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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15539/2026

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OJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso Per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pistoia, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa in ordine al reato di cui all' art. 73 comma V, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 81 c.p. per plurime cessioni di sostanza stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente denuncia con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione emergente dalla sentenza impugnata e dal raffronto con gli atti processuali.

3. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.

Lo stesso è inoltre riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici, in quanto diretto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate nella pronuncia impugnata.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno motivatamente confutato la doglianza difensiva, oggi riproposta pedissequamente, secondo la quale la responsabilità non potrebbe dirsi accertata posto che nella perquisizione personale e veicolare dell'imputato il personale di polizia non avrebbe rivenuto il corrispettivo della cessione, che il teste individuava nella somma di 250 euro.

Nel dettaglio, tale mancato rinvenimento si spiega alla luce della dinamica dell'intervento della P.G, la quale, alla luce di pregressi accertamenti che avevano già consentito agli inquirenti di verificare l'attività di spaccio dell'imputato a seguito di appostamento, decideva di intervenire al momento dello scambio tra il Zandrima e il [OSCURATO:PERSONA], impedendo che quest'ultimo corrispondesse la somma di denaro.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso Per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pistoia, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa in ordine al reato di cui all' art. 73 comma V, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 81 c.p. per plurime cessioni di sostanza stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente denuncia con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione emergente dalla sentenza impugnata e dal raffronto con gli atti processuali. 3. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso è inoltre riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici, in quanto diretto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate nella pronuncia impugnata. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno motivatamente confutato la doglianza difensiva, oggi riproposta pedissequamente, secondo la quale la responsabilità non potrebbe dirsi accertata posto che nella perquisizione personale e veicolare dell'imputato il personale di polizia non avrebbe rivenuto il corrispettivo della cessione, che il teste individuava nella somma di 250 euro. Nel dettaglio, tale mancato rinvenimento si spiega alla luce della dinamica dell'intervento della P.G, la quale, alla luce di pregressi accertamenti che avevano già consentito agli inquirenti di verificare l'attività di spaccio dell'imputato a seguito di appostamento, decideva di intervenire al momento dello scambio tra il Zandrima e il [OSCURATO:PERSONA], impedendo che quest'ultimo corrispondesse la somma di denaro. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q. P.Q.M
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