Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 maggio 2024

Cassazione n. 25202/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

cato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controPavanini Alessandra, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 862/24, depositatail 06/05/2024;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente Titolare

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controPavanini Alessandra, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 862/24, depositatail 06/05/2024;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente Titolare
Decreto Cassazione n. 25202/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris