizioni, non può ritenersi dirimente il richiamo a Cass. n.9823/2021 secondo la quale, considerato che nel rito del lavoro i fatti da allegaredevono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché lerichieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicarecome mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senzanecessità di riformularli separatamente come capi di prova (Cass. n.19915/2016; Cass. n. 6214/2003); tale pronuncia postula dunque il correttoassolvimento degli oneri assertivi.Né appare dirimente il richiamo a Cass. n. 1863/2010, la quale ha esclusoche vada oltre l’ambito dei suoi poteri il giudice del lavoro che ascoltando unNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026teste in una controversia in cui si assume che una persona ha svolto lavorosubordinato alle dipendenze di altra persona gli chieda di precisare se venivarispettato un orario di lavoro, quali mansioni venivano svolte e in quale posizionemateriale la prestazione veniva effettuata, tanto più se al ricorso venganoallegati conteggi su un dato orario di lavoro e date mansioni e se la controparteabbia specificamente contestato oltre alla natura subordinata del rapporto, losvolgimento di un orario a tempo pieno.Il principio secondo cui i poteri previsti dall’art. 421 cod. proc. civ.sicuramente consentono, se non impongono, tali domande, è stato infattiaffermato in una fattispecie in cui era stata verificata sia l’allegazione che lacontestazione dei fatti su cui vertevano le domande; più in generale l’eserciziodei poteri ufficiosi del giudice, nel rito del lavoro è condizionato dall’assolvimentodegli oneri assertivi.La Corte territoriale, che a fronte del mancato assolvimento degli oneriassertivi da parte della lavoratrice, ha ritenuto infondata la doglianza relativa almancato utilizzo dei poteri ufficiosi da parte del primo giudice e non li ha a suavolta esercitati nel giudizio di appello, è dunque conforme a tali principi.6.

La quarta censura richiama i primi tre motivi, evidenziando che lastatuizione della sentenza impugnata riguardante l’assorbimento del quintomotivo di appello costituisce il frutto degli errori commessi dalla Corte territorialenella valutazione del periodo dal 17.10.2012 al 21.11.2012 e denunciati con imotivi precedenti.Evidenzia l’illegittimità del patto di prova e del licenziamento, essendo statala prova espletata e conclusa con esito positivo in epoca anteriore allaformalizzazione del contratto in relazione alle medesime mansioni, dovendosialtrimenti far decorrere il periodo di prova dalla data di effettivo inizio delrapporto.7.

Il motivo, riguardante il licenziamento, deve ritenersi assorbito.8.

Il ricorso va pertanto rigettato.9.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.10.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 22 aprile 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AvvocatoGIANSERAFINO PINTO;- controricorrente-avverso la sentenza n. 56/2023 della Corte di Appello di Bari, pubblicata in data25.01.2023, N.R.G. 1527/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/20261. La Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato FrancescoSantoiemma (titolare della ditta individuale B-[OSCURATO:PERSONA]) al pagamento dellasomma di € 1361,93 a titolo di retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive e TFRrelative al periodo dal 21.11.2012 al 8.1.2013 ed aveva respinto le restantidomande, volte ad accertare l’illegittimità e/o la nullità del patto di provaapposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del licenziamento in tronco intimatole in data 9.1.2013, lariassunzione o, in difetto, il pagamento dell’indennità prevista dalla legge n.108/1990 oltre accessori, il pagamento dell’indennità di mancato preavviso,delle ulteriori differenze retributive per lavoro straordinario, festività, ferie epermessi non goduti, delle spese per la redazione del conteggio ed il risarcimentodel danno per l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,nonché per violazione della legge privacy; ha altresì escluso i profili diresponsabilità del datore di lavoro per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere lavorato come commessa alledipendenze del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 9.1.2013 (data in cui era statalicenziata in tronco durante l’orario lavorativo con invito ad allontanarsiimmediatamente dal posto di lavoro) ed aveva precisato che il rapporto era statoformalizzato solo in data 21.11.2012 con la sottoscrizione di un contratto dilavoro a tempo indeterminato part-time; aveva inoltre dedotto di avereimpugnato il licenziamento in data 9.1.2013 e di avere ricevuto in data10.1.2013 una comunicazione datata 8.1.2013 con cui era stata informata dellacessazione del periodo di prova per mancata prosecuzione positiva a far data dal8.1.2013.Aveva pertanto impugnato la missiva del 10.1.2013 rilevando la mancataprevisione di un periodo di prova all’inizio del rapporto lavorativo, la nullità delpatto di prova apposto al contratto stipulato in data 21.11.2012, l’illegittimitàe/o la nullità del licenziamento ed aveva lamentato di non avere percepito alcunaretribuzione mensile né alcuna spettanza di fine rapporto.Numero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/20262. La Corte territoriale, disattesa la censura riguardante la limitazione dellalista testi operata dal primo giudice, ha ritenuto indimostrato lo svolgimento diuna prestazione lavorativa subordinata da parte della Minafra nel periodoanteriore alla data di formale assunzione (17.10.2012-21.11.2012).3. A fronte del mancato assolvimento dell’onere di allegazione, ed avendoescluso che i poteri ufficiosi del giudice potessero sopperire alle carenzeprobatorie delle parti, il giudice di appello ha considerato infondata la doglianzariguardante il mancato esercizio di poteri ex art. 421 cod. proc. civ. da parte delprimo giudice.4. Ha ritenuto inconsistenti i rilievi riguardanti le diverse conclusionicontenute nel verbale di accertamento e notificazione della Guardia di Finanzaall’esito di ispezione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che la sussistenza di un rapporto dilavoro tra le parti in epoca anteriore alla formale assunzione era stata desuntain forza di un apprezzamento induttivo, fondato su riscontri testimoniali rimastiignoti e disattesi in giudizio, e comunque al di fuori di una cognizione diretta deifatti.5. Ha pertanto considerato assorbito il quinto motivo di appello, riguardantela contestata declaratoria di legittimità dell’impugnato licenziamento del9.1.2013 ed ha ritenuto infondati i restanti motivi, riguardanti il mancatoriconoscimento degli straordinari, del lavoro festivo, delle ferie e dei permessinon goduti ed il risarcimento del danno da lite temeraria.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliart. 2094, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3 cod. proc. civ.Richiama i principi secondo cui la prestazione di attività lavorativa onerosaall’interno dei locali dell’azienda, con materiali ed attrezzature proprie dellaNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026stessa e con modalità proprie di un lavoratore subordinato, in relazione amansioni a carattere prettamente esecutivo, come quelle di commessa,comporta una presunzione di subordinazione, e secondo cui l’assenza di rischio,la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma dellaretribuzione possono costituire indici rivelatori della subordinazione.Sostiene che lo svolgimento, da parte della Minafra, di mansioni di commessaall’interno dei locali aziendali adibiti alla vendita e con attrezzature aziendalicomportava la presunzione del vincolo di subordinazione fin dal 17.10.2012;lamenta la valutazione atomistica di circostanze che, singolarmente prive divalore decisivo, avrebbero dovuto essere valutate globalmente (l’etero-organizzazione, il calcolo della retribuzione, il carattere ripetitivo delle mansioni,la denuncia presentata dalla lavoratrice alla Guardia di Finanza in data 9.1.2013,l’emissione dell’ordinanza ingiunzione n. 10694/E da parte dell’Ispettorato delLavoro di Bari, sulla base del rapporto pervenuto in data 20.3.2013 dalla guardiadi Finanza).Si duole altresì della valutazione atomistica delle deposizioni testimoniali,ritenute singolarmente prive di concreta valenza indiziaria e giudicateframmentariamente.Rimarca la grave contraddizione logica tra la qualificazione del rapporto intermini di subordinazione per il periodo formalizzato e la ritenuta insussistenzadella prova della subordinazione per il periodo antecedente, essendoincontestato e provato l’inserimento della lavoratrice nell’organizzazioneaziendale per lo svolgimento di mansioni di commessa, con osservanza di unorario fisso e predeterminato nel periodo regolarizzato.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.La Corte territoriale ha effettuato una valutazione globale di tutte ledeposizioni testimoniali ed ha accertato l’instaurazione del rapporto di lavoro trale parti in data 21.11.2012, sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste Zupo,ritenute maggiormente attendibili rispetto a quelle dei testi di parte ricorrente,che ha considerato nel loro complesso inconsistenti, in quanto rese sulla base diuna conoscenza ab extrinseco dei fatti.Numero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026La Corte territoriale ha in particolare ritenuto irrilevante la deposizione delteste Iacopino ed ha valutato sostanzialmente irrilevante la deposizione del testeMinafra alla luce del vincolo di parentela con la ricorrente, della circostanza chesi era limitato in parte a riportare quanto riferito dalla sorella e della circostanzache non era mai entrato nel negozio; ha inoltre rilevato che non era stataimpugnata la statuizione della sentenza di primo grado riguardantel’inconcludenza della deposizione del teste Moscatiello, estraneo al contestolavorativo della ricorrente, e l’ha comunque ritenuta generica e contraddittoria.Ha poi valutato anche l’assenza di riscontri documentali a supporto della tesidella Minafra ed ha ritenuto che le risultanze del verbale di accertamento enotificazione della Guardia di Finanza all’esito di ispezione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cheaveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in epocaanteriore alla formale assunzione in forza di un apprezzamento induttivo,(fondato su riscontri testimoniali rimasti ignoti, al di fuori di una cognizionediretta dei fatti) siano state superate dall’esito della prova testimoniale; ne hadunque escluso qualsivoglia valenza indiziaria.Avendo la Corte territoriale ritenuto indimostrati lo svolgimento di unaprestazione onerosa da parte della lavoratrice all’interno dei locali aziendali condecorrenza dal 17.10.2012 la sussistenza di alcun indice della subordinazionenel periodo anteriore al 21.11.2012, non poteva svolgere alcun ragionamentopresuntivo riguardo a detto periodo.3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 132, comma2, n. 4 cod. proc. civ. per nullità del procedimento ed inesistenza del requisitomotivazionale, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. per travisamento della prova,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Lamenta la grave contraddizione logica della sentenza impugnata, che puravendo qualificato come subordinato il rapporto di lavoro intercorso tra le partidal 21.11.2012 al 9.1.2013, ha ritenuto insussistente la prova dellasubordinazione per il periodo precedente.Si duole inoltre del carattere perplesso ed incomprensibile della motivazionedella sentenza impugnata, che ha rigettato la censura con cui era stata dedottala sussistenza di vizi logici nell’esame delle deposizioni dei testi di parteNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorrente; denuncia l’apparenza della motivazione della sentenza di primogrado, evidenziando che la devalutazione di tali deposizioni si era basata suargomentazioni logicamente inconciliabili.Evidenzia che i testi addotti da parte ricorrente nulla avevano riferito inordine alla soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e dicontrollo, né al contenuto delle direttive impartite, in quanto tali circostanze nonavevano formato oggetto dei capitoli di prova ammessi, ed il Tribunale si eraastenuto dal porre domande a chiarimento; richiama i principi espressi da questaCorte riguardo ai poteri officiosi del giudice, lamentando la violazione dell’art.421 cod. proc. civ., in quanto la possibilità di porre domande è consentita, senon imposta, da tale disposizione.Aggiunge che le statuizioni del Tribunale riguardanti la valutazione delledeposizioni testimoniali erano state impugnate nel loro insieme; lamentapertanto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Lamenta che la Corte territoriale era incorsa in errori di percezione dellaprova testimoniale; deduce l’apparenza della motivazione della sentenzaimpugnata riguardo alla deposizione del teste Moscatiello.Sostiene che dalla corretta lettura del quadro probatorio emerge la provapositiva del vincolo di subordinazione nel periodo che aveva preceduto laregolarizzazione; evidenzia che il datore di lavoro si era limitato a contestare losvolgimento di qualsivoglia lavoro da parte della Minafra in epoca antecedentealla regolarizzazione.4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 254, 257 e 421cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Insiste nel sostenere che in una controversia promossa per l’accertamentodella subordinazione, la possibilità del giudice di porre domande al di fuori dellecircostanze capitolate riguardo all’orario di lavoro, alle mansioni svolte e allaposizione materiale della prestazione, è consentita se non imposta dall’art. 421cod. proc. civ.Evidenzia che le dichiarazioni della teste Zupo erano condizionate dallapermanenza del vincolo di lavoro e che la teste Ludovico aveva reso in giudiziodichiarazioni contrastanti rispetto a quelle precedentemente rese in sedeNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026ispettiva alla Guardia di Finanza, tanto che la Minafra aveva presentatodenuncia-querela in danno della Ludovico.Aggiunge che non è precluso riproporre al giudice di appello i testimoni deiquali era stata ritenuta superflua l’audizione.5. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente perragioni di connessione logica e giuridica, presentano profili di inammissibilità.In disparte il rilievo che la prima doglianza riguardante l’apparenza dellamotivazione è riferita alla sentenza di primo grado, le censure tendono allarilettura dell’intero quadro probatorio, facendo leva su contenuti specifici delledeposizioni dei testi, che nemmeno risultano dalla sentenza impugnata.La censura relativa al travisamento della prova riguarda informazioniprobatorie riferite ad una pluralità di fatti sostanziali si traduce in una doglianzasulla valutazione delle prove e finisce per sollecitare un giudizio di merito,inammissibile in questa sede.Nelle restanti parti le censure sono infondate, avendo la Corte territorialevalutato le risultanze istruttorie nel loro complesso ed essendo insussistente ladenunciata contraddittorietà della motivazione.La Corte territoriale ha infatti disatteso le rivendicazioni attoree riguardantiil periodo dal 17.10.2012 al 21.11.2012 sia in ragione dell’insufficienza dellerisultanze istruttorie, sia “della carenza del piano assertivo”, ed ha escluso cheil rapporto di lavoro tra le parti si fosse instaurato in epoca anteriore al27.11.2012.A fronte di tali statuizioni, non può ritenersi dirimente il richiamo a Cass. n.9823/2021 secondo la quale, considerato che nel rito del lavoro i fatti da allegaredevono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché lerichieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicarecome mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senzanecessità di riformularli separatamente come capi di prova (Cass. n.19915/2016; Cass. n. 6214/2003); tale pronuncia postula dunque il correttoassolvimento degli oneri assertivi.Né appare dirimente il richiamo a Cass. n. 1863/2010, la quale ha esclusoche vada oltre l’ambito dei suoi poteri il giudice del lavoro che ascoltando unNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026teste in una controversia in cui si assume che una persona ha svolto lavorosubordinato alle dipendenze di altra persona gli chieda di precisare se venivarispettato un orario di lavoro, quali mansioni venivano svolte e in quale posizionemateriale la prestazione veniva effettuata, tanto più se al ricorso venganoallegati conteggi su un dato orario di lavoro e date mansioni e se la controparteabbia specificamente contestato oltre alla natura subordinata del rapporto, losvolgimento di un orario a tempo pieno.Il principio secondo cui i poteri previsti dall’art. 421 cod. proc. civ.sicuramente consentono, se non impongono, tali domande, è stato infattiaffermato in una fattispecie in cui era stata verificata sia l’allegazione che lacontestazione dei fatti su cui vertevano le domande; più in generale l’eserciziodei poteri ufficiosi del giudice, nel rito del lavoro è condizionato dall’assolvimentodegli oneri assertivi.La Corte territoriale, che a fronte del mancato assolvimento degli oneriassertivi da parte della lavoratrice, ha ritenuto infondata la doglianza relativa almancato utilizzo dei poteri ufficiosi da parte del primo giudice e non li ha a suavolta esercitati nel giudizio di appello, è dunque conforme a tali principi.6. La quarta censura richiama i primi tre motivi, evidenziando che lastatuizione della sentenza impugnata riguardante l’assorbimento del quintomotivo di appello costituisce il frutto degli errori commessi dalla Corte territorialenella valutazione del periodo dal 17.10.2012 al 21.11.2012 e denunciati con imotivi precedenti.Evidenzia l’illegittimità del patto di prova e del licenziamento, essendo statala prova espletata e conclusa con esito positivo in epoca anteriore allaformalizzazione del contratto in relazione alle medesime mansioni, dovendosialtrimenti far decorrere il periodo di prova dalla data di effettivo inizio delrapporto.7. Il motivo, riguardante il licenziamento, deve ritenersi assorbito.8. Il ricorso va pertanto rigettato.9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.10. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 22 aprile 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 16580/2023Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 18512/2026Data pubblicazione 08/06/2026
Sentenza Cassazione n. 18512/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris