CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 24522/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memorie del 14, del 22, del 25 e del 28 aprile 2026) avverso l'ordinanza emessa dalla Corte ferv d'appello di che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata nei confronti del giudice monocratico dott. [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo motivo di censura - che lamenta inosservanza di norma processuale quanto alla ritenuta impossibilità di valutare i documenti trasmessi successivamente alla prima istanza- è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione di ricusazione introduce un procedimento di carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene al termine di presentazione (art. 38, comma 1 e 2, cod. proc. pen.), sia per quanto concerne il modo della stessa (art. 30, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), sicché è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682); - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su tutte le circostanze dedotte - è manifestamente informato, avendo la Corte d'appello ampiamente motivato in ordine all'insussistenza dei presupposti normativi offrendo analitiche argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata); - che il terzo motivo - che lamenta violazione dell'art. 6 Cedu - è generico in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M