CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10824/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ( OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che in relazione alla integrazione del reato di cui all'art. 385 cod. pen. ed, in particolare, alla sussistenza dell'elemento psicologico, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); che, quanto alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 276 cod. proc. pen., la censura oltre a risultare generica - così come lo era quella contenuta nell'atto di appello - appare in ogni caso apertamente smentita dal corretto argomentare speso dal giudice del gravame nel riscontrare la sussistenza della fattispecie contestata (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); che, anche in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivato in modo logico, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de